CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' Emilia Romagna, Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ADDEA ROSARIA, Presidente e Relatore FREGNANI LORELLA, Giudice PORRECA SONIA, Giudice in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 467/2022 depositato il 05/04/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 427/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 07/10/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. N. 31948 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come indicato a verbale e riassunto in motivazione. SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena, ha proposto appello avverso la sentenza n. 427/03/21 emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Modena, che ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso il provvedimento con il quale l'Agenzia, a fronte di una richiesta di rimborso della somma di euro 90.000,00 presentata dal contribuente, l'accolse nella misura di euro 23.692 e la respinse per la restante somma di euro 66.308. L'appellante ha esposto i seguenti motivi.
FATTO L'Ufficio rileva che, dalla dichiarazione fiscale presentata per l'anno 2017 da Resistente_1 emergeva un credito Irpef pari a complessivi euro 132.377,00 di cui euro 90.000,00 chiesti a rimborso ed euro 42.377,00 riportati in compensazione. Tale credito riguardava le ritenute operate dalla Regione Emilia-Romagna in qualità di ente espropriante i terreni di proprietà del Resistente_1 identificati nel provvedimento di notifica dell'indennità provvisoria di esproprio e occupazione sino al 28/02/2014 (provvedimento del 17/07/2013) al foglio 36, mappali 543, 544, 546 e 547 del Comune di Soliera. Le somme erogate a titolo di indennità di esproprio e occupazione temporanea ammontavano a complessivi euro 759.802,86. Tali importi venivano corrisposti al Resistente_1, nel 2016 per la quota di euro 64.874,29 (al netto della ritenuta di legge di euro 16.218,57) e, nel 2017, per di euro 542.968,00 (al netto della ritenuta di legge di euro 135.742,00). Il contribuente dichiarava di accettare la somma offerta dalla Regione Emilia Romagna, come risultava pattuita al punto 8 dell'atto di “cessione gratuita di aree al comune di Soliera a seguito di accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 18 della L. R. 24/03/2000 n. 20 sottoscritto dal Resistente_1. Nella dichiarazione Modello Unico anno 2017 veniva compilato il quadro RM in cui si optava per la tassazione ordinaria dell'eventuale plusvalenza generata a seguito della corresponsione delle indennità relative alla procedura ablatoria, indicando le ritenute operate a titolo di acconto. Lo stesso quadro veniva compilato nella dichiarazione presentata per il periodo d'imposta 2016 in cui veniva erogata una quota minore dell'indennità di esproprio dei terreni oggetto del provvedimento. Nel quadro RM non veniva indicata alcuna plusvalenza tassabile in quanto, al fine di determinarla, veniva preso come valore di riferimento l'importo di euro 1.900.000,00 (a fronte di un'indennità effettivamente percepita di euro 759.802,86), complessivamente attribuito dal geometra Nominativo_2 ai terreni oggetto di esproprio con apposita perizia giurata di stima al 01/01/2008. Tale relazione di stima era sostanzialmente confermata dal perito con l'ulteriore relazione di stima, redatta in data 27/06/2008, ai sensi della Legge n. 244 del 24/12/2007, art. 1, comma 91, con conseguente versamento dell'imposta sostitutiva dovuta pari a euro 76.000,00 (4% di euro 1.900.000,00). Non può negarsi, afferma l'Ufficio, che alcuna rilevanza assumono le postille (1)-(2)-(3), che la professionista aggiungeva a penna la dicitura “nonché i mapp. 544 mq. 1093 e mp. 547 mq. 325 Fg 36”. L'Ufficio riteneva non dovuto l'intero rimborso richiesto di euro 90.000,00, bensì una minore somma ammontante ad € 23.692,00. Considerando nullo, ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile, il valore iniziale dei terreni di cui ai mappali 544 e 547, la base imponibile veniva quindi incrementata di euro 17.117,00 per il 2016 e di euro 143.258,00 per il periodo d'imposta 2017. Il maggior imponibile di complessivi euro 160.375,00 emergeva calcolando quale plusvalenza il valore di 113,099 euro al metro quadrato (euro 759.802,86 corrisposti / 6718 metri totali) moltiplicato per complessivi mq. 1418, corrispondenti ai mappali 544 e 547. L'Ufficio, pur ritenendo corretta la scelta del contribuente di recuperare la ritenuta subita esercitando l'opzione della tassazione ordinaria dell'indennità percepita, provvedeva a recuperare a tassazione la plusvalenza relativa all'indennità di esproprio corrisposta in relazione ai mappali 544 e 547, riconoscendo, pertanto, il minor rimborso scaturito dal ricalcolo dell'Ufficio secondo i criteri sopra illustrati, pari a complessivi euro 23.692,00.
La Commissione provinciale di Modena pronunciava la sentenza n. 427/03/2021, con la quale accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori di legge, affermando che: “la geometra ha indicato a mano le tre postille a penna di cui, però, l'Agenzia non ha provato la loro eventuale anomalia o irregolarità ed i mappali 544 e 547 non sono estranei al testo della perizia perché non sono estranei all'atto di cessione del 22-5-2008 e ai precedenti e successivi atti urbanistici. La perizia, redatta allo scopo di stimare il valore di mercato dell'intero comparto oggetto di rivalutazione fiscale, riguardava l'accordo concluso con il Comune per tutti i 6.718 mq.. I mappali 544 e 547 riguardavano la striscia di terreno di mq.
1.418 destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione da aggiungere ai 5.300 mq. dei mappali 543 e 546. Per di più la perizia reca in allegato il tipo di frazionamento con i quattro mappali. Anche il decreto del 2016 della Regione Emilia Romagna parla di 6.718 mq. come pure la scheda del 2013 “di terreno da considerarsi edificabile sotto il congiunto aspetto legale e di fatto”. Senza alcun dubbio nella rivalutazione erano presenti tutti i mappali anche per il valore di mercato di euro 282,80 al mq. attribuito al terreno. Se non fossero considerati i due mappali il valore sarebbe di euro 358,50 al mq. di molto superiore al reale valore di mercato. MOTIVI L'appellante deduce che il primo giudice non ha motivato adeguatamente il proprio provvedimento, basandosi su “apodittiche affermazioni”. In primo luogo, è pacifico e incontestato il contenuto della perizia di cui si discute;
in particolare, non è contestatala intempestiva apposizione delle postille;
l'atto, infatti, nell'originaria redazione, avvenuta con l'utilizzo di un pc, ha fatto riferimento esclusivamente ai mappali 543 e 546. L'Ufficio, col provvedimento di parziale diniego, non ha contestato il documento, ma la sua applicazione alla fattispecie concreta, rilevando come si fa un reiterato riferimento solo ed esclusivamente ai mappali 543 e 546 e, soprattutto unicamente alla loro estensione (5.300 mq.). Ha errato, quindi, la Commissione di primo grado quando ha affermato che “… la geom. Nominativo_2 considerò l'intero comparto costituito dai quattro mappali … . In sostanza, precisa l'appellante, la perizia ha avuto ad oggetto esclusivamente i mappali 543 e 546, salvo dopo, essendosi resa conto il perito che non era stata valutata la rimanente consistenza immobiliare (mappali 544 e 547), ad apporre le postille che però non si raccordano, anzi confliggono, con le successive parti della relazione peritale. L'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna, della parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONTRODEDUZIONI Resistente_1 si è costituito deducendo quanto segue. Fatto Nel 2008 Resistente_1 rivalutò ai fini fiscali alcuni terreni di proprietà siti in Soliera, destinati a divenire edificabili per effetto della variante di PRG determinata dal Comune il 21.3.2006 e del successivo accordo di pianificazione del 28.3.2008, con cui egli aveva ceduto allo stesso Comune un'area di 22.016 mq. in cambio della trasformazione a residenziale di un'area agricola. Il valore di quest'area, oggetto di rivalutazione fiscale, fu stimato in euro 1.900.000 con perizia giurata della geom. Nominativo_2 e indicato nel modello Unico PF 2009 con pagamento dell'imposta sostitutiva del 4% pari a euro 76. 000. Successivamente l'area fu ceduta al Comune e la Regione Emilia Romagna riconobbe al contribuente un'indennità lorda di euro 759.802,86 di cui euro 607.842,29 per indennità netta ed euro151.960,57 per ritenuta alla fonte. L'incasso dell'indennità non generò plusvalenza imponibile, essendo il relativo importo inferiore al costo fiscalmente rivalutato. Non dovendo pagare imposte sulla cessione, il Resistente_1 scelse la tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva ex art. 11, comma 7, della legge n. 413/91, e nella dichiarazione dei redditi PF 2018 considerò a titolo d'acconto la ritenuta subìta di euro 135.742, chiedendone il rimborso per euro 90.000. L'Ufficio accolse la richiesta nella misura di euro 23.692 e la respinse per il resto, affermando che la rivalutazione operata nel 2008 avrebbe avuto ad oggetto solo una porzione dell'area poi espropriata, relativa ai mappali 543 e 546. Nel determinare la plusvalenza imponibile l'Ufficio considerò l'indennità complessivamente pagata al Resistente_1 di 759.802,86 per la quota del 21,10% pari al rapporto tra la superficie totale dei quattro mappali (6.718 mq.) e quella dei due mappali asseritamente non rivalutati (1.418 mq.), ottenendo così un'indennità di euro 160.375,00, oltre alle addizionali comunali e regionali. Il contribuente impugnò il diniego affermando che anche i mappali 544 e 547 erano stati rivalutati nel 2008 e che, quindi, nessuna plusvalenza imponibile era stata realizzata nel 2017 e fu accolto con la sentenza impugnata. I Il contribuente deduce le seguenti censure all'atto di appello: 1)la controversa riguarda l'individuazione dei terreni fiscalmente rivalutati nel 2008 per i quali il Resistente_1 versò l'imposta sostitutiva di euro 76.000 sul valore di euro1.900.000 stimato nella perizia della geometra Nominativo_2. È errato quanto sostiene l'Ufficio, poiché la stima ha compreso anche i mappali 544 e 547 (di complessivi 1.418 mq.), come valutato dal primo giudice. Osserva il Contribuente che i quattro mappali costituivano un unico comparto urbanistico interessato dall'accordo con cui nel
-la superficie territoriale del comparto, sin dall'accordo del 2008 concluso ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 20 del 2000, di 6.718 mq., corrispondente alla somma delle superfici dei quattro mappali;
-la superficie fondiaria era di 5.300 mq. (dei mappali 543 e 546);
-la superficie utile edificabile era di 3.180 mq. (60% della superficie fondiaria);
-l'area destinata alle opere di urbanizzazione (strade e parcheggi) era di 1.418 mq. (mappali 544 e 547). Se i mappali 544 e 547 non fossero stati compresi sin dall'origine del comparto nell'accordo di pianificazione, nemmeno i mappali 543 e 546 lo sarebbero stati e nessun accordo sarebbe stato firmato e attuato. Invece, tutti i quattro mappali furono interessati dall'accordo del 2008 e considerati edificabili dal provvedimento regionale del 2013 e furono espropriati come edificabili dalla Regione, che pagò per ognuno un'indennità di euro 113 mq. L'accorto è confermato dai seguenti atti con i quali il Comune procedette all'attuazione del piano urbanistico:
-delibera consiliare del 25.5.2010, che approvò lo schema di convenzione riportandone i dati urbanistici suddivisi per stralci: la tabella inserita a pag. 5 evidenzia in modo incontrovertibile che al comparto del Resistente_1 fu attribuita una superficie territoriale di 6.718 mq. corrispondente ai “mappali 543, 546, 544, 547” con “superficie utile edificabile di mq. 3.180”: e l'attribuzione di questa superficie utile presupponeva che i mappali 544 e 547 fossero destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione;
-la verifca degli standard urbanistici redatta dal geom. Nominativo_4 relativamente al piano urbanistico attuativo del comparto dopo aver individuato la diversa proprietà dei terreni, per il terreno del Resistente_1 indicò una superficie territoriale di 6.718 mq. e una corrispondente superficie utile edificabile di 3.180 mq. di comparto;
-l'accordo di pianificazione dell'8.4.2014 il quale, dopo aver riassunto l'articolato iter urbanistico riguardante il terreno, specifica che, a seguito del sisma del 2012, “il comparto C2-8, nella porzione appartenente al Comune e al sig. Resistente_1, è stato individuato come il più opportuno a ospitare gli edifici scolastici provvisori da realizzarsi in stato di emergenza”; ribadisce che il Resistente_1 era proprietario di una superficie territoriale di 6.718 mq. “di cui i mappali 543 e 546 destinati a ospitare una potenzialità edificatoria di 3.180 mq. di superficie utile residenziale e i mappali 544 e 547 destinati al prolungamento dell'asse stradale e a n. 17 posti auto pubblici”; dà atto della volontà del sig. Resistente_1 di accettare l'indennità di esproprio
“relativa ai mappali 543, 546, 544 e 547 di superficie di 6.718 mq.”
2. La rivalutazione fiscale dei terreni Ne consegue che, proprio perché appartenenti allo stesso comparto e interessati dagli stessi accordi urbanistici, che ne segnavano una comune e inscindibile destinazione, tutti i quattro mappali furono stimati dalla geom. Nominativo_2 e rivalutati fiscalmente nel 2008 come correttamente evidenziato dalla CTP di Modena.
3.Le postille contenute nella perizia di stima Quanto esposto non è contraddetto dalle tre postille scritte a penna nella perizia di stima, su cui l'Ufficio basa tutta la propria contestazione. Nulla induce infatti a ritenere che la perizia abbia avuto ad oggetto “esclusivamente i mappali 543 e 546, salvo dopo, essendosi resa conto il perito che non era stata valutata la rimanente consistenza immobiliare (mappali 544 e 547), apporre le incriminate postille, le quali, però, contenute nelle pagine 1 e 2, non si raccordano, anzi configgono, con le successive parti della relazione peritale (pagine 3, 4 e 5)”. Le postille contenute in un testo scritto non presentano nessuna “anomalia o irregolarità”. Le postille inserite a penna sono frequenti nei testi stampati a computer e la loro eventuale “anomalia o irregolarità” dev'essere provata da chi la invoca: prova che – come i primi giudici hanno evidenziato – l'Uffcio non ha nemmeno cercato di fornire (dichiarando anzi nel ricorso in appello di non contestare la genuinità della perizia di stima). Inoltre, deduce il Contribuente, è erroneo affermare che i mappali 544 e 547 sarebbero estranei al testo della perizia e che le postille contrasterebbero con le successive parti della relazione peritale, poiché i mappali 544 e 547 non sono estranei al testo della perizia proprio perché formarono oggetto delle tre postille scritte a penna alle pagg. 1 e 2, con la dicitura finale “(1)(2)(3) aggiungi 'nonché i mapp. 544 mq.
1.093 e mapp. 547 mq. 325 fg. 36' numero tre postille approvate”. Le postille furono scritte nelle prime due pagine della perizia, dopo l'indicazione dell'oggetto (“area sita in Comune di Soliera, a est del capoluogo e a ridosso dei quartiere residenziale anni 70, compreso tra Indirizzo_2 e Indirizzo_1”), nelle parti relative all'identificazione catastale dei terreni, alla genesi dei mappali e alla loro classificazione, sempre a fianco delle indicazioni riguardanti i mappali 543 e 546. Non furono scritte nelle pagine successive perché non ve n'era bisogno:
- né nella parte in cui queste pagine descrivono l'area di 5.300 mq. corrispondente ai soli mappali 543 e 546; - né in quelle, già richiamate, che riguardano l'area da urbanizzare di 1.418 mq. corrispondente ai soli mappali 544 e 547;
- e nemmeno nella parte finale che riferisce il valore stimato di € 1.900.000 al “più probabile valore del terreno”, e dunque alla superficie periziata e rivalutata di 6.718 mq., pari a quella dell'intero comparto del Resistente_1.
In ogni caso, i mappali 544 e 547 non sono estranei al testo della perizia per la stessa ragione per cui non sono estranei all'atto di cessione del 22.5.2008 e ai precedenti e successivi atti urbanistici (delibera del Comune di Soliera del 25.5.2010, verifica degli standard urbanistici del comparto di Indirizzo_1 e accordo di pianificazione dell'8.4.2014), ossia per il fatto che la striscia di terreno destinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (identificata appunto dai mappali 544 e 547) fu considerata insieme alla parte di terreno su cui il Resistente_1 avrebbe potuto costruire (identificata dai mappali 543 e 546). La perizia, redatta allo scopo di stimare il valore di mercato dell'intero comparto oggetto di rivalutazione fiscale, non poteva che recepire il contenuto dell'accordo concluso tra il Comune e il contribuente, riguardante proprio la prospettata attribuzione di capacità edificatoria al comparto stesso. L'atto di cessione gratuita del terreno agricolo al Comune del 22.5.2008 non menzionava i mappali 544 e 547, pur inequivocabilmente identificandoli quali “aree di urbanizzazione primaria” per prolungamento della strada esistente e realizzazione dei parcheggi: perciò, nemmeno la perizia di stima ne fece menzione. La geom. Nominativo_2 considerò l'intero comparto costituito dai quattro mappali, quando precisa:“vengono esposti i criteri valutativi e le descrizioni del contesto urbano, economico e di mercato alla base della valutazione espressa”: criteri, descrizioni e valutazione riguardanti l'intero comparto e finalizzati infatti a determinare il “più probabile valore del terreno”.In particolare, la perizia di stima: a) nell'illustrare lo “sviluppo urbanistico” previsto dalla variante del 2006 al piano regolatore del Comune di Soliera, richiama la previsione di accordi di pianificazione da concludere ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 20 del 2000 con i proprietari delle aree interessate, allo scopo di “farli partecipare ai costi di infrastrutturazione delle stesse” riguardanti le “aree necessarie alle relative opere di urbanizzazione” (pag. 2); b) segnala, tra le condizioni previste dalla convenzione del 22.5.2008, l'inserimento entro il 30.6.2009 all'interno del piano del nuovo comparto (denominato C2-8 di Indirizzo_1) della
“porzione di terreno de qua congiuntamente a una quota di aree di urbanizzazione primaria (prolungamento strada esistente)” (pag. 3); c) segnala che erano a carico del Resistente_1 il “prolungamento del tratto stradale, nonché di gas, acqua, fognatura ed illuminazione pubblica, in prospicienza alla sola porzione del terreno edificabile di sua proprietà”, e la “realizzazione di n. 17 parcheggi pubblici, ubicati al di fuori del lotto edificabile sul prolungamento della strada esistente” (pag. 4); d) menziona gli “oneri accessori previsti dalla convenzione e descritti nella sintesi qui riportata” (pag. 5); e) conclude riferendo la stima al “più probabile valore del terreno”, cioè all'intero comparto, colorato in giallo nella mappa allegata alla perizia.
4 La stima di valore dei quattro mappali Il ricorso in appello ritiene “inconferente e non applicabile alla fattispecie concreta” il motivo di impugnazione attinente alla stima di valore dei quattro mappali, poiché la differente potenzialità edificatoria dei mappali 543 e 546 rispetto ai mappali 544 e 547, non è di certo attendibile attribuire a questi ultimi il medesimo valore dei primi due. L'Ufficio non ha considerato che, trattandosi di un unico e inscindibile comparto urbanistico, la Regione pagò euro 113 mq. per ognuno dei 6.718 mq. espropriati, attestando che i quattro mappali non avevano “differente potenzialità edificatoria” e che, anzi, i mappali 544 e 547 avevano “il medesimo valore dei primi due”.
5. L'irrilevanza dell'indennità pagata nel 2016 L'Ufficio non contesta il capo di sentenza che ha riconosciuto il diritto del Resistente_1 al rimborso di euro 90.000, richiesto nella dichiarazione dei redditi del 2017, “a nulla valendo l'indennità pagata nel 2016”. In effetti, il diniego di rimborso è illegittimo anche nella parte in cui, ai fini del calcolo della plusvalenza asseritamente realizzata dall'esponente, ha considerato l'indennità di euro 81.093,00 da questi incassata nel 2016, periodo d'imposta diverso da quello per cui è causa. Il contribuente conclude chiedendo il rigetto dell'appello, l'annullamento dell'atto di diniego e condanna dell'Ufficio al rimborso di euro 66.308 oltre agli interessi legali, con vittoria di spese All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale. La Corte pronunciava la seguente sentenza. MOTIVIDELLA DECISIONE Preliminarmente rileva la Corte che il primo giudice ha illustrato dettagliatamente i motivi del ricorso, motivandone in modo corretto l'accoglimento. In particolare, si legge della sentenza impugnata:
-l'Agenzia ha negato il rimborso totale di euro 90.000,00 perché "da un'attenta lettura della relazione di stima redatta in data 27-6-2008 dal geom. Nominativo_2 aveva riscontrato che i mappali 544 e 547, successivamente inseriti manualmente nel testo informaticamente redatto, risultavano estranei alla perizia di stima" ; - la geometra ha indicato a mano le tre postille a penna di cui , però, l'Agenzia non ha provato la loro eventuale anomalia o irregolarità ed i mappali 544 e 547 non sono estranei al testo della perizia perché non sono estranei all'atto di cessione del 22-5-2008 e ai precedenti e successivi atti urbanistici. La perizia, redatta allo scopo di stimare il valore di mercato dell'intero comparto oggetto di rivalutazione fiscale, riguardava l'accordo concluso con il Comune per tutti i 6.718 mq. I mappali 544 e 547 riguardavano la striscia di terreno di mq 1.418 destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione da aggiungere ai 5.300 mq dei mappali 543 e 546. Per di più la perizia reca in allegato il tipo frazionamento con i quattro mappali. Anche il decreto del 2016 della Regione Emilia Romagna parla di 6.718 mq come pure la scheda del 2013 "di terreno da considerarsi edificabile sotto il congiunto aspetto legale e di fatto". Senza alcun dubbio nella rivalutazione erano presenti tutti i mappali anche per il valore di mercato di euro 282,80 al mq attribuito al terreno. Se non fossero considerati i due mappali il valore sarebbe di euro 358,50 al mq., di molto superiore al reale valore di mercato;
-pertanto il ricorrente ha diritto al rimborso di euro 90.000,00 richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017, quale parte della ritenuta di acconto pari a 135.742,00 trattenuta e versata nel medesimo anno dalla Regione, a nulla valendo l'indennità pagata nel 2016
Conclusivarnente la Commissione ritiene che il contribuente ha diritto all'integrale rimborso del credito risultante dalla dichiarazione 2017 e non solo di quanto già rimborsato dall'Ufficio. Quindi annulla il diniego impugnato e condanna l'Agenzia alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
La ricostruzione dei fatti è stata illustrata con precisione ed è conforme allo svolgimento della vicenda, come è provato dalle allegazioni documentali del contribuente. Infatti, a partire dal primo accordo intervenuto tra il Contribuente, la Regione e il comune di Soliera, l'area interessata dagli accordi e dalla successiva vendita era relativa ai mappali 543, 544, 546 e 54 e tale è rimasta nel corso del tempo. In particolare: dall'accordo con cui nel 2008 si obbligò a cedere a titolo gratuito al Comune un'area agricola di 22.016 mq. in cambio della trasformazione a residenziale di un'area agricola” consistente nel comparto composto dai quattro mappali 543, 544, 546 e 547; l'impegno del Comune, assunto sotto condizione risolutiva dell'intero accordo, di modificare “da agricola a espansione residenziale” la destinazione urbanistica della porzione di terreno di 5.300 mq. (mappali 543 e 546) con superficie utile minima di 3.180 mq.; l'inserimento entro il 30.6.2009 all'interno del piano del nuovo comparto della porzione di terreno a destinazione edificabile di aree di urbanizzazione primaria che corrispondeva ai mappali 544 e 547. In sostanza, il Resistente_1 si impegnava, per potere sfruttare l'area trasformata in edificabile, ad eseguire le urbanizzazioni indicate negli atti medesimi. Inoltre, negli atti allegati le urbanizzazione venivano indicate con precisione e la loro realizzazione riguardava i due mappali in contestazione;
la valutazione, poi, riguardava l'intera area edificabile senza alcuna distinzione di valutazione tra i diversi mappali. La perizia contestata dall'appellante, il quale afferma che i mappali 544 e 547 non erano inseriti nella valutazione e, quindi, il loro valore doveva essere indicato separatamente e considerato una plusvalenza non calcolata dal Resistente_1 nella dichiarazione dei redditi 2017, non è corretto, poiché nessuno degli atti allegati dal Contribuente considera separatamente il valore dei singoli mappali, ma in tutti si fa riferimento alle aree edificabili di 6.718 mq., successivamente ceduti alla Regione e dalla stessa pagati con la complessiva somma indicata in atti. Il Contribuente accettò la somma offerta dalla Regione Emilia Romagna, pur se inferiore al valore stimato in precedenza dal tecnico incaricato. Da qui la richiesta di rimborso delle maggiori somme in precedenza corrisposte e delle maggiori ritenute effettuate dalla Regione. Sul punto giova rilevare come il Contribuente abbia specificamente ricostruito la vicenda, allegando tutti gli atti pubblici e i contratti sottoscritti tra le parti, ampiamente illustrati nelle controdeduzioni, come sopra riassunti, i quali puntualmente attestano l'infondatezza della tesi sostenuta dall'appellante. Deve, quindi, affermarsi che è stata acquisita la prova che i quattro mappali costituivano un unico comparto e furono sempre considerati unitariamente, a partire dall'accordo intervenuto nell'anno 2008 e che il contratto di cessione stipulato con la regione riguardava i quattro mappali costituenti l'area ceduta. Ne consegue che i versamenti di imposte effettuati dal Resistente_1 e le ritenute effettuate dalla Regione in sede di acquisto dell'intero comparto di cui si discute, rapportate all'importo corrisposto per la cessione, hanno determinato l'istanza di rimborso della somma di euro 90.000,00 richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017, quale parte della ritenuta di acconto di euro 135.742,00 trattenuta e versata nel medesimo anno dalla Regione. Tale somma è, quindi, dovuta per intero al Contribuente, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ogni altra questione affrontata dalle parti è assorbita dalle motivazioni relative al rigetto dell'appello.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3000,00 iltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte -rigetta dell'appello, con conseguente conferma dell'annullamento dell'atto di diniego e del riborso da parte dell'Ufficio della somma di euro 66.308 oltre agli interessi legali;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore del Contribuente, liquidate in euro 3000,00, oltre spese generali e gli ulteriori accessori di legge. Bologna 1 dicembre 2025 Il presidente estensore Rosaria D'Addea
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' Emilia Romagna, Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ADDEA ROSARIA, Presidente e Relatore FREGNANI LORELLA, Giudice PORRECA SONIA, Giudice in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 467/2022 depositato il 05/04/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 427/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 07/10/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. N. 31948 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come indicato a verbale e riassunto in motivazione. SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena, ha proposto appello avverso la sentenza n. 427/03/21 emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Modena, che ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso il provvedimento con il quale l'Agenzia, a fronte di una richiesta di rimborso della somma di euro 90.000,00 presentata dal contribuente, l'accolse nella misura di euro 23.692 e la respinse per la restante somma di euro 66.308. L'appellante ha esposto i seguenti motivi.
FATTO L'Ufficio rileva che, dalla dichiarazione fiscale presentata per l'anno 2017 da Resistente_1 emergeva un credito Irpef pari a complessivi euro 132.377,00 di cui euro 90.000,00 chiesti a rimborso ed euro 42.377,00 riportati in compensazione. Tale credito riguardava le ritenute operate dalla Regione Emilia-Romagna in qualità di ente espropriante i terreni di proprietà del Resistente_1 identificati nel provvedimento di notifica dell'indennità provvisoria di esproprio e occupazione sino al 28/02/2014 (provvedimento del 17/07/2013) al foglio 36, mappali 543, 544, 546 e 547 del Comune di Soliera. Le somme erogate a titolo di indennità di esproprio e occupazione temporanea ammontavano a complessivi euro 759.802,86. Tali importi venivano corrisposti al Resistente_1, nel 2016 per la quota di euro 64.874,29 (al netto della ritenuta di legge di euro 16.218,57) e, nel 2017, per di euro 542.968,00 (al netto della ritenuta di legge di euro 135.742,00). Il contribuente dichiarava di accettare la somma offerta dalla Regione Emilia Romagna, come risultava pattuita al punto 8 dell'atto di “cessione gratuita di aree al comune di Soliera a seguito di accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 18 della L. R. 24/03/2000 n. 20 sottoscritto dal Resistente_1. Nella dichiarazione Modello Unico anno 2017 veniva compilato il quadro RM in cui si optava per la tassazione ordinaria dell'eventuale plusvalenza generata a seguito della corresponsione delle indennità relative alla procedura ablatoria, indicando le ritenute operate a titolo di acconto. Lo stesso quadro veniva compilato nella dichiarazione presentata per il periodo d'imposta 2016 in cui veniva erogata una quota minore dell'indennità di esproprio dei terreni oggetto del provvedimento. Nel quadro RM non veniva indicata alcuna plusvalenza tassabile in quanto, al fine di determinarla, veniva preso come valore di riferimento l'importo di euro 1.900.000,00 (a fronte di un'indennità effettivamente percepita di euro 759.802,86), complessivamente attribuito dal geometra Nominativo_2 ai terreni oggetto di esproprio con apposita perizia giurata di stima al 01/01/2008. Tale relazione di stima era sostanzialmente confermata dal perito con l'ulteriore relazione di stima, redatta in data 27/06/2008, ai sensi della Legge n. 244 del 24/12/2007, art. 1, comma 91, con conseguente versamento dell'imposta sostitutiva dovuta pari a euro 76.000,00 (4% di euro 1.900.000,00). Non può negarsi, afferma l'Ufficio, che alcuna rilevanza assumono le postille (1)-(2)-(3), che la professionista aggiungeva a penna la dicitura “nonché i mapp. 544 mq. 1093 e mp. 547 mq. 325 Fg 36”. L'Ufficio riteneva non dovuto l'intero rimborso richiesto di euro 90.000,00, bensì una minore somma ammontante ad € 23.692,00. Considerando nullo, ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile, il valore iniziale dei terreni di cui ai mappali 544 e 547, la base imponibile veniva quindi incrementata di euro 17.117,00 per il 2016 e di euro 143.258,00 per il periodo d'imposta 2017. Il maggior imponibile di complessivi euro 160.375,00 emergeva calcolando quale plusvalenza il valore di 113,099 euro al metro quadrato (euro 759.802,86 corrisposti / 6718 metri totali) moltiplicato per complessivi mq. 1418, corrispondenti ai mappali 544 e 547. L'Ufficio, pur ritenendo corretta la scelta del contribuente di recuperare la ritenuta subita esercitando l'opzione della tassazione ordinaria dell'indennità percepita, provvedeva a recuperare a tassazione la plusvalenza relativa all'indennità di esproprio corrisposta in relazione ai mappali 544 e 547, riconoscendo, pertanto, il minor rimborso scaturito dal ricalcolo dell'Ufficio secondo i criteri sopra illustrati, pari a complessivi euro 23.692,00.
La Commissione provinciale di Modena pronunciava la sentenza n. 427/03/2021, con la quale accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori di legge, affermando che: “la geometra ha indicato a mano le tre postille a penna di cui, però, l'Agenzia non ha provato la loro eventuale anomalia o irregolarità ed i mappali 544 e 547 non sono estranei al testo della perizia perché non sono estranei all'atto di cessione del 22-5-2008 e ai precedenti e successivi atti urbanistici. La perizia, redatta allo scopo di stimare il valore di mercato dell'intero comparto oggetto di rivalutazione fiscale, riguardava l'accordo concluso con il Comune per tutti i 6.718 mq.. I mappali 544 e 547 riguardavano la striscia di terreno di mq.
1.418 destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione da aggiungere ai 5.300 mq. dei mappali 543 e 546. Per di più la perizia reca in allegato il tipo di frazionamento con i quattro mappali. Anche il decreto del 2016 della Regione Emilia Romagna parla di 6.718 mq. come pure la scheda del 2013 “di terreno da considerarsi edificabile sotto il congiunto aspetto legale e di fatto”. Senza alcun dubbio nella rivalutazione erano presenti tutti i mappali anche per il valore di mercato di euro 282,80 al mq. attribuito al terreno. Se non fossero considerati i due mappali il valore sarebbe di euro 358,50 al mq. di molto superiore al reale valore di mercato. MOTIVI L'appellante deduce che il primo giudice non ha motivato adeguatamente il proprio provvedimento, basandosi su “apodittiche affermazioni”. In primo luogo, è pacifico e incontestato il contenuto della perizia di cui si discute;
in particolare, non è contestatala intempestiva apposizione delle postille;
l'atto, infatti, nell'originaria redazione, avvenuta con l'utilizzo di un pc, ha fatto riferimento esclusivamente ai mappali 543 e 546. L'Ufficio, col provvedimento di parziale diniego, non ha contestato il documento, ma la sua applicazione alla fattispecie concreta, rilevando come si fa un reiterato riferimento solo ed esclusivamente ai mappali 543 e 546 e, soprattutto unicamente alla loro estensione (5.300 mq.). Ha errato, quindi, la Commissione di primo grado quando ha affermato che “… la geom. Nominativo_2 considerò l'intero comparto costituito dai quattro mappali … . In sostanza, precisa l'appellante, la perizia ha avuto ad oggetto esclusivamente i mappali 543 e 546, salvo dopo, essendosi resa conto il perito che non era stata valutata la rimanente consistenza immobiliare (mappali 544 e 547), ad apporre le postille che però non si raccordano, anzi confliggono, con le successive parti della relazione peritale. L'appellante ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna, della parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONTRODEDUZIONI Resistente_1 si è costituito deducendo quanto segue. Fatto Nel 2008 Resistente_1 rivalutò ai fini fiscali alcuni terreni di proprietà siti in Soliera, destinati a divenire edificabili per effetto della variante di PRG determinata dal Comune il 21.3.2006 e del successivo accordo di pianificazione del 28.3.2008, con cui egli aveva ceduto allo stesso Comune un'area di 22.016 mq. in cambio della trasformazione a residenziale di un'area agricola. Il valore di quest'area, oggetto di rivalutazione fiscale, fu stimato in euro 1.900.000 con perizia giurata della geom. Nominativo_2 e indicato nel modello Unico PF 2009 con pagamento dell'imposta sostitutiva del 4% pari a euro 76. 000. Successivamente l'area fu ceduta al Comune e la Regione Emilia Romagna riconobbe al contribuente un'indennità lorda di euro 759.802,86 di cui euro 607.842,29 per indennità netta ed euro151.960,57 per ritenuta alla fonte. L'incasso dell'indennità non generò plusvalenza imponibile, essendo il relativo importo inferiore al costo fiscalmente rivalutato. Non dovendo pagare imposte sulla cessione, il Resistente_1 scelse la tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva ex art. 11, comma 7, della legge n. 413/91, e nella dichiarazione dei redditi PF 2018 considerò a titolo d'acconto la ritenuta subìta di euro 135.742, chiedendone il rimborso per euro 90.000. L'Ufficio accolse la richiesta nella misura di euro 23.692 e la respinse per il resto, affermando che la rivalutazione operata nel 2008 avrebbe avuto ad oggetto solo una porzione dell'area poi espropriata, relativa ai mappali 543 e 546. Nel determinare la plusvalenza imponibile l'Ufficio considerò l'indennità complessivamente pagata al Resistente_1 di 759.802,86 per la quota del 21,10% pari al rapporto tra la superficie totale dei quattro mappali (6.718 mq.) e quella dei due mappali asseritamente non rivalutati (1.418 mq.), ottenendo così un'indennità di euro 160.375,00, oltre alle addizionali comunali e regionali. Il contribuente impugnò il diniego affermando che anche i mappali 544 e 547 erano stati rivalutati nel 2008 e che, quindi, nessuna plusvalenza imponibile era stata realizzata nel 2017 e fu accolto con la sentenza impugnata. I Il contribuente deduce le seguenti censure all'atto di appello: 1)la controversa riguarda l'individuazione dei terreni fiscalmente rivalutati nel 2008 per i quali il Resistente_1 versò l'imposta sostitutiva di euro 76.000 sul valore di euro1.900.000 stimato nella perizia della geometra Nominativo_2. È errato quanto sostiene l'Ufficio, poiché la stima ha compreso anche i mappali 544 e 547 (di complessivi 1.418 mq.), come valutato dal primo giudice. Osserva il Contribuente che i quattro mappali costituivano un unico comparto urbanistico interessato dall'accordo con cui nel
-la superficie territoriale del comparto, sin dall'accordo del 2008 concluso ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 20 del 2000, di 6.718 mq., corrispondente alla somma delle superfici dei quattro mappali;
-la superficie fondiaria era di 5.300 mq. (dei mappali 543 e 546);
-la superficie utile edificabile era di 3.180 mq. (60% della superficie fondiaria);
-l'area destinata alle opere di urbanizzazione (strade e parcheggi) era di 1.418 mq. (mappali 544 e 547). Se i mappali 544 e 547 non fossero stati compresi sin dall'origine del comparto nell'accordo di pianificazione, nemmeno i mappali 543 e 546 lo sarebbero stati e nessun accordo sarebbe stato firmato e attuato. Invece, tutti i quattro mappali furono interessati dall'accordo del 2008 e considerati edificabili dal provvedimento regionale del 2013 e furono espropriati come edificabili dalla Regione, che pagò per ognuno un'indennità di euro 113 mq. L'accorto è confermato dai seguenti atti con i quali il Comune procedette all'attuazione del piano urbanistico:
-delibera consiliare del 25.5.2010, che approvò lo schema di convenzione riportandone i dati urbanistici suddivisi per stralci: la tabella inserita a pag. 5 evidenzia in modo incontrovertibile che al comparto del Resistente_1 fu attribuita una superficie territoriale di 6.718 mq. corrispondente ai “mappali 543, 546, 544, 547” con “superficie utile edificabile di mq. 3.180”: e l'attribuzione di questa superficie utile presupponeva che i mappali 544 e 547 fossero destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione;
-la verifca degli standard urbanistici redatta dal geom. Nominativo_4 relativamente al piano urbanistico attuativo del comparto dopo aver individuato la diversa proprietà dei terreni, per il terreno del Resistente_1 indicò una superficie territoriale di 6.718 mq. e una corrispondente superficie utile edificabile di 3.180 mq. di comparto;
-l'accordo di pianificazione dell'8.4.2014 il quale, dopo aver riassunto l'articolato iter urbanistico riguardante il terreno, specifica che, a seguito del sisma del 2012, “il comparto C2-8, nella porzione appartenente al Comune e al sig. Resistente_1, è stato individuato come il più opportuno a ospitare gli edifici scolastici provvisori da realizzarsi in stato di emergenza”; ribadisce che il Resistente_1 era proprietario di una superficie territoriale di 6.718 mq. “di cui i mappali 543 e 546 destinati a ospitare una potenzialità edificatoria di 3.180 mq. di superficie utile residenziale e i mappali 544 e 547 destinati al prolungamento dell'asse stradale e a n. 17 posti auto pubblici”; dà atto della volontà del sig. Resistente_1 di accettare l'indennità di esproprio
“relativa ai mappali 543, 546, 544 e 547 di superficie di 6.718 mq.”
2. La rivalutazione fiscale dei terreni Ne consegue che, proprio perché appartenenti allo stesso comparto e interessati dagli stessi accordi urbanistici, che ne segnavano una comune e inscindibile destinazione, tutti i quattro mappali furono stimati dalla geom. Nominativo_2 e rivalutati fiscalmente nel 2008 come correttamente evidenziato dalla CTP di Modena.
3.Le postille contenute nella perizia di stima Quanto esposto non è contraddetto dalle tre postille scritte a penna nella perizia di stima, su cui l'Ufficio basa tutta la propria contestazione. Nulla induce infatti a ritenere che la perizia abbia avuto ad oggetto “esclusivamente i mappali 543 e 546, salvo dopo, essendosi resa conto il perito che non era stata valutata la rimanente consistenza immobiliare (mappali 544 e 547), apporre le incriminate postille, le quali, però, contenute nelle pagine 1 e 2, non si raccordano, anzi configgono, con le successive parti della relazione peritale (pagine 3, 4 e 5)”. Le postille contenute in un testo scritto non presentano nessuna “anomalia o irregolarità”. Le postille inserite a penna sono frequenti nei testi stampati a computer e la loro eventuale “anomalia o irregolarità” dev'essere provata da chi la invoca: prova che – come i primi giudici hanno evidenziato – l'Uffcio non ha nemmeno cercato di fornire (dichiarando anzi nel ricorso in appello di non contestare la genuinità della perizia di stima). Inoltre, deduce il Contribuente, è erroneo affermare che i mappali 544 e 547 sarebbero estranei al testo della perizia e che le postille contrasterebbero con le successive parti della relazione peritale, poiché i mappali 544 e 547 non sono estranei al testo della perizia proprio perché formarono oggetto delle tre postille scritte a penna alle pagg. 1 e 2, con la dicitura finale “(1)(2)(3) aggiungi 'nonché i mapp. 544 mq.
1.093 e mapp. 547 mq. 325 fg. 36' numero tre postille approvate”. Le postille furono scritte nelle prime due pagine della perizia, dopo l'indicazione dell'oggetto (“area sita in Comune di Soliera, a est del capoluogo e a ridosso dei quartiere residenziale anni 70, compreso tra Indirizzo_2 e Indirizzo_1”), nelle parti relative all'identificazione catastale dei terreni, alla genesi dei mappali e alla loro classificazione, sempre a fianco delle indicazioni riguardanti i mappali 543 e 546. Non furono scritte nelle pagine successive perché non ve n'era bisogno:
- né nella parte in cui queste pagine descrivono l'area di 5.300 mq. corrispondente ai soli mappali 543 e 546; - né in quelle, già richiamate, che riguardano l'area da urbanizzare di 1.418 mq. corrispondente ai soli mappali 544 e 547;
- e nemmeno nella parte finale che riferisce il valore stimato di € 1.900.000 al “più probabile valore del terreno”, e dunque alla superficie periziata e rivalutata di 6.718 mq., pari a quella dell'intero comparto del Resistente_1.
In ogni caso, i mappali 544 e 547 non sono estranei al testo della perizia per la stessa ragione per cui non sono estranei all'atto di cessione del 22.5.2008 e ai precedenti e successivi atti urbanistici (delibera del Comune di Soliera del 25.5.2010, verifica degli standard urbanistici del comparto di Indirizzo_1 e accordo di pianificazione dell'8.4.2014), ossia per il fatto che la striscia di terreno destinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (identificata appunto dai mappali 544 e 547) fu considerata insieme alla parte di terreno su cui il Resistente_1 avrebbe potuto costruire (identificata dai mappali 543 e 546). La perizia, redatta allo scopo di stimare il valore di mercato dell'intero comparto oggetto di rivalutazione fiscale, non poteva che recepire il contenuto dell'accordo concluso tra il Comune e il contribuente, riguardante proprio la prospettata attribuzione di capacità edificatoria al comparto stesso. L'atto di cessione gratuita del terreno agricolo al Comune del 22.5.2008 non menzionava i mappali 544 e 547, pur inequivocabilmente identificandoli quali “aree di urbanizzazione primaria” per prolungamento della strada esistente e realizzazione dei parcheggi: perciò, nemmeno la perizia di stima ne fece menzione. La geom. Nominativo_2 considerò l'intero comparto costituito dai quattro mappali, quando precisa:“vengono esposti i criteri valutativi e le descrizioni del contesto urbano, economico e di mercato alla base della valutazione espressa”: criteri, descrizioni e valutazione riguardanti l'intero comparto e finalizzati infatti a determinare il “più probabile valore del terreno”.In particolare, la perizia di stima: a) nell'illustrare lo “sviluppo urbanistico” previsto dalla variante del 2006 al piano regolatore del Comune di Soliera, richiama la previsione di accordi di pianificazione da concludere ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 20 del 2000 con i proprietari delle aree interessate, allo scopo di “farli partecipare ai costi di infrastrutturazione delle stesse” riguardanti le “aree necessarie alle relative opere di urbanizzazione” (pag. 2); b) segnala, tra le condizioni previste dalla convenzione del 22.5.2008, l'inserimento entro il 30.6.2009 all'interno del piano del nuovo comparto (denominato C2-8 di Indirizzo_1) della
“porzione di terreno de qua congiuntamente a una quota di aree di urbanizzazione primaria (prolungamento strada esistente)” (pag. 3); c) segnala che erano a carico del Resistente_1 il “prolungamento del tratto stradale, nonché di gas, acqua, fognatura ed illuminazione pubblica, in prospicienza alla sola porzione del terreno edificabile di sua proprietà”, e la “realizzazione di n. 17 parcheggi pubblici, ubicati al di fuori del lotto edificabile sul prolungamento della strada esistente” (pag. 4); d) menziona gli “oneri accessori previsti dalla convenzione e descritti nella sintesi qui riportata” (pag. 5); e) conclude riferendo la stima al “più probabile valore del terreno”, cioè all'intero comparto, colorato in giallo nella mappa allegata alla perizia.
4 La stima di valore dei quattro mappali Il ricorso in appello ritiene “inconferente e non applicabile alla fattispecie concreta” il motivo di impugnazione attinente alla stima di valore dei quattro mappali, poiché la differente potenzialità edificatoria dei mappali 543 e 546 rispetto ai mappali 544 e 547, non è di certo attendibile attribuire a questi ultimi il medesimo valore dei primi due. L'Ufficio non ha considerato che, trattandosi di un unico e inscindibile comparto urbanistico, la Regione pagò euro 113 mq. per ognuno dei 6.718 mq. espropriati, attestando che i quattro mappali non avevano “differente potenzialità edificatoria” e che, anzi, i mappali 544 e 547 avevano “il medesimo valore dei primi due”.
5. L'irrilevanza dell'indennità pagata nel 2016 L'Ufficio non contesta il capo di sentenza che ha riconosciuto il diritto del Resistente_1 al rimborso di euro 90.000, richiesto nella dichiarazione dei redditi del 2017, “a nulla valendo l'indennità pagata nel 2016”. In effetti, il diniego di rimborso è illegittimo anche nella parte in cui, ai fini del calcolo della plusvalenza asseritamente realizzata dall'esponente, ha considerato l'indennità di euro 81.093,00 da questi incassata nel 2016, periodo d'imposta diverso da quello per cui è causa. Il contribuente conclude chiedendo il rigetto dell'appello, l'annullamento dell'atto di diniego e condanna dell'Ufficio al rimborso di euro 66.308 oltre agli interessi legali, con vittoria di spese All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale. La Corte pronunciava la seguente sentenza. MOTIVIDELLA DECISIONE Preliminarmente rileva la Corte che il primo giudice ha illustrato dettagliatamente i motivi del ricorso, motivandone in modo corretto l'accoglimento. In particolare, si legge della sentenza impugnata:
-l'Agenzia ha negato il rimborso totale di euro 90.000,00 perché "da un'attenta lettura della relazione di stima redatta in data 27-6-2008 dal geom. Nominativo_2 aveva riscontrato che i mappali 544 e 547, successivamente inseriti manualmente nel testo informaticamente redatto, risultavano estranei alla perizia di stima" ; - la geometra ha indicato a mano le tre postille a penna di cui , però, l'Agenzia non ha provato la loro eventuale anomalia o irregolarità ed i mappali 544 e 547 non sono estranei al testo della perizia perché non sono estranei all'atto di cessione del 22-5-2008 e ai precedenti e successivi atti urbanistici. La perizia, redatta allo scopo di stimare il valore di mercato dell'intero comparto oggetto di rivalutazione fiscale, riguardava l'accordo concluso con il Comune per tutti i 6.718 mq. I mappali 544 e 547 riguardavano la striscia di terreno di mq 1.418 destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione da aggiungere ai 5.300 mq dei mappali 543 e 546. Per di più la perizia reca in allegato il tipo frazionamento con i quattro mappali. Anche il decreto del 2016 della Regione Emilia Romagna parla di 6.718 mq come pure la scheda del 2013 "di terreno da considerarsi edificabile sotto il congiunto aspetto legale e di fatto". Senza alcun dubbio nella rivalutazione erano presenti tutti i mappali anche per il valore di mercato di euro 282,80 al mq attribuito al terreno. Se non fossero considerati i due mappali il valore sarebbe di euro 358,50 al mq., di molto superiore al reale valore di mercato;
-pertanto il ricorrente ha diritto al rimborso di euro 90.000,00 richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017, quale parte della ritenuta di acconto pari a 135.742,00 trattenuta e versata nel medesimo anno dalla Regione, a nulla valendo l'indennità pagata nel 2016
Conclusivarnente la Commissione ritiene che il contribuente ha diritto all'integrale rimborso del credito risultante dalla dichiarazione 2017 e non solo di quanto già rimborsato dall'Ufficio. Quindi annulla il diniego impugnato e condanna l'Agenzia alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
La ricostruzione dei fatti è stata illustrata con precisione ed è conforme allo svolgimento della vicenda, come è provato dalle allegazioni documentali del contribuente. Infatti, a partire dal primo accordo intervenuto tra il Contribuente, la Regione e il comune di Soliera, l'area interessata dagli accordi e dalla successiva vendita era relativa ai mappali 543, 544, 546 e 54 e tale è rimasta nel corso del tempo. In particolare: dall'accordo con cui nel 2008 si obbligò a cedere a titolo gratuito al Comune un'area agricola di 22.016 mq. in cambio della trasformazione a residenziale di un'area agricola” consistente nel comparto composto dai quattro mappali 543, 544, 546 e 547; l'impegno del Comune, assunto sotto condizione risolutiva dell'intero accordo, di modificare “da agricola a espansione residenziale” la destinazione urbanistica della porzione di terreno di 5.300 mq. (mappali 543 e 546) con superficie utile minima di 3.180 mq.; l'inserimento entro il 30.6.2009 all'interno del piano del nuovo comparto della porzione di terreno a destinazione edificabile di aree di urbanizzazione primaria che corrispondeva ai mappali 544 e 547. In sostanza, il Resistente_1 si impegnava, per potere sfruttare l'area trasformata in edificabile, ad eseguire le urbanizzazioni indicate negli atti medesimi. Inoltre, negli atti allegati le urbanizzazione venivano indicate con precisione e la loro realizzazione riguardava i due mappali in contestazione;
la valutazione, poi, riguardava l'intera area edificabile senza alcuna distinzione di valutazione tra i diversi mappali. La perizia contestata dall'appellante, il quale afferma che i mappali 544 e 547 non erano inseriti nella valutazione e, quindi, il loro valore doveva essere indicato separatamente e considerato una plusvalenza non calcolata dal Resistente_1 nella dichiarazione dei redditi 2017, non è corretto, poiché nessuno degli atti allegati dal Contribuente considera separatamente il valore dei singoli mappali, ma in tutti si fa riferimento alle aree edificabili di 6.718 mq., successivamente ceduti alla Regione e dalla stessa pagati con la complessiva somma indicata in atti. Il Contribuente accettò la somma offerta dalla Regione Emilia Romagna, pur se inferiore al valore stimato in precedenza dal tecnico incaricato. Da qui la richiesta di rimborso delle maggiori somme in precedenza corrisposte e delle maggiori ritenute effettuate dalla Regione. Sul punto giova rilevare come il Contribuente abbia specificamente ricostruito la vicenda, allegando tutti gli atti pubblici e i contratti sottoscritti tra le parti, ampiamente illustrati nelle controdeduzioni, come sopra riassunti, i quali puntualmente attestano l'infondatezza della tesi sostenuta dall'appellante. Deve, quindi, affermarsi che è stata acquisita la prova che i quattro mappali costituivano un unico comparto e furono sempre considerati unitariamente, a partire dall'accordo intervenuto nell'anno 2008 e che il contratto di cessione stipulato con la regione riguardava i quattro mappali costituenti l'area ceduta. Ne consegue che i versamenti di imposte effettuati dal Resistente_1 e le ritenute effettuate dalla Regione in sede di acquisto dell'intero comparto di cui si discute, rapportate all'importo corrisposto per la cessione, hanno determinato l'istanza di rimborso della somma di euro 90.000,00 richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017, quale parte della ritenuta di acconto di euro 135.742,00 trattenuta e versata nel medesimo anno dalla Regione. Tale somma è, quindi, dovuta per intero al Contribuente, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Ogni altra questione affrontata dalle parti è assorbita dalle motivazioni relative al rigetto dell'appello.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3000,00 iltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte -rigetta dell'appello, con conseguente conferma dell'annullamento dell'atto di diniego e del riborso da parte dell'Ufficio della somma di euro 66.308 oltre agli interessi legali;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore del Contribuente, liquidate in euro 3000,00, oltre spese generali e gli ulteriori accessori di legge. Bologna 1 dicembre 2025 Il presidente estensore Rosaria D'Addea