Sentenza 3 luglio 2025
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/02/2026, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03585/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04162/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4162 del 2025, proposto da Castel Fusano Prima S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Fiengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Toscana, 30;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
il Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Roma Capitale sulle seguenti istanze di condono: prot. n. 87/90736 sot. 2-3-5-7; prot. n. 87/91001 sot 0; prot. 95/82251 sot. 0; prot. 86/33023 sot. 0; prot. 87/91001 sot. 0; prot. 95/82252 sot. 1-2; prot. 94/3408 sot. 0; prot. 94/72345 sot. 0; prot. 95/72418 sot. 0;
e la condanna
- del Comune di Roma Capitale al risarcimento del danno quantificato in euro 4.000.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. VA IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza non definitiva n. 13115 del 3 luglio 2025, questa Sezione ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato sulle istanze di condono (prot. n. 87/90736 sot. 2-3-5-7; prot. n. 87/91001 sot 0; prot. 95/82251 sot. 0; prot. 86/33023 sot. 0; prot. 87/91001 sot. 0; prot. 95/82252 sot. 1-2; prot. 94/3408 sot. 0; prot. 94/72345 sot. 0; prot. 95/72418 sot. 0) presentate da parte ricorrente e ha disposto la conversione del rito da camerale ad ordinario ai sensi dell’art. 117, co. 6, c.p.a., per la trattazione della domanda di risarcimento dei danni contestualmente proposta, fissando per la relativa discussione l’udienza pubblica del 3 febbraio 2026.
2. In particolare, parte ricorrente, dopo aver articolato la domanda di accertamento dell’illegittimità per il silenzio serbato dall’Amministrazione, ha chiesto la rimessione “ al merito per la definizione dei risarcimenti dovuti ”, quantificati in euro 4.000.000,00.
2.1. Con memoria del 29 dicembre 2025, parte ricorrente ha insistito per la condanna del Comune di Roma Capitale al risarcimento dei danni derivanti dalla “ prolungata inerzia comunale ”, allegando una perizia estimativa del quantum debeatur (euro 2.005.705,00 per perdite ed euro 2.196.165,00 per mancati guadagni dal 2019 al 2025).
3. Il Comune di Roma Capitale, con memoria del 23 dicembre 2025, ha sottolineato che la fase istruttoria è stata oggetto di “rinnovazione” in seguito alla sottoscrizione, in data 4 agosto 2023, di un accordo sostitutivo ex art. 11, l. n. 241/90, tra l’odierna parte ricorrente e la Soprintendenza, ed ha contestato il mancato assolvimento da parte della ricorrente dell’onere della prova in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’art. 2043 c.c., concludendo per il rigetto della domanda risarcitoria.
4. All’udienza pubblica del 3 febbraio 2026, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
5. L’azione di condanna è infondata in quanto, come condivisibilmente rilevato dal resistente Comune, risulta sfornita del necessario supporto probatorio.
5.1. Invero, con il ricorso introduttivo non sono stati forniti elementi concreti e documentati a comprova delle condizioni richieste dalla legge per l’accertamento, in capo alla soccombente Amministrazione, di una responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., che viene genericamente argomentata facendo riferimento alla mancata definizione del procedimento in tempi celeri.
Parte ricorrente, in primo luogo, omette di considerare che i tempi di definizione del procedimento per cui è causa (relativo a plurime istanze di primo e secondo condono relative a un compendio immobiliare di rilevanti dimensioni) si sono dilatati a causa della complessità dell’istruttoria (che ha interessato anche il subprocedimento di competenza della Soprintendenza, definito, dopo l’inziale emissione di pareri sfavorevoli nel 2015 e di pareri favorevoli con prescrizioni nel 2019, con l’accordo sostitutivo su menzionato del 4 agosto 2023) ed a causa del sequestro giudiziario dei beni (dal 2012 al 2019), ovvero per fatti estranei all’operato dell’Amministrazione comunale e, dunque, alla medesima non imputabili.
Un ritardo imputabile al Comune di Roma, pertanto, potrebbe tuttalpiù in astratto ipotizzarsi solo in seguito alla decorrenza del termine per provvedere dopo la stipula dell’accordo sostitutivo del 4 agosto 2023, ma non potrebbe comunque comportare, ex se , il risarcimento dei danni lamentati da parte ricorrente, difettando la prova del danno ingiusto, che può ritenersi integrato solo se risulti dimostrato che, ove l’Amministrazione avesse correttamente e tempestivamente esercitato il proprio potere, il privato avrebbe ottenuto o mantenuto il c.d. bene della vita da questi AT (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7: “ la responsabilità della Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita ”).
Nel caso in esame, tuttavia, dovendo l’Amministrazione ancora pronunciarsi sulle plurime istanze di condono di parte ricorrente, è esclusa in radice la possibilità di effettuare un giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita, stante il limite di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale « In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ».
6. In conclusione, la domanda risarcitoria va rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno, come in epigrafe proposta, la rigetta.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA IL | RI RI |
IL SEGRETARIO