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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/10/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 643/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. in epigrafe, avente ad oggetto “domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c.”, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Troina alla Via Palmiro Togliatti n. 30, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Sandro
AL;
e da
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Sandro AL;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 4.06.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 2.07.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. 49 Parte_1 Parte_2
e 473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto a Troina il
10.08.2013, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Troina al n. 27, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato in data 8.04.2025.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. nulla avranno a pretendere i coniugi l'uno dall'altro a titolo di mantenimento, posto che ognuno provvederà al proprio mantenimento ed i medesimi hanno già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e alla spartizione dei beni mobili in comunione, mentre l'abitazione coniugale resterà affidata alla proprietaria in via esclusiva sig.ra ed il sig. Parte_2
sarà libero di risiedere ove riterrà opportuno e di ivi fissare la propria residenza;
Parte_1
3. spese del giudizio integralmente compensate”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va statuito, come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto con note scritte depositate entro il termine perentorio del 3.06.2025, con le quali le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato in data
08.04.2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi;
va, pertanto, omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
In data 4.06.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il giudizio deve, quindi, proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: - pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e (C.F.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 03.01.1988 , che hanno contratto matrimonio civile a Troina in data 10.08.2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Troina, Atto n. 27,
Parte II, Serie A, Anno 2013;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 8.04.2025, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 2.06.2025 e riportate in parte motiva;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. in epigrafe, avente ad oggetto “domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c.”, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Troina alla Via Palmiro Togliatti n. 30, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Sandro
AL;
e da
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Sandro AL;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 4.06.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 2.07.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473-bis. 49 Parte_1 Parte_2
e 473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto a Troina il
10.08.2013, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Troina al n. 27, parte II, serie A, anno 2013, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato in data 8.04.2025.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. nulla avranno a pretendere i coniugi l'uno dall'altro a titolo di mantenimento, posto che ognuno provvederà al proprio mantenimento ed i medesimi hanno già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e alla spartizione dei beni mobili in comunione, mentre l'abitazione coniugale resterà affidata alla proprietaria in via esclusiva sig.ra ed il sig. Parte_2
sarà libero di risiedere ove riterrà opportuno e di ivi fissare la propria residenza;
Parte_1
3. spese del giudizio integralmente compensate”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va statuito, come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto con note scritte depositate entro il termine perentorio del 3.06.2025, con le quali le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato in data
08.04.2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi;
va, pertanto, omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
In data 4.06.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il giudizio deve, quindi, proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: - pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e (C.F.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 03.01.1988 , che hanno contratto matrimonio civile a Troina in data 10.08.2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Troina, Atto n. 27,
Parte II, Serie A, Anno 2013;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 8.04.2025, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 2.06.2025 e riportate in parte motiva;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta