Sentenza 2 novembre 2022
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 13/04/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent.63/2026 .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
TA EL Presidente e relatore Paola Briguori Consigliere Antonio Palazzo Consigliere Marco Fratini Consigliere Flavia D’Oro Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello pensionistico, iscritto al n. 60788 del registro di segreteria, proposto dal:
MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale della previdenza militare e della leva, (C.F. 8024729058), in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA, (PEC: previmil@postacert.difesa.it) ed ivi domiciliato, rappresentato e difeso in virtù di Decreto Dirigenziale di Direttore del II Reparto Dott.ssa Daniela NATALE, C.F. [...], in data 10.05.2022, protocollato in Corte dei Conti al n. SCEN_LEA –
SCCLA – 0028908 del 26.05.2022 e registrato in data 17.06.2022 al n.
1666.
-appellante -
contro xx, nato a [...], C.F. xx, rappresentato e difeso dall’Avv. Mara Caponio e dall’Avv. Teresa Inchingolo, elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambe sito in Bari alla via Mazzini n. 136/d.
-appellatoavverso la sentenza n. 638/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, in composizione monocratica, depositata il 2.11.2022 e notificata l’11.11.2022;
VISTO l’atto di appello;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI nell’udienza del 18 marzo 2026, svolta con l'assistenza il segretario, dr.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta la relazione del relatore Presidente TA EL, assente il Ministero della Difesa parte appellante, è presente, per delega orale dell’avv. Maria Antonietta Papadia, l’avv. Alessandro Avagliano per l’appellato xx.
Ritenuto in
FATTO
1. Ricorso in primo grado di xx.
Il sig. xx, 1° Maresciallo dell’esercito italiano ha impugnato:
➢ il decreto del Ministero della Difesa n. 1509/N del 4 giugno 2018, denegativo della dipendenza da causa di servizio dell’infermità
“Pregressa sindrome coronarica acuta trattata con terapia medica, in soggetto con documentato riscontro di arterie coronarie angiograficamente normali, allo stato attuale in completa assenza di segni di ischemia e di aritmie dopo stress-test e con buona funzionalità miocardica e del ventricolo sinistro”;
➢ nonché, la “Nota del Ministero della Difesa” del 10 gennaio 2019
(assunta in conformità con quanto già indicato nella precedente comunicazione del 7 gennaio 2019, proveniente dal “15° Reparto Infrastrutture”) confermativa dell’impossibilità di dare seguito all’istanza del xx volta ad ottenere il trattamento privilegiato di quiescenza, in quanto questa potrà soltanto “…essere presentata al termine del servizio attivo…”.
2. Sentenza n. 638/2022 della Sezione territoriale per la regione Puglia Con sentenza n. 638/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia in composizione monocratica depositata il 2.11.2022 e notificata l’11.11.2022 accoglieva il ricorso e per l’effetto ha accertato che la: “pregressa sindrome coronarica acuta trattata con terapia medica, in soggetto con documentato riscontro di arterie coronariche angiograficamente normali, allo stato attuale in completa assenza di segni di ischemia e di aritmie dopo stress-test e con buona funzionalità mioardica e del ventricolo sinistr (F:E: 63%)…” è dipendente da causa di servizio ai fini dell’ottenimento del trattamento privilegiato di 7^ cat.
della Tab. A al momento del collocamento in congedo, sempreché tale infermità venga giudicata, alla medesima data, insuscettibile di miglioramento, ai sensi dell’art. 67, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973;
con condanna del Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese, liquidate equitativamente in € 600,00, come per legge.
3. Appello del Ministero della Difesa.
Avverso la sentenza n. 638/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia in composizione monocratica depositata il 2.11.2022 e notificata l’11.11.2022 presentava appello il Ministero della Difesa in quanto il giudice di primo grado avrebbe omesso di:
• valutare la circostanza che il militare xx aveva presentato la domanda amministrativa di pensione privilegiata il 23.10.2018 quando ancora era in servizio e non collocato in congedo;
• di verificare e decidere che l’istanza non poteva produrre effetti giuridici, mancando i sostanziali presupposti per l’ottenimento del trattamento pensionistico di privilegio.
1) Violazione dell’art. 81 del c.p.c., dell’art. 2 comma 1 della legge n.
335/1995, dell’art.12 del DPR n. 461/2001 – Difetto di competenza e di legittimazione passiva del Ministero della Difesa. Chiamata in causa dell’INPS.
In conformità all’art. 2 comma 1 della legge n. 335/1995 il personale militare congedatosi a decorrere dall’1.1.2010 non viene gestito, a fini pensionistico-previdenziali, dal Ministero della Difesa, ma dall’INPS.
Ne deriva che, allorquando il sig. xx andrà in pensione, tale sentenza, nonostante condanni il Ministero della Difesa, dovrà essere eseguita dall’
INPS e non dall’Amministrazione condannata.
Per cui, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia avrebbe dovuto accertare la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa non avendo alcun potere di concedere o negare il trattamento pensionistico di privilegio in favore dell’appellato xx.
2) Violazione dell’art. 167 e 168 del DPR n. 1092/1973 in combinato disposto con l’art. 100 c.p.c. e con l’art. 153 lett. b) c.g.c.– Violazione di legge per aver emesso sentenza di condanna nei confronti del Ministero nonostante il militare non fosse in congedo. Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e carenza di domanda amministrativa.
La Sezione territoriale della Corte dei conti per la Puglia avrebbe superato l’eccezione sollevata di inammissibilità del ricorso sostenendo che la domanda amministrativa “risulta essere stata formulata dal ricorrente in data 23 ottobre 2018 ed indirizzata al “Comando del 15°
Reparto Infrastrutture””.
L’accertamento del dato storico dell’esistenza della domanda amministrativa non rende esente però dalla valutazione della sussistenza dei presupposti di legge che legittimano una pretesa e che le conferiscono la natura di diritto esercitabile.
L’ art. 167 del DPR n. 1092/1973 (Iniziativa d'ufficio o su domanda)
dispone che:
“Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda.
Il successivo art. 168 del D.P.R. n. 1092/1973 (Presentazione e contenuto della domanda) prescrive che:
“la domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata all'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio…”.
In assenza di domanda amministrativa per ottenere la pensione privilegiata il ricorso del xx è inammissibile ai sensi dell’art. 153 lett. b)
c.g.c. e dell’art. 100 c.p.c. per carenza di interesse ad agire.
3) Violazione dell’art. 91 del c.p.c. – Mancanza dei presupposti per la condanna alle spese Poiché la condanna alle spese dalla sentenza n. 638/2022 della Corte dei conti per la Regione Puglia è correlata alla liquidazione della pensione privilegiata che competerebbe tra qualche anno ex lege all’INPS, si ritiene che la sentenza gravata vada riformata addebitando le spese del giudizio integralmente carico dell’INPS, da evocare in giudizio.
3.1. Richieste dell’appellante Ministero della Difesa.
Pertanto, l’appellante Ministero della Difesa chiede a questa Sezione centrale di appello di dichiarare:
1) l’inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dell’art.
153 lett. b) del codice di giustizia contabile e per carenza di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., oltre che per violazione di legge degli artt. 167 e 168 del D.P.R. n. 1092/1973;
2) la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, con chiamata causa dell’INPS, quale amministrazione competente per legge a corrispondere la pensione privilegiata a xx;
con vittoria delle spese di giudizio nella misura forfettaria di € 800,00.
4. Memoria dell’appellante sig. xx.
Con memoria del 13 giugno 2025 l’appellato sig. xx ha evidenziato quanto segue.
4.1. Inammissibilità dell'appello del Ministero della Difesa.
L'appello proposto da controparte appare radicalmente inammissibile in quanto, in violazione dell'art.193, comma 1, del c.g.c. - non diversamente da quanto attualmente prevedono i commi 1 e 2 dell’art. 345 c.p.c. -
dispone che: “nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d’ufficio”.
Nel caso di specie, controparte muove eccezioni e domande nuove che in primo grado non sono mai state sollevate.
Inoltre, non offre la benché minima indicazione dei capi della sentenza che intende impugnare e le presunte norme di legge asseritamente violate dal Giudice del primo grado.
4.2. Correttezza della sentenza di primo grado.
Nella denegata ipotesi in cui il proposto gravame sia ritenuto ammissibile si rileva che l’appello è infondato anche nel merito.
A tal proposito, si richiamano integralmente le difese spiegate dal sig xx, in primo grado, ed accolte dal giudice di prime cure.
4.3. Inammissibilità e manifesta infondatezza del primo motivo di impugnazione.
In primo grado il Ministero della difesa non faceva nessun riferimento al difetto di competenza e di legittimazione passiva dello stesso Ministero e né chiedeva la chiamata in causa dell'INPS.
4.4. Inammissibilità e manifesta infondatezza del secondo motivo di impugnazione.
Circa il secondo motivo di appello si sottolinea che è un motivo nuovo, dal momento che, nella memoria di costituzione del Ministero della Difesa del 27.10.2020 a firma del Capo Reparto, Dirigente Dott.ssa Irma Naso, non si fa nessun riferimento all'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e carenza di domanda amministrativa.
Né può pretendersi di fare propria un'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato con la memoria del 25.05.2022 nel giudizio di primo grado, e respinta dal Giudice di prime cure.
4.5. Inammissibilità e manifesta infondatezza del terzo motivo di impugnazione.
Non è chiaro perché il Giudice non avrebbe dovuto condannare il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio del primo grado.
Al riguardo l’appellato xx, evidenzia che, ai sensi dell'art.92, comma 2, cpc, nella formulazione risultante dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale, la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite è possibile soltanto “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti..”, né sussistono altre analoghe gravi ragioni che possano giustificare la compensazione.
La stessa non può che essere radicalmente esclusa, non essendovi alcuna soccombenza del Sig. xx e non costituendo la fattispecie in esame questione nuova, né sussistendo mutamenti di giurisprudenza in materia.
4.6. Richieste dell’appellato sig. xx.
Pertanto, per i suesposti motivi, l'appellato sig. xx chiede a questa Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti di voler:
a) dichiarare inammissibile l'appello del Ministero della Difesa;
b) respingere l'appello per i motivi esposti;
c) condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con ogni conseguenza di legge.
6. Udienza del 9 luglio 2025.
All’udienza del 9.7.2025, rilevata l’assenza del Ministero della Difesa, parte appellante, il Presidente, sentito il Collegio, disponeva il rinvio ex art. 196 c.g.c. del giudizio G 60788 all’udienza del 18 marzo 2026.
7. Udienza del 18 marzo 2026.
All’odierna udienza il Presidente prendeva atto, nuovamente, dell’assenza del Ministero della Difesa, parte appellante.
Pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello va dichiarato improcedibile.
1. Come esposto in narrativa, la trattazione del presente giudizio G 60788 era stata fissata per l’udienza del 9 luglio 2025.
Constatata l’assenza dell’appellante Ministero della Difesa a tale udienza, ai sensi dell’art. 196 c.g.c veniva disposto il rinvio della discussione del giudizio G 60788, debitamente comunicato dalla Segreteria di questa Sezione, all’udienza del 18 marzo 2026.
Pervenuto il giudizio in esame all’odierna udienza, di nuovo, è stata constatata l’assenza dell’appellante Ministero della Difesa.
Il Collegio evidenzia che l’art.196 c.g.c. prevede che:
“se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio dichiara l’improcedibilità del giudizio in esame. Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 196 c.g.c DICHIARA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’APPELLO n.60788 e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza n. 638/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, in composizione monocratica, depositata il 2.11.2022 e notificata l’11.11.2022. Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
Il Presidente
TA EL
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il13/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
TA EL
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 13/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 13/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente