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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
SENT.N°_______
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere R.G. N° 202/2021
Cron. N°________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
Rep. N° ________ ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 28/2021
del 3.1.2021, pubblicata il 5.1.2021, resa nell'ambito del giudizio di primo grado n. OGGETTO:
Appalto opere pubbliche 858/2016, non notificata.;
tra
(P.I. con sede in Andria, quale impresa mandante Parte_1 P.IVA_1
all'interno dell' ''A.T.I. subentrata, ai sensi dell'art. 48 DLT Controparte_1
18-04-2016 n. 50, in tutti i rapporti pendenti, all'impresa capogruppo e mandataria
''C. cancellata dal Registro Imprese della CCIAA di Bari in data Controparte_2
16/07/2020 per chiusura della liquidazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tota che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato all'atto di appello;
- appellante -
nei confronti
1 , rappresentato e difeso dal prof. avv. Michele Dionigi in forza di Controparte_3
procura in calce alla comparsa di risposta con appello incidentale;
- appellato e appellante in via incidentale -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 17.10.2022 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:----------------------------------------------
per l'appellante: in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare il
[...]
in persona del Sindaco in carica, al risarcimento dei danni subiti dall'istante CP_3
a seguito delle illegittime sospensioni dei lavori, anche a fronte delle riserve n.
4 - n. 5
- n.
6 - n. 7 - n.
8 - n. 9 - n. 12, nella misura della ulteriore somma di euro 68.287,88
oltre interessi legali dal 5/02/2016. Condannare il alla rifusione Controparte_3
delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto
procuratore antistatario.
per l'appellata e appellante in via incidentale: in via preliminare dichiarare la
improcedibilità dell'appello proposto dalla nel merito, rigettare l'appello Parte_2
proposto dalla avverso la sentenza 28/2021 resa dal tribunale di Trani e Parte_2
per l'effetto respingere tutte le domande proposte nei confronti del Controparte_3
perché improcedibili ed in ogni caso manifestatamente infondate in fatto ed in diritto
come inannzi illustrato;
in via incidentale in parziale riforma della sentenza impugnata
Part dichiarare non dovuta in favore dell' ostituita tra le imprese Controparte_4
e la somma liquidata nella sentenza n. 28/2021 del Tribunale di Trani;
con Parte_2
vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio , in qualità di Controparte_1
Impresa Capogruppo Mandataria in Associazione Temporanea con altra società
2 mandante, conveniva in giudizio il chiedendone la condanna al Controparte_3
pagamento di € 110.498,73 a titolo di riserve analiticamente descritte in citazione, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino al soddisfo e rivalutazione monetaria,
in forza del contratto del 13.4.2012 con cui l'istante in qualità di impresa capogruppo mandataria in associazione temporanea con altra associata, a seguito di aggiudicazione della gara indetta dal prendeva in appalto i lavori di Controparte_3
riqualificazione dell'area libera retrostante il CP_5
Con comparsa di risposta depositata il 24.5.2015, il eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità della domanda per avere l'appaltatrice scelto di proseguire nell'esecuzione del contratto anziché chiederne lo scioglimento oltre alla tardività
dell'iscrizione delle tredici riserve da parte dell'appaltatrice; nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per essere legittime e conformi alla normativa di settore le due sospensioni disposte dal direttore dei lavori e concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il giudice del Tribunale di Trani, all'esito di una CTU, disattesa l'eccezione di tardiva iscrizione delle riserve in quanto proposta tardivamente oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione (25.5.2015), accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta dalla in qualità di Impresa Capogruppo Controparte_1
Mandataria in Associazione Temporanea con altra società mandante con atto di citazione del 5.2.2016, condannando il al pagamento, in favore Controparte_3
della parte attrice della somma di € 14,745,84, oltre interessi, al tasso legale in ragione d'anno, decorrenti dalla data della domanda (5.2.2016) sino al soddisfo oltre le spese processuali e quelle di ctu.
Con atto notificato in data 11.02.2021 la nella asserita qualità di mandante Parte_1
dell'ATI costituita con la dichiarandosi subentrata ai sensi Controparte_1
dell'art. 48 DLT 18.04.2016 n. 50 in tutti i rapporti pendenti, all'impresa capogruppo e mandataria cancellata dal Registro Imprese della CCIAA di Bari Controparte_1
3 in data 16.12.2020 per chiusura liquidazione, ha proposto appello avverso la predetta sentenza numero 28/2021, chiedendo in parziale riforma della stessa, la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della somma di €. 68.287,88, oltre interessi legali e spese per il mancato riconoscimento delle riserve iscritte n.n.
4,5,6,7,8,9,12, reclamate dall'appaltatore a titolo di risarcimento danni causato dalla illegittima sospensione dei lavori.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_3
quanto manifestatamente infondato, impugnando in via incidentale la sentenza resa dal
Tribunale di Trani, nella parte in cui il Giudice ha statuito la condanna dell'Ente
convenuto al pagamento della somma di €. 14.745,84, oltre interessi e spese in favore dell'attore in qualità di impresa capogruppo mandataria in Controparte_1
associazione temporanea con altra società mandante.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione sollevata dal circa il Controparte_3
difetto di legittimazione ad impugnare dell'odierna appellante in un giudizio che vedeva come parte attrice in primo grado la non in proprio, ma in qualità Controparte_1
impresa capogruppo mandataria in associazione temporanea con la mandante, cancellata dal registro delle imprese.
A dire dell'ente comunale sarebbe errato il richiamo operato dalla all'art. 48 Parte_2
del D.Lgs 50/2016, dovendosi correttamente ricondurre la vicenda nell'ambito della disciplina dettata dal D.Lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis.
A dire dell'ente la cancellazione della capogruppo dal registro Controparte_1
delle Imprese non produce il subentro della mandante nei rapporti pendenti dell'ATI.
L'eccezione è infondata.
In particolare, la legge quadro in materia di lavori pubblici, L.109 del 1994, prevede espressamente, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
4 lavori pubblici, le associazioni temporanee di concorrenti identificabili in società,
commerciali o cooperative, imprese individuali, consorzi e società consortili che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse,
qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 10 L.109 del 1994). A riprova della neutralità della disciplina approntata dal legislatore in materia di A.T.I., la disposizione citata si limita a richiedere l'esistenza di un mandato tra l'associazione costituita e una delle imprese partecipanti al fine di regolamentare i rapporti tra la stazione appaltante e il gruppo, astenendosi però dal disciplinare gli aspetti interni allo stesso.
La stessa normativa speciale in esame, poi, chiarisce che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite,
ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 95 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 –
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici).
Dalle disposizioni citate, quindi, emerge la volontà del legislatore di affiancare alle tradizionali figure associative tra imprese -consorzi e società consortili- una nuova figura di coordinamento e cooperazione nettamente distinta dalle stesse.
L'associazione temporanea di imprese è caratterizzata dall'occasionalità, temporaneità e limitatezza del raggruppamento che non consentono alla stessa, è bene ribadire, di creare un nuovo soggetto giuridico, né una nuova associazione.
Così configurato, il raggruppamento di imprese previsto in materia di appalti pubblici,
si sostanzia quindi in un rapporto contrattuale basato su un mandato con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa 'capogruppo' legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto, salvo restando l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto riguarda la gestione dei
5 lavori ad esse affidati(in tali sensi, vedi Cass. Civ. 11-5-1998 n. 4728).
In tal senso, la Suprema Corte ha altresì precisato (vedi Cass. 29-12-2011 n. 29737) che in tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all'impresa mandataria o 'capogruppo' esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica,
essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici.
Detti principi appaiono consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte che ha in più occasioni ribadito (vedi Cass. 20-05-2010 n. 12422, ed in motivazione Cass. 17-09-
2005 n. 18441) come l'associazione temporanea di due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche sia fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa
'capogruppo' legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività
connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti fino all'estinzione del rapporto. Come si evince dal chiaro dettato della disposizione di legge di cui all'art. 23, comma 9, del D.Lgs. 19
dicembre 1991, n. 406, il mandato con rappresentanza in questione concerne solo il rapporto della società capogruppo con la P.A., non i rapporti con i terzi. Nello stesso senso, secondo cui l'associazione temporanea di imprese non costituisce una impresa unitaria che esercita la sua attività in modo indipendente, cfr. Cass. Sez. 5 23-11-2018
n. 30354 Rv. 651561-01 e Cass. Sez.
6-L 9-12-2015 n. 24883 Rv. 637996-01, per tutte.
In assenza di specifiche disposizioni volte a definire i rapporti "interni" tra le imprese componenti l'ATI è stato osservato (Corte cass. I sez. 15.1.2000 n. 421, in USI Mass.
civ. rv.53288) che, con riferimento al sopravvenuto (dopo la ultimazione dei lavori)
6 fallimento, per esempio, della impresa mandataria ci sarebbe la estinzione del mandato originario.
Così come la cancellazione della società mandataria determina la perdita dei poteri di rappresentanza processuale conferitole dalla mandante, determinando la sola estinzione del rapporto di mandato, senza che si verifichi alcun fenomeno successorio, e in caso di appalto di opere pubbliche stipulato da un raggruppamento temporaneo di imprese,
determina lo scioglimento del rapporto di mandato e legittima l'impresa mandante a riscuotere dalla committente i crediti ad essa spettanti in base al contratto d'appalto.
A tal proposito si richiama specularmente la decisione Cassazione civile sez. I,
17/10/2008, n.25368, che richiamando una sua precedente decisione, chiarisce che: “In
tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione
temporanea, qualora intervenga il fallimento della società capogruppo, costituita ex
lege come mandataria dell'altra, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.lg. 19 dicembre 1991
n. 406, il mandato deve reputarsi risolto a norma dell'art. 78 l. fall., al quale non deroga
il citato d.lg., e, conseguentemente, l'impresa mandante (essendo l'accettazione
dell'opera avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento) deve reputarsi
direttamente legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo
per l'esecuzione dell'appalto, per la quota corrispondente a quella parte dei lavori
appaltati la cui esecuzione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua
spettanza”.
Quindi, l'appello è ammissibile in quanto è pacifico che, anteriormente all'attuale fase del giudizio, vi è stato la cancellazione della dell'impresa mandataria e, dunque,
l'impresa mandante ha acquisito una autonoma legittimazione processuale residua anche a impugnare la decisione di primo grado.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura il mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado delle ''riserve'' di cui ai numeri 4-5-6-7-8-9-12 apposte dall'ATI nei verbali e documenti contabili dell'appalto, ritenendo le sospensioni,
7 disposte dal Direttore dei Lavori, del tutto legittime.
L'appellante allega che i due eventi che hanno dato origine alla sospensione di lavori, il primo rappresentato dal caldo eccessivo durante il mese di agosto, il secondo,
dall'intento dell'amministrazione comunale di assecondare, nella riqualificazione dell'area urbana, le richieste degli abitanti del quartiere circa il tipo di pavimentazione e l'estetica delle panchine, non possono rientrare nel novero delle ''esigenze sopravvenute
e non prevedibili'' evidenziando al contrario, la superficialità del appaltante CP_3
nella predisposizione del progetto dei lavori.
Quindi, a dire dell'appellante, sarebbero dovuti a titolo risarcitorio le riserve di seguito specificate nella misura non contestata di euro 68.287,88, o a quell'altra eventualmente minore ritenuta di giustizia:
- riserva n. 4: maggiori oneri per il ritardato svincolo della polizza fideiussoria Euro
371,08;
- riserva n. 5: maggiori spese generali dovute alla sospensione dei lavori. Somma
richiesta Euro 14.735,76.
- riserva n. 6: fermo macchine e attrezzature mantenute a disposizione in cantiere.
Somma richiesta Euro 2.152,80;
- riserva n. 7: personale di cantiere tenuto improduttivo a causa della sospensione illegittima. Somma richiesta Euro 26.092,56;
- riserva n. 8: maggiori oneri per lievitazione costi. Somma richiesta Euro 15.900,00.
- riserva n. 9: maggiori oneri per lucro cessante. Somma richiesta Euro 18.567,12.
- riserva n. 12: maggiori oneri per il rinnovo della polizza fideiussoria a causa della maggiore durata dei lavori. Somma richiesta Euro 873,68.
Mentre, il Comune appellato afferma che le sospensioni disposte dal Direttore dei
Lavori rientrano pienamente nelle ipotesi consentite dalla legge in quanto l'art. 30 del
Capitolato Generale del DPR n.1063/1962 e l'art. 12 del Capitolato Speciale allegato al contratto di appalto, prevede la possibilità di sospendere i lavori in caso di condizioni
8 climatiche che impediscano temporaneamente i lavori, che ha giustificato la prima sospensione dal 13/07/2012 al 18/09/2012 ordinata dal Direttore dei Lavori, su suggerimento del coordinatore per la sicurezza accettata dall'appaltatore.
Anche la seconda sospensione dei lavori sarebbe legittima ai sensi degli artt. 158 e 159
del D.P.R. 05/10/2010 n.207 e dell'art. 132, comma I, lett. b), del Codice dei Contratti,
applicabile ratione temporis, trattandosi di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera che ha determinato la seconda sospensione dal 13/03/2013 al 03/09/2013,
al fine di approvare una perizia di variante scaturita, a dire dell'ente comunale, da circostanze imprevedibili di interesse pubblico, venute in rilevo a seguito della delibera di Giunta comunale n. 263 del 29/10/2012 avente ad oggetto “Atto di indirizzo riferito
ai progetti di Riqualificazione Piazza Amente e Riqualificazione Area retrostante il
Duomo”.
Inoltre, l'impresa appaltatrice non avrebbe avanzato richiesta di scioglimento del contratto con conseguente inammissibilità della domanda giudiziale proposta.
Infine, l'ente comunale ha in via incidentale impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha statuito la sua condanna al pagamento della somma di €.
14.745,84, in quanto in nessun atto processuale, l'impresa si Controparte_1
sarebbe qualificata come mandataria delle altre imprese dell'ATI, il cui nome non avrebbe, pertanto, in alcun modo speso nella editio actionis, dovendosi così ritenere il frutto di una pretesa creditoria diretta e personale della mandataria.
I motivi principale ed incidentali possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte,
la sospensione dei lavori, che non è consentita in nessun caso all'appaltatore (Cass. n.
9794 del 1994; n. 9246 del 2012), può essere disposta dall'Amministrazione nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 (ed analogamente dal D.P.R. n. 554 del
1999, art. 133; D.M. n. 145 del 2000, art. 24 e del D.P.R. n. 207 del 2010, art. 159), in concorrenza di "cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili
9 circostanze speciali" (comma 1), o quando sussistano "ragioni di pubblico interesse o
necessità" (comma 2), e, mentre in riferimento alla prima ipotesi la sospensione deve cessare non appena vengano meno le circostanze che l'hanno determinata, per la seconda ipotesi la norma si limita ad individuare una durata massima, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, e comunque non superiore a sei mesi complessivi,
trascorsa la quale è riconosciuta all'appaltatore la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto, e, nel caso in cui l'Amministrazione si sia a ciò opposta, il conseguente diritto alla rifusione dei maggiori oneri;
disciplina differente che si giustifica in funzione della diversa natura delle ragioni sottese all'adozione del provvedimento di sospensione,
obiettivamente riscontrabili nel primo caso - e quindi suscettibili di accertamento anche da parte del Giudice ordinario - e non sindacabili nel secondo, senza ciò si traduca nell'invasione dello ambito riservato all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione (cfr. Cass. n. 16366 del 2014).
La giurisprudenza di legittimità ha sempre, poi, evidenziato che l'opzione data all'appaltatore dal D.P.R. n. 1063, art. 30, comma 2 - richiesta di scioglimento del contratto senza indennità e diritto al risarcimento dei danni nel caso di opposizione da parte dell'Amministrazione - si riferisce solo all'ipotesi di sospensione ab initio
legittimamente disposta e limitatamente al caso in cui il suo protrarsi sia legittimo, in quanto correlato al perdurare di quelle ragioni, e non a fatto imputabile alla stazione appaltante: in tale evenienza, infatti, torna ad applicarsi la normativa codicistica sull'inadempimento delle obbligazioni e deve riconoscersi all'appaltatore, oltre al diritto ad una congrua proroga del termine per l'ultimazione dell'opera ed al rimborso delle maggiori spese, anche il ricorso ai rimedi di carattere generale, quali la risoluzione del contratto (artt. 1453 c.c. e segg.) ed il risarcimento del danno (Cass. n. 14574 del 2010 e giurisprudenza richiamata e, in generale Cass. n. 3611 del 2017).
Ciò detto, l'appellante lamenta a vario titolo il pagamento dei danni derivanti dalla sospensione illegittime dei lavori.
10 Nell'appalto in esame, come rilevato dal giudice di primo grado, ci sono state due sospensioni, entrambe disposte dalla D.L.: la prima dal 13/07/2012 al 17/09/2012 per un totale di 67 giorni, determinata dalle condizioni meteo sfavorevoli (caldo eccessivo)
e la seconda dal 13/03/2013 al 03/09/2013 per un totale di 175 giorni, determinata dalla necessità di approvazione della perizia di variante.
La sospensione si è protratta per complessivi 242 giorni, e confermando il condivisibile ragionamento del ctu per 210 giorni, non considerando cioè i 32 giorni dal 1.8.2013
(allorquando la D.L. inviata l'ATI a riprendere i lavori) al 3.9.2013 (data di ripresa effettiva degli stessi); in ogni caso oltre il quarto del periodo contrattualmente previsto.
Il giudice di primo grado ha ritenuto entrambe le sospensioni legittime, la prima rappresentata dal caldo eccessivo manifestatosi durante il mese di agosto;
il secondo, da una perizia di variante al fine di assecondare, nella riqualificazione dell'area urbana, le preferenze degli abitanti del quartiere, circa il tipo di pavimentazione e l'estetica delle panchine.
Il Collegio, ritiene, diversamente da quanto motivato dal giudice di primo grado che entrambe le sospensioni non rientrano nell'ambito delle ''esigenze sopravvenute e non
prevedibili'' in quanto la prima sospensione appare generica e non adeguatamente motivata, in quanto la stazione appaltante emise l'ordine di sospensione del 13.07.2012
dei lavori sul presupposto che la condizione climatica del caldo eccessivo sarebbe perdurato per due mesi.
Tale previsioni a lungo termine sono sicuramente inattendibili, e la stazione appaltante avrebbe potuto più semplicemente sospendere le attività lavorative nelle ore più calde della giornata e per i soli periodi in cui la temperatura avesse raggiunto limiti intollerabili, mediamente oltre i 34°, che dal verbale di sospensione non risulta evidenziato, attesa la sua genericità nella descrizione degli eventi climatici.
Anche la durata della sospensione, per oltre due mesi, risulta eccessiva e ingiustificata,
in quanto il legislatore non ha previsto la sistematica sospensione temporanea dei lavori
11 nel periodo estivo, trattandosi, quella del caldo, una situazione assolutamente prevedibile del normale andamento stagionale, facendo invece riferimento esclusivamente a situazioni climatiche gravi e eccezionali che si discostano significativamente dai modelli climatici normali.
Quanto alla seconda sospensione, se è pur vero che ai sensi degli artt. 158 e 159 del
D.P.R. 05/10/2010 n.207 e dell'art. 132, comma I, lett. b), del Codice dei Contratti,
applicabile ratione temporis, tra le circostanze speciali che legittimano la P.A. alla sospensione dei lavori vi è quella di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera determinate da circostanze imprevedibili di interesse pubblico, tali non possono essere considerate le proteste degli abitanti del quartiere in ordine agli arredi, in quanto la scelta del materiale e del posizionamento sarebbe potuta avvenire prima dell'affidamento dei lavori all'impresa, evitandole così di subire un fermo ingiustificato.
E' incontroverso che la necessità di variante si rese necessaria da una modifica del progetto proposta dal Comitato di quartiere del centro storico, e non fu determinata da esigenze di carattere oggettivo, né da eventi straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera di controllo della stazione appaltante.
La valutazione delle opere da eseguire sarebbe potuta avvenire ancor prima dell'affidamento dei lavori, evitando all'impresa di inutilizzare la propria organizzazione d'impresa per quasi sei mesi.
Quindi, si ritiene che la sospensione dei lavori, per procedere ad eliminare dislivelli, la scelta di una diversa pavimentazione rispetto a quella originaria, l'impianto di sistemi tali da inibire la circolazione e il parcheggio, l'illuminotecnica, sia dipesa esclusivamente da un fatto imputabile alla stazione appaltante, la quale non ha diligentemente previsto di valutare adeguatamente le opere, consultando anche i comitati di quartiere, prima di affidare i lavori e, così, progettando per tempo lavori e opere assolutamente prevedibili non dovuti a eventi straordinari o eccezionali.
Poiché in questi casi, si tratta di superficialità con cui ha operato la stazione appaltante,
12 entrambe le sospensioni sono da considerarsi ''illegittime', sicchè all'appaltatore compete il risarcimento dei danni, commisurati ai maggiori oneri sopportati a seguito della sospensione dei lavori, che il CTU ha quantificato in Euro 17.004,05 nella propria relazione tecnica.
L'ente comunale sostiene che la mandante, odierna appellante, sarebbe legittimata a riscuotere una parte del credito che le sarebbe spettata in assenza del mandato.
E' pacifico che a seguito dello scioglimento del rapporto di mandato l'impresa mandante
è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile, ossia a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza (Cass., n. 973/17; n.
23894/13).
La impresa capogruppo mandataria risulta in associazione Controparte_1
temporanea con la società mandante del geometra (ATI Parte_1 Parte_4
in associazione ''orizzontale'' ai sensi dell'art. 48 DLT del 18.04.2016 n. 50) con una quota pari al 45,53 %.
Dagli atti di causa non emerge per quale quota di lavori la ha partecipato Controparte_6
alla realizzazione dei lavori appaltati dalla stazione appaltante e, quindi, l'unica modalità di liquidazione del danno, resta quella delle quote di partecipazione, ossia liquidando in favore dell'appellante, in mancanza di prova contraria, il 45,53 % del danno calcolato dal CTU, e derivante dalle due sospensioni illegittime, determinato così
nella misura pari a Euro 7.741,94.
Non si tratta di un credito solidale come sostenuto dall'appellante, in quanto ciascuna impresa facente parte delle associate temporanea ha subito un danno in proporzione alla sua partecipazione alla attività di impresa che, come già detto, in mancanza di prova contraria, si può solo presumere nella misura in cui ciascuna ha partecipato con capitale
13 e spese ai lavori di esecuzione dei lavori appaltati dal Controparte_3
Va infine, rigettato l'appello incidentale del che ha censurato la Controparte_3
decisione del Tribunale di Trani ritenendo che la avesse agito con Controparte_1
una pretesa diretta e non come ritenuto dal giudice di primo grado quale estrinsecazione del rapporto di mandato scaturente dalla costituzione della associazione temporanea con altra impresa.
L'impresa mandataria di una associazione temporanea di impresa, come tale qualificatosi nel giudizio di primo grado, e non contestata dal ha Controparte_3
chiaramente agito come impresa mandataria dell' , facendosi esplicito Parte_5
riferimento negli atti difensivi al mancato riconoscimento delle riserve apposte dall'ATI
nei documenti dell'appalto, che ha richiamato nella sua qualità di impresa capogruppo.
Inoltre, nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, il non ha mai eccepito la CP_3
Contr carenza di legittimazione processuale di sostenendo che avesse Controparte_1
agito ''in proprio'', e non come mandataria dell'ATI, ragion per cui trattasi di una nuova eccezione, peraltro, inammissibile in sede di appello.
Per tale ragione l'appello principale merita accoglimento per quanto di ragione, mentre va rigettato l'appello incidentale.
Le spese del presente grado segue la soccombenza, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello principale, e del rigetto dell'appello incidentale, e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (5.200,00 -26.000,00) con una valutazione unitaria e globale della lite con il giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando,
sull'appello proposto (P.I. ) con sede in Andria, quale Parte_1 P.IVA_1
impresa mandante all'interno dell' ''A.T.I. subentrata, ai sensi Controparte_1
dell'art. 48 DLT 18-04-2016 n. 50, avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 28/2021
del 3.1.2021, pubblicata il 5.1.2021, così provvede:
14 1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale modifica della sentenza di primo grado condanna il al pagamento della ulteriore somma Controparte_3
in favore della di Euro 7.741,94 oltre interessi legali dal 05.02.2016 Parte_1
al soddisfo;
2) Condanna il al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_3
grado, che liquida in Euro 1.165,50 e compensi in Euro 4.300,00 oltre spese generali
Cap ed Iva con distrazione in favore del difensore anticipatario;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti, ex L.228/2012, per l'imposizione, a carico dell'appellante incidentale, del pagamento di un importo pari al Controparte_3
contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.
Cosi deciso in videoconferenza in Bari il 18.06.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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