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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5408 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8320/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 02.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 8320/2025
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Palomba Parte_1 C.F._1
Stefano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 02.04.2025 la ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “occorre fare alla stessa alcune osservazioni critiche, vuoi rispetto agli esami diagnostici esibiti, sia riguardo a visite specialistiche allegate al fascicolo telematico, vuoi riguardo all'aspetto motorio-difficoltosi passaggi posturali che avvengono con impaccio, deambulazione impacciata con riduzione della qualità e durata della marcia e con facile stancabilità, pregressa frattura del femore della gamba destra, con conseguente andatura steppante a destra, ma, soprattutto una ridotta resistenza e capacità alla marcia, pregresso ictus cerebrale in soggetto affetto da vasculopatia cerebrale cronica, con declino cognitivo di grado moderato MMSE 21/30 (vedi certi07/23), che a seguito del prefato ictus ha avuto una emiparesi faciobrachiale destra, oltre alle altre patologie come il diabete mellito in terapia con insulina 4 volte al giorno, amaurosi all'occhio sinistro per ischemia retinica,, chiusura del DIA, cardiopatia ipertensione, displidemia, insufficienza renale cronica al V stadio in trattamento emodialitico trisettimanale dal 26/12/2023 (vedi certificato del Centro Emodialisi Kidney del 19/12/2024), dove si evidenzia il quadro complesso di cui è affetta la OR , Anemia normocromica Pt_1
normocitica secondaria ad insufficienza renale cronica, iperparatiroidismo secondario ad IRC, deambulazione difficoltosa. Da ciò, è evidente che la valutazione del consulente e totalmente difforme rispetto all'esame obbiettivo dei professionisti specializzati in neurologia che nefrologia che fisiatri,
e, dalla documentazione versata in atti “Orbene, si vuole evidenziare, sebbene la ricorrente sia ancora in grado di svolgere i cosiddetti movimenti “meccanici”, presenta una ridotta capacità motoria che ne impediscono una deambulazione autonoma, soprattutto per lunghi periodi. Va ribadito come il CTU nell'espletamento del suo elaborato peritale, abbia sottovalutato o dimenticato che la valutazione del diritto all'indennità di accompagnamento vada fatto tenendo conto se il soggetto è persona autonoma non solo all'interno delle mura domestiche ma soprattutto furi dalle stesse….fare la spesa, prendere l'autobus, andare alla posta ecc, nel caso di specie ,così, come dalla documentazione versata in atti si comprende che la OR , per effetto della sua grave Pt_1
patologia neurologica Vasculopatia cerebrale cronica con defict mnesici-attentivi e con episodi di vertigini e conseguenti cadute con IRCV stadio, sottoposta a dialisi trisettimanale, è soggetto non autonoma fuori dalle mura domestiche, potendo muoversi con difficoltà e con l'ausilio di terzi all'interno delle stesse, (cucinare, rifare il letto, farsi la doccia, lavare per terra ecc…attività che richiedono l'ausilio di terzi)”. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito rilevando l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda, nonché opponendosi alla richiesta di rinnovo della CTU.
Il G.L., sulla base della documentazione in atti, assegnate note di trattazione scritta, viste le note di trattazione depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la causa con sentenza.
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è infondata.
Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione.
L'ausiliario nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e che tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto. In particolare, si osserva che il
C.T.U. ha dato atto di tutti i documenti presenti nel fascicolo che ha esaminato e minuziosamente elencato ed ha così concluso: “Non si evidenziano postumi funzionali a seguito della emorragia cerebrale patita dalla ricorrente nel 2019 ( pregressa emiparesi risoltasi a dimissione) Non si rilevano postumi cardiologici di rilievo conseguenti all'intervento di chiusura del setto interatriale del 2007. Ai fini della valutazione medico legale in ordine al riconoscimento della indennita' di accompagnamento, al fine di concedere il beneficio, e' indispensabile che il ricorrente non sia in grado di deambulare autonomamente o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita In ordine alla capacita' di deambulare possiamo affermare che la deambulazione nel soggetto in esame si compie in maniera autonoma, solo rallentata, ma possibile anche senza necessita' di base di appoggio In merito alla capacita' di compiere gli atti quotidiani della vita occorre prendere in considerazione altri parametri, come la funzione cardiaca e respiratoria,la funzione neurologica e psichica, la funzione degli organi di senso La funzione cardiaca appare buona, dal mio esame clinico e non risultano agli atti accertamenti cardiologici strumentali che evidenzino una disfunzione cardiaca. La funzione respiratoria e' buona , non osservandosi clinicamente dispnea da sforzo La funzione neurologica e' clinicamente nella norma. La funzione psichica e' anch'essa nella norma,non evidenziandosi deficit della memoria e della capacita' cognitiva ed essendo integra la capacita' di critica e di giudizio Per quanto riguarda gli organi di senso l'udito non appare compromesso, come pure la vista Per quanto descritto riteniamo che non sussistano gli estremi di carattere medico legale per la concessione della indennita' di accompagnamento.
Il CTU ha dato specificamente atto, anche in ordine alle osservazioni di parte ricorrente, che “La deambulazione non è abolita ai sensi di legge e non richiede l'aiuto permanente di un accompagnatore. E possibile in maniera autonoma anche senza basi di appoggio. Il fatto che sia rallentata, a causa della pregressa emorragia cerebrale, che però non ha lasciato postumi rilevanti, non impedisce alla ricorrente di deambulare in maniera autonoma senza particolari difficoltà in ambito domestico, in maniera limitata al di fuori dell'ambiente domestico. Tale condizione non è sufficiente per riconoscere l'indennità di accompagnamento. In ordine al deficit cognitivo, non ho riscontrato clinicamente deficit della funzione mnesico-cognitiva né della capacità di critica e di giudizio, e comunque i valori del test MMSE di cui l'avvocato parla, 21/30, sono ancora considerati ai limiti della norma. Il sottoporsi alla dialisi impegna la ricorrente tre giorni alla settimana per un periodo limitato e incide limitatamente sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita”.
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento, né si fondano su documentazione diversa da quella già valutata dal CTU in sede di ATP.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1
decreto.
Si comunichi
Napoli, 02.07.2025
Il Giudice
Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 02.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 8320/2025
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Palomba Parte_1 C.F._1
Stefano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 02.04.2025 la ricorrente contestava le risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo deducendo che “occorre fare alla stessa alcune osservazioni critiche, vuoi rispetto agli esami diagnostici esibiti, sia riguardo a visite specialistiche allegate al fascicolo telematico, vuoi riguardo all'aspetto motorio-difficoltosi passaggi posturali che avvengono con impaccio, deambulazione impacciata con riduzione della qualità e durata della marcia e con facile stancabilità, pregressa frattura del femore della gamba destra, con conseguente andatura steppante a destra, ma, soprattutto una ridotta resistenza e capacità alla marcia, pregresso ictus cerebrale in soggetto affetto da vasculopatia cerebrale cronica, con declino cognitivo di grado moderato MMSE 21/30 (vedi certi07/23), che a seguito del prefato ictus ha avuto una emiparesi faciobrachiale destra, oltre alle altre patologie come il diabete mellito in terapia con insulina 4 volte al giorno, amaurosi all'occhio sinistro per ischemia retinica,, chiusura del DIA, cardiopatia ipertensione, displidemia, insufficienza renale cronica al V stadio in trattamento emodialitico trisettimanale dal 26/12/2023 (vedi certificato del Centro Emodialisi Kidney del 19/12/2024), dove si evidenzia il quadro complesso di cui è affetta la OR , Anemia normocromica Pt_1
normocitica secondaria ad insufficienza renale cronica, iperparatiroidismo secondario ad IRC, deambulazione difficoltosa. Da ciò, è evidente che la valutazione del consulente e totalmente difforme rispetto all'esame obbiettivo dei professionisti specializzati in neurologia che nefrologia che fisiatri,
e, dalla documentazione versata in atti “Orbene, si vuole evidenziare, sebbene la ricorrente sia ancora in grado di svolgere i cosiddetti movimenti “meccanici”, presenta una ridotta capacità motoria che ne impediscono una deambulazione autonoma, soprattutto per lunghi periodi. Va ribadito come il CTU nell'espletamento del suo elaborato peritale, abbia sottovalutato o dimenticato che la valutazione del diritto all'indennità di accompagnamento vada fatto tenendo conto se il soggetto è persona autonoma non solo all'interno delle mura domestiche ma soprattutto furi dalle stesse….fare la spesa, prendere l'autobus, andare alla posta ecc, nel caso di specie ,così, come dalla documentazione versata in atti si comprende che la OR , per effetto della sua grave Pt_1
patologia neurologica Vasculopatia cerebrale cronica con defict mnesici-attentivi e con episodi di vertigini e conseguenti cadute con IRCV stadio, sottoposta a dialisi trisettimanale, è soggetto non autonoma fuori dalle mura domestiche, potendo muoversi con difficoltà e con l'ausilio di terzi all'interno delle stesse, (cucinare, rifare il letto, farsi la doccia, lavare per terra ecc…attività che richiedono l'ausilio di terzi)”. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito rilevando l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda, nonché opponendosi alla richiesta di rinnovo della CTU.
Il G.L., sulla base della documentazione in atti, assegnate note di trattazione scritta, viste le note di trattazione depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha deciso la causa con sentenza.
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è infondata.
Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale tecnica espletata in sede di accertamento preventivo, meritano piena condivisione.
L'ausiliario nominato ha valutato tutta la documentazione depositata, accertando che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti e che tali stati patologici accertati non determinano le condizioni per il beneficio richiesto. In particolare, si osserva che il
C.T.U. ha dato atto di tutti i documenti presenti nel fascicolo che ha esaminato e minuziosamente elencato ed ha così concluso: “Non si evidenziano postumi funzionali a seguito della emorragia cerebrale patita dalla ricorrente nel 2019 ( pregressa emiparesi risoltasi a dimissione) Non si rilevano postumi cardiologici di rilievo conseguenti all'intervento di chiusura del setto interatriale del 2007. Ai fini della valutazione medico legale in ordine al riconoscimento della indennita' di accompagnamento, al fine di concedere il beneficio, e' indispensabile che il ricorrente non sia in grado di deambulare autonomamente o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita In ordine alla capacita' di deambulare possiamo affermare che la deambulazione nel soggetto in esame si compie in maniera autonoma, solo rallentata, ma possibile anche senza necessita' di base di appoggio In merito alla capacita' di compiere gli atti quotidiani della vita occorre prendere in considerazione altri parametri, come la funzione cardiaca e respiratoria,la funzione neurologica e psichica, la funzione degli organi di senso La funzione cardiaca appare buona, dal mio esame clinico e non risultano agli atti accertamenti cardiologici strumentali che evidenzino una disfunzione cardiaca. La funzione respiratoria e' buona , non osservandosi clinicamente dispnea da sforzo La funzione neurologica e' clinicamente nella norma. La funzione psichica e' anch'essa nella norma,non evidenziandosi deficit della memoria e della capacita' cognitiva ed essendo integra la capacita' di critica e di giudizio Per quanto riguarda gli organi di senso l'udito non appare compromesso, come pure la vista Per quanto descritto riteniamo che non sussistano gli estremi di carattere medico legale per la concessione della indennita' di accompagnamento.
Il CTU ha dato specificamente atto, anche in ordine alle osservazioni di parte ricorrente, che “La deambulazione non è abolita ai sensi di legge e non richiede l'aiuto permanente di un accompagnatore. E possibile in maniera autonoma anche senza basi di appoggio. Il fatto che sia rallentata, a causa della pregressa emorragia cerebrale, che però non ha lasciato postumi rilevanti, non impedisce alla ricorrente di deambulare in maniera autonoma senza particolari difficoltà in ambito domestico, in maniera limitata al di fuori dell'ambiente domestico. Tale condizione non è sufficiente per riconoscere l'indennità di accompagnamento. In ordine al deficit cognitivo, non ho riscontrato clinicamente deficit della funzione mnesico-cognitiva né della capacità di critica e di giudizio, e comunque i valori del test MMSE di cui l'avvocato parla, 21/30, sono ancora considerati ai limiti della norma. Il sottoporsi alla dialisi impegna la ricorrente tre giorni alla settimana per un periodo limitato e incide limitatamente sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita”.
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le censure prospettate in ricorso risultano prive di fondamento, né si fondano su documentazione diversa da quella già valutata dal CTU in sede di ATP.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass.
7341/2004).
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione deve essere respinta.
Attesa la idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att c.p.c. parte ricorrente è esente da spese legali.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara l'istante esente da spese legali e pone a carico dell' le spese di CTU con separato CP_1
decreto.
Si comunichi
Napoli, 02.07.2025
Il Giudice
Marta Correggia