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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVIGNANI IVONNE, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 32/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202400002766 IRPEF IVA 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202400002766 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320160005351155 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320160008620614 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 febbraio 2025 il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13380202400002766 e delle cartelle ivi contenute, notificata in data
13.12.2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Crotone, avente ad oggetto il mancato pagamento di due cartelle di pagamento: IRPEF, IVA anno 2012 cartella n. 13320160005351155 presuntivamente notificata il 1.8.2016 per €.448,10 ed interessi di €.768,29 e IRAP anno 2013 cartella n.
13320160008620614 presuntivamente notificata il 22.12.2016 per €.186,34 ed interessi di €.164,52; e anche avverso l'avviso di accertamento.
Il ricorrente chiede, innanzitutto, all'Agenzia delle Entrate Riscossione l'esibizione nonché deposito dell'accertamento, della cartella e di tutti gli atti prodromici unitamente alla relata di notifica;
nel merito contesta la mancata notifica dell'avviso di accertamento nonché degli atti prodromici e conseguenti;
decadenza della pretesa creditoria per violazione dell'art. 25 del dpr 602/73; prescrizione del diritto.
Il ricorrente chiede di accogliere il ricorso e annullare i provvedimenti impugnati, con condanna dei resistenti all'onorario di lite e spese di CU.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione – Roma si costituisce sostenendo la tardività e inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle per omessa impugnazione delle cartelle e degli atti successivi e contestando gli altri motivi;
carenza di legittimazione del concessionario per gli atti degli enti creditori.
L'Ufficio chiede di dichiarare l'inammissibilità per tardività delle eccezioni relative agli atti presupposti;
dichiarare infondato nel merito il ricorso, in ogni caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
Agenzia delle Entrate - Riscossione rispetto alle eccezioni anteriori alla notifica delle cartelle e alle altre eccezioni che riguardano i titolari del credito;
con vittoria di spese e compenso professionale.
L'Agenzia delle Entrate di Parma si costituisce eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.18 del d.lgs.n.546/92, attesa l'assoluta carenza di motivi rispetto all'operato dell'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Parma, essendo di competenza della Riscossione;
a fronte della eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento l'Ufficio fa presente che le cartelle non derivano dall'emissione di un avviso perché sono relative alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo disposte dall'Ufficio, in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente: modello Unico 2013, periodo d'imposta 2012 e modello Irap 2014, per il periodo d'imposta 2013.
All'udienza del'11 dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e assunta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico osserva che la contestazione riguarda l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in considerazione dell'eccepito vizio di notifica degli atti presupposti entro i termini di decadenza e prescrizione, come previsti dagli artt. 25, 36 bis e 36 ter del dpr 602/73, 54 bis e 42 del dpr
600/73. Il ricorrente sostiene, infatti, che le cartelle di pagamento e la stessa comunicazione non siano state ritualmente notificate e da questo assunto deriva la rivendicazione del proprio diritto di impugnare la comunicazione, atto impugnabile autonomamente per difetti propri, ma anche, come nel caso in esame, nel caso di mancata notificazione dei precedenti atti autonomamente impugnabili.
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. In queste ipotesi l'eventuale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs.546/92, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, evidenziando il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto in ordine al quale si è contestata l'omessa notifica, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Nel caso in esame il ricorrente ha impugnato cumulativamente entrambi gli atti, le cartelle di pagamento e la comunicazione preventiva di fermo e pure l'avviso di accertamento.
Dalla sentenza della Cassazione (n. 19704/2015) si ricava che l'impugnazione cumulativa si risolve nella sola indagine quanto alla regolarità delle notifiche delle rispettive cartelle, non potendo questa involgere le questioni assorbite dalla valida notificazione delle cartelle o dall'omessa notificazione delle stesse;
si afferma in definitiva che, ove l'atto risultasse validamente notificato, non sarebbe ipotizzabile alcuna "riapertura" dei termini di impugnativa. In caso contrario, come sostenuto dal ricorrente, se il vizio di nullità della notifica è contestato attraverso l'impugnazione dell'atto consequenziale, la sussistenza del vizio determina l'illegittimità dell'atto impugnato e dell'atto presupposto;
è quindi necessario verificare la regolarità o meno della notifica delle cartelle di pagamento dal ricorrente asseritamente mai avvenuta.
A questo proposito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento, l'Ufficio deposita documentazione, costituita dai referti delle notifiche, da cui risultano correttamente notificate le cartelle di pagamento senza che fossero mai impugnate nei termini di legge: entrambe le cartelle di pagamento sono state notificate a mezzo PEC con esito di consegna positivo presso indirizzo PEC del ricorrente risultante dai pubblici registri in data 1.8.2016 e 22.1.2016.
Sono state altresì notificate due intimazioni di pagamento, interruttive della prescrizione, la n.
13320229002326519000, relativa alla cartella notificata il 22.1.2016, notificata a mezzo raccomandata e consegnata a persona di famiglia il 3.3.20232; la n.13320229001852522000, relativa alla cartella notificata il 1.8.2016 notificata a mezzo messo notificatore, con deposito presso la casa comunale ex artt. 26, del dpr
602/73 e art. 60 del dpr 600/73.
Si precisa, con riferimento alla richiesta del ricorrente che, nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere in capo all'ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, e ciò secondo le conclusioni affermate dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 3212 del 7 febbraio 2017; la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo, in unico originale, notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dallo stesso ruolo.
Quanto alla prescrizione, si rileva che a seguito della verificata regolarità della notifica delle cartelle di pagamento consegue l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo alla prescrizione maturata in epoca antecedente la notifica della cartella di pagamento. In ogni caso, tra la notifica delle intimazioni di pagamento avvenute nel 2023 e la comunicazione preventiva di fermo notificata l'13.12.2024 non è certamente decorso alcun termine di prescrizione.
Quanto, infine, alla proposizione del ricorso anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate contro la quale ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento, si osserva che il ricorrente non ha contestato il merito della pretesa erariale contenuta nelle cartelle di pagamento che, peraltro, non hanno la loro origine in un avviso di accertamento, trattandosi di iscrizioni a ruolo a titolo definitivo disposte dall'Ufficio di Parma
a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente. Si tratta cioè di imposte sui redditi e IVA dichiarate dal contribuente ma non versate per le quali non è previsto un avviso;
in ogni caso al contribuente sono stati comunicati gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni in oggetto.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Parma così ha deciso: Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 210,00 a favore di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 3, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVIGNANI IVONNE, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 32/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202400002766 IRPEF IVA 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202400002766 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320160005351155 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320160008620614 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 febbraio 2025 il sig. Ricorrente_1 ricorre avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13380202400002766 e delle cartelle ivi contenute, notificata in data
13.12.2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Crotone, avente ad oggetto il mancato pagamento di due cartelle di pagamento: IRPEF, IVA anno 2012 cartella n. 13320160005351155 presuntivamente notificata il 1.8.2016 per €.448,10 ed interessi di €.768,29 e IRAP anno 2013 cartella n.
13320160008620614 presuntivamente notificata il 22.12.2016 per €.186,34 ed interessi di €.164,52; e anche avverso l'avviso di accertamento.
Il ricorrente chiede, innanzitutto, all'Agenzia delle Entrate Riscossione l'esibizione nonché deposito dell'accertamento, della cartella e di tutti gli atti prodromici unitamente alla relata di notifica;
nel merito contesta la mancata notifica dell'avviso di accertamento nonché degli atti prodromici e conseguenti;
decadenza della pretesa creditoria per violazione dell'art. 25 del dpr 602/73; prescrizione del diritto.
Il ricorrente chiede di accogliere il ricorso e annullare i provvedimenti impugnati, con condanna dei resistenti all'onorario di lite e spese di CU.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione – Roma si costituisce sostenendo la tardività e inammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle per omessa impugnazione delle cartelle e degli atti successivi e contestando gli altri motivi;
carenza di legittimazione del concessionario per gli atti degli enti creditori.
L'Ufficio chiede di dichiarare l'inammissibilità per tardività delle eccezioni relative agli atti presupposti;
dichiarare infondato nel merito il ricorso, in ogni caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
Agenzia delle Entrate - Riscossione rispetto alle eccezioni anteriori alla notifica delle cartelle e alle altre eccezioni che riguardano i titolari del credito;
con vittoria di spese e compenso professionale.
L'Agenzia delle Entrate di Parma si costituisce eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.18 del d.lgs.n.546/92, attesa l'assoluta carenza di motivi rispetto all'operato dell'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Parma, essendo di competenza della Riscossione;
a fronte della eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento l'Ufficio fa presente che le cartelle non derivano dall'emissione di un avviso perché sono relative alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo disposte dall'Ufficio, in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente: modello Unico 2013, periodo d'imposta 2012 e modello Irap 2014, per il periodo d'imposta 2013.
All'udienza del'11 dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e assunta in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico osserva che la contestazione riguarda l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in considerazione dell'eccepito vizio di notifica degli atti presupposti entro i termini di decadenza e prescrizione, come previsti dagli artt. 25, 36 bis e 36 ter del dpr 602/73, 54 bis e 42 del dpr
600/73. Il ricorrente sostiene, infatti, che le cartelle di pagamento e la stessa comunicazione non siano state ritualmente notificate e da questo assunto deriva la rivendicazione del proprio diritto di impugnare la comunicazione, atto impugnabile autonomamente per difetti propri, ma anche, come nel caso in esame, nel caso di mancata notificazione dei precedenti atti autonomamente impugnabili.
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. In queste ipotesi l'eventuale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs.546/92, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, evidenziando il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto in ordine al quale si è contestata l'omessa notifica, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Nel caso in esame il ricorrente ha impugnato cumulativamente entrambi gli atti, le cartelle di pagamento e la comunicazione preventiva di fermo e pure l'avviso di accertamento.
Dalla sentenza della Cassazione (n. 19704/2015) si ricava che l'impugnazione cumulativa si risolve nella sola indagine quanto alla regolarità delle notifiche delle rispettive cartelle, non potendo questa involgere le questioni assorbite dalla valida notificazione delle cartelle o dall'omessa notificazione delle stesse;
si afferma in definitiva che, ove l'atto risultasse validamente notificato, non sarebbe ipotizzabile alcuna "riapertura" dei termini di impugnativa. In caso contrario, come sostenuto dal ricorrente, se il vizio di nullità della notifica è contestato attraverso l'impugnazione dell'atto consequenziale, la sussistenza del vizio determina l'illegittimità dell'atto impugnato e dell'atto presupposto;
è quindi necessario verificare la regolarità o meno della notifica delle cartelle di pagamento dal ricorrente asseritamente mai avvenuta.
A questo proposito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento, l'Ufficio deposita documentazione, costituita dai referti delle notifiche, da cui risultano correttamente notificate le cartelle di pagamento senza che fossero mai impugnate nei termini di legge: entrambe le cartelle di pagamento sono state notificate a mezzo PEC con esito di consegna positivo presso indirizzo PEC del ricorrente risultante dai pubblici registri in data 1.8.2016 e 22.1.2016.
Sono state altresì notificate due intimazioni di pagamento, interruttive della prescrizione, la n.
13320229002326519000, relativa alla cartella notificata il 22.1.2016, notificata a mezzo raccomandata e consegnata a persona di famiglia il 3.3.20232; la n.13320229001852522000, relativa alla cartella notificata il 1.8.2016 notificata a mezzo messo notificatore, con deposito presso la casa comunale ex artt. 26, del dpr
602/73 e art. 60 del dpr 600/73.
Si precisa, con riferimento alla richiesta del ricorrente che, nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere in capo all'ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, e ciò secondo le conclusioni affermate dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 3212 del 7 febbraio 2017; la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo, in unico originale, notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dallo stesso ruolo.
Quanto alla prescrizione, si rileva che a seguito della verificata regolarità della notifica delle cartelle di pagamento consegue l'inammissibilità delle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo alla prescrizione maturata in epoca antecedente la notifica della cartella di pagamento. In ogni caso, tra la notifica delle intimazioni di pagamento avvenute nel 2023 e la comunicazione preventiva di fermo notificata l'13.12.2024 non è certamente decorso alcun termine di prescrizione.
Quanto, infine, alla proposizione del ricorso anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate contro la quale ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento, si osserva che il ricorrente non ha contestato il merito della pretesa erariale contenuta nelle cartelle di pagamento che, peraltro, non hanno la loro origine in un avviso di accertamento, trattandosi di iscrizioni a ruolo a titolo definitivo disposte dall'Ufficio di Parma
a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente. Si tratta cioè di imposte sui redditi e IVA dichiarate dal contribuente ma non versate per le quali non è previsto un avviso;
in ogni caso al contribuente sono stati comunicati gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni in oggetto.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Parma così ha deciso: Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 210,00 a favore di ciascuna parte resistente costituita.