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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1608/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FOGLIA GIUSEPPE e dall'avv. SCHIONA ADRIANO
( ) VIALE MARCONI 29 65100 PESCARA;
con C.F._2
domicilio eletto in VIA ZEFIRINO CAMPANINI 1/11 43121 PARMA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avv. LORI MARA con domicilio eletto in VIA PETRARCA 8
43100 PARMA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato citava in CP_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Parma chiedendo la Parte_1
restituzione del prezzo a suo tempo versato per l'acquisto di un immobile sito in Parma con atto di compravendita successivamente annullato per incapacità del contraente. A tal fine deduceva di aver acquistato dalla convenuta con atto pubblico di compravendita del 30.09.1999 l'unità immobiliare descritta in atto sita in Parma, Borgo Regale, al prezzo di Lire
172.100.000; che, a far tempo dalla compravendita, l'appartamento era stato sempre occupato e goduto dalla convenuta che, con citazione notificata il 24.09.2004, aveva instaurato giudizio volto all'annullamento ex art. 428 c.c. della stessa compravendita, giudizio concluso con sentenza n. 1483/2021 della Corte di Appello di Bologna che ha accolto la domanda di annullamento per incapacità naturale.
Si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione Parte_1
del diritto azionato – per aver la sentenza di annullamento della compravendita efficacia retroattiva, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione del pagamento avvenuto al momento della stipula del negozio – il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, la non debenza di interessi e rivalutazione sul capitale, nonché la non ripetibilità della somma, non essendovi prova ai sensi dell'art. 1443 c.c. che la prestazione sia stata volta a vantaggio dell'incapace. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea.
pag. 2/9 Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1204/2024 del 23.09.2024, accoglieva la domanda attorea rigettando le eccezioni della convenuta.
Quanto all'eccezione di prescrizione rilevava che la pronuncia dichiarativa o costitutiva del giudice, avendo portata estintiva del contratto, priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del solvens di restituzione della prestazione rimasta senza causa e che, nel caso di specie, il difetto della causa solvendi
è sopravvenuto al pagamento, ragion per cui il dies a quo inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha annullato la compravendita del 30.09.1999, momento dal quale è divenuto attuale l'interesse dell'attrice alla restituzione della somma.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva rilevava che la CP_1
è unica acquirente nel contratto in questione. In ordine poi alla ritenuta non ripetibilità della somma per mancata prova del vantaggio per l'incapace rilevava che la convenuta ha ricevuto l'intero prezzo del bene, che ha poi occupato senza soluzione di continuità.
Per tutti tali motivi il Tribunale condannava la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma versata per l'acquisto dell'immobile per l'importo di € 136.000,00 (rivalutata la somma di L. 172.000.000 all'attualità), nonché al pagamento delle spese processuali.
2.- La ha impugnato detta sentenza riproponendo sostanzialmente Pt_1
le eccezioni già prospettate in primo grado.
In primo luogo insiste sull'eccezione di prescrizione, ribadendo l'efficacia retroattiva della sentenza di annullamento del contratto di compravendita, privo di causa ab origine, sin dal momento della stipula, posto che il vizio pag. 3/9 del consenso dovuto all'incapacità naturale del contraente è riconducibile a un vizio congenito del contratto stesso.
In secondo luogo insiste sul difetto di legittimazione attiva dell'attrice, posto che il coniuge della , oltre ad essere stato CP_1 Persona_1
parte contraente e parte del giudizio di annullamento, era il vero soggetto interessato all'acquisto, e la era intervenuta con la veste di formale CP_1
acquirente solo per ragioni di natura fiscale, né la stessa ha fornito prova in merito alla titolarità della provvista.
In terzo luogo ribadisce la mancata prova del vantaggio tratto dall'incapace, non ritenendo provate le modalità di corresponsione dell'importo di L. 172.000.000 ( pagamento in contanti nelle mani di soggetto incapace), oltre al fatto che la sentenza di annullamento del contratto giustifica, con efficacia retroattiva, la legittimità della permanenza della presso l'unità abitativa oggetto della Pt_1
compravendita.
Infine, l'appellante censura l'illegittimità della rivalutazione monetaria disposta dal giudice dal giorno della stipula, alla luce della natura essenzialmente “indennitaria” della speciale condictio indebiti di cui all'art. 1443 c.c..
Chiede quindi il rigetto di tutte le domande proposte dalla nei suoi CP_1
confronti, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3.- Si è costituita in giudizio chiedendo la declaratoria di CP_1
inammissibilità per mancata specifica indicazione dei motivi e, nel merito, il rigetto dell'appello.
Quanto all'eccezione di prescrizione ribadisce la riconducibilità degli obblighi restitutori al momento della caducazione del contratto,
pag. 4/9 evidenziando che proprio il carattere costitutivo della sentenza di annullamento ha prodotto l'effetto caducatorio del negozio giuridico, ragion per cui solo a partire dal momento in cui tale provvedimento è divenuto definitivo è sorto il credito alla restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto.
Rileva, in secondo luogo, di essere l'unico acquirente dell'immobile e, in terzo luogo, che il pagamento integrale del prezzo della compravendita è stato accertato dal Tribunale di Parma e confermato in appello con sentenza passata in giudicato.
Ribadisce, inoltre, che il profitto complessivamente tratto dalla è Pt_2
dimostrato dall'occupazione dell'immobile e dall'integrale ricezione del prezzo.
Infine, con riguardo al quantum del rimborso, rileva che la controparte non ha mai contestato specificamente il prospetto prodotto in primo grado da cui emerge l'attualizzazione, al momento della domanda, dell'importo versato nel settembre 1999 quale corrispettivo della compravendita annullata, risultando pertanto tale motivo nuovo e del tutto inammissibile e rileva comunque la correttezza dell'attualizzazione applicata, risultando peraltro l'importo richiesto in restituzione inferiore al vantaggio conseguito dalla dal suo inadempimento all'obbligo di consegna. Pt_1
4. L'appello va parzialmente accolto.
In ordine alla eccepita inammissibilità si rileva che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione la legge non richiede l'uso di formule sacramentali o comunque predefinite per la redazione dell'atto di appello, ferma restando la necessità che dalla lettura dell'atto nel suo complesso sia possibile conseguire con immediatezza quali siano le parti della sentenza pag. 5/9 che si vuole siano modificate, le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire, elementi che sussistono pienamente nel caso di specie.
Passando alle singole questioni si rileva quanto segue.
In ordine all'eccepita prescrizione si condivide il ragionamento del primo giudice.
La sentenza che ha annullato per incapacità il contratto di compravendita in questione ha effetti costitutivi e solo dal passaggio in giudicato della sentenza è divenuto attuale l'interesse alla restituzione di quanto indebitamente pagato e decorrono i termini di prescrizione.
In ordine poi all'eccepito difetto di legittimazione della si rileva CP_1
che la stessa è l'unico acquirente dell'immobile in questione e, conseguentemente, l'unica obbligata al pagamento del prezzo che , come si evince dalla quietanza contenuta nell'atto di compravendita, è stato interamente versato. Il fatto che in altre cause promosse dalla sia Pt_1
stato citato anche il coniuge della è in questa sede irrilevante e non CP_1
incide sulla piena legittimazione sostanziale in questa causa per la restituzione del prezzo versato.
Passando alla questione del vantaggio tratto dall'incapace, rilevante ai sensi dell'art. 1443 c.c., si rileva che l'integrale pagamento del prezzo da parte dell'acquirente (che, come si legge nell'atto, in parte è stato pagato dall'acquirente con accollo del mutuo, in parte mediante versamento del saldo per il quale è quietanza nel medesimo atto) è stato accertato con la sentenza Tribunale Parma n. 918/2003 confermata in appello e passata in giudicato. Dell'intervenuto giudicato sul pagamento del prezzo si dà atto anche nella sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1483/2021.
pag. 6/9 Peraltro, il pagamento di parte del prezzo tramite accollo del mutuo risulta con evidenza dalla cancellazione del 31.7.2013 (doc. 18 parte appellata) con “estinzione totale dell'obbligazione avvenuta il 30.6.2013”.
E' inoltre incontestato che l'immobile in questione non è mai stato consegnato all'acquirente dopo la compravendita ed è sempre stato occupato dalla e dalla sua famiglia, senza alcun onere a suo carico, Pt_1
mentre la ne ha sopportato gli oneri fiscali come proprietaria CP_1
nonché le spese condominiali anche straordinarie.
La stessa si era peraltro inizialmente offerta di restituire l'importo Pt_1
incassato come prezzo, previa sua attualizzazione, nel corso del diverso precedente giudizio volto alla rescissione per lesione del contratto, giudizio concluso con sentenza di rigetto della domanda passata in giudicato.
Da tutto quanto precede è evidente il vantaggio tratto dall'incapace, sia per l'intervenuto incasso del prezzo, sia per il godimento continuo dell'immobile anche dopo la sua vendita (con CTU in un diverso giudizio era stato quantificato un valore locatizio di € 516,00 mensili da considerare, in ipotesi, per circa 19 anni).
Va infine rimarcato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, risultano completamente diverse la domanda riconvenzionale svolta dalla volta al rilascio dell'immobile e al pagamento di un'indennità per CP_1
il periodo di occupazione e la domanda di restituzione del prezzo svolta nel presente giudizio.
Passando infine all'ultima questione dell'attualizzazione del prezzo versato si rileva quanto segue.
L'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto nullo, annullato, risolto e così via è
pag. 7/9 quella di ripetizione di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. (Cass. n.
2956/11; n. 9052/10; n. 27334/05; n. 10498/01), indipendentemente dal genere di patologia genetica o funzionale che abbia "vulnerato il sinallagma". Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento se in mala fede, e da quello della domanda giudiziale se in buona fede.
Peraltro, detti principi vanno coordinati anche con la norma di cui all'articolo 1443 c.c., secondo la quale quando un contratto viene annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio, vantaggio evidente nel caso di specie come sopra riferito sia in relazione all'integrale ricevimento del prezzo sia in relazione all'occupazione effettiva dell'immobile anche dopo la compravendita senza soluzione di continuità.
Per tali motivi, la sentenza impugnata va riformata in ordine al quantum della restituzione, con conseguente condanna della alla restituzione Pt_1
dell'importo di € 88.830,58 (lire 172.000.000) oltre interessi dalla domanda
(13.11.2023 deposito ricorso in primo grado) al saldo.
Alla valutazione della soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado consegue la condanna di alla refusione delle Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo ai valori minimi con riferimento all'importo oggetto di condanna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
pag. 8/9 costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1204/2024 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: condanna alla restituzione in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di € 88.830,58 oltre interessi dal 13.11.2023 al saldo;
CP_1
condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di € 7.052,00 per compensi del primo grado ed € 4.997,00 per compensi del secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 20.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1608/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FOGLIA GIUSEPPE e dall'avv. SCHIONA ADRIANO
( ) VIALE MARCONI 29 65100 PESCARA;
con C.F._2
domicilio eletto in VIA ZEFIRINO CAMPANINI 1/11 43121 PARMA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._3
dall'Avv. LORI MARA con domicilio eletto in VIA PETRARCA 8
43100 PARMA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato citava in CP_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Parma chiedendo la Parte_1
restituzione del prezzo a suo tempo versato per l'acquisto di un immobile sito in Parma con atto di compravendita successivamente annullato per incapacità del contraente. A tal fine deduceva di aver acquistato dalla convenuta con atto pubblico di compravendita del 30.09.1999 l'unità immobiliare descritta in atto sita in Parma, Borgo Regale, al prezzo di Lire
172.100.000; che, a far tempo dalla compravendita, l'appartamento era stato sempre occupato e goduto dalla convenuta che, con citazione notificata il 24.09.2004, aveva instaurato giudizio volto all'annullamento ex art. 428 c.c. della stessa compravendita, giudizio concluso con sentenza n. 1483/2021 della Corte di Appello di Bologna che ha accolto la domanda di annullamento per incapacità naturale.
Si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione Parte_1
del diritto azionato – per aver la sentenza di annullamento della compravendita efficacia retroattiva, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione del pagamento avvenuto al momento della stipula del negozio – il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, la non debenza di interessi e rivalutazione sul capitale, nonché la non ripetibilità della somma, non essendovi prova ai sensi dell'art. 1443 c.c. che la prestazione sia stata volta a vantaggio dell'incapace. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea.
pag. 2/9 Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1204/2024 del 23.09.2024, accoglieva la domanda attorea rigettando le eccezioni della convenuta.
Quanto all'eccezione di prescrizione rilevava che la pronuncia dichiarativa o costitutiva del giudice, avendo portata estintiva del contratto, priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del solvens di restituzione della prestazione rimasta senza causa e che, nel caso di specie, il difetto della causa solvendi
è sopravvenuto al pagamento, ragion per cui il dies a quo inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha annullato la compravendita del 30.09.1999, momento dal quale è divenuto attuale l'interesse dell'attrice alla restituzione della somma.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva rilevava che la CP_1
è unica acquirente nel contratto in questione. In ordine poi alla ritenuta non ripetibilità della somma per mancata prova del vantaggio per l'incapace rilevava che la convenuta ha ricevuto l'intero prezzo del bene, che ha poi occupato senza soluzione di continuità.
Per tutti tali motivi il Tribunale condannava la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma versata per l'acquisto dell'immobile per l'importo di € 136.000,00 (rivalutata la somma di L. 172.000.000 all'attualità), nonché al pagamento delle spese processuali.
2.- La ha impugnato detta sentenza riproponendo sostanzialmente Pt_1
le eccezioni già prospettate in primo grado.
In primo luogo insiste sull'eccezione di prescrizione, ribadendo l'efficacia retroattiva della sentenza di annullamento del contratto di compravendita, privo di causa ab origine, sin dal momento della stipula, posto che il vizio pag. 3/9 del consenso dovuto all'incapacità naturale del contraente è riconducibile a un vizio congenito del contratto stesso.
In secondo luogo insiste sul difetto di legittimazione attiva dell'attrice, posto che il coniuge della , oltre ad essere stato CP_1 Persona_1
parte contraente e parte del giudizio di annullamento, era il vero soggetto interessato all'acquisto, e la era intervenuta con la veste di formale CP_1
acquirente solo per ragioni di natura fiscale, né la stessa ha fornito prova in merito alla titolarità della provvista.
In terzo luogo ribadisce la mancata prova del vantaggio tratto dall'incapace, non ritenendo provate le modalità di corresponsione dell'importo di L. 172.000.000 ( pagamento in contanti nelle mani di soggetto incapace), oltre al fatto che la sentenza di annullamento del contratto giustifica, con efficacia retroattiva, la legittimità della permanenza della presso l'unità abitativa oggetto della Pt_1
compravendita.
Infine, l'appellante censura l'illegittimità della rivalutazione monetaria disposta dal giudice dal giorno della stipula, alla luce della natura essenzialmente “indennitaria” della speciale condictio indebiti di cui all'art. 1443 c.c..
Chiede quindi il rigetto di tutte le domande proposte dalla nei suoi CP_1
confronti, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3.- Si è costituita in giudizio chiedendo la declaratoria di CP_1
inammissibilità per mancata specifica indicazione dei motivi e, nel merito, il rigetto dell'appello.
Quanto all'eccezione di prescrizione ribadisce la riconducibilità degli obblighi restitutori al momento della caducazione del contratto,
pag. 4/9 evidenziando che proprio il carattere costitutivo della sentenza di annullamento ha prodotto l'effetto caducatorio del negozio giuridico, ragion per cui solo a partire dal momento in cui tale provvedimento è divenuto definitivo è sorto il credito alla restituzione di quanto pagato in esecuzione del contratto.
Rileva, in secondo luogo, di essere l'unico acquirente dell'immobile e, in terzo luogo, che il pagamento integrale del prezzo della compravendita è stato accertato dal Tribunale di Parma e confermato in appello con sentenza passata in giudicato.
Ribadisce, inoltre, che il profitto complessivamente tratto dalla è Pt_2
dimostrato dall'occupazione dell'immobile e dall'integrale ricezione del prezzo.
Infine, con riguardo al quantum del rimborso, rileva che la controparte non ha mai contestato specificamente il prospetto prodotto in primo grado da cui emerge l'attualizzazione, al momento della domanda, dell'importo versato nel settembre 1999 quale corrispettivo della compravendita annullata, risultando pertanto tale motivo nuovo e del tutto inammissibile e rileva comunque la correttezza dell'attualizzazione applicata, risultando peraltro l'importo richiesto in restituzione inferiore al vantaggio conseguito dalla dal suo inadempimento all'obbligo di consegna. Pt_1
4. L'appello va parzialmente accolto.
In ordine alla eccepita inammissibilità si rileva che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione la legge non richiede l'uso di formule sacramentali o comunque predefinite per la redazione dell'atto di appello, ferma restando la necessità che dalla lettura dell'atto nel suo complesso sia possibile conseguire con immediatezza quali siano le parti della sentenza pag. 5/9 che si vuole siano modificate, le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire, elementi che sussistono pienamente nel caso di specie.
Passando alle singole questioni si rileva quanto segue.
In ordine all'eccepita prescrizione si condivide il ragionamento del primo giudice.
La sentenza che ha annullato per incapacità il contratto di compravendita in questione ha effetti costitutivi e solo dal passaggio in giudicato della sentenza è divenuto attuale l'interesse alla restituzione di quanto indebitamente pagato e decorrono i termini di prescrizione.
In ordine poi all'eccepito difetto di legittimazione della si rileva CP_1
che la stessa è l'unico acquirente dell'immobile in questione e, conseguentemente, l'unica obbligata al pagamento del prezzo che , come si evince dalla quietanza contenuta nell'atto di compravendita, è stato interamente versato. Il fatto che in altre cause promosse dalla sia Pt_1
stato citato anche il coniuge della è in questa sede irrilevante e non CP_1
incide sulla piena legittimazione sostanziale in questa causa per la restituzione del prezzo versato.
Passando alla questione del vantaggio tratto dall'incapace, rilevante ai sensi dell'art. 1443 c.c., si rileva che l'integrale pagamento del prezzo da parte dell'acquirente (che, come si legge nell'atto, in parte è stato pagato dall'acquirente con accollo del mutuo, in parte mediante versamento del saldo per il quale è quietanza nel medesimo atto) è stato accertato con la sentenza Tribunale Parma n. 918/2003 confermata in appello e passata in giudicato. Dell'intervenuto giudicato sul pagamento del prezzo si dà atto anche nella sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1483/2021.
pag. 6/9 Peraltro, il pagamento di parte del prezzo tramite accollo del mutuo risulta con evidenza dalla cancellazione del 31.7.2013 (doc. 18 parte appellata) con “estinzione totale dell'obbligazione avvenuta il 30.6.2013”.
E' inoltre incontestato che l'immobile in questione non è mai stato consegnato all'acquirente dopo la compravendita ed è sempre stato occupato dalla e dalla sua famiglia, senza alcun onere a suo carico, Pt_1
mentre la ne ha sopportato gli oneri fiscali come proprietaria CP_1
nonché le spese condominiali anche straordinarie.
La stessa si era peraltro inizialmente offerta di restituire l'importo Pt_1
incassato come prezzo, previa sua attualizzazione, nel corso del diverso precedente giudizio volto alla rescissione per lesione del contratto, giudizio concluso con sentenza di rigetto della domanda passata in giudicato.
Da tutto quanto precede è evidente il vantaggio tratto dall'incapace, sia per l'intervenuto incasso del prezzo, sia per il godimento continuo dell'immobile anche dopo la sua vendita (con CTU in un diverso giudizio era stato quantificato un valore locatizio di € 516,00 mensili da considerare, in ipotesi, per circa 19 anni).
Va infine rimarcato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, risultano completamente diverse la domanda riconvenzionale svolta dalla volta al rilascio dell'immobile e al pagamento di un'indennità per CP_1
il periodo di occupazione e la domanda di restituzione del prezzo svolta nel presente giudizio.
Passando infine all'ultima questione dell'attualizzazione del prezzo versato si rileva quanto segue.
L'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto nullo, annullato, risolto e così via è
pag. 7/9 quella di ripetizione di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c. (Cass. n.
2956/11; n. 9052/10; n. 27334/05; n. 10498/01), indipendentemente dal genere di patologia genetica o funzionale che abbia "vulnerato il sinallagma". Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento se in mala fede, e da quello della domanda giudiziale se in buona fede.
Peraltro, detti principi vanno coordinati anche con la norma di cui all'articolo 1443 c.c., secondo la quale quando un contratto viene annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio, vantaggio evidente nel caso di specie come sopra riferito sia in relazione all'integrale ricevimento del prezzo sia in relazione all'occupazione effettiva dell'immobile anche dopo la compravendita senza soluzione di continuità.
Per tali motivi, la sentenza impugnata va riformata in ordine al quantum della restituzione, con conseguente condanna della alla restituzione Pt_1
dell'importo di € 88.830,58 (lire 172.000.000) oltre interessi dalla domanda
(13.11.2023 deposito ricorso in primo grado) al saldo.
Alla valutazione della soccombenza in modo unitario tra primo e secondo grado consegue la condanna di alla refusione delle Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo ai valori minimi con riferimento all'importo oggetto di condanna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
pag. 8/9 costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1204/2024 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: condanna alla restituzione in favore di Parte_1 [...]
dell'importo di € 88.830,58 oltre interessi dal 13.11.2023 al saldo;
CP_1
condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di € 7.052,00 per compensi del primo grado ed € 4.997,00 per compensi del secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 20.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 9/9