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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IO NT, Presidente RA GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1252/2020 depositato il 05/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030603983 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1252/20 Ricorrente_1 Rapp_1 La società “ Srl.“ in persona del legale rappresentante sig. , a mezzo Difensore_1 Difensore_2del e dell'avv. , impugnava l'avviso di accertamento, n. TVK 030603983/2019 per l'anno 2014, notificato il 08/01/2020 dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Foggia, per un maggiore imposta Ires oltre sanzioni e interessi.
Motivi ricorso
Premessa, con invio del questionario, n. Q003443/2019, l'Amministrazione richiedeva documenti inerente l'attività della società, in merito alla componente di un reddito negativo inerente una quota di accantonamento rischi crediti (costi affitti ENI); osserva in particolare,
• Difetto di motivazione;
in relazione alla indeducibilità di tale accantonamento, ritenuto trattarsi di oneri per rischi futuri ex art.107 Tuir;
• Difetto di motivazione;
in relazione alle sopravvenienze attive non tassate secondo convenzione Cipreg, atteso che vengono imputate a bilancio le sole sopravvenienze attive dell'anno di competenza (2014); a tal uopo evidenzia che l'Ufficio prestava acquiescenza, riconoscendo insussistente tale ripresa.
Chiede quindi, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, con la costituzione in giudizio, controdeduce sulle eccezioni in ricorso, contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente, e insiste sulla legittimità dell'atto promanato.
Sul punto della controversia, (accantonamento), rappresenta che le somme accantonate in realtà non rappresentano accantonamenti per rischi su crediti in quanto non si riferiscono a crediti che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85 del TUIR, per cui non risulta applicabile l'art. 106 del TUIR., quanto più l'art.107 Tuir trattandosi di rischi e oneri futuri quindi non deducibili.
Circa l'accantonamento maturato presso il Cipreg, rileva, contrariamente a quanto asserito in ricorso, e regolarmente anticipato alla parte, che la documentazione versata in atti non dimostra in modo inequivocabile la tassazione negli anni precedenti delle quote evidenziate nella certificazione presentata, atteso che la sopravvenienza attiva di € 115.066,95, riportata in bilancio come non soggetta ad imposizione, non è strettamente corrispondente agli importi indicati sulla citata certificazione (premi versati dal 01/01/2015 121.504,28 – capitale rivalutato al 01/01/2015 € 131.212,77, eventualmente anche al netto della quota maturata nel 2015 di € 7656,47).
Conclude quindi, per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La Corte, per quel che rileva ai fini della controversia, rappresenta che parte ricorrente, deduce il difetto di motivazione delle specifiche riprese a tassazione delle poste riservate quali accantonamenti, senza offrire motivati e probatori elementi che confortano quanto genericamente assunto, così da non potersi ritenere utili a contrastare la posizione dell'Ufficio.
La Corte per quanto attiene alla censura del difetto di motivazione osserva che nell'atto è debitamente riportato l'an e il quantum dovuto, esplicitando motivatamente le ragioni di diritto e di merito che comportano la ripresa di componenti negativi del reddito, evidenziando il difetto di inerenza rispetto a quanto portato in contabilità, opportunamente esponendo la norma applicabile ai fini della indeducibilità dell'accantonamento ai sensi dell'art.107 Tuir e delle sopravvenienze attive per le quali, sono state riscontrate delle differenze quantitative, che per la verità non vengono contestate in sede di ricorso, così da poter aderire alla posizione dell'Ufficio.
La Corte, assorbita ogni altra doglianza, rigetta il ricorso. La controvertibilità della materia consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 14 novembre 2025
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IO NT, Presidente RA GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1252/2020 depositato il 05/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030603983 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è comparso
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1252/20 Ricorrente_1 Rapp_1 La società “ Srl.“ in persona del legale rappresentante sig. , a mezzo Difensore_1 Difensore_2del e dell'avv. , impugnava l'avviso di accertamento, n. TVK 030603983/2019 per l'anno 2014, notificato il 08/01/2020 dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Foggia, per un maggiore imposta Ires oltre sanzioni e interessi.
Motivi ricorso
Premessa, con invio del questionario, n. Q003443/2019, l'Amministrazione richiedeva documenti inerente l'attività della società, in merito alla componente di un reddito negativo inerente una quota di accantonamento rischi crediti (costi affitti ENI); osserva in particolare,
• Difetto di motivazione;
in relazione alla indeducibilità di tale accantonamento, ritenuto trattarsi di oneri per rischi futuri ex art.107 Tuir;
• Difetto di motivazione;
in relazione alle sopravvenienze attive non tassate secondo convenzione Cipreg, atteso che vengono imputate a bilancio le sole sopravvenienze attive dell'anno di competenza (2014); a tal uopo evidenzia che l'Ufficio prestava acquiescenza, riconoscendo insussistente tale ripresa.
Chiede quindi, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, con la costituzione in giudizio, controdeduce sulle eccezioni in ricorso, contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente, e insiste sulla legittimità dell'atto promanato.
Sul punto della controversia, (accantonamento), rappresenta che le somme accantonate in realtà non rappresentano accantonamenti per rischi su crediti in quanto non si riferiscono a crediti che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85 del TUIR, per cui non risulta applicabile l'art. 106 del TUIR., quanto più l'art.107 Tuir trattandosi di rischi e oneri futuri quindi non deducibili.
Circa l'accantonamento maturato presso il Cipreg, rileva, contrariamente a quanto asserito in ricorso, e regolarmente anticipato alla parte, che la documentazione versata in atti non dimostra in modo inequivocabile la tassazione negli anni precedenti delle quote evidenziate nella certificazione presentata, atteso che la sopravvenienza attiva di € 115.066,95, riportata in bilancio come non soggetta ad imposizione, non è strettamente corrispondente agli importi indicati sulla citata certificazione (premi versati dal 01/01/2015 121.504,28 – capitale rivalutato al 01/01/2015 € 131.212,77, eventualmente anche al netto della quota maturata nel 2015 di € 7656,47).
Conclude quindi, per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La Corte, per quel che rileva ai fini della controversia, rappresenta che parte ricorrente, deduce il difetto di motivazione delle specifiche riprese a tassazione delle poste riservate quali accantonamenti, senza offrire motivati e probatori elementi che confortano quanto genericamente assunto, così da non potersi ritenere utili a contrastare la posizione dell'Ufficio.
La Corte per quanto attiene alla censura del difetto di motivazione osserva che nell'atto è debitamente riportato l'an e il quantum dovuto, esplicitando motivatamente le ragioni di diritto e di merito che comportano la ripresa di componenti negativi del reddito, evidenziando il difetto di inerenza rispetto a quanto portato in contabilità, opportunamente esponendo la norma applicabile ai fini della indeducibilità dell'accantonamento ai sensi dell'art.107 Tuir e delle sopravvenienze attive per le quali, sono state riscontrate delle differenze quantitative, che per la verità non vengono contestate in sede di ricorso, così da poter aderire alla posizione dell'Ufficio.
La Corte, assorbita ogni altra doglianza, rigetta il ricorso. La controvertibilità della materia consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 14 novembre 2025