Decreto cautelare 26 marzo 2024
Ordinanza cautelare 15 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01638/2026REG.PROV.COLL.
N. 02271/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2271 del 2024, proposto da Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale Risorse Umane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NT DI in Roma, via Valdinievole, 8;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, n. 8 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NT RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. ZO RN, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Dicastero appellante ha impugnato la sentenza con cui il Tar per l’Emilia Romagna ha accolto il gravame prodotto dall’odierno appellato avverso il provvedimento di respingimento della sua domanda tesa ad ottenere il trasferimento temporaneo ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 dal Comando di Bologna al Comando di Napoli o, in subordine, Caserta e Salerno.
1.1. In sintesi, il Giudice di prime cure ha ritenuto quanto segue:
“ in disparte ogni considerazione su una eventuale estensione della menzionata disciplina dettata per le forze Armate e per il Corpo di Polizia (e di chiara natura derogatoria rispetto alle regole generali) al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si osserva che, in ogni caso, non sarebbe sufficiente a supportare il rigetto della domanda di trasferimento temporaneo il mero richiamo a esigenze di servizio e carenze di organico.
La giurisprudenza, infatti, con orientamento che ormai può dirsi consolidato, ha precisato che -anche dopo l’introduzione dell’art. 45, comma 31 bis, del D.Lgs. n. 95 del 2017 che ha alleggerito l’onere motivazionale incombente sulle amministrazioni prevedendo che, nel caso di richieste ai sensi dell’art. 42 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, “il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio”, senza più richiedere l’eccezionalità di tali esigenze - le ragioni addotte a fondamento del diniego, pur non dovendo più possedere il crisma dell’eccezionalità, devono comunque individuare puntualmente, alla luce di un’attenta valutazione della fattispecie concreta, le “esigenze organiche o di servizio” che giustificano il diniego del beneficio, corredando la motivazione con dati concreti, oggettivi e controllabili, che permettano di verificarne la ragionevolezza (TAR Lazio, Roma, sez. IV, 1 agosto 2022, n. 10853; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 marzo 2021, n. 765; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 1 giugno 20121, n. 510).
In particolare, proprio in relazione alla novella di cui al ricordato comma 31 bis dell’art. 45 del D.Lgs. n. 95 del 2017, è stato osservato che “Nell'interpretazione della giurisprudenza successiva a tale modifica si è evidenziato che la stessa, pur volta a salvaguardare le ragioni di servizio nell'impiego del personale in un settore peculiare, quale le forze di polizia, per le quali il legislatore ha ritenuto necessario adottare una norma derogatoria ad hoc limitativa del beneficio, non spinge il favor per le esigenze di servizio dell'Amministrazione al punto di consentire una motivazione generica inerente alle ragioni di servizio che faccia riferimento alle scoperture di organico, senza che queste ultime risultino particolarmente gravi, o in generale si richiami alle funzioni svolte dal reparto di attuale assegnazione del dipendente, senza evidenziare specifiche ragioni, anche legate ai compiti svolti dal richiedente, ostative al trasferimento temporaneo (Cons Stato II 5 ottobre 2022, n. 8527). Ciò in considerazione delle anzidette esigenze di tutela di valori aventi rilievo costituzionale, che deve trovare un necessario bilanciamento, anche in sede motivazionale, con le esigenze di servizio dell'Amministrazione delle forze di polizia” (TAR Marche, sez. I, 13 luglio 2023, n. 457).
Orbene, dopo tale (necessariamente) sintetica e sommaria panoramica della giurisprudenza in materia, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non è rispettoso dei principi dalla medesima elaborati.
Va premesso che questo Tribunale non può, ovviamente, sostituirsi nelle valutazioni che solo l’Amministrazione può svolgere in ordine alla indispensabilità e inamovibilità di un proprio dipendente.
Nel caso di cui si discute, però, l'Amministrazione resistente non ha adeguatamente motivato le ragioni che concretamente ostano all’assegnazione temporanea del ricorrente alla sede richiesta.
In particolare, non si rinviene nell’atto impugnato un’adeguata motivazione in ordine alla possibilità di sostituire il richiedente il trasferimento (per il lasso temporale previsto dalla norma di legge) tramite una temporanea riorganizzazione del servizio, né in ordine alla concreta incidenza del trasferimento del ricorrente sulle asserite carenze di organico e sulla concreta possibilità di comporre le squadre di intervento.
Non pare dubbio che l’ambito territoriale di riferimento sia caratterizzato da delicati profili di dissesto idrogeologico e rischio idraulico - e i tragici eventi della scorsa primavera ne sono una plastica testimonianza -, ma tali astratti riferimenti alle peculiarità territoriali (come gli evidenziati rischi antropici rappresentati da particolari e rilevanti snodi autostradali e ferroviari) non sono, di per sé soli, idonei a supportare il diniego al trasferimento temporaneo di un dipendente, in assenza di una precisa istruttoria relativa (i) all’organico teorico rispetto a quello effettivo, (ii) alla presenza di ulteriori domande di trasferimento in aggiunta a quella del ricorrente, (iii) alle specifiche caratteristiche professionali e alle mansioni del medesimo (anche in termini di fungibilità delle stesse) e degli altri eventuali soggetti interessati, (iv) alle effettive ricadute di tali domande sull’operatività delle squadre e sulla tempestività degli interventi, (v) alla possibilità di riorganizzare il servizio e la composizione delle squadre per far fronte alla temporanea assenza del richiedente il trasferimento, (vi) alla possibilità di sostituire, in via transitoria, il ricorrente fino al suo rientro in sede.
Peraltro, sotto distinto ma connesso profilo, si osserva che ove le argomentazioni utilizzate dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato fossero ritenute idonee a supportare il diniego al trasferimento, si dovrebbe concludere che – restando immutata la situazione rappresentata nel provvedimento - alcuna domanda di trasferimento temporaneo dal Comando di Bologna potrebbe mai trovare accoglimento, in tal modo venendo integralmente frustrate le finalità perseguite dal legislatore con l’introduzione dell’art 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Resta, ovviamente fermo il potere/dovere dell’Amministrazione resistente di adottare un nuovo provvedimento che concluda il procedimento avviato con la presentazione dell’istanza di trasferimento temporaneo, con la precisazione, quale portato conformativo della presente decisione, che in sede di riedizione del potere l’Amministrazione dovrà rispettare i principi e criteri sopra evidenziati ”.
2. Con l’atto di appello il Ministero formula i seguenti motivi di doglianza:
a) error in iudicando, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42-bis d. lgs. n. 151/2001, in quanto “ Le determinazioni assunte dall'Amministrazione, nel delicato bilanciamento degli interessi in conflitto, devono, quindi, in ogni caso, rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante e che, invece, vanno commisurate anche all'interesse del buon andamento e della corretta gestione delle risorse pubbliche.
Nel caso di specie, sono state valutate, in particolare, le conseguenze del trasferimento dell'interessato sull'operatività del dispositivo di soccorso stabilito per la sede di appartenenza. Si rileva in proposito che la determinazione degli organici idonei a garantire il più efficace svolgimento del servizio di soccorso, costituisce una prerogativa rimessa alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione.
L'ottimale dotazione organica di tutte le sedi ubicate sul territorio (comandi e direzioni regionali), infatti, è di importanza fondamentale per l'efficiente svolgimento del servizio di istituto e presuppone un'attenta valutazione della tipologia di rischi presenti su un determinato territorio, in relazione alla sua ampiezza e alla sua popolazione, alla situazione orografica ed alle attività antropiche esistenti; fattori determinanti anche ai fini della individuazione del numero dei distaccamenti necessari….
…si rileva l'erroneità dell'assunto secondo il quale il trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs. n. 15 1/2001 cesserebbe "automaticamente con il superamento dell'età del figlio minore indicata dalla legge", (vale a dire al compimento dei tre anni di età). Tale limite di età, in realtà, è fissato unicamente quale termine entro il quale è consentita la presentazione dell'istanza da parte del genitore che intende avvalersi del beneficio.
Al riguardo, giova riportare quanto affermato in merito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, su specifica richiesta di chiarimenti da parte di questa Amministrazione, con parere n. 192 del 2004, che si allega: "Al riguardo, lo scrivente Dipartimento è dell'avviso che il limite di età (figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria.
L'espressione utilizzata dal legislatore "per un periodo complessivo non superiore a tre anni" definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori. ". Pertanto, la durata effettiva del trasferimento in parola è sempre di tre anni, che decorrono dalla data di concessione dello stesso.
Quanto alla ipotizzata non applicabilità della disciplina delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si ritiene dirimente il parere con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha osservato che la previsione di cui all'art. 45, comma 31-bis, D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 953' "con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 al personale appartenente ai Corpi di polizia "Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis. comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza dl assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o disservizio.
Del resto, avuto riguardo alla particolare natura delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'art. 19 della L. 183/2010 ha riconosciuto, al pari delle Forze armate e delle Forze di polizia, la specificità del ruolo dal medesimo svolto " in dipendenza delle peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti” "
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 sul ritenuto difetto motivazionale del provvedimento impugnato, ritenendo che “ le esigenze poste alla base del provvedimento di diniego, analiticamente espresse nella sua motivazione, costituiscono, senza dubbio, circostanze eccezionali di per sé idonee a giustificare il diniego adottato.
Per lo stesso motivo si dissente totalmente anche dall'assunto secondo cui "le esigenze organizzative" poste a fondamento del diniego sarebbero connotate da genericità, non essendo supportate, secondo il giudice, da "dati concreti, oggettivi e controllabili, che permettano di verificarne la ragionevolezza" ed essendo "banalmente riferite alla mera scopertura di organico".
Al contrario, il diniego opposto risulta opportunamente ed estensivamente motivato, con il riferimento, in particolare, alle "criticità del Comando dei Vigili del fuoco di Bologna relative all'organizzazione del servizio di soccorso tecnico urgente nelle n. 10 sedi operative e della presenza in servizio presso il predetto Comando di n. 14 unità "parzialmente inabili al servizio" (ex art, 234 del D. lgs 217/2005), che non possono far parte delle squadre di soccorso, oltre a un elevato numero di istruttori professionali frequentemente impegnati nell'attività didattica della Direzione Centrale per la Formazione per le esigenze formative di carattere nazionale."
Viene, inoltre, dettagliatamente descritto lo scenario di rischio del territorio della provincia di Bologna, in base al quale sono stati determinati gli organici di quella sede, che effettua "mediamente 20.000 interventi di soccorso all'anno e che il territorio è caratterizzato da rischi antropici quali: tratti autostradali ad alto tasso incidentale, in particolare uno snodo autostradale e ferroviario di rilevanza internazionale, un elevato numero di gallerie autostradali e ferroviarie; dissesto idrogeologico nell'area appenninica e rischio idraulico nell'area metropolitana di pianura”….
Quanto alla reclamata fungibilità del ricorrente, di cui l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto, si richiama quanto affermato dalla citata sentenza n. 961/2020 del Consiglio di Stato: "La clausola normativa in esame va intesa in un'accezione che consenta alle Amministrazioni di tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell'istante e con i 'insostituibilità delle mansioni da questi svolte in sede...". La circostanza, quindi, che in linea teorica le mansioni svolte da un vigile del fuoco generico possano essere svolte indifferentemente da un pari qualifica, non è dirimente, né rilevante nel caso in esame, atteso che, come sopra evidenziato, a ciascun Comando deve essere, costantemente, garantito un organico idoneo e adeguato alla regolare costituzione delle squadre di soccorso, necessarie a far fronte alle esigenze del territorio di competenza.
Pertanto, il richiedente, quale vigile del fuoco, costituisce un elemento essenziale per garantire, oltre all'efficacia dell'intervento, l'operatività della squadra (composta necessariamente, secondo i parametri tecnici predefiniti, da 5 unità) e la sicurezza degli stessi operatori ”.
3. L’appellato, inizialmente costituitosi sostenendo le proprie ragioni e la legittimità della sentenza impugnata, ha poi comunicato e depositato l’avvenuto rilascio dell’assegnazione temporanea, al cui riguardo ha successivamente precisato che “ dal decreto di trasferimento versato in atti non è dato comprendersi se la sua adozione sia avvenuta in mera esecuzione della decisione del T.A.R. e quindi con riserva dell’esito del giudizio di appello ovvero se debba, invece, intendersi a pieno titolo. Di fronte a tale incertezza - come detto, non chiarita, allo stato, dall’Amministrazione - lo scrivente non può che insistere per il rigetto dell’atto di appello ”.
4. Con decr. P.le n. 1091/2024, in data 26 marzo 2024, è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente:
“ Considerato che, nella diminuzione di una unità di personale, non si ravvisa il pregiudizio di estrema gravità e urgenza che legittimerebbe l'adozione di una misura cautelare provvisoria ”.
5. Con ord. n. 1358/2024, in esito alla camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024, è stata respinta l’istanza cautelare avanzata dal Ministero appellante:
“ Ritenuto che non sussistano gravi motivi per sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata, non emergendo evidenze specifiche e concrete per cui la diminuzione di una sola unità dell’organico del Comando di Bologna possa arrecare un pregiudizio irreparabile agli interessi dell’Amministrazione ”.
6. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
2. Preliminarmente occorre osservare che sullo standard motivazionale minimo che deve supportare l’indicazione delle eccezionali ragioni organizzative che possono opporsi all’accoglimento ad istanze della tipologia normativa di quella in parola, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (sez. II, sentenza n. 5223/2023) ha recentemente ricordato che “ la disposizione, malgrado sia evidentemente volta a salvaguardare le ragioni di servizio nell’impiego del personale in settori peculiari dell’Amministrazione per i quali il legislatore ha ritenuto necessario adottare una norma derogatoria ad hoc, non spinge il favor per le esigenze di servizio sino al punto di consentire una motivazione generica inerente a tali ragioni senza che esse risultino particolarmente gravi, stante il rilievo costituzionale degli interessi tutelati dall’art. 42-bis, comma 1, cit., che deve trovare un necessario bilanciamento, anche in sede motivazionale, con le esigenze di servizio dell’Amministrazione delle forze di polizia e della difesa (cfr. C.d.S., sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8527; id., 20 gennaio 2023, n. 686; id., 24 aprile 2023, n. 4163) ”.
2.1. Sulla materia, inoltre e proprio su impulso della Sezione scrivente (sent. non de. n. 9795/2023), si è recentemente espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 99/2024, con cui ha affermato che:
“ Il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli.
Come è stato sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa, il trasferimento temporaneo ha la «funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia», proteggendo quindi «i valori della famiglia, e più in generale della genitorialità, tutelati dall’art. 30 della Costituzione […] e dal successivo art. 31 […]» (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1418) ”.
2.2. Va poi evidenziato che sempre questo Consiglio di Stato “ ha già chiarito, in analoghe fattispecie, che l’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 (“Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche”), è applicabile a “tutte le amministrazioni dello Stato”, costituendo “istituto a carattere prettamente temporaneo, che non incide in maniera definitiva sulla sede di assegnazione di chi ne beneficia, poiché cessa automaticamente con il superamento dell’età indicata dalla legge, e il cui scopo evidente è quello di agevolare l’espletamento delle responsabilità genitoriali nell’arco temporale in cui il minore è appena nato e di fruire, al contempo, del relativo status. La sua finalità si iscrive, quindi, nel solco della tutela costituzionale (art. 30 e 31 Cost.) e sovranazionale (art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991) della genitorialità e del correlato interesse del minore a beneficiarne.” (Cons. di Stato, Sez. V, 7.02.2020, n. 961).
La norma, pur non riconoscendo un diritto soggettivo, bensì un interesse legittimo (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 28 aprile 2017 n. 1802; Sez. IV, 23 maggio 2016 n. 2113; Sez. III, 3 agosto 2015 n. 3805; Sez. III, 5 dicembre 2014 n. 6031; Sez. III, 8 aprile 2014 n. 1677), demanda all’amministrazione di accordare la fruizione del beneficio, purché non vi ostino “casi o esigenze eccezionali”, dovendo le misure di sostegno alla maternità e paternità essere applicate tenendo conto delle specificità settoriali delle Forze armate e di tutti i Corpi di polizia, ad ordinamento militare e civile.
Ciò posto, la giurisprudenza di questo Consiglio non ha mancato di rimarcare che le ragioni eccezionali alle quali la P.A. può ancorare il diniego, possono essere correlate anche ad esigenze organizzative non direttamente riferite al lavoratore che ha proposto l’istanza, purché tali esigenze siano oggettivamente non comuni e connotate da un’evidente rilevanza, come, ad es., in presenza di marcate carenze di organico (Cons. Stato, Sez. IV, 15 novembre 2019, ord. n. 5708; Sez. VI, 1 ottobre 2019 n. 6577; Sez. IV, 28 luglio 2017 n. 3198; Sez. IV, 7 luglio 2017, ord. n. 2877; Sez. IV, 19 maggio 2017, ord. n. 2140; Sez. IV, 26 maggio 2017, ord. n. 2243; Sez. IV, 28 aprile 2017, ord. n. 1802).
Ne consegue che le esigenze organizzative ostative all’accoglimento dell’istanza non possono essere banalmente riferite alla mera scopertura di organico che, ove si mantenga entro un limite numerico tutto sommato contenuto, appaia fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio e, dunque, con gli ordinari strumenti giuridici previsti dall’ordinamento, senza che venga perciò negata al lavoratore-genitore la tutela approntata dall’ordinamento (cfr. ancora Cons. di Stato, Sez. V, 7.02.2020, n. 961) ” (nel senso, III Sez. n. 3844/2024).
3. Venendo al caso oggetto del presente giudizio, non emergono dalla lettura degli atti di causa e dalla motivazione del provvedimento impugnato “ casi o esigenze eccezionali ” che legittimino il rigetto dell’istanza, né tali possono essere considerati paventati rischi di compromissione della stabilità della dotazione organica, ovvero delle turnazioni di servizio, atteso che, in assenza di concrete esigenze da comprovare in concreto, le difficoltà organizzative relativa al trasferimento temporaneo di una sola unità di personale generico devono e possono essere risolte mediante idonee misure di adeguamento da parte del Comando di appartenenza, risolvendosi la tesi contraria nella totale sterilizzazione dell’istituto e degli interessi costituzionalmente e convenzionalmente tutelati sopra richiamati, presi in considerazione dal Legislatore mediante l’introduzione dello stesso.
4. Alla luce di quanto detto il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado riposi su solide motivazioni, non essendo le doglianze dell’Amministrazione idonee a supportare il provvedimento adottato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellato e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NO, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
NT Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
ZO RN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO RN | LE NO |
IL SEGRETARIO