Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1638
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Decreto cautelare 26 marzo 2024
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Ordinanza cautelare 15 aprile 2024
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Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Motivazione del diniego

    Il TAR ha ritenuto che le motivazioni addotte dall'amministrazione non fossero sufficientemente specifiche e concrete per giustificare il diniego, non individuando puntualmente le esigenze organiche o di servizio che ostavano al trasferimento.

  • Rigettato
    Error in iudicando e violazione dell'art. 42-bis d. lgs. n. 151/2001

    Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR, ritenendo che le motivazioni addotte dall'amministrazione non configurassero "casi o esigenze eccezionali" tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Ha sottolineato che le difficoltà organizzative derivanti dal trasferimento temporaneo di una sola unità debbano essere risolte tramite misure di adeguamento, per non vanificare la finalità dell'istituto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 sul difetto motivazionale

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le motivazioni addotte dall'amministrazione, pur dettagliate, non fossero sufficienti a giustificare il diniego in assenza di concrete esigenze eccezionali e che la tesi contraria avrebbe portato alla sterilizzazione dell'istituto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1638
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1638
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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