CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 16/01/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL AN, Presidente DI GIOACCHINO RO, Relatore BUCCARO ALFREDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5250/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Centro Società_1 Snc Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3611/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210111846422000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Il Funzionario dell'Ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3611 del 21.2.2024 depositata il 14.3.2024, la Corte di Giustizia di primo
Società_1Grado di Roma sez.21, ha rigettato il ricorso avanzato dalla società snc di Società_2 RI e C. avverso la cartella esattoriale n. 09720210111846422000 riferita all'omesso pagamento di imposta di registro di atti giudiziari del 2018 per € 276,00 oltre sanzioni ed interessi.
Nel ricorso la società contribuente eccepiva;
- l'omessa notifica dell'atto pregresso, costituito da avviso di liquidazione dell'imposta;- l'inesistenza della notifica della cartella opposta per essere stata la notificazione eseguita mediante sottoscrizione di una copia del documento in formato pdf (anziché in formato digitale o email) e da un indirizzo (Email_4) di posta elettronica certificata diverso da quello
(protocollo@agenziariscossione,gov.it) iscritto nei registri pubblici;
- la mancata o insufficiente motivazione dell'atto impositivo;
- la nullità per mancata specificazione del criterio di determinazione degli interessi e degli oneri di riscossione.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate RI e l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Roma
2, ribadendo la legittimità del proprio operato.
La Corte di primo grado, dopo ampia ed argomentata motivazione su tutti i motivi di ricorso rigettava il ricorso, con condanna alle spese.
Propone appello la società eccependo l'erronea statuizione della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) omessa notifica dell'avviso di liquidazione per irritualità/nullità della sua notifica;
2) inesistenza della notificazione della cartella di pagamento proveniente da indirizzo pec non contenuto in alcun pubblico registro;
3) illegittimità della notifica tramite pec di un documento in formato pdf;
4) vizio di motivazione;
5) mancata indicazione del calcolo degli interessi;
6) condanna alla spese del giudizio. Conclude per la riforma della sentenza impugnata dichiarando l'illegittimità della cartella di pagamento. Vinte le spese di giudizio.
Si costituisce nel grado l'Agenzia delle Entrate RI e controdeduce contestando quanto dedotto dall'appellante, ribadendo la correttezza della notifica. Rileva l'avvenuto deposito nel giudizio della documentazione afferente alla ritualità della notifica dell'atto di propria competenza. Controdeduce e contrasta i motivi di appello ritenuti erronei ed inconsistenti.
Conclude in via principale per la conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, di manlevare l'ufficio dal pagamento delle eventuali spese di lite in quanto mero concessionario per la riscossione. Vinte le spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce nel grado l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Roma 2 eccependo l'assoluta infondatezza ed illegittimità dei motivi di appello di cui chiede il rigetto con conseguente conferma della sentenza della Corte di primo grado. Rileva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva sulle questioni relative ad attività di esclusiva competenza dell'Ente per la RI. Segnala, come provato in atti, che l'avviso di liquidazione numero sotteso alla cartella impugnata risulta correttamente notificato tramite raccomandata. Quanto al calcolo degli interessi ribadisce che gli stessi sono calcolati secondo gli articoli 30 del d.lgs. 602/1973 e
13 del d.lgs. 159/2015 mentre gli “interessi di mora”, non sono applicati ma soltanto menzionati in cartella, per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa. Rileva infine la correttezza nella liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, in misura ridotta, poiché l'Ufficio era assistito da un proprio funzionario.
Conclude per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
Con nota depositata in data 6.12.2025 la società Società_1 snc di Società_2 RI e C rappresenta di aver presentato ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 3bis del DL 202/2024 convertito con modificazioni dalla legge 15/2025 , istanza di riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022
(Rottamazione Quater) di cui alla legge 197/202, comprensiva della cartella n.09720210111846422000 oggetto del gravame , accolta dall'Agenzia delle Entrate RI (allegata), nonché copia dell'avvenuto pagamento della prima e della seconda rata del 26-7.2025 e 20.11.2025 con bollettino Banca_1 con addebito sul c.c.
Conto_Corrente_1 Banca_2 ; dichiara di rinunciare espressamente al presente giudizio che chiede venga dichiarato estinto con la compensazione come prevista ex lege per le spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Il Collegio richiama il comma 236 dell'art. 1 della legge 197/2022 che dispone che "Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti". Nel caso in esame, stante la manifestata richiesta di estinzione del processo, formulata con istanza del 6.12.2025, non opposta, va dichiarata l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 18.12.2025.
La Relatrice La Presidente
OS Di HI ER RA
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL AN, Presidente DI GIOACCHINO RO, Relatore BUCCARO ALFREDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5250/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Centro Società_1 Snc Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - RI - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3611/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210111846422000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Il Funzionario dell'Ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3611 del 21.2.2024 depositata il 14.3.2024, la Corte di Giustizia di primo
Società_1Grado di Roma sez.21, ha rigettato il ricorso avanzato dalla società snc di Società_2 RI e C. avverso la cartella esattoriale n. 09720210111846422000 riferita all'omesso pagamento di imposta di registro di atti giudiziari del 2018 per € 276,00 oltre sanzioni ed interessi.
Nel ricorso la società contribuente eccepiva;
- l'omessa notifica dell'atto pregresso, costituito da avviso di liquidazione dell'imposta;- l'inesistenza della notifica della cartella opposta per essere stata la notificazione eseguita mediante sottoscrizione di una copia del documento in formato pdf (anziché in formato digitale o email) e da un indirizzo (Email_4) di posta elettronica certificata diverso da quello
(protocollo@agenziariscossione,gov.it) iscritto nei registri pubblici;
- la mancata o insufficiente motivazione dell'atto impositivo;
- la nullità per mancata specificazione del criterio di determinazione degli interessi e degli oneri di riscossione.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate RI e l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Roma
2, ribadendo la legittimità del proprio operato.
La Corte di primo grado, dopo ampia ed argomentata motivazione su tutti i motivi di ricorso rigettava il ricorso, con condanna alle spese.
Propone appello la società eccependo l'erronea statuizione della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) omessa notifica dell'avviso di liquidazione per irritualità/nullità della sua notifica;
2) inesistenza della notificazione della cartella di pagamento proveniente da indirizzo pec non contenuto in alcun pubblico registro;
3) illegittimità della notifica tramite pec di un documento in formato pdf;
4) vizio di motivazione;
5) mancata indicazione del calcolo degli interessi;
6) condanna alla spese del giudizio. Conclude per la riforma della sentenza impugnata dichiarando l'illegittimità della cartella di pagamento. Vinte le spese di giudizio.
Si costituisce nel grado l'Agenzia delle Entrate RI e controdeduce contestando quanto dedotto dall'appellante, ribadendo la correttezza della notifica. Rileva l'avvenuto deposito nel giudizio della documentazione afferente alla ritualità della notifica dell'atto di propria competenza. Controdeduce e contrasta i motivi di appello ritenuti erronei ed inconsistenti.
Conclude in via principale per la conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, di manlevare l'ufficio dal pagamento delle eventuali spese di lite in quanto mero concessionario per la riscossione. Vinte le spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce nel grado l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Roma 2 eccependo l'assoluta infondatezza ed illegittimità dei motivi di appello di cui chiede il rigetto con conseguente conferma della sentenza della Corte di primo grado. Rileva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva sulle questioni relative ad attività di esclusiva competenza dell'Ente per la RI. Segnala, come provato in atti, che l'avviso di liquidazione numero sotteso alla cartella impugnata risulta correttamente notificato tramite raccomandata. Quanto al calcolo degli interessi ribadisce che gli stessi sono calcolati secondo gli articoli 30 del d.lgs. 602/1973 e
13 del d.lgs. 159/2015 mentre gli “interessi di mora”, non sono applicati ma soltanto menzionati in cartella, per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa. Rileva infine la correttezza nella liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, in misura ridotta, poiché l'Ufficio era assistito da un proprio funzionario.
Conclude per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
Con nota depositata in data 6.12.2025 la società Società_1 snc di Società_2 RI e C rappresenta di aver presentato ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 3bis del DL 202/2024 convertito con modificazioni dalla legge 15/2025 , istanza di riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022
(Rottamazione Quater) di cui alla legge 197/202, comprensiva della cartella n.09720210111846422000 oggetto del gravame , accolta dall'Agenzia delle Entrate RI (allegata), nonché copia dell'avvenuto pagamento della prima e della seconda rata del 26-7.2025 e 20.11.2025 con bollettino Banca_1 con addebito sul c.c.
Conto_Corrente_1 Banca_2 ; dichiara di rinunciare espressamente al presente giudizio che chiede venga dichiarato estinto con la compensazione come prevista ex lege per le spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Il Collegio richiama il comma 236 dell'art. 1 della legge 197/2022 che dispone che "Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti". Nel caso in esame, stante la manifestata richiesta di estinzione del processo, formulata con istanza del 6.12.2025, non opposta, va dichiarata l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 18.12.2025.
La Relatrice La Presidente
OS Di HI ER RA