Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 274
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Difetto di motivazione - indeducibilità accantonamento rischi crediti

    La Corte rileva che l'atto impositivo è motivato quanto ad an e quantum, esponendo le ragioni di diritto e di merito che comportano la ripresa a tassazione e indicando la norma applicabile (art. 107 Tuir). La ricorrente non ha fornito elementi probatori a sostegno della propria tesi.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione - sopravvenienze attive non tassate

    La Corte rileva che l'atto impositivo è motivato quanto ad an e quantum, esponendo le ragioni di diritto e di merito che comportano la ripresa a tassazione. Sono state riscontrate differenze quantitative tra quanto riportato in bilancio e la documentazione fornita, differenze non contestate in ricorso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 274
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 274
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo