Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 23 ottobre 2003, n. 295
Articolo 3
- Legge 23 ottobre 2003, n. 295
Articolo 4 della Legge 23 ottobre 2003, n. 295
Versione
6 novembre 2003
6 novembre 2003