Art. 14.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 12 dicembre 2024, depositata il successivo 13 dicembre, l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, a norma dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ha dichiarato conforme a legge la richiesta di referendum popolare abrogativo, proposto ai sensi dell'art. 75 della Costituzione da oltre cinquecentomila elettori, sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio …
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