Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 965
Articolo 2
Versione
15 gennaio 1954
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 18.000.000, in ragione di lire 3.000.000, rispettivamente negli esercizi finanziari 1951-52; 1952-53; 1953-54; 1954-55; 1955-56; 1956-1957, per provvedere alle spese di funzionamento della Commissione istituita presso il Ministero degli affari esteri, con l'incarico di riordinare e pubblicare i documenti diplomatici relativi al periodo 1861-1943.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954