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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11419 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 24082/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Giudice, dott. Roberta Di Clemente, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24082/2022 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22 settembre 2025 con il termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio de Gennaro, C.F. ed elettivamente dom.to presso lo C.F._2
studio di quest'ultimo, in Napoli al Largo Ferrandina,10, procura in atti
- ATTORE-
E
in persona dell'amministratore p.t. dott. Controparte_1
elett.te dom.to in Ercolano Napoli alla Via IV Novembre 89 CP_2
- CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte, parte attrice ha così concluso: “ Accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, illegittimo il posizionamento della vecchia antenna, nonché dei cavi dell'impianto centralizzato, e delle antenne paraboliche sulla proprietà esclusiva dell'ing. ; Per l'effetto Pt_1
pagina 1 di 9 condannare il , in persona dell'amministratore p.t. Controparte_3
dott. a porre in essere tutte le attività necessarie alla rimozione dalla CP_2
proprietà esclusiva dell'ing. della vecchia antenna, nonché dei cavi Pt_1
dell'impianto centralizzato, e delle antenne paraboliche;
Condannare, il
[...]
, in persona dell'amministratore p.t. dott. alla Controparte_3 CP_2
rifusione delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, ai fini dell'esatta delimitazione del thema decidendum, va ricordato che, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, parte attrice ha citato in giudizio il convenuto chiedendo al Tribunale: “Accertare e dichiarare, per le CP_1
motivazioni sopra esposte, illegittimo il posizionamento della vecchia antenna, nonché dei cavi dell'impianto centralizzato, e delle antenne paraboliche sulla proprietà esclusiva dell'ing. ; Per l'effetto condannare il Pt_1 Controparte_3
, in persona dell'amministratore p.t. dott. a porre in essere tutte le
[...] Controparte_4
attività necessarie alla rimozione dalla proprietà esclusiva dell'ing. della Pt_1
vecchia antenna, nonché dei cavi dell'impianto centralizzato, e delle antenne paraboliche” . Con vittoria di spese.
La causa, inizialmente proposta innanzi al Giudice di Pace di Napoli, è stata successivamente riassunta innanzi al Tribunale di Napoli, a seguito della declaratoria di incompetenza per materia pronunciata con sentenza dal Giudice di Pace adito.
Il convenuto non si è costituto in giudizio ed all'udienza del 26 settembre CP_1
2023, verificata la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 9 Quindi la causa è stata rinviata al 30 gennaio 2024 con i termini di cui all'art. 183 comma IV c.p.c.
Disattesa la richiesta di prova testimoniale, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 22 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte, e in quella occasione riservata in decisione con concessione del termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
La legittimazione ad agire delle parti
Va premesso che, secondo i principi consolidati della Suprema Corte ( cfr tra le altre
Cass. n. 17092/2016 e Cass. S.U. n. 2951 del 16.2.2016) la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto- a meno che non risulti dagli atti di causa- non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma deve essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità. Sulla scorta di tali principi, in ragione del tenore della domanda volta ad ottenere la rimozione di beni illegittimamente apposti su parti di immobile di proprietà esclusiva dell'attore e sito al quinto piano del convenuto, va riconosciuta la CP_1
legittimazione attiva di in quanto dalle diverse delibere assembleari Parte_1
prodotte in atti e del tenore della lunga corrispondenza tra l'attore ed i diversi amministratori avvicendatisi nella gestione del condominio risulta la qualità di condomino in capo al predetto divenuto verosimilmente proprietario e/o comproprietario dell'immobile in questione per successione al padre (nota di trascrizione Persona_1
del 6.08.1966 dell'atto di acquisto da parte di quest'ultimo del terrazzo di copertura del fabbricato sito in Napoli alla via Enrico De Marinis n. 13 ( già 22) ricoprente il quartino di due vani, sale e cucina, contrassegnato con l'int. 10 posto al quarto piano del pagina 3 di 9 fabbricato. terrazzo confinante con via Enrico De Marinis, con la proprietà - Pt_1
già - con cassa scala e con proprietà n . Per_2 Per_3 Per_4
La legittimazione passiva del scaturisce dalla prospettazione della natura CP_1
condominiale dei beni (antenna TV centralizzata con relativi cavi di cablaggio ed antenna parabolica) di cui è chiesta la rimozione dalla proprietà dell'attore.
Merito della controversia
Prima di esaminare il merito delle domande va, sinteticamente, evidenziato che, secondo le deduzioni dell'istante:
- sin dal 1998, grazie alla disponibilità dell'attore, tutte le antenne televisive dei singoli condomini, erano stata allocate sui parapetti di esclusiva proprietà del predetto non esistendo all'epoca un impianto centralizzato;
- solo a giugno del 1998, il dando seguito alle ripetute Controparte_1
richieste dell'attore, aveva deciso di rimuovere le antenne dei condomini, procedendo all'installazione, sempre sul terrazzo di proprietà dell'attoree, di un impianto centralizzato;
opera eseguita dal condomino Pt_2
- nel 2005 l'attore, accogliendo le pressanti richieste di alcuni condomini ( nello specifico Grima, e ) aveva concesso la facoltà di allocare anche un Pt_2 Per_5
antenna parabolica, sempre sul terrazzo di sua esclusiva proprietà;
- da quella data in poi, si erano moltiplicate le richieste di interventi manutentivi da parte dei predetti condomini i quali avevano cominciato a pretendere l'accesso in orari, e tempi dagli stessi stabiliti, ignorando gli impegni lavorativi assunti dall' ; Pt_1
- ad ottobre del 2011, al fine di porre fine alle invasive richieste formulate dai citati condomini, il resistente aveva richiesto all'amministratore dell'epoca, avv. , la CP_5
rimozione della antenna parabolica all'uopo segnalando testualmente: “… per ricevere segnali di alta frequenza emessi da un satellite che orbita all'orizzonte, è sufficiente orientare la parabolica a visuale libera verso sud in direzione del trasmettitore posto nello spazio e ciò elimina a priori che l'antenna stessa debba essere posta sul tetto dell'edificio: può essere fissata anche in basso su un proprio balcone”;
pagina 4 di 9 - ad ottobre del 2013 l'attore, dopo aver ottenuto le indispensabili autorizzazioni, aveva installato sul terrazzo, di sua esclusiva proprietà, dei pannelli fotovoltaici;
-già all'indomani della intervenuta installazione, dando seguito alle numerose richieste rimaste prive di riscontro, si era resa indifferibile la rimozione sia della antenna centralizzata che della antenna parabolica, dalla propria esclusiva proprietà; istanza questa, rimasta, priva di alcun fattivo riscontro;
-con le missive del novembre del 2013, ancora una volta, l'attore aveva chiesto la rimozione dell'antenna parabolica, che oltre a risultare rischiosamente instabile, ombreggiava i predisposti pannelli solari riducendone, ingiustificatamente, l'effettiva capacità energetica;
-in data 18 dicembre 2013 l' aveva segnalato che l'antenna centralizzata non Pt_1
risultava fornita di alcun certificato di conformità alle normative vigenti;
-in data 29 gennaio 2014 l'istante aveva nuovamente richiesto con la missiva in parola, lo spostamento dell'antenna centralizzata terrestre, ancora collocata nel proprio terrazzo, nonché la messa a norma della stessa;
- per quanto atteneva i relativi cavi delle antenne, imprudentemente lasciati sul terrazzo di proprietà dello stesso, il medesimo amministratore osservava: “….per quanto riguarda i cavi il condomino chiede che non devono passare per la sua Pt_1
proprietà. L'assemblea in ordine a quest'ultima richiesta si riserva al fine di far valutare da un tecnico se è possibile far passare i cavi all'esterno della proprietà
; Parte_1
- durante il corso della assemblea del 15 novembre 2015, l aveva invitato i Pt_1
condomini Grima, e alla rimozione dei cavi volanti ancora presenti sul Pt_2 Per_5
proprio terrazzo, sollecitando lo spostamento dell'antenna parabolica presso le rispettive abitazioni e la rimozione dei cavi delle antenne centralizzata e parabolica, da collocarsi sul lastrico condominiale;
-in data 4 agosto 2016 era rimarcata, la presenza del cablaggio delle antenne ancora presente sul terrazzo;
fatto che costituiva un pericolo nonché un intralcio per il corretto pagina 5 di 9 funzionamento dell'impianto fotovoltaico. Ne era seguito scambio di missive con il procuratore del convenuto , in cui era evidenziata, ancora una volta, la CP_1
necessità di rimozione dei cavi ancora presenti sul terrazzo;
- a settembre del 2016 erano iniziate le opere previste per la rimozione della vecchia antenna centralizzata e la predisposizione di una nuova antenna sul torrino scale;
- il condominio, contravvenendo agli accordi intercorsi aveva trasposto solo una parte del cablaggio, lasciando viceversa la residua parte dei fili del nuovo impianto nonché la vecchia antenna sempre sulla proprietà dell'istante;
- in data 12 giugno 2017 era stato opportunamente richiesto dall'attore il certificato di conformità delle opere eseguite;
certifica mai rilasciato;
- la perdurante inerzia del e/o dei singoli condomini aveva giustificato CP_1
l'introduzione del presente giudizio.
Cosi ricostruita la vicenda a base della presente controversia secondo le prospettazioni dell'attore, essendo noto che la contumacia del convenuto non può concorrere a formare il convincimento del giudice (Cassazione civile, sentenza n. 25 del 2 gennaio 2025 “ In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se
l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace.”, resta da stabilire se la difesa dell' abbia provato i fatti a base delle sue Pt_1
domande.
Ai fini che occupano va, in primis, sottolineato che, come si ricava agevolmente dal titolo di proprietà e dalle rappresentazioni grafiche e fotografiche dell'immobile contenute nell'atto di citazione ( pag.2 e par. 3), l'appartamento dell'attore, ubicato all'ultimo piano dell'edificio in questione, risulta dotato di un terrazzo a livello di dimensioni ridotte rispetto all'intero lastrico solare e di un terrazzo ( rectius lastrico) di pagina 6 di 9 copertura. L'accesso al terrazzo a livello è consentito dal disimpegno dell'appartamento mentre al terrazzo di copertura è reso possibile dalla scasa. Sul terrazzo di copertura, a ridosso del quale è rappresentata un'antenna parabolica, sono stati predisposti i pannelli solari.
Orbene, considerato che al di là dell'unica immagine riprodotta nell'atto introduttivo nessuna altra documentazione fotografica è stata allegata e che l'attore ha ripetutamente parlato di terrazzo di proprietà esclusiva, il primo nodo da sciogliere, attraverso la disamina della documentazione allegata, è quello relativo all'esatta ubicazione dell'antenna centralizzata, dei cavi e dell'antenna parabolica.
Ritiene la scrivente che l'antenna centralizzata sia stata collocata, nell'anno 1998 , sul lastrico solare sovrastante la casa di quest'ultimo.
A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che, in relazione al punto 2 all'o.d.g.( spostamento antenne TV dai parapetti su lastrico casa ) in data Pt_1
21.04.1998 l'assemblea dei condomini, escluso l'attore, ha deciso di non spostare le antenne ed a giugno 1998 in ordine al punto 2 all'o.d.g (decisione da adottare in ordine alla sistemazione antenne T.V. o installazione antenna centralizzata) l'assemblea all'unanimità ( quindi anche con il voto favorevole dell'attore) ha deciso di istallare un'antenna centralizzata dando incarico al condomino che ha accettato di farsi Pt_2
parte diligente. per l'esecuzione del lavoro.
Quindi dall'interpretazione di tali verbali, in assenza di ulteriori fonti di prova, deve ritenersi oggetto di delibera l'installazione dell'antenna centralizzata nello stesso posto
(lastrico appartamento ) in precedenza ipotizzato. Pt_1
Quanto all'antenna parabolica, del tenore del contenuto del fax proveniente dall'attore del 27.10.2011 e del verbale di assemblea del 28.10.2011, si desume che l'antenna parabolica o meglio le antenne paraboliche sarebbero state apposte, con il consenso dell'attore, dai condomini Grima, e nelle date del 12.09.2011 e del Per_5 Pt_2
12.10.2011 sul terrazzo dell' e che , considerate le notevoli dimensioni di detta Pt_1
antenna e/o antenne, sarebbero state tali da ostacolare la visuale panoramica del pagina 7 di 9 predetto;
ragione per la quale l'attore ne aveva chiesto la rimozione e tale richiesta era stata contestata dall'assemblea .
Tale conclusione non risulta del tutto coerente con il contenuto del fax del 19.11.2013 in cui l , dopo essersi lamentato della pessima installazione dell'antenna Pt_1
parabolica (centralizzata) al servizio di tre unità abitative e del fatto che, in ragione dell'installazione di pannelli fotovoltaici sul suo terrazzo tale antenna avrebbe creato ombra al suo lastrico, riducendo le capacità degli stessi, ha ribadito la richiesta di rimozione dell'antenna parabolica. Nello stesso scritto, tuttavia, ha sostenuto che i tre condomini si sarebbero rifiutati di rimuovere l'antenna parabolica in quanto, a loro dire, avrebbero dovuto installarla sul lastrico condominiale senza alcun rispetto della normativa vigente e senza necessità di preavviso della durata dell'intervento. Pertanto
l'attore aveva sollecitato la convocazione di un'assemblea anche in ragione dell'entrata in vigore a giugno 2013 di norma relative all'installazione di antenne paraboliche sul lastrico di contenuto più restrittivo rispetto alle precedenti.
Dal contenuto di quest'ultima missiva e della comunicazione datata 25.07.2013 (ricevuta il 28.07.2013 dall'amministratore) dell'attore al condominio si evince che l'attore ha comunicato al condominio la prevista effettuazione di lavori di installazione, in data
30.09.2013, dell'impianto fotovoltaico sul lastrico solare ovvero sullo spazio sovrastante il proprio immobile e non certo nel suo terrazzo a livello. In data 1.10.2013, a seguito di delibera del 20.09.2013, l'amministratore del condominio ha autorizzato l'attore ad installare i pannelli sul lastrico del suo appartamento sito al quinto piano del fabbricato in questione.
Deve, pertanto, concludersi che, anche volendosi ipotizzare l'apposizione nel 2011 di tre antenne paraboliche sul suo terrazzo, successivamente e comunque prima di settembre 2013, sempre con l'iniziale consenso dell'attore, sarebbe stata apposta una sola antenna parabolica a servizio di tre condomini sul lastrico solare di copertura dell'appartamento dell'attore sul quale poi sono stati allocati i pannelli fotovoltaici.
pagina 8 di 9 Logica conseguenza di tali conclusioni, coerenti con l'immagine riportata a pag. 3 dell'atto di citazione, è l'apposizione di cavi al servizio sia dell'antenna centralizzata che di quella parabolica sul lastrico solare e non certo sul terrazzo a livello dell'immobile dell'attore.
Orbene, considerato che l'attore non ha allegato il titolo di proprietà del suo appartamento ubicato all'ultimo piano del fabbricato al fine di dimostrare la proprietà esclusiva del lastrico solare sovrastante ma solo quello relativo al terrazzo a livello e che ha chiesto ed ottenuto dal condominio l'autorizzazione ad apporre i pannelli solari su tale spazio sul presupposto della natura condominiale dello stesso, deve ritenersi non dimostrata l'apposizione dei beni oggetto delle domande attoree sulle parti di proprietà esclusiva dell'istante.
Ogni altra questione resta assorbita.
Alla stregua di tali fonti di prova s'impone il rigetto delle domande proposte.
La regolamentazione delle spese di lite
L'esito del giudizio e la contumacia del giustificano la dichiarazione di non CP_1
ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
- rigetta le domande dell'attore;
- dichiara la non ripetibilità delle spese di lite.
Così deciso in Napoli il 3.12.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Giudice, dott. Roberta Di Clemente, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24082/2022 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22 settembre 2025 con il termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio de Gennaro, C.F. ed elettivamente dom.to presso lo C.F._2
studio di quest'ultimo, in Napoli al Largo Ferrandina,10, procura in atti
- ATTORE-
E
in persona dell'amministratore p.t. dott. Controparte_1
elett.te dom.to in Ercolano Napoli alla Via IV Novembre 89 CP_2
- CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte, parte attrice ha così concluso: “ Accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, illegittimo il posizionamento della vecchia antenna, nonché dei cavi dell'impianto centralizzato, e delle antenne paraboliche sulla proprietà esclusiva dell'ing. ; Per l'effetto Pt_1
pagina 1 di 9 condannare il , in persona dell'amministratore p.t. Controparte_3
dott. a porre in essere tutte le attività necessarie alla rimozione dalla CP_2
proprietà esclusiva dell'ing. della vecchia antenna, nonché dei cavi Pt_1
dell'impianto centralizzato, e delle antenne paraboliche;
Condannare, il
[...]
, in persona dell'amministratore p.t. dott. alla Controparte_3 CP_2
rifusione delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso, ai fini dell'esatta delimitazione del thema decidendum, va ricordato che, per le ragioni di cui all'atto introduttivo, parte attrice ha citato in giudizio il convenuto chiedendo al Tribunale: “Accertare e dichiarare, per le CP_1
motivazioni sopra esposte, illegittimo il posizionamento della vecchia antenna, nonché dei cavi dell'impianto centralizzato, e delle antenne paraboliche sulla proprietà esclusiva dell'ing. ; Per l'effetto condannare il Pt_1 Controparte_3
, in persona dell'amministratore p.t. dott. a porre in essere tutte le
[...] Controparte_4
attività necessarie alla rimozione dalla proprietà esclusiva dell'ing. della Pt_1
vecchia antenna, nonché dei cavi dell'impianto centralizzato, e delle antenne paraboliche” . Con vittoria di spese.
La causa, inizialmente proposta innanzi al Giudice di Pace di Napoli, è stata successivamente riassunta innanzi al Tribunale di Napoli, a seguito della declaratoria di incompetenza per materia pronunciata con sentenza dal Giudice di Pace adito.
Il convenuto non si è costituto in giudizio ed all'udienza del 26 settembre CP_1
2023, verificata la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 9 Quindi la causa è stata rinviata al 30 gennaio 2024 con i termini di cui all'art. 183 comma IV c.p.c.
Disattesa la richiesta di prova testimoniale, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 22 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte, e in quella occasione riservata in decisione con concessione del termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
La legittimazione ad agire delle parti
Va premesso che, secondo i principi consolidati della Suprema Corte ( cfr tra le altre
Cass. n. 17092/2016 e Cass. S.U. n. 2951 del 16.2.2016) la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto- a meno che non risulti dagli atti di causa- non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma deve essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità. Sulla scorta di tali principi, in ragione del tenore della domanda volta ad ottenere la rimozione di beni illegittimamente apposti su parti di immobile di proprietà esclusiva dell'attore e sito al quinto piano del convenuto, va riconosciuta la CP_1
legittimazione attiva di in quanto dalle diverse delibere assembleari Parte_1
prodotte in atti e del tenore della lunga corrispondenza tra l'attore ed i diversi amministratori avvicendatisi nella gestione del condominio risulta la qualità di condomino in capo al predetto divenuto verosimilmente proprietario e/o comproprietario dell'immobile in questione per successione al padre (nota di trascrizione Persona_1
del 6.08.1966 dell'atto di acquisto da parte di quest'ultimo del terrazzo di copertura del fabbricato sito in Napoli alla via Enrico De Marinis n. 13 ( già 22) ricoprente il quartino di due vani, sale e cucina, contrassegnato con l'int. 10 posto al quarto piano del pagina 3 di 9 fabbricato. terrazzo confinante con via Enrico De Marinis, con la proprietà - Pt_1
già - con cassa scala e con proprietà n . Per_2 Per_3 Per_4
La legittimazione passiva del scaturisce dalla prospettazione della natura CP_1
condominiale dei beni (antenna TV centralizzata con relativi cavi di cablaggio ed antenna parabolica) di cui è chiesta la rimozione dalla proprietà dell'attore.
Merito della controversia
Prima di esaminare il merito delle domande va, sinteticamente, evidenziato che, secondo le deduzioni dell'istante:
- sin dal 1998, grazie alla disponibilità dell'attore, tutte le antenne televisive dei singoli condomini, erano stata allocate sui parapetti di esclusiva proprietà del predetto non esistendo all'epoca un impianto centralizzato;
- solo a giugno del 1998, il dando seguito alle ripetute Controparte_1
richieste dell'attore, aveva deciso di rimuovere le antenne dei condomini, procedendo all'installazione, sempre sul terrazzo di proprietà dell'attoree, di un impianto centralizzato;
opera eseguita dal condomino Pt_2
- nel 2005 l'attore, accogliendo le pressanti richieste di alcuni condomini ( nello specifico Grima, e ) aveva concesso la facoltà di allocare anche un Pt_2 Per_5
antenna parabolica, sempre sul terrazzo di sua esclusiva proprietà;
- da quella data in poi, si erano moltiplicate le richieste di interventi manutentivi da parte dei predetti condomini i quali avevano cominciato a pretendere l'accesso in orari, e tempi dagli stessi stabiliti, ignorando gli impegni lavorativi assunti dall' ; Pt_1
- ad ottobre del 2011, al fine di porre fine alle invasive richieste formulate dai citati condomini, il resistente aveva richiesto all'amministratore dell'epoca, avv. , la CP_5
rimozione della antenna parabolica all'uopo segnalando testualmente: “… per ricevere segnali di alta frequenza emessi da un satellite che orbita all'orizzonte, è sufficiente orientare la parabolica a visuale libera verso sud in direzione del trasmettitore posto nello spazio e ciò elimina a priori che l'antenna stessa debba essere posta sul tetto dell'edificio: può essere fissata anche in basso su un proprio balcone”;
pagina 4 di 9 - ad ottobre del 2013 l'attore, dopo aver ottenuto le indispensabili autorizzazioni, aveva installato sul terrazzo, di sua esclusiva proprietà, dei pannelli fotovoltaici;
-già all'indomani della intervenuta installazione, dando seguito alle numerose richieste rimaste prive di riscontro, si era resa indifferibile la rimozione sia della antenna centralizzata che della antenna parabolica, dalla propria esclusiva proprietà; istanza questa, rimasta, priva di alcun fattivo riscontro;
-con le missive del novembre del 2013, ancora una volta, l'attore aveva chiesto la rimozione dell'antenna parabolica, che oltre a risultare rischiosamente instabile, ombreggiava i predisposti pannelli solari riducendone, ingiustificatamente, l'effettiva capacità energetica;
-in data 18 dicembre 2013 l' aveva segnalato che l'antenna centralizzata non Pt_1
risultava fornita di alcun certificato di conformità alle normative vigenti;
-in data 29 gennaio 2014 l'istante aveva nuovamente richiesto con la missiva in parola, lo spostamento dell'antenna centralizzata terrestre, ancora collocata nel proprio terrazzo, nonché la messa a norma della stessa;
- per quanto atteneva i relativi cavi delle antenne, imprudentemente lasciati sul terrazzo di proprietà dello stesso, il medesimo amministratore osservava: “….per quanto riguarda i cavi il condomino chiede che non devono passare per la sua Pt_1
proprietà. L'assemblea in ordine a quest'ultima richiesta si riserva al fine di far valutare da un tecnico se è possibile far passare i cavi all'esterno della proprietà
; Parte_1
- durante il corso della assemblea del 15 novembre 2015, l aveva invitato i Pt_1
condomini Grima, e alla rimozione dei cavi volanti ancora presenti sul Pt_2 Per_5
proprio terrazzo, sollecitando lo spostamento dell'antenna parabolica presso le rispettive abitazioni e la rimozione dei cavi delle antenne centralizzata e parabolica, da collocarsi sul lastrico condominiale;
-in data 4 agosto 2016 era rimarcata, la presenza del cablaggio delle antenne ancora presente sul terrazzo;
fatto che costituiva un pericolo nonché un intralcio per il corretto pagina 5 di 9 funzionamento dell'impianto fotovoltaico. Ne era seguito scambio di missive con il procuratore del convenuto , in cui era evidenziata, ancora una volta, la CP_1
necessità di rimozione dei cavi ancora presenti sul terrazzo;
- a settembre del 2016 erano iniziate le opere previste per la rimozione della vecchia antenna centralizzata e la predisposizione di una nuova antenna sul torrino scale;
- il condominio, contravvenendo agli accordi intercorsi aveva trasposto solo una parte del cablaggio, lasciando viceversa la residua parte dei fili del nuovo impianto nonché la vecchia antenna sempre sulla proprietà dell'istante;
- in data 12 giugno 2017 era stato opportunamente richiesto dall'attore il certificato di conformità delle opere eseguite;
certifica mai rilasciato;
- la perdurante inerzia del e/o dei singoli condomini aveva giustificato CP_1
l'introduzione del presente giudizio.
Cosi ricostruita la vicenda a base della presente controversia secondo le prospettazioni dell'attore, essendo noto che la contumacia del convenuto non può concorrere a formare il convincimento del giudice (Cassazione civile, sentenza n. 25 del 2 gennaio 2025 “ In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se
l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace.”, resta da stabilire se la difesa dell' abbia provato i fatti a base delle sue Pt_1
domande.
Ai fini che occupano va, in primis, sottolineato che, come si ricava agevolmente dal titolo di proprietà e dalle rappresentazioni grafiche e fotografiche dell'immobile contenute nell'atto di citazione ( pag.2 e par. 3), l'appartamento dell'attore, ubicato all'ultimo piano dell'edificio in questione, risulta dotato di un terrazzo a livello di dimensioni ridotte rispetto all'intero lastrico solare e di un terrazzo ( rectius lastrico) di pagina 6 di 9 copertura. L'accesso al terrazzo a livello è consentito dal disimpegno dell'appartamento mentre al terrazzo di copertura è reso possibile dalla scasa. Sul terrazzo di copertura, a ridosso del quale è rappresentata un'antenna parabolica, sono stati predisposti i pannelli solari.
Orbene, considerato che al di là dell'unica immagine riprodotta nell'atto introduttivo nessuna altra documentazione fotografica è stata allegata e che l'attore ha ripetutamente parlato di terrazzo di proprietà esclusiva, il primo nodo da sciogliere, attraverso la disamina della documentazione allegata, è quello relativo all'esatta ubicazione dell'antenna centralizzata, dei cavi e dell'antenna parabolica.
Ritiene la scrivente che l'antenna centralizzata sia stata collocata, nell'anno 1998 , sul lastrico solare sovrastante la casa di quest'ultimo.
A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che, in relazione al punto 2 all'o.d.g.( spostamento antenne TV dai parapetti su lastrico casa ) in data Pt_1
21.04.1998 l'assemblea dei condomini, escluso l'attore, ha deciso di non spostare le antenne ed a giugno 1998 in ordine al punto 2 all'o.d.g (decisione da adottare in ordine alla sistemazione antenne T.V. o installazione antenna centralizzata) l'assemblea all'unanimità ( quindi anche con il voto favorevole dell'attore) ha deciso di istallare un'antenna centralizzata dando incarico al condomino che ha accettato di farsi Pt_2
parte diligente. per l'esecuzione del lavoro.
Quindi dall'interpretazione di tali verbali, in assenza di ulteriori fonti di prova, deve ritenersi oggetto di delibera l'installazione dell'antenna centralizzata nello stesso posto
(lastrico appartamento ) in precedenza ipotizzato. Pt_1
Quanto all'antenna parabolica, del tenore del contenuto del fax proveniente dall'attore del 27.10.2011 e del verbale di assemblea del 28.10.2011, si desume che l'antenna parabolica o meglio le antenne paraboliche sarebbero state apposte, con il consenso dell'attore, dai condomini Grima, e nelle date del 12.09.2011 e del Per_5 Pt_2
12.10.2011 sul terrazzo dell' e che , considerate le notevoli dimensioni di detta Pt_1
antenna e/o antenne, sarebbero state tali da ostacolare la visuale panoramica del pagina 7 di 9 predetto;
ragione per la quale l'attore ne aveva chiesto la rimozione e tale richiesta era stata contestata dall'assemblea .
Tale conclusione non risulta del tutto coerente con il contenuto del fax del 19.11.2013 in cui l , dopo essersi lamentato della pessima installazione dell'antenna Pt_1
parabolica (centralizzata) al servizio di tre unità abitative e del fatto che, in ragione dell'installazione di pannelli fotovoltaici sul suo terrazzo tale antenna avrebbe creato ombra al suo lastrico, riducendo le capacità degli stessi, ha ribadito la richiesta di rimozione dell'antenna parabolica. Nello stesso scritto, tuttavia, ha sostenuto che i tre condomini si sarebbero rifiutati di rimuovere l'antenna parabolica in quanto, a loro dire, avrebbero dovuto installarla sul lastrico condominiale senza alcun rispetto della normativa vigente e senza necessità di preavviso della durata dell'intervento. Pertanto
l'attore aveva sollecitato la convocazione di un'assemblea anche in ragione dell'entrata in vigore a giugno 2013 di norma relative all'installazione di antenne paraboliche sul lastrico di contenuto più restrittivo rispetto alle precedenti.
Dal contenuto di quest'ultima missiva e della comunicazione datata 25.07.2013 (ricevuta il 28.07.2013 dall'amministratore) dell'attore al condominio si evince che l'attore ha comunicato al condominio la prevista effettuazione di lavori di installazione, in data
30.09.2013, dell'impianto fotovoltaico sul lastrico solare ovvero sullo spazio sovrastante il proprio immobile e non certo nel suo terrazzo a livello. In data 1.10.2013, a seguito di delibera del 20.09.2013, l'amministratore del condominio ha autorizzato l'attore ad installare i pannelli sul lastrico del suo appartamento sito al quinto piano del fabbricato in questione.
Deve, pertanto, concludersi che, anche volendosi ipotizzare l'apposizione nel 2011 di tre antenne paraboliche sul suo terrazzo, successivamente e comunque prima di settembre 2013, sempre con l'iniziale consenso dell'attore, sarebbe stata apposta una sola antenna parabolica a servizio di tre condomini sul lastrico solare di copertura dell'appartamento dell'attore sul quale poi sono stati allocati i pannelli fotovoltaici.
pagina 8 di 9 Logica conseguenza di tali conclusioni, coerenti con l'immagine riportata a pag. 3 dell'atto di citazione, è l'apposizione di cavi al servizio sia dell'antenna centralizzata che di quella parabolica sul lastrico solare e non certo sul terrazzo a livello dell'immobile dell'attore.
Orbene, considerato che l'attore non ha allegato il titolo di proprietà del suo appartamento ubicato all'ultimo piano del fabbricato al fine di dimostrare la proprietà esclusiva del lastrico solare sovrastante ma solo quello relativo al terrazzo a livello e che ha chiesto ed ottenuto dal condominio l'autorizzazione ad apporre i pannelli solari su tale spazio sul presupposto della natura condominiale dello stesso, deve ritenersi non dimostrata l'apposizione dei beni oggetto delle domande attoree sulle parti di proprietà esclusiva dell'istante.
Ogni altra questione resta assorbita.
Alla stregua di tali fonti di prova s'impone il rigetto delle domande proposte.
La regolamentazione delle spese di lite
L'esito del giudizio e la contumacia del giustificano la dichiarazione di non CP_1
ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
- rigetta le domande dell'attore;
- dichiara la non ripetibilità delle spese di lite.
Così deciso in Napoli il 3.12.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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