Articolo 13 della Legge 24 maggio 1951, n. 392
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 luglio 1951
Art. 13. (Onere finanziario).

All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sara' fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 1 luglio 1951