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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte UN FI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 28771158 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1157/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato AS TO citava innanzi a questa Corte l'ICA, società incaricata della riscossione coattiva delle entrate per il Comune di Terracina, e il Comune di Terracina chiedendo l'annullamento dell'avviso di intimazione indicato in epigrafe, portante la somma complessiva di € 1272,00, relativo all'omesso pagamento IMU per l'anno di imposta 2016.
A tal fine il ricorrente sosteneva che l'avviso di accertamento prodromico non era stato correttamente notificato poiché era residente all'estero e iscritto all'AIRE al momento della notifica.
L'ICA si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Nessuno si costituiva per il Comune di Terracina.
Depositate memorie illustrative da parte del ricorrente, con le quali si ribadiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, all'udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'avviso di accertamento prodromico all'intimazione impugnata è stato regolarmente notificato il 17 gennaio 2022 per compiuta giacenza, come si evince dal timbro apposto dall'Ufficio Postale sul plico indirizzato in Indirizzo_1 che all'epoca era la residenza del ricorrente.
La prova della sussistenza di tale residenza, alla data indicata, è stata fornita dall'ICA con la produzione della relativa visura anagrafica.
Risulta invece del tutto sfornita di prova l'affermazione contraria secondo la quale alla suddetta data il ricorrente sarebbe stato residente all'estero. A tal fine infatti è stata prodotta una certificazione del Comune di Roma che attesta l'iscrizione all'AIRE il 1/3/2018 ma nulla dice sul periodo successivo, ossia sul periodo dicembre 2021-gennaio 2022 (quasi quattro anni dopo) quando è stata effettuata la notifica. Pertanto si dvee ritenere che la notifica dell'avviso di accertamento sia stata correttamente inviata in Indirizzo_1
.
Ciò posto, è del tutto corretta anche la procedura della compiuta giacenza.
Sul punto è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'Banca_1, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c-“ (Cass., sez. 6-5, ord. n. 8895, 18/3/2022, Rv 664307-01)
Deve allora ribadirsi il rigetto del ricorso.
I possibili equivoci in ordine alla residenza giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 198/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina
elettivamente domiciliato presso Email_2
I.c.a. - Imposte UN FI - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 28771158 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1157/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato AS TO citava innanzi a questa Corte l'ICA, società incaricata della riscossione coattiva delle entrate per il Comune di Terracina, e il Comune di Terracina chiedendo l'annullamento dell'avviso di intimazione indicato in epigrafe, portante la somma complessiva di € 1272,00, relativo all'omesso pagamento IMU per l'anno di imposta 2016.
A tal fine il ricorrente sosteneva che l'avviso di accertamento prodromico non era stato correttamente notificato poiché era residente all'estero e iscritto all'AIRE al momento della notifica.
L'ICA si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Nessuno si costituiva per il Comune di Terracina.
Depositate memorie illustrative da parte del ricorrente, con le quali si ribadiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, all'udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'avviso di accertamento prodromico all'intimazione impugnata è stato regolarmente notificato il 17 gennaio 2022 per compiuta giacenza, come si evince dal timbro apposto dall'Ufficio Postale sul plico indirizzato in Indirizzo_1 che all'epoca era la residenza del ricorrente.
La prova della sussistenza di tale residenza, alla data indicata, è stata fornita dall'ICA con la produzione della relativa visura anagrafica.
Risulta invece del tutto sfornita di prova l'affermazione contraria secondo la quale alla suddetta data il ricorrente sarebbe stato residente all'estero. A tal fine infatti è stata prodotta una certificazione del Comune di Roma che attesta l'iscrizione all'AIRE il 1/3/2018 ma nulla dice sul periodo successivo, ossia sul periodo dicembre 2021-gennaio 2022 (quasi quattro anni dopo) quando è stata effettuata la notifica. Pertanto si dvee ritenere che la notifica dell'avviso di accertamento sia stata correttamente inviata in Indirizzo_1
.
Ciò posto, è del tutto corretta anche la procedura della compiuta giacenza.
Sul punto è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'Banca_1, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c-“ (Cass., sez. 6-5, ord. n. 8895, 18/3/2022, Rv 664307-01)
Deve allora ribadirsi il rigetto del ricorso.
I possibili equivoci in ordine alla residenza giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate