Art. 13. (Onere finanziario).
All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sara' fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.
All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sara' fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.