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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6666 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile iscritto al n. 4085/21 R.G., la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e visti gli atti di causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 4085/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto appello avvero la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 1571/21, depositata il 28.7.2021, pendente TRA
(C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Matteo De Crescenzo (C.F. ), C.F._2
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. , in
[...] P.IVA_1
persona del procuratore speciale fra , giusta procura ad Controparte_2
negotia per Notar del 18/10/2012, rep. 31865, Persona_1
racc. 11009, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Maurizio Barbatelli (C.F.
) e RA ON (C.F. C.F._3
; C.F._4
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: l'appellante concludeva come segue: “ad integrale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento sez. II civile n. 1571/21, depositata il 28.7.2021:
(1) in via preliminare ammettere le prove costituende articolate dall'appellante;
(2) condannare l'appellata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla , così come Parte_1
pag. 2/45 prospettati nel libello introduttivo e precisati nella presente comparsa conclusionale ma con la liquidazione anche in equità dell'effettivo danno patrimoniale e non patrimoniale come risultante dagli esiti degli accertamenti tecnici espletati nel presente giudizio, nonché con tutte le maggiorazioni che debbono apportarsi alle singole voci di danno non patrimoniale innovate o comunque influenzate dal verificarsi del danno incrementale sopravvenuto in corso di causa e qui legittimamente addotto, come in premessa quantificati, ovvero nella misura maggiore o minore che riterrà di determinare anche in via equitativa. Interessi e svalutazione monetaria concessi stante la natura del debito risarcitorio.
(3) con favore di spese, diritti ed onorari come per legge, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo”.
L'appellata concludeva come segue: “..affinché la Corte di Appello adita voglia, contrariis rejectis, dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile l'appello ed in subordine rigettarlo perché infondato nel merito e comunque non provato sia nell'an che sul quantum. In subordine voglia la
Corte di Appello congruamente ridurre le pretese attoree. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Nella sentenza impugnata il fatto è esposto come segue: “.. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11/6/2020 i coniugi
[...]
e , in proprio e quali genitori esercenti la Parte_2 Parte_3
responsabilità genitoriale sui figli minori , Persona_2 Pt_3
pag. 3/45 e nonché , convenivano Per_1 Persona_3 Persona_4
in giudizio la Controparte_3
anche per sentirla condannare al risarcimento dei
[...]
danni patrimoniali e non patrimoniali, con rivalutazione ed interessi, subiti da essi ricorrenti conseguenti al ricovero della prima nella struttura sanitaria in Benevento ed alla operazione chirurgica ivi eseguita in data
1/06/2017. Esponevano che , laureata in Farmacia e Parte_1
dipendente della ditta MB Italia S.r.l con contratto full-time a tempo indeterminato, con mansioni di informatore scientifico del farmaco, allarmata da improvvisi dolori addominali di tipo colico, nell'aprile del
2017 si sottopose a due ecografie addominali: la prima del 14/04/2017 che evidenziò «fegato a profilo regolare ad ecostruttura disomogenea esente da lesioni focali, colecisti distesa con formazioni litiasiche che occupano pressoché completamente il lume, non dilatate le vie biliari intra ed extra-epatiche»; la seconda, con la quale si refertò «colecisti in sede a pareti ispessite completamente ripiena di calcoli». Pertanto, il
30/05/2017, la si ricoverò in Benevento presso l'Ospedale Pt_1
dell'Ente convenuto al fine di sottoporsi alle necessarie cure mediche ed in data 1/06/2017 fu sottoposta ad un intervento di colecistectomia videolaparoscopica, così come riportato nella cartella clinica n. 5964, afferente al Reparto di Chirurgia Generale e firmata dal Prof. . Per_5
E però nel decorso post-operatorio ed a seguito di CPRE dell'8/06/2017, la paziente lamentava l'ulteriore comparsa di forti dolori addominali e un significativo rialzo delle amilasi (2259 U/L) e alle lamentele della paziente il Primario del reparto ripeteva e refertava che si trattava di normali coliche post-operatorie, fino a che in data 10/06/2017 la degente fu pag. 4/45 ricoverata d'urgenza-emergenza presso la UOC di Endoscopia Digestiva della Fondazione NI Agostino Gemelli di Roma, con la diagnosi di ammissione di «Fistola biliare e coleperitoneo in paziente sottoposta a colecistectomia laparoscopica» Le indagini ivi espletate accertavano che le allarmanti condizioni della paziente erano state causate esclusivamente dall'intervento chirurgico effettuato qualche giorno prima presso il Nosocomio beneventano. Segnatamente, i medici del
NI romano refertavano: «paziente con evidenza TC di coleperitoneo dopo colecistectomia laparoscopica. Si pone indicazione ad intervento chirurgico d'urgenza di drenaggio addominale.». Il giorno successivo (11/06/2017), l'attrice veniva sottoposta a laparoscopia esplorativa, laparotomia e lavaggi della cavità addominale. Dalla descrizione della relazione clinica si desumevano chiaramente i danni causati dall'intervento subito al di Benevento. La Controparte_1
paziente fu poi ricoverata presso il reparto di Terapia Intensiva post- operatoria per il monitoraggio multiparametrico e al momento delle dimissioni il referto fu di «Paziente sottoposta a drenaggio addominale in urgenza per coleperitoneo dopo colecistectomia laparoscopica. Successivo decorso caratterizzato da “fistola biliare” ad alta portata alimentata da lesione del dotto biliare posteriore destro. Si dimette in buone condizioni generali, apiretica con fistola biliare ben drenata (drenaggio a caduta) con programma di controlli periodici ambulatoriali per mobilizzazione del drenaggio addominale.». I ricorrenti allegavano che dopo le dimissioni, la ebbe ad intraprendere il programma terapeutico Pt_1
prescrittole dai medici del NI romano e per l'effetto il 24/08/2017 fu ricoverata a Roma per la sostituzione delle protesi biliari. pag. 5/45 Dall'11/12/2017 al 13/12/2017 l'attrice veniva nuovamente ricoverata presso il NI A. Gemelli, per la rimozione delle endoprotesi e il posizionamento di altre quattro nuove. La stessa notte di dimissione insorgeva una colangite (TC fino a 41°!) pe cui, per il persistere della febbre il 15/12/2017 la paziente veniva nuovamente ricoverata d'urgenza a presso il pronto soccorso del NI A. Gemelli e dimessa in data 20/12/2017. A dispetto della formale dichiarazione di guarigione clinica, gli attori deducevano che a tre anni di distanza dall'intervento chirurgico del 1° giugno 2017 la ancora necessita di intense cure Pt_1
e di controlli periodici, finalizzati alla gestione-programmazione di un percorso terapeutico della cui durata non è possibile formulare ipotesi certe e in più, attesa la natura e l'entità del danno iatrogeno subito, tale da configurare uno stato di “invalidità permanente”, con necessità di trattamento farmacologico per varie patologie psichiche, quali ansia, insonnia, sfiducia. Gli attori allegavano che per tutto il travagliato periodo della degenza – nonché durante gli spostamenti dovuti ai ricoveri, alle visite mediche e alle analisi a cui si è dovuta sottoporre (e che purtroppo dovrà ancora subire) – la è stata accompagnata dal marito Pt_1
, oltre che materialmente supportata a Roma e talvolta in casa Pt_3
dalla madre ciò comportando anche lo stravolgimento del Per_4
vissuto quotidiano-familiare sia della famiglia della paziente che della madre: con inevitabili conseguenze negative sulle condizioni psico-fisiche di tutti i ricorrenti, oltre che lavorative ed economiche. In particolare per ventuno mesi gli sono stati privati dei week end fuori città, che Pt_3
spesso erano soliti programmare per condurre i tre ragazzi a visitare luoghi storici, culturali, naturali;
sono ovviamente state soppresse anche pag. 6/45 le frequenti uscite della coppia a cena, a teatro etc., insomma tutto ciò che compone la relazione di coppia e la sua collocazione sociale;
hanno dovuto, inoltre, rinunciare alle vacanze estive sia del 2017 che del 2018, mentre invece normalmente la famiglia trascorreva almeno 20 giorni in località marine, quali ad es. Pineto in Abruzzo;
peraltro, l'intervento chirurgico oggetto della presente controversia (e da tutti giudicato
“routinario”) era stato minuziosamente programmato, a ridosso delle vacanze estive, proprio per evitare che ciò potesse tradursi in un nocumento alla posizione lavorativa della . Deducevano che le Pt_1
conseguenze registrate sul piano lavorativo da e erano Pt_1 Pt_3
state evidenti e gravi, in quanto la non aveva potuto rispondere ai Pt_1
vari interpelli fatti dall'Azienda datrice di lavoro e non si era potuta candidare come Medical Scientific Liason. Inoltre sotto il profilo lavorativo, a fronte di un ipotetico premio possibile di € 22.000,00, la nel 2018 ebbe a percepire solamente € 2.554,85 e nel 2017 soli € Pt_1
2.046,04. La vicenda aveva comportato poi esborsi economici sostenuti per le necessarie cure mediche, tra viaggi da Pellezzano a Roma ed a
Salerno e visite specialistiche in strutture non convenzionate, con una stima prudenziale ed equitativa di € 5.000,00. Lo , Parte_3
avendo dovuto seguire la moglie in tutte le varie tappe del suo calvario, oltre che provvedere da solo e con l'aiuto della suocera alla cura dei figli e alle faccende domestiche, con un incremento di stress che lo vide costretto a rivolgersi alle cure di un neurologo. Lo deduceva che anche sul Pt_3
piano lavorativo il percorso di crescita professionale aveva subito pregiudizi con impossibilità di partecipare ai corsi di formazione, agli interpelli per progressione di carriera banditi dall'Agenzia delle Entrate pag. 7/45 di Frosinone, da cui dipendeva, con regressione dei premi di produttività aziendale sempre conseguiti in passato .. Anche la , Persona_4
madre della , per occuparsi dei tre ragazzi in luogo della figlia Pt_1
inferma e a causa dell'assenza del marito, aveva visto stravolta la sua vita, con un peggioramento delle sue condizioni di salute per via dello stress. A ciò si erano aggiunte le spese affrontate per seguire anch'essa la figlia, prudenzialmente ed equitativamente quantificabili in € 10.000,00.
Riguardo al nesso causale e alla colpa medica dei sanitari dell'ente convenuto, i ricorrenti, seppur richiamando il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., conclusosi con relazione di consulenza del prof. e del Prof. Persona_6 Per_7
svoltosi nel contraddittorio tra le parti, lamentavano che le
[...]
valutazioni svolte dai detti ctu sul punto del danno biologico permanente e temporaneo erano limitative rispetto all'effettivo danno alla salute riportato dalla . In particolare ritenevano insoddisfacenti le Pt_1
conclusioni di “disturbi organico-funzionali del metabolismo biliare per stenosi del ramo postero-laterale del dotto epatico di destra con conseguente dilatazione di cospicua entità delle vie biliari del V, VI e VII segmento epatico;
pregiudizio estetico per il relitto cicatriziale laparotomico in sede xifo-pubica; disturbo d'ansia con alterazione del tono dell'umore in senso depressivo di natura reattiva di lieve entità” con riconoscimento di un danno biologico di soli punti 20%, oltre inabilità temporanea assoluta di giorni 40, invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni e parziale al 25% di 30 giorni”, non avendo preso nella dovuta considerazione che l'errore medico in sede di primo intervento svoltosi presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento aveva compromesso la pag. 8/45 funzionalità del fegato e delle vie biliari della paziente, fino al segno di provocare, in prospettiva, un pericoloso quanto inevitabile aggravamento dell'organo. Per tali motivi, sussistendo inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 11762 e 1218 c.c., gli attori chiedevano la condanna del convenuto ente al risarcimento dei seguenti danni: a) per la
[...]
, un danno biologico del 45% per l'intervento mal riuscito ed Parte_1
in ragione di quelli successivi e necessari che, applicando le Tabelle di
Milano 2018 con punto base di I.T.T. di € 147,00 (incapacità temporanea: totale di 120 gg.; parziale al 50% di 120 gg.; e parziale al 25% di 60 gg.), si traduce in una somma liquidabile in € 408.655,00; danno morale, quale disturbo post-traumatico da stress, del 20% che, in rapporto al danno biologico (la metà meno il 2,5 % del 45%, cioè 204.327,5 meno
10.216,375), si quantifica nella somma di € 194.111,125; danno estetico per la cicatrice di circa cm. 13 frutto dei vari interventi salvavita, del tutto evitabile se fosse andato a buon fine l'intervento routinario di colecistectomia laparoscopica, valutabile come danno biologico del 10%
e quantificabile, con le Tabelle di Milano, nella somma massima di €
32.466,00; danno dinamico-relazionale, per le inevitabili conseguenze che l'evento ha causato sulle ordinarie abitudini biologiche, familiari, lavorative e sociali, quantificabile per i giorni di invalidità moltiplicati per il punto base di I.T.T., in € 28.665,00; perdita di “chance non pretensiva” quantificabile in almeno € 50.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che Tribunale valuterà in via equitativa, con personalizzazione del risarcimento con un incremento del 20% del danno biologico;
danno emergente pari ad € 100.000,00, comprensivo delle spese sostenute per viaggi e cure mediche e della perdita di chance patrimoniale;
lucro pag. 9/45 cessante pari ad € 50.000 ovvero quella somma maggiore o minore che il
Giudice vorrà determinare in via equitativa per la perdita dei premi aziendali .. Si costituiva in giudizio il convenuto ente ospedaliero, il quale chiedeva il rigetto della domanda, per carenza di prova della riconducibilità delle lamentate patologie al personale dell'ospedale e lamentando comunque l'eccessività della richiesta, che non teneva conto del danno conseguente alla preesistente patologia.
Rigettate le richieste di prova orale in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione, atteso che attenevano a circostanze generiche, valutative o da provare con documenti, ritenuta sufficiente, congrua e ben motivata la ctu medico legale già svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, precisate le conclusioni, la causa passava in decisione”.
All'esito l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ricondotta la pretesa dell'attrice all'alveo della responsabilità contrattuale, così decideva: “Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna l'ente convenuto al pagamento in favore di della somma di euro 100.442,60 - in favore di Parte_1 Pt_3
della somma di euro 45.000,00 – in favore di ,
[...] Persona_2
e della somma di euro 10.000,00 Parte_4 Persona_3
ciascuno – in favore di della somma di euro Persona_4
15.000,00 oltre, per ciascuno di detti attori, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 2/6/2017 al soddisfo secondo i principi e il metodo di calcolo di Cass. Civ. S.U. 1712/1995”.
§ 2.
pag. 10/45 Avverso la predetta sentenza, la sola interponeva Parte_1
appello, mediante atto tempestivamente notificato in data 30/09/2021, con il quale ne sollecitava la parziale riforma nella parte in cui aveva, a suo dire, sottostimato la liquidazione dei lamentati pregiudizi patrimoniali e non.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'appellata struttura sanitaria, resistendo per quanto di ragione al gravame e sollecitandone il rigetto.
Disposto da questa Corte, a mezzo dei medesimi ausiliari nominati in primo grado, un supplemento di CTU teso ad accertare la sussistenza del
(dall'appellante) lamentato aggravamento del danno iatrogeno, depositato, in data 31.7.2025, l'elaborato peritale, depositate dalle parti, nei termini ad esse concessi, le comparse conclusionali, sulle conclusioni rassegnate dalle stesse nelle note ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decideva la causa.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva provati, in base alla CTU depositata all'esito dell'ATP, sia il nesso causale, tra l'operato dei medici della struttura beneventana ed il danno, sia la condotta colposa degli stessi.
In particolare, nella sentenza impugnata, si legge al riguardo che “i medici del , nell'eseguire l'intervento di Controparte_4
colecistectomia laparoscopica, con una manovra erronea provocarono alla una lesione iatrogena complessa della via biliare principale”. Pt_1
pag. 11/45 Tale capo di decisione, in difetto di impugnazione incidentale, deve ritenersi coperto da giudicato per acquiescenza.
§ 4.
In relazione al quantum debeatur, il Tribunale riteneva, in adesione all'espletata CTU, che la lesione iatrogena sofferta avesse causato alla
“disturbi organico-funzionali del metabolismo biliare per stenosi Pt_1
del ramo postero-laterale del dotto epatico di destra con conseguente dilatazione di cospicua entità delle vie biliari del V, VI e VII segmento epatico;
pregiudizio estetico per il relitto cicatriziale laparotomico in sede xifo-pubica; disturbo d'ansia con alterazione del tono dell'umore in senso depressivo di natura reattiva di lieve entità” e, quindi, una compromissione dell'integrità psicofisica stimabile nell'ordine del 20% di danno biologico permanente, oltre inabilità temporanea assoluta di giorni 40, invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni e parziale al 25% di 30 giorni.
Applicando le tabelle di Milano nella versione vigente alla data dell'evento, che si identificano in quelle del 2018, il primo Giudice, quindi, riconosceva per il danno biologico permanente del 20%, “euro
50.437,00 (età della paziente anni 45 - valore del punto base euro
3.233,14),”, per “inabilità temporanea totale (valutata in 40 giorni per euro 98,00 quotidie)” euro 3.920,00, per “inabilità temporanea parziale al 50% (valutata in giorni 60)” euro 2.940,00 e al 25% (valutata in giorni
30) euro 735,00, “per un totale di euro 7.595,00 pari a complessivi euro
58.032,00 di danno biologico permanente e temporaneo”. Su tale somma, il Giudice riconosceva l'incremento massimo previsto dalla tabella pag. 12/45 milanese pari al 30%, “per la personalizzazione del danno e tenuto conto del danno morale, danno esistenziale e relazionale, tanto da giungere ad una valutazione omnicomprensiva di danno non patrimoniale di euro
75.442,60”.
§ 5.
Con il primo motivo, l'appellante censurava il capo di sentenza appena richiamato, sostenendo che il Giudice, aderendo alla CTU, aveva sottostimato le conseguenze della lesione. Infatti, nella specie, la paziente aveva subito, a causa della condotta negligente dei sanitari, un ben più grave danno, consistente nella definitiva compromissione della funzionalità del fegato e delle vie biliari, come dimostrato dall'evolversi del quadro medico successivo all'instaurazione del giudizio di primo grado, caratterizzato da uno spiccato aggravamento dello stato di salute.
Richiamando le considerazioni svolte dal proprio CT, l'istante sosteneva che il danno doveva essere quantificato nella misura del 45%, per il solo danno conseguente alla lesione iatrogena, oltre il 20% quale disturbo post-traumatico da stress, oltre il 10% per danno estetico, oltre le significative ripercussioni del pregiudizio sulla vita di relazione.
Correlativamente, anche il danno da invalidità temporanea totale e parziale doveva essere incrementato.
In subordine, l'appellante sollecitava la Corte a voler disporre un supplemento di CTU al fine di valutare i rilievi del proprio CT cui i primi
CTU non avevano adeguatamente risposto.
pag. 13/45 Con il secondo motivo, l'appellante opinava che la valutazione omnicomprensiva, operata dal Tribunale mediante incremento, nella misura del 30%, dell'importo tabellare, aveva condotto ad una sottostima del pregiudizio.
Oltre al danno biologico, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere, separatamente, il danno morale, dotato di propria autonomia, nonché il danno “dinamico-relazionale”, il cd. danno estetico e la perdita di
“chance non pretensiva”, oltre ad un'adeguata personalizzazione.
Con il terzo motivo, l'appellante lamentava che il Giudice non aveva tenuto conto dell'incremento di danno verificatosi e da essa ritualmente allegato nel corso del giudizio di primo grado. Al riguardo, opinava di avere, nella “Relazione di consulenza tecnica medico-legale di parte” redatta il 30.10.2020 dal dott. suo consulente, Persona_8
debitamente allegato l'aggravamento dei postumi, emergenti dal
Referto RM del 26.10.2020 rilasciato dal NI Gemelli di Roma.
Sosteneva che sia il certificato che la relazione di parte erano stati acquisiti agli atti in occasione della udienza del 18.11.2020, ossia prima della concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc., VI° comma e di avere, con la memoria ex art. 183 cpc, VI° comma, n. 1, allegato l'aggravamento del danno medio tempore verificatosi e chiesto la liquidazione dei conseguenti pregiudizi.
Sosteneva di avere, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., depositato il certificato medico per prof. del 15.1.2021, pienamente Per_9
confermativo del lamentato aggravamento dei postumi cagionati dall'errore medico, e che l'aggravamento dei postumi era confermato pag. 14/45 dal nuovo intervento chirurgico cui essa era stata sottoposta in data
16.6.2021, sempre a causa delle conseguenze pregiudizievoli del trattamento errato posto in essere dai medici di Benevento. Deduceva, quini, essersi verificato un fatto sopravvenuto, in corso del giudizio di primo grado, che integrava tecnicamente l''ipotesi del “danno incrementale”, il cui risarcimento doveva considerarsi ammissibile, non integrando una domanda nuova. Premesso, quindi, che la sentenza impugnata aveva del tutto omesso di pronunciare su tale voce di danno, sollecitava questa Corte a volere riconoscere “tutte le maggiorazioni connesse al danno incrementale sopravvenuto in corso di causa”. Anche al fine di stimare il maggiore danno sofferto, in conseguenza del descritto aggravamento, invocava un supplemento di CTU in grado di appello.
§ 6.
I motivi, da trattare congiuntamente per l'intima connessione da cui sono avvinti, sono fondati per quanto di ragione.
Fondato è in particolare il terzo motivo.
Deve premettersi che “In tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta
è derogabile soltanto nel caso di riduzione della domanda, nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo”
pag. 15/45 (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2533 del 26/01/2024; Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 4410 del 19/02/2025: “In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera
"modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula”).
Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella specie, nel corso del giudizio di primo grado, la ricorrente, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., aveva dedotto che “Dopo la instaurazione del giudizio la patologia iatrogena provocata alla dott. dall'intervento Pt_1
chirurgico per cui è causa si è ulteriormente aggravata, come risulta dal
Referto RM del 26.10.2020 rilasciato dal NI Gemelli di Roma” e come “illustrato nella “Relazione di consulenza tecnica medico-legale di parte” redatta il 30.10.2020 dal dott. nella quale era Persona_8
riportata “la seguente diagnosi medico-legale: “Patologia definitivamente stabilizzata e inamovibile. Di entità tale da configurare uno stato di invalidità permanente, comunque suscettibile, in conseguenza del particolare danno di natura iatrogena a e delle strutture coinvolte, di ulteriore e progressivo aggravamento” ..”.
Nella medesima memoria, la ricorrente sosteneva che l'aggravamento del danno era pur sempre da ricondurre alla domanda originaria, trattandosi di conseguenze pregiudizievoli “vuoi dell'errore commesso pag. 16/45 dall'operatore della Struttura nel corso dell'intervento chirurgico cui è stata sottoposta la dott. in data 1.6.2017 (recisione del dotto Pt_1
biliare a causa di inadeguata manovra laparoscopica), vuoi dell'omissione di appropriate terapie verosimilmente a causa di un errore diagnostico circa le patologie insorte nei giorni successivi all'intervento”.
Tanto premesso, deve, quindi, condividersi l'assunto della danneggiata, atteso che il maggior danno dalla medesima lamentato non integra una fattispecie di danno distinta, ma, piuttosto, un'evoluzione peggiorativa della medesima vicenda che aveva avuto origine con la non corretta esecuzione del trattamento chirurgico cui la veniva sottoposta Pt_1
in data 01.06.2017, presso il P.O. di Benevento. Controparte_1
In tal senso, del resto, militano, inequivocamente, le conclusioni rassegnate dal Collegio peritale nominato in grado di appello, al precipuo fine di accertare “ se, in conseguenza della lesione iatrogena sofferta, si sia verificato un aggravamento del danno biologico, già valutato nella CTU svolta in sede di ATP nell'ambito del procedimento iscritto al n.2092/2019 R.G. del Tribunale di Benevento”.
Gli ausiliari, già redattori della CTU depositata all'esito dell'ATP, nell'elaborato peritale prodotto in grado di appello, premettevano che la ricorrente era stata sottoposta in data 01.06.2017 “ ad intervento di colecistectomia laparoscopia in elezione per calcolosi della colecisti, senza alcuna complicanza della patologia” e che “Fin dall'immediato postoperatorio è apparso stringente il sospetto di una lesione iatrogena della via biliare, il sospetto si è rapidamente trasformato in certezza. La gestione di questa condizione clinica ha due punti imprescindibili: il pag. 17/45 drenaggio completo al di fuori del cavo peritoneale della secrezione biliare e il riscontro diagnostico preciso della sede e dei caratteri della lesione biliare. Il programma di trattamento della complicanza viene regolato in base a queste due acquisizioni. La quantità di materiale biliare
(500cc) comparsa già in I giornata postoperatoria doveva allertare ed indurre a programmare l'esame di imaging in grado di fornire informazioni precise sulle caratteristiche di una lesione biliare quasi certa. L'esame idoneo per questo scopo è l che offre spesso la Pt_5
possibilità in molti casi di realizzare il trattamento della lesione (protesi biliari, sondino naso biliare, etc). gli esami TC e RM sono più indicati per il riscontro di raccolte saccate o sversamento liquido libero intraperitoneale. In questo caso si deve rilevare un ritardo di qualche giorno nell'avvio delle procedure diagnostiche. Da notare che la quantità di bile nel drenaggio addominale non è più riportata in documentazione dopo la I giornata postoperatoria.
In IX giornata postoperatoria (10.06.2017) la paziente veniva dimessa dell'U.O. di Chirurgia Generale dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù-
Fatebenefratelli di Benevento con la diagnosi di dimissione “Fistola biliare post VLC” ed inviata presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale ed epatobiliare del NI “A. Gemelli” di Roma .. La paziente in II giornata Pt_1
postoperatoria è stata sottoposta US addome;
con alcuni giorni di ritardo, in V giornata postoperatoria sono stati eseguiti sia l'esame TC che l'esame
MR addome. I referti di questi tests concordano nel riferire solo versamento periepatico e in sede pelvica di modesta entità, con normalità delle vie biliari intra ed extraepatiche;
gli esami ematochimici mostrano pag. 18/45 alterazioni modeste della funzionalità epatica e leucocitosi. I risultati degli esami ematochimici e di imaging che potremmo definiri incerti, pur in presenza di una evidente complicanza (leakge biliare intorno ai 400 ml/24 h), hanno contribuito a far sceglieri agli operatori una strategia d'attesa. Infatti solo in VII giornata è stata eseguita l'ERCP, che tra gli esami di imaging nel caso di possibile lesione iatrogena della via biliare, è quello che può fornire maggiori informazioni, oltre a consentire anche provvedimenti terapeutici. In questo caso l'ERCP è stato quantomeno imprecisa;
infatti riferisce di “piccolo spandimento” al livello dell'epatico comune ed anche lo stent biliare risulta posizionato in sede impropria: infatti l'Rx addome del giorno successivo, in VIII giornata, dimostra l'estremo craniale a livello delle clips metalliche, cioè nel coledoco al di sotto della fuga biliare. Infine, in IX giornata, con il drenaggio biliare attivo, diventano evidenti la situazione settica da peritonite biliare e la compromissione delle condizioni generali che inducono al trasferimento della paziente presso un centro di riferimento, nello specifico la Chirurgia
Generale ed Epatobiliare del NI “A.Gemelli” di Roma .. Le procedure diagnostico-terapeutiche espletate presso il NI “A.
Gemelli” hanno dimostrato che la lesione interessava il dotto settoriale postero-laterale destro, senza associata lesione vascolare;
il dotto era completamente sezionato. Si tratta quindi di una lesione di classe IV secondo la classificazione di Stewart-Way ed invece di tipo C -E5 secondo la classificazione di Stransberg. Questa è considerata una lesione complessa per le difficoltà diagnostiche e per i diversi insuccessi del trattamento. i motivi degli insuccessi sono il piccolo calibro del dotto e la sua posizione alta nell'ilo epatico .. Presso l'U.O.C. di Chirurgia generale ed pag. 19/45 epatobiliare del NI “A.Gemelli” di Roma è giunta con una fistola biliare da lesione iatrogena e una condizione settica da peritonite biliare.
Questa condizione ha imposto l'intervento chirurgico d'urgenza per la toilette ed il drenaggio del cavo peritoneale. Il decorso postoperatorio è stato caratterizzato da fistola biliare ad alta portata e febbre. Dopo circa
10 giorni si è riavviato il percorso diagnostico e terapeutico con procedure endoscopiche per il controllo della lesione biliare complessa del dotto settoriale postero-laterale destro e della angolazione della VBP al di sotto della confluenza da decubito della protesi posizionata presso l'Ospedale di
Benevento. La complessa situazione clinica della paziente ha richiesto, dalle dimissioni dal NI “A. Gemelli” dell'1.07.2017 e per tutto il successivo anno 2018, controlli clinici continui, diverse procedure endoscopiche per il posizionamento e la successiva rimozione di protesi biliari, ricoveri ospedalieri programmati e d'urgenza per le angiocoliti ricorrenti, terapia medica. Nel controllo RM addome del 14.03.2019 è presente dilatazione delle vie biliari del V, VI e VII segmento epatico e stenosi del dotto, sede della lesione, del settore postero-laterale destro;
i controlli ematochimici dimostravano modesta colestasi. Si può concludere che la condizione clinica della Sig.ra è da considerarsi avviata Pt_1
alla risoluzione ma ancora possibile di evoluzione.
In conclusione, il programma diagnostico-terapeutico attuato dai medici del NI “A. Gemelli” di Roma- della U.O. Controparte_5
e della ha seguito
[...] Controparte_6
correttamente le procedure unanimemente condivise nella letteratura medica internazionale. Il risultato terapeutico ad oggi ottenuto può essere pag. 20/45 considerato il migliore possibile stante la situazione clinica della paziente al ricovero del 10.06.2017.
Presso l'U.O. di chirurgia generale dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù-
Fatebenefratelli di Benevento, in corso della colecistectomia laparoscopica è stata provocata una lesione iatrogena complessa della via biliare principale. Questa complicanza evitabile ricade completamente nella responsabilità del chirurgo operatore. Nel decorso postoperatorio l'approccio diagnostico-terapeutico posto in atto è stato incerto e inspiegabilmente prolungato, aggiungendo così, con il ritardo terapeutico, l'ulteriore complicanza della condizione settica. Per la paziente , dopo le dimissioni dell'1.07.2017, dalla U.O.C di Pt_1
Chirurgia Epatobiliare del NI “A. Gemelli” è stato avviato il programma di trattamento della lesione biliare con il posizionamento di stents endobiliari posizionati per via endoscopica .. Nel maggio 2018 le quattro protesi endobiliari sono state rimosse, il controllo colangiografico evidenziava la normalità delle vie biliari di sinistra e del dotto anteromediale destro, mentre evidenziava un difetto di opacizzazione del dotto postero-laterale destro. La condizione di stenosi di tale dotto è riconducibile ai ripetuti episodi di angiocolite. Il periodo di controlli clinici successivi si protrae fino a maggio 2021, quando risulta stabilizzata la regolarità del sistema biliare di sinistra e del dotto antero-mediale di destra, mentre è definita la stenosi del dotto postero-laterale di destra con corrispondente alterazione dei segmenti epativi VI e VII. In base a questa condizione anatomica è posta l'indicazione all'intervento di settoriectomia laterale destra .. Infine, l'evoluzione della lesione iatrogena pag. 21/45 di un dotto segmentario, come nel nostro caso, può portare, nonostante le procedure di stenting, alla sua stenosi non più permeabile e alla resezione del settore epatico corrispondente del tutto alterato ..”.
Secondo i CTU, quindi, “.. In definitiva le linee guida internazionali e le esperienze presentate nella letteratura specialistica permettono di considerare corretto ed adeguato il programma terapeutico applicato nelle U.O.C. di Chirurgia Epatobiliare e di Endoscopia digestiva del
NI “A. Gemelli”, sviluppato attraverso il posizionamento successivo di stents endobiliari ed infine completato con la resezione epatica del settore postero-laterale destro, sede di angiocoliti ricorrenti e ormai di alterazioni parenchimali da stenosi serrata del dotto biliare corrispondente. .. L'esame clinico e, con maggior dettaglio l'esame TC addome del 19.10.2023 hanno dimostrato la presenza di piccoli laparoceli formatisi lungo la cicatrice della laparotomia xifo-ombelicale dell'intervento chirurgico eseguito per il trattamento della peritonite biliare. Certamente la presenza di alcuni deficit/ernie incisionali della cicatrice laparotomica xifo-ombelicale, di cui la paziente è Pt_1
portatrice, svolge, anche in assenza di complicanze, un ruolo nel generale fastidio e dolore locale e disagio nella condizione generale ..
Nella vicenda clinica della Sig.ra sono in evidenza situazione Pt_1
cliniche di rilevante severità. L'evento iniziale, ovvero la lesione iatrogena della via biliare extraepatica (nello specifico il dotto segmentario del settore posterolaterale del lobo epatico destro) che ha complicato la colecistectomia laparoscopica, ha fatto seguito immediato la peritonite biliare diffusa, con conseguente laparotomia esplorativa in urgenza per pag. 22/45 toilette e drenaggio esterno della perdita biliare. Hanno fatto seguito, nel programma terapeutico complessivo della lesione biliare, diverse procedure endoscopiche di posizionamento di stent endobiliari. Dopo la guarigione cicatriziale del dotto leso si sono susseguiti vari episodi di angiocolite. Si è pertanto posta indicazione alla settoriectomia posterolaterale destra per la rimozione dei due segmenti Vi e VII, alterato ed esclusi dal quadro funzionale epatico. Il programma terapeutico del ripristino della funzionalità epatica è nella fase che potremmo definire di efficienza in momentanea stabilità. Infatti, sono efficienti il settore anteromediale del lobo destro (segmenti V e VIII) e i segmenti IV, III, II e I con perfusione ematica e drenaggio biliare in normale funzione. Tuttavia, la prospettiva morfo-funzionale stabile non è garantita, considerando, ad esempio, possibili evoluzioni della condizione flogistica che si è sviluppata a livello dell'ilo epatico. La condizione clinica della perizianda è inoltre complicata dalla presenza di alcuni laparoceli formatisi in corrispondenza della laparotomia xifo-ombelicale eseguita per il trattamento della peritonite biliare. Certamente la presenza di alcuni deficit/ernie incisionali della cicatrice laparotomica xifo- ombelicale, di cui la paziente è portatrice, svolge anche in assenza di complicanze, un ruolo nel generale fastidio e dolore locale e disagio nella condizione generale. Si è aggiunta la comparsa di sintomatologia dolorosa addominale dovuta alla sindrome di intrappolamento dei nervi cutanei anteriori, che richiesto l'impianto di elettrocateteri per trial di elettrostimolazione sottocutanea. In conclusione, le lunghe e complicate vicende cliniche alle quali la paziente si è dovuta sottoporre in seguito alla lesione della via biliare che complicato la colecistectomia laparoscopica, pag. 23/45 hanno modificato fortemente il normale svolgimento della vita, possono certamente giustificare la condizione di ansia e depressione sviluppatasi che è stata oggetto di numerosi controlli clinici psichiatrici e connesse terapie farmacologiche”.
§ 7.
Le conclusioni rassegnate dai CTU, quali dinanzi ripotate, permettono, quindi, di ritenere sussistente il nesso causale tra il più grave danno biologico, medio tempore prodottosi, e l'errata esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito presso la struttura beneventana in data 1.6.2017.
Sul punto, infatti, come detto, gli ausiliari sono stati assolutamente chiari, avendo, anche in sede di conclusioni, ribadito che “Attualmente la
Sig.ra nata in data [...], è affetta da esiti Parte_1
chirurgici di lesione iatrogena delle vie biliari durante intervento di colecistectomia effettuato in data 01.06.2017.
Relativamente alla condizione pregressa rilevata in sede di A.T.P. è possibile affermare che vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute della Perizianda, tale peggioramento è da ricondurre in modo causale all'intervento del 01.06.2017 ed alla conseguente gestione delle complicanze derivate”.
I CTU procedevano, quindi, ad una rinnovata (rispetto a quella poi recepita dalla sentenza di primo grado) valutazione delle lesioni iatrogene, riconoscendo: “.. Esiti cicatriziali da laparotomia xif- ombelicale di 11cm; Esiti cicatriziali subcentrimetriche in sede pag. 24/45 sottocostale destra da ricondurre a sede di inserzione dei trocars operatori;
Esito cicatriziale in fossa iliaca destra, da attribuire ad apposizione di drenaggio;
2 esiti cicatriziali in fossa iliaca sinistra da ricondurre ad apposizione di drenaggi;
Laparocele mediano;
Resezione epatica con esclusione dei segmenti VI e VII;
Sindrome algica da intrappolamento del nervo cutaneo anteriore con necessita di apposizione di elettrocateteri;
Sindrome depressiva-reazionale in attuale trattamento farmacologico”, che stimavano come segue: “.. Per analogia e proporzionalità sindrome algodistrofica-CPRS tipo I grado I con range compreso tra 4-14%; punteggio attuale 10%; .. Disturbo d'ansia generalizzata forma lieve complicata o moderata 16- 20%; Punteggio attuale 16%; Fegato lobectomia con funzionalità normale o lievi alterazioni laboratoristiche 5%; Pregiudizio Estetico da lieve a moderato,
II classe 6-15%; Punteggio attuale 10%; Pertanto è possibile quantificare gli attuali esiti, omnicomprensivi della precedente valutazione con un punteggio pari a 40% per quanto attiene la componente relativa alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero il c.d. danno biologico”.
§ 8.
Ciò premesso, giova rilevare che la difesa dell'appellata contestava, in parte, le conclusioni appena riportate, sostenendo che andrebbero espunti dal computo “.. i 10 punti in percentuale attribuibili alla sindrome algodistrofica come definita al punto 1 della valutazione complessiva globale del danno biologico”, in quanto si tratterebbe di evenienza rara, cd. complicanza, dell'intervento di sectorectomia posterolaterale destra subita dalla paziente nel 2021. Quindi, a detta dell'appellata, la stima del pag. 25/45 danno andrebbe ridotta al 30%, in quanto la sindrome dolorosa sarebbe conseguenza della non corretta esecuzione, ad opera dei sanitari di altra struttura, diversa da quella beneventana, che eseguivano, nel giugno
2021, l'intervento di resezione epatica laparoscopica.
§ 9.
Il rilievo non può essere condiviso, in quanto, dall'espletata CTU, non emerge che la “Sindrome algica da intrappolamento del nervo cutaneo anteriore con necessità di apposizione di elettrocateteri” sia conseguenza di una manovra incongrua dei chirurghi della U.O. Chirurgia Generale ed
Epato- biliare- NI A. , ove, in data 16.06.2021, la CP_7
veniva sottoposta ad intervento di setteoriectomia posteriore Pt_1
destra (s6-7) laparoscopica. Infatti, in alcun passaggio della CTU si sostiene che tale intervento non veniva correttamente eseguito.
Peraltro, anche a voler ipotizzare un profilo di colpa, per avere, in ipotesi, quei medici causato, nel corso dell'indicato trattamento, “La sindrome da intrappolamento del nervo cutaneo anteriore (ACNES)”, in ogni caso, ciò non sarebbe sufficiente ad escludere il nesso causale tra l'originaria condotta dannosa, posta in essere in data 1.6.2017 dai sanitari della struttura beneventana, ed il danno (dolore cronico) da cui la paziente è attualmente affetta. Ciò, invero, per l'assorbente ragione che tale condizione patologica è, pur sempre, la conseguenza di un trattamento chirurgico (intervento di setteoriectomia posteriore destra
(s6-7) laparoscopica), cui la paziente veniva sottoposta, nel giugno
2021, al fine di porre rimedio ai danni provocati dal primo intervento
(quello eseguito male a Benevento a giugno 2017).
pag. 26/45 Quindi, anche a volere, per mera ipotesi, sostenere che il maggiore danno sia stato concausato anche dalla condotta in parte colposa dei chirurghi del Gemelli, che operavano la in data 16.06.2021, il Pt_1
comportamento di questi ultimi non ha affatto rappresentato un evento assolutamente anomalo ed imprevedibile, tale da recidere il nesso causale tra l'iniziale condotta dannosa (quella risalente al 2017) ed il maggior danno esitato dal successivo trattamento riparativo.
A conforto di quanto appena osservato milita l'affermazione dei CTU secondo la quale “il programma diagnostico-terapeutico attuato dai medici del NI “A. Gemelli” di Roma- della
[...]
e della Controparte_8 Controparte_6
ha seguito correttamente le procedure unanimemente condivise nella letteratura medica internazionale .. Il periodo di controlli clinici successivi si protrae fino a maggio 2021, quando risulta stabilizzata la regolarità del sistema biliare di sinistra e del dotto antero-mediale di destra, mentre è definita la stenosi del dotto postero-laterale di destra con corrispondente alterazione dei segmenti epativi VI e VII. In base a questa condizione anatomica è posta l'indicazione all'intervento di settoriectomia laterale destra”, in quanto “.. l'evoluzione della lesione iatrogena di un dotto segmentario, come nel nostro caso, può portare, nonostante le procedure di stenting, alla sua stenosi non più permeabile e alla resezione del settore epatico corrispondente del tutto alterato”.
Ne segue che l'aggravamento, in concreto verificatosi, rappresenta pur sempre un evento di danno causalmente riconducibile all'iniziale condotta lesiva.
pag. 27/45 § 10.
Sulla scorta delle risultanze del supplemento di CTU svolto in questo grado di giudizio, si impone, quindi, una rinnovata valutazione e liquidazione del danno non patrimoniale, in ragione dell'aggravamento della condizione della paziente, causalmente ricollegabile, come detto, alla non corretta esecuzione del trattamento chirurgico dell'1.6.2017 presso la struttura sanitaria di Benevento, di cui è titolare l'odierna appellata.
Nel procedere alla rinnovata liquidazione del danno non patrimoniale, questa Corte ritiene di dovere fare ricorso alla Tabella di Milano, nella sua più aggiornata versione, che si identifica in quella pubblicata, da ultimo, a giugno del 2024, dovendosi escludere che, alla fattispecie in esame, possa applicarsi, ratione temporis, il Decreto del Presidente della
Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, con il quale è stato introdotto il Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209.
Infatti, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, che è intervenuta il 5.3.2025.
pag. 28/45 Pur non ignorando il Collegio che, in merito all'applicabilità di tale tabella anche ai fatti avvenuti anteriormente alla predetta data, dovranno pronunciarsi nei prossimi mesi le sezioni unite della S.C., investite della questione da una recente ordinanza del Tribunale di
Milano, questa Corte ritiene che, allo stato, non essendo ancora intervenuta la suddetta pronuncia ed alla stregua del dato sufficientemente univoco della norma transitoria dinanzi richiamata, sia pienamente giustificata la perdurante applicazione della tabella meneghina.
Consegue a quanto appena detto che, ai fini della liquidazione necessariamente equitativa del danno non patrimoniale subito dall'appellante, debba continuarsi a fare ricorso al sistema tabellare a punti elaborato dal Tribunale di Milano, nella sua più aggiornata versione risalente, come detto, a quella pubblicata da ultimo in data
5.6.2024 (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5474 del
22/02/2023).
§ 11.
Ciò premesso, alla luce della CTU depositata in questo grado di giudizio,
i pregiudizi sofferti dall'appellante vanno stimati con un punteggio pari al 40% per quanto attiene la componente relativa alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero al c.d. danno biologico. Priva di pregio
è, del resto, la pretesa della danneggiata di ottenere una valutazione di tale danno nella misura del 41%, in forza della somma aritmetica delle singole percentuali di invalidità indicate dai CTU per le specifiche lesioni prodottesi, vale a dire 10% per sindrome algodistrofica-CPRS tipo I grado I, 16% per disturbo d'ansia generalizzata forma lieve complicata pag. 29/45 o moderata, 5% per fegato lobectomia con funzionalità normale o lievi alterazioni laboratoristiche, 10% per pregiudizio Estetico da lieve a moderato, II classe.
Infatti, l'indicazione del valore complessivo del 40%, da parte dei CTU, non può ritenersi conseguenza di un mero errore di calcolo, come sostenuto dall'appellante, ma è, invece, il frutto di una consapevole valutazione sintetica dei pregiudizi, operata in conformità ad un criterio notoriamente seguito nella medicina legale in ipotesi di pluralità di lesioni connesse causalmente ad uno stesso fatto.
Invero, conferma di quanto appena si trae dalla stessa affermazione dei
CTU, a mente della quale “.. è possibile quantificare gli attuali esiti, omnicomprensivi della precedente valutazione con un punteggio pari a
40% per quanto attiene la componente relativa alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero il c.d. danno biologico”.
Riguardo alla ITT ed ITP, poi, gli ausiliari indicavano i seguenti periodi:
“90 giorni di Invalidità Temporanea Assoluta al 100% relativi ai periodi di ricovero della paziente ed i giorni immediatamente successivi alle dimissioni;
- 30 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 75%; - 40 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 50%; - 50 giorni di Invalidità
Temporanea Parziale al 25%”.
Poste tali premesse, nel liquidare il danno deve aversi riguardo all'età
(49 anni), che la danneggiata aveva al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti, da farsi coincidere con il 10.08.2021, data in cui il
Prof. , nella certificazione prodotta dall'istante, poneva la Per_10
seguente diagnosi: “La paziente sottoposta in data 16.06.2021 a resezione epatica laparoscopica presenta un importante sintomatologia dolorosa in pag. 30/45 regione para-ombelicale destra. Da riferire probabilmente ad un interessamento di un ramo nervoso della parete addominale. Tutti gli esami eseguiti in precedenza (eco, tc) hanno escluso la presenza di complicazioni endoperitoneali” (cfr. pag. 33 della CTU di appello, ove era riportata la predetta certificazione).
Considerato, quindi, i predetti valori ed applicando la citata tabella di
Milano, edizione 2024, si avrà il seguente prospetto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 40%
Punto danno biologico € 6.204,45
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.102,23
Punto danno non patrimoniale € 9.306,68
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50
Danno biologico risarcibile € 188.615,00, con personalizzazione massima (max 25 % del danno biologico;
cfr. Cass. civ., n. 7892 del
22/03/2024) € 235.768,75
Danno morale risarcibile secondo tabella di Milano € 94.928,00
Totale danno biologico personalizzato e danno morale € 330.696,75
Invalidità temporanea totale € 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.437,50 pag. 31/45 Totale danno biologico temporaneo € 16.675,00
Totale generale: € 347.371,75
§ 12.
Venendo alla valutazione delle singole voci di danno, giova rilevare che, in ordine al cd. danno biologico, la quantificazione è stata operata riconoscendo l'importo tabellare di base (pari, nella specie, ad €
6.204,45), maggiorato del 25%, corrispondente alla misura massima di incremento consentita dalla tabella in esame in relazione alla predetta percentuale di danno alla salute.
Relativamente alla personalizzazione, deve osservarsi che si tratta di conclusione cui era già pervenuto il Giudice di primo grado (il quale, come dinanzi detto, aveva accordato l'incremento massimo del 30% previsto dalla tabella cui aveva fatto ricorso) e che, sul punto della spettanza di tale incremento, si è formato il giudicato per acquiescenza, in difetto di gravame incidentale.
In ogni caso, anche a voler prescindere da tale assorbente rilievo, alcun dubbio residua circa la sussistenza dei presupposti particolari che giustificano il riconoscimento dell'incremento, tenuto conto dell'evoluzione affatto anomala che la vicenda medica in esame ha avuto, quale emerge chiaramente dall'esito del supplemento peritale svolto in questo grado di giudizio.
Basti osservare che i CTU hanno posto in risalto come “Le lunghe e complicate vicende cliniche alle quali la paziente si è dovuta sottoporre in seguito alla lesione della via biliare che ha complicato la colecistectomia laparoscopica, vicende che hanno modificato fortemente il normale svolgimento della vita”. pag. 32/45 Deve, altresì, apprezzarsi, ai fini in esame, l'indubbia negativa incidenza che la grave sequela di danni ha avuto sull'attitudine lavorativa, la quale, se pure non giustifica, per quanto appresso si dirà, un più elevato riconoscimento del danno patrimoniale, certamente è idonea a comportare la personalizzazione, nella sopra indicata misura, di quello non patrimoniale.
Ovviamente, riguardo alla misura dell'incremento, che, come da consolidata giurisprudenza, deve riguardare la sola componente tabellare volta a ristorare il danno biologico dinamico relazionale (cfr.
Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024), si deve avere riguardo alla percentuale prevista dalla tabella di Milano 2024, di cui si
è fatta applicazione, e non a quella contemplata dalla versione precedente della stessa Tabella (risalente al 2018) cui il Tribunale si è attenuto.
Compete, poi, alla danneggiata anche l'ulteriore importo (pari, come dinanzi detto, a complessivi € 94.928,00), contemplato dalla tabella di
Milano del 2024 per ristorare, in relazione alla percentuale di danno biologico in concreto riportata dalla , anche il danno da Pt_1
sofferenza soggettiva interiore.
Sul punto, premesso che la danneggiata aveva in primo grado espressamente sollecitato il riconoscimento di tale pregiudizio, lo stesso innegabilmente compete, tenuto conto che i CTU, in risposta allo specifico quesito posto dal Collegio, riferivano che “.. la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico relazionale patita dalla sig.ra sia quantificabile come “media” ..”. Pt_1
pag. 33/45 Del resto, siffatta affermazione risulta pienamente coerente con il complesso iter della vicenda clinica in esame, quale dinanzi ampiamente ricordato, e con le ripercussioni, in termini di sofferenza interiore, che esso, quantomeno in via presuntiva, ha avuto sulla paziente.
Riguardo al danno estetico ed al danno dinamico relazionale, di cui l'appellante sollecitava un'autonoma liquidazione, la pretesa non può accogliersi, nei termini in cui è stata formulata mediante il secondo motivo di gravame, essendo evidente che quelli in esame rappresentino meri aspetti del danno biologico, da ritenersi ristorati mediante il riconoscimento dell'importo tabellare corrispondente all'accertata percentuale di danno biologico.
Né, ovviamente, si giustifica una parcellizzazione del risarcimento, occorrendo procedere ad una valutazione complessiva che, pur tenendo conto di tutti gli aspetti del pregiudizio verificatosi, non conduca ad ingiustificate duplicazioni.
Riguardo, poi, alla perdita di “chance non pretensiva”, di cui pure l'appellante sollecitava il ristoro, la pretesa deve essere disattesa.
Invero, secondo la giurisprudenza della S.C., quando, come accaduto nella specie, la condotta del medico ha cagionato la lesione della salute del paziente, il sanitario risponde pienamente di tale pregiudizio, che andrà liquidato, come dinanzi fatto, in via equitativa secondo i criteri normalmente utilizzati. Viceversa, il risarcimento della lesione della chance è ravvisabile quando “La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto”, non essendo, in base alle risultanze della CTU, possibile stabilire con sufficiente certezza se una diversa e più corretta condotta avrebbe potuto condurre a pag. 34/45 risultati migliori (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 28993 del 2019, pag.
13, sub, lett. E;
conforme Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 25466 del 2024, secondo cui “.. Spetta a chi agisce in giudizio provare che un determinato evento di danno è stato provocato dalla condotta negligente del sanitario, in applicazione dell'ordinario criterio di accertamento del nesso eziologico basato sulla regola del più probabile che non. Fornita questa prova, l'evento provocato dalla condotta del sanitario, sia esso la morte del paziente o un peggioramento della qualità della vita del paziente fondato su una invalidità permanente, non deve essere valutato in termini di perdita di chance ma soltanto di responsabilità medica e quindi, se è accertato il nesso causale tra il comportamento poco diligente del sanitario e il danno, il risarcimento deve essere liquidato nella sua pienezza, pari all'equivalente monetario del danno conseguenza, ovvero va liquidato l'intero danno effettivamente verificatosi, condannando a seconda dei casi i sanitari al risarcimento del danno da morte o da riduzione della durata della vita o da perdita di qualità della stessa o da invalidità permanente prodotta a causa della loro condotta imperita o negligente nella sua interezza”.).
Orbene, posto che, nell'ipotesi in esame, alcuna incertezza è ravvisabile, avendo, come detto, i CTU riconosciuto in pieno il nesso causale tra la condotta dei medici del P.O. di Benevento e le lesioni sofferte dalla paziente, a quest'ultima spetta il ristoro del danno alla salute e degli ulteriori pregiudizi non patrimoniali dinanzi riconosciuti, non anche della lesione della (peraltro, nemmeno specificamente dedotta nelle sue concrete ripercussioni lesive) chance non pretensiva.
§ 13. pag. 35/45 Il Giudice di primo grado procedeva alla valutazione ed alla quantificazione del danno patrimoniale, argomentando testualmente quanto segue: “Alla vanno inoltre liquidate in via equitativa, sulla Pt_1
base di quanto documentato, euro 15.000,00 per minori guadagni per la contrazione dell'attività di informatore farmaceutico, avente una parte della retribuzione variabile in base ai risultati raggiunti;
euro 5.000,00 per perdita di chance”.
Con l'ultimo motivo, l'appellante, nel censurare tale capo di pronuncia, deduceva che la liquidazione, operata dal Giudice, era riduttiva, in quanto non aveva tenuto conto della perdita, conseguente al danno iatrogeno sofferto ed al lungo periodo di assenza forzata dal lavoro, della possibilità di partecipare al “rimpasto” dei capi area indetto prima dell'estate 2017 e terminato agli inizi del 2018, nonché di candidarsi come Medical Scientific Liason, posizione che le avrebbe consentito di ottenere una sicura progressione di carriera, con un incremento stipendiale di almeno € 15.000,00/anno, nonché premi per circa €
10.000,00.
L'istante si doleva del fatto che il primo Giudice, oltre a non avere apprezzato le prove documentali da essa prodotte, aveva anche escluso la prova per testi, articolata proprio allo scopo di dimostrare le indicate circostanze.
Chiedeva, quindi, se del caso previa ammissione della ridetta prova, di riconoscere, un danno emergente pari ad € 100.000,00, comprensivo delle spese sostenute per viaggi e cure mediche e della perdita di chance patrimoniale, per non aver potuto avvalersi dell'opportunità di avanzamento di carriera, ed un lucro cessante pari ad € 50.000. pag. 36/45 § 14.
La censura è infondata.
Il Giudice di primo grado ha, come dinanzi detto, accolto l'originaria domanda della ricorrente, avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della chance di conseguire un migliore inquadramento professionale e, conseguentemente, un più elevato reddito. Tale pregiudizio è stato stimato nella misura di euro 5.000,00.
Ciò premesso, la più elevata liquidazione del danno de quo, sollecitata dall'appellante, avrebbe richiesto che essa fornisse una prova sufficientemente circostanziata sia della concreta possibilità di aspirare allo specifico profilo professionale indicato, sia dei maggiori guadagni ad esso connessi (cfr. Cass. civ. Sez. L, Ordinanza n. 1884 del 2022, secondo cui “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di “chance” la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass., n. 18207 del 2014). Ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro
(Cass., n. 18207 del 2014 cit.). Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito pag. 37/45 ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale
(Cass. n. 13483 del 2018)”).
Nondimeno, nel caso di specie, la prova dinanzi indicata non risulta desumibile dalla documentazione depositata, avendo, in primo grado, la ricorrente prodotto unicamente una comunicazione organizzativa, datata 10/2018, inoltrata ai dipendenti dell'azienda presso cui lavorava, nella quale si annunciava l'ingresso di una nuova figura professionale che sarebbe stata ricoperta da una determinata persona, nonché una mail, del 9.7.2018, nella quale la MB Italia, azienda per la quale lavorava, indiceva una selezione per la ricerca di una determinata qualifica professionale (Medical Scientific Liason), per alcune regioni del centro nord Italia, geograficamente lontane dalla residenza dell'odierna appellante, qualifica per la quale si indicava, tra l'altro, la disponibilità a viaggiare in maniera abituale ed a pernottare fuori del luogo di normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Ciò posto, difetta la prova della sussistenza, in capo alla , sia della Pt_1
disponibilità ad accettare le indicate condizioni lavorative, sia degli specifici requisiti richiesti per tale profilo professionale, non potendosi l'attitudine de qua evincere dalla scarna documentazione agli atti, né apparendo siffatta dimostrazione demandabile a testi, atteso che, sul punto, gli stessi avrebbero espresso giudizi e non riferito su fatti.
Riguardo, poi, alla lamentata contrazione di reddito, dovuta alla minore produttività, che, come visto, il Giudice riconosceva equitativamente in euro 15.000,00, l'istante non ha, in primo grado, depositato documentazione idonea a fare emergere l'erroneità di tale stima per difetto. In particolare, non venivano prodotti i modelli unici, presentati pag. 38/45 all'Agenzia delle Entrate negli anni immediatamente precedenti quello di verificazione del sinistro, e, eventualmente, nell'anno successivo, dai quali avrebbe potuto desumersi la prova della concreta riduzione delle entrate rispetto a quanto in passato abitualmente percepito.
Ne segue che, non essendo stata dimostrata dall'appellante la mancata corretta valutazione, ad opera del Giudice, di significative risultanze probatorie, né, come detto, apparendo, ai fini in esame, dirimente la prova orale, posto che i capi, per come articolati, risultavano genericamente formulati e tesi a fare esprimere a testi giudizi, non vi siano ragioni per ritenere riduttiva la stima del danno patrimoniale, come operata nella gravata sentenza.
In relazione, poi, alla minore produttività, causalmente ricollegabile alla lesione iatrogena, di essa si è, comunque, tenuto conto, come riduzione della capacità lavorativa generica, al fine di accordare la personalizzazione del danno biologico, di cui dinanzi si è detto.
Riguardo, infine, alle spese mediche, la pretesa risulta genericamente formulata e del tutto sganciata dal contenuto del capo di sentenza impugnato, sicché, in parte qua, la censura appare finanche contraria al disposto dell'art. 342 c.p.c..
§ 15.
Nella comparsa conclusionale depositata in data 14.11.2025, nel termine accordato a tal fine alle parti con ordinanza del 4.7.2025,
l'appellante, premesso che nelle more aveva subito la perdita per licenziamento del posto di lavoro, chiedeva che le fosse riconosciuta l'ulteriore voce di danno patrimoniale, corrispondente alla perdita delle retribuzioni, per l'arco temporale compreso tra la cessazione del pag. 39/45 rapporto di impiego ed il raggiungimento dei 67 anni, vale a dire dell'età pensionabile. A tale titolo, quindi, l'istante domandava liquidarsi l'ulteriore importo di € 1.030.500,00, tenuto conto del reddito mensile perduto pari ad € 5.725,00 e di un periodo di presumibile mancato lavoro (dal 2024 fino ai 67 anni) di 15 anni.
§ 16.
Ciò posto, anche a voler ritenere, alla luce della giurisprudenza dinanzi richiamata rispetto al risarcimento del danno incrementale, la pretesa in questione ammissibile, siccome traente origine dalla medesima vicenda sostanziale e concernente un pregiudizio sopravvenuto in corso di causa, la domanda deve essere respinta.
Difetta, invero, la prova del nesso causale tra la lamentata perdita di occupazione ed il danno iatrogeno sofferto.
Infatti, nella lettera di licenziamento depositata dall'appellante unitamente alle note di trattazione scritta prodotte in data 1.10.2024, si legge che la cessazione del rapporto di lavoro era conseguenza di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla MB Italia s.r.l., sulla base di un accordo sindacale concluso con le rappresentanze sindacali. Inoltre, nella medesima missiva, datata 25.3.2024, si legge che la aveva preso atto di tale accordo e che aveva ritenuto di non Pt_1
essersi opposto allo stesso.
A ben vedere, quindi, le ragioni del licenziamento non risiedono nella valutazione negativa delle performance della , operate dalla Pt_1
MB Italia in ragione della ridotta attitudine lavorativa conseguente alla lesione iatrogena. Infatti, la cessazione del rapporto lavorativo non
è, per quanto emerge dalla lettera dinanzi richiamata, inerente alla sola pag. 40/45 posizione dell'odierna appellante, né veniva motivato dall'azienda in relazione al rendimento della , ma si iscrive in un ben più Pt_1
complesso processo di ristrutturazione aziendale, attuato nelle forme e con le garanzie previste dalla richiamata normativa di settore (appunto, la legge 223/91, che, come noto, prevede la possibilità per le imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, di avviare la procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale).
§ 17.
In conclusione, quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
l'appellata deve essere condannata a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di , il maggiore Parte_1
importo (rispetto a quello riconosciuto nella gravata sentenza) di euro
347.371,75.
Su tale importo, costituente oggetto di un debito di valore, spettano all'appellante, come già indicato nella gravata sentenza, gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da computarsi a decorrere dal
2/6/2017 sulla somma, previamente devalutata a tale data, ed anno per anno rivalutata sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 18.
L'accoglimento parziale dell'appello non importa, in difetto di specifico motivo di gravame, l'obbligo di provvedere ad un rinnovato regolamento delle spese processuali del primo grado. Infatti, al riguardo pag. 41/45 si afferma dalla giurisprudenza che “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1,
c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
33412 del 19/12/2024; Sez. 3 - , Sentenza n. 27606 del 29/10/2019).
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 10.3.2014
n. 55, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data.
pag. 42/45 In particolare, andrà fatta applicazione dello scaglione relativo alle controversie di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, avuto riguardo al disputatum, corrispondente alla differenza tra la somma accordata alla dal Tribunale ed il maggior credito in questa sede Pt_1
riconosciuto. Tanto, invero, in ossequio al principio secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
35195 del 30/11/2022).
Ciò premesso, riconoscendo i compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali, da ritenere adeguati al numero ed alla complessità delle questioni trattate ed all'attività difensiva espletata, andrà riconosciuto il complessivo importo di euro 14.317,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Matteo De Crescenzo, dichiaratosi antistatario.
Il costo del contributo unificato, invece, del quale è stato documentato il versamento ad opera della in proprio, va liquidato direttamente Pt_1
alla stessa e non al distrattario.
pag. 43/45 Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, come liquidate in grado di appello da questa Corte, debbono porsi a definitivo carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Parte_2
provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la
[...]
a Controparte_3
pagare, in favore di , a titolo di risarcimento del Parte_2
danno non patrimoniale, il complessivo importo di euro
347.371,75, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1282 co. 1
c.c. da calcolare sul predetto importo previamente devalutato al
2/6/2017 ed anno per anno rivalutato sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
c) condanna la dell' Controparte_3 [...]
di alla rifusione, in favore del CP_3 Controparte_3
procuratore antistatario, avv. Matteo De Crescenzo, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, nonché,
pag. 44/45 in favore di in proprio, di euro 804,00 per Parte_1
esborsi;
d) pone le spese relative alla CTU del grado di appello, come liquidate da questa Corte con separato decreto, a definitivo carico dell'appellata.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 45/45
VIII sezione civile
Nel processo civile iscritto al n. 4085/21 R.G., la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e visti gli atti di causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 4085/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto appello avvero la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 1571/21, depositata il 28.7.2021, pendente TRA
(C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Matteo De Crescenzo (C.F. ), C.F._2
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. , in
[...] P.IVA_1
persona del procuratore speciale fra , giusta procura ad Controparte_2
negotia per Notar del 18/10/2012, rep. 31865, Persona_1
racc. 11009, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avvocati Maurizio Barbatelli (C.F.
) e RA ON (C.F. C.F._3
; C.F._4
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: l'appellante concludeva come segue: “ad integrale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento sez. II civile n. 1571/21, depositata il 28.7.2021:
(1) in via preliminare ammettere le prove costituende articolate dall'appellante;
(2) condannare l'appellata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla , così come Parte_1
pag. 2/45 prospettati nel libello introduttivo e precisati nella presente comparsa conclusionale ma con la liquidazione anche in equità dell'effettivo danno patrimoniale e non patrimoniale come risultante dagli esiti degli accertamenti tecnici espletati nel presente giudizio, nonché con tutte le maggiorazioni che debbono apportarsi alle singole voci di danno non patrimoniale innovate o comunque influenzate dal verificarsi del danno incrementale sopravvenuto in corso di causa e qui legittimamente addotto, come in premessa quantificati, ovvero nella misura maggiore o minore che riterrà di determinare anche in via equitativa. Interessi e svalutazione monetaria concessi stante la natura del debito risarcitorio.
(3) con favore di spese, diritti ed onorari come per legge, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo”.
L'appellata concludeva come segue: “..affinché la Corte di Appello adita voglia, contrariis rejectis, dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile l'appello ed in subordine rigettarlo perché infondato nel merito e comunque non provato sia nell'an che sul quantum. In subordine voglia la
Corte di Appello congruamente ridurre le pretese attoree. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Nella sentenza impugnata il fatto è esposto come segue: “.. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11/6/2020 i coniugi
[...]
e , in proprio e quali genitori esercenti la Parte_2 Parte_3
responsabilità genitoriale sui figli minori , Persona_2 Pt_3
pag. 3/45 e nonché , convenivano Per_1 Persona_3 Persona_4
in giudizio la Controparte_3
anche per sentirla condannare al risarcimento dei
[...]
danni patrimoniali e non patrimoniali, con rivalutazione ed interessi, subiti da essi ricorrenti conseguenti al ricovero della prima nella struttura sanitaria in Benevento ed alla operazione chirurgica ivi eseguita in data
1/06/2017. Esponevano che , laureata in Farmacia e Parte_1
dipendente della ditta MB Italia S.r.l con contratto full-time a tempo indeterminato, con mansioni di informatore scientifico del farmaco, allarmata da improvvisi dolori addominali di tipo colico, nell'aprile del
2017 si sottopose a due ecografie addominali: la prima del 14/04/2017 che evidenziò «fegato a profilo regolare ad ecostruttura disomogenea esente da lesioni focali, colecisti distesa con formazioni litiasiche che occupano pressoché completamente il lume, non dilatate le vie biliari intra ed extra-epatiche»; la seconda, con la quale si refertò «colecisti in sede a pareti ispessite completamente ripiena di calcoli». Pertanto, il
30/05/2017, la si ricoverò in Benevento presso l'Ospedale Pt_1
dell'Ente convenuto al fine di sottoporsi alle necessarie cure mediche ed in data 1/06/2017 fu sottoposta ad un intervento di colecistectomia videolaparoscopica, così come riportato nella cartella clinica n. 5964, afferente al Reparto di Chirurgia Generale e firmata dal Prof. . Per_5
E però nel decorso post-operatorio ed a seguito di CPRE dell'8/06/2017, la paziente lamentava l'ulteriore comparsa di forti dolori addominali e un significativo rialzo delle amilasi (2259 U/L) e alle lamentele della paziente il Primario del reparto ripeteva e refertava che si trattava di normali coliche post-operatorie, fino a che in data 10/06/2017 la degente fu pag. 4/45 ricoverata d'urgenza-emergenza presso la UOC di Endoscopia Digestiva della Fondazione NI Agostino Gemelli di Roma, con la diagnosi di ammissione di «Fistola biliare e coleperitoneo in paziente sottoposta a colecistectomia laparoscopica» Le indagini ivi espletate accertavano che le allarmanti condizioni della paziente erano state causate esclusivamente dall'intervento chirurgico effettuato qualche giorno prima presso il Nosocomio beneventano. Segnatamente, i medici del
NI romano refertavano: «paziente con evidenza TC di coleperitoneo dopo colecistectomia laparoscopica. Si pone indicazione ad intervento chirurgico d'urgenza di drenaggio addominale.». Il giorno successivo (11/06/2017), l'attrice veniva sottoposta a laparoscopia esplorativa, laparotomia e lavaggi della cavità addominale. Dalla descrizione della relazione clinica si desumevano chiaramente i danni causati dall'intervento subito al di Benevento. La Controparte_1
paziente fu poi ricoverata presso il reparto di Terapia Intensiva post- operatoria per il monitoraggio multiparametrico e al momento delle dimissioni il referto fu di «Paziente sottoposta a drenaggio addominale in urgenza per coleperitoneo dopo colecistectomia laparoscopica. Successivo decorso caratterizzato da “fistola biliare” ad alta portata alimentata da lesione del dotto biliare posteriore destro. Si dimette in buone condizioni generali, apiretica con fistola biliare ben drenata (drenaggio a caduta) con programma di controlli periodici ambulatoriali per mobilizzazione del drenaggio addominale.». I ricorrenti allegavano che dopo le dimissioni, la ebbe ad intraprendere il programma terapeutico Pt_1
prescrittole dai medici del NI romano e per l'effetto il 24/08/2017 fu ricoverata a Roma per la sostituzione delle protesi biliari. pag. 5/45 Dall'11/12/2017 al 13/12/2017 l'attrice veniva nuovamente ricoverata presso il NI A. Gemelli, per la rimozione delle endoprotesi e il posizionamento di altre quattro nuove. La stessa notte di dimissione insorgeva una colangite (TC fino a 41°!) pe cui, per il persistere della febbre il 15/12/2017 la paziente veniva nuovamente ricoverata d'urgenza a presso il pronto soccorso del NI A. Gemelli e dimessa in data 20/12/2017. A dispetto della formale dichiarazione di guarigione clinica, gli attori deducevano che a tre anni di distanza dall'intervento chirurgico del 1° giugno 2017 la ancora necessita di intense cure Pt_1
e di controlli periodici, finalizzati alla gestione-programmazione di un percorso terapeutico della cui durata non è possibile formulare ipotesi certe e in più, attesa la natura e l'entità del danno iatrogeno subito, tale da configurare uno stato di “invalidità permanente”, con necessità di trattamento farmacologico per varie patologie psichiche, quali ansia, insonnia, sfiducia. Gli attori allegavano che per tutto il travagliato periodo della degenza – nonché durante gli spostamenti dovuti ai ricoveri, alle visite mediche e alle analisi a cui si è dovuta sottoporre (e che purtroppo dovrà ancora subire) – la è stata accompagnata dal marito Pt_1
, oltre che materialmente supportata a Roma e talvolta in casa Pt_3
dalla madre ciò comportando anche lo stravolgimento del Per_4
vissuto quotidiano-familiare sia della famiglia della paziente che della madre: con inevitabili conseguenze negative sulle condizioni psico-fisiche di tutti i ricorrenti, oltre che lavorative ed economiche. In particolare per ventuno mesi gli sono stati privati dei week end fuori città, che Pt_3
spesso erano soliti programmare per condurre i tre ragazzi a visitare luoghi storici, culturali, naturali;
sono ovviamente state soppresse anche pag. 6/45 le frequenti uscite della coppia a cena, a teatro etc., insomma tutto ciò che compone la relazione di coppia e la sua collocazione sociale;
hanno dovuto, inoltre, rinunciare alle vacanze estive sia del 2017 che del 2018, mentre invece normalmente la famiglia trascorreva almeno 20 giorni in località marine, quali ad es. Pineto in Abruzzo;
peraltro, l'intervento chirurgico oggetto della presente controversia (e da tutti giudicato
“routinario”) era stato minuziosamente programmato, a ridosso delle vacanze estive, proprio per evitare che ciò potesse tradursi in un nocumento alla posizione lavorativa della . Deducevano che le Pt_1
conseguenze registrate sul piano lavorativo da e erano Pt_1 Pt_3
state evidenti e gravi, in quanto la non aveva potuto rispondere ai Pt_1
vari interpelli fatti dall'Azienda datrice di lavoro e non si era potuta candidare come Medical Scientific Liason. Inoltre sotto il profilo lavorativo, a fronte di un ipotetico premio possibile di € 22.000,00, la nel 2018 ebbe a percepire solamente € 2.554,85 e nel 2017 soli € Pt_1
2.046,04. La vicenda aveva comportato poi esborsi economici sostenuti per le necessarie cure mediche, tra viaggi da Pellezzano a Roma ed a
Salerno e visite specialistiche in strutture non convenzionate, con una stima prudenziale ed equitativa di € 5.000,00. Lo , Parte_3
avendo dovuto seguire la moglie in tutte le varie tappe del suo calvario, oltre che provvedere da solo e con l'aiuto della suocera alla cura dei figli e alle faccende domestiche, con un incremento di stress che lo vide costretto a rivolgersi alle cure di un neurologo. Lo deduceva che anche sul Pt_3
piano lavorativo il percorso di crescita professionale aveva subito pregiudizi con impossibilità di partecipare ai corsi di formazione, agli interpelli per progressione di carriera banditi dall'Agenzia delle Entrate pag. 7/45 di Frosinone, da cui dipendeva, con regressione dei premi di produttività aziendale sempre conseguiti in passato .. Anche la , Persona_4
madre della , per occuparsi dei tre ragazzi in luogo della figlia Pt_1
inferma e a causa dell'assenza del marito, aveva visto stravolta la sua vita, con un peggioramento delle sue condizioni di salute per via dello stress. A ciò si erano aggiunte le spese affrontate per seguire anch'essa la figlia, prudenzialmente ed equitativamente quantificabili in € 10.000,00.
Riguardo al nesso causale e alla colpa medica dei sanitari dell'ente convenuto, i ricorrenti, seppur richiamando il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., conclusosi con relazione di consulenza del prof. e del Prof. Persona_6 Per_7
svoltosi nel contraddittorio tra le parti, lamentavano che le
[...]
valutazioni svolte dai detti ctu sul punto del danno biologico permanente e temporaneo erano limitative rispetto all'effettivo danno alla salute riportato dalla . In particolare ritenevano insoddisfacenti le Pt_1
conclusioni di “disturbi organico-funzionali del metabolismo biliare per stenosi del ramo postero-laterale del dotto epatico di destra con conseguente dilatazione di cospicua entità delle vie biliari del V, VI e VII segmento epatico;
pregiudizio estetico per il relitto cicatriziale laparotomico in sede xifo-pubica; disturbo d'ansia con alterazione del tono dell'umore in senso depressivo di natura reattiva di lieve entità” con riconoscimento di un danno biologico di soli punti 20%, oltre inabilità temporanea assoluta di giorni 40, invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni e parziale al 25% di 30 giorni”, non avendo preso nella dovuta considerazione che l'errore medico in sede di primo intervento svoltosi presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento aveva compromesso la pag. 8/45 funzionalità del fegato e delle vie biliari della paziente, fino al segno di provocare, in prospettiva, un pericoloso quanto inevitabile aggravamento dell'organo. Per tali motivi, sussistendo inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 11762 e 1218 c.c., gli attori chiedevano la condanna del convenuto ente al risarcimento dei seguenti danni: a) per la
[...]
, un danno biologico del 45% per l'intervento mal riuscito ed Parte_1
in ragione di quelli successivi e necessari che, applicando le Tabelle di
Milano 2018 con punto base di I.T.T. di € 147,00 (incapacità temporanea: totale di 120 gg.; parziale al 50% di 120 gg.; e parziale al 25% di 60 gg.), si traduce in una somma liquidabile in € 408.655,00; danno morale, quale disturbo post-traumatico da stress, del 20% che, in rapporto al danno biologico (la metà meno il 2,5 % del 45%, cioè 204.327,5 meno
10.216,375), si quantifica nella somma di € 194.111,125; danno estetico per la cicatrice di circa cm. 13 frutto dei vari interventi salvavita, del tutto evitabile se fosse andato a buon fine l'intervento routinario di colecistectomia laparoscopica, valutabile come danno biologico del 10%
e quantificabile, con le Tabelle di Milano, nella somma massima di €
32.466,00; danno dinamico-relazionale, per le inevitabili conseguenze che l'evento ha causato sulle ordinarie abitudini biologiche, familiari, lavorative e sociali, quantificabile per i giorni di invalidità moltiplicati per il punto base di I.T.T., in € 28.665,00; perdita di “chance non pretensiva” quantificabile in almeno € 50.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che Tribunale valuterà in via equitativa, con personalizzazione del risarcimento con un incremento del 20% del danno biologico;
danno emergente pari ad € 100.000,00, comprensivo delle spese sostenute per viaggi e cure mediche e della perdita di chance patrimoniale;
lucro pag. 9/45 cessante pari ad € 50.000 ovvero quella somma maggiore o minore che il
Giudice vorrà determinare in via equitativa per la perdita dei premi aziendali .. Si costituiva in giudizio il convenuto ente ospedaliero, il quale chiedeva il rigetto della domanda, per carenza di prova della riconducibilità delle lamentate patologie al personale dell'ospedale e lamentando comunque l'eccessività della richiesta, che non teneva conto del danno conseguente alla preesistente patologia.
Rigettate le richieste di prova orale in quanto inammissibili ed irrilevanti per la decisione, atteso che attenevano a circostanze generiche, valutative o da provare con documenti, ritenuta sufficiente, congrua e ben motivata la ctu medico legale già svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, precisate le conclusioni, la causa passava in decisione”.
All'esito l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ricondotta la pretesa dell'attrice all'alveo della responsabilità contrattuale, così decideva: “Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna l'ente convenuto al pagamento in favore di della somma di euro 100.442,60 - in favore di Parte_1 Pt_3
della somma di euro 45.000,00 – in favore di ,
[...] Persona_2
e della somma di euro 10.000,00 Parte_4 Persona_3
ciascuno – in favore di della somma di euro Persona_4
15.000,00 oltre, per ciascuno di detti attori, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 2/6/2017 al soddisfo secondo i principi e il metodo di calcolo di Cass. Civ. S.U. 1712/1995”.
§ 2.
pag. 10/45 Avverso la predetta sentenza, la sola interponeva Parte_1
appello, mediante atto tempestivamente notificato in data 30/09/2021, con il quale ne sollecitava la parziale riforma nella parte in cui aveva, a suo dire, sottostimato la liquidazione dei lamentati pregiudizi patrimoniali e non.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'appellata struttura sanitaria, resistendo per quanto di ragione al gravame e sollecitandone il rigetto.
Disposto da questa Corte, a mezzo dei medesimi ausiliari nominati in primo grado, un supplemento di CTU teso ad accertare la sussistenza del
(dall'appellante) lamentato aggravamento del danno iatrogeno, depositato, in data 31.7.2025, l'elaborato peritale, depositate dalle parti, nei termini ad esse concessi, le comparse conclusionali, sulle conclusioni rassegnate dalle stesse nelle note ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decideva la causa.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva provati, in base alla CTU depositata all'esito dell'ATP, sia il nesso causale, tra l'operato dei medici della struttura beneventana ed il danno, sia la condotta colposa degli stessi.
In particolare, nella sentenza impugnata, si legge al riguardo che “i medici del , nell'eseguire l'intervento di Controparte_4
colecistectomia laparoscopica, con una manovra erronea provocarono alla una lesione iatrogena complessa della via biliare principale”. Pt_1
pag. 11/45 Tale capo di decisione, in difetto di impugnazione incidentale, deve ritenersi coperto da giudicato per acquiescenza.
§ 4.
In relazione al quantum debeatur, il Tribunale riteneva, in adesione all'espletata CTU, che la lesione iatrogena sofferta avesse causato alla
“disturbi organico-funzionali del metabolismo biliare per stenosi Pt_1
del ramo postero-laterale del dotto epatico di destra con conseguente dilatazione di cospicua entità delle vie biliari del V, VI e VII segmento epatico;
pregiudizio estetico per il relitto cicatriziale laparotomico in sede xifo-pubica; disturbo d'ansia con alterazione del tono dell'umore in senso depressivo di natura reattiva di lieve entità” e, quindi, una compromissione dell'integrità psicofisica stimabile nell'ordine del 20% di danno biologico permanente, oltre inabilità temporanea assoluta di giorni 40, invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni e parziale al 25% di 30 giorni.
Applicando le tabelle di Milano nella versione vigente alla data dell'evento, che si identificano in quelle del 2018, il primo Giudice, quindi, riconosceva per il danno biologico permanente del 20%, “euro
50.437,00 (età della paziente anni 45 - valore del punto base euro
3.233,14),”, per “inabilità temporanea totale (valutata in 40 giorni per euro 98,00 quotidie)” euro 3.920,00, per “inabilità temporanea parziale al 50% (valutata in giorni 60)” euro 2.940,00 e al 25% (valutata in giorni
30) euro 735,00, “per un totale di euro 7.595,00 pari a complessivi euro
58.032,00 di danno biologico permanente e temporaneo”. Su tale somma, il Giudice riconosceva l'incremento massimo previsto dalla tabella pag. 12/45 milanese pari al 30%, “per la personalizzazione del danno e tenuto conto del danno morale, danno esistenziale e relazionale, tanto da giungere ad una valutazione omnicomprensiva di danno non patrimoniale di euro
75.442,60”.
§ 5.
Con il primo motivo, l'appellante censurava il capo di sentenza appena richiamato, sostenendo che il Giudice, aderendo alla CTU, aveva sottostimato le conseguenze della lesione. Infatti, nella specie, la paziente aveva subito, a causa della condotta negligente dei sanitari, un ben più grave danno, consistente nella definitiva compromissione della funzionalità del fegato e delle vie biliari, come dimostrato dall'evolversi del quadro medico successivo all'instaurazione del giudizio di primo grado, caratterizzato da uno spiccato aggravamento dello stato di salute.
Richiamando le considerazioni svolte dal proprio CT, l'istante sosteneva che il danno doveva essere quantificato nella misura del 45%, per il solo danno conseguente alla lesione iatrogena, oltre il 20% quale disturbo post-traumatico da stress, oltre il 10% per danno estetico, oltre le significative ripercussioni del pregiudizio sulla vita di relazione.
Correlativamente, anche il danno da invalidità temporanea totale e parziale doveva essere incrementato.
In subordine, l'appellante sollecitava la Corte a voler disporre un supplemento di CTU al fine di valutare i rilievi del proprio CT cui i primi
CTU non avevano adeguatamente risposto.
pag. 13/45 Con il secondo motivo, l'appellante opinava che la valutazione omnicomprensiva, operata dal Tribunale mediante incremento, nella misura del 30%, dell'importo tabellare, aveva condotto ad una sottostima del pregiudizio.
Oltre al danno biologico, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere, separatamente, il danno morale, dotato di propria autonomia, nonché il danno “dinamico-relazionale”, il cd. danno estetico e la perdita di
“chance non pretensiva”, oltre ad un'adeguata personalizzazione.
Con il terzo motivo, l'appellante lamentava che il Giudice non aveva tenuto conto dell'incremento di danno verificatosi e da essa ritualmente allegato nel corso del giudizio di primo grado. Al riguardo, opinava di avere, nella “Relazione di consulenza tecnica medico-legale di parte” redatta il 30.10.2020 dal dott. suo consulente, Persona_8
debitamente allegato l'aggravamento dei postumi, emergenti dal
Referto RM del 26.10.2020 rilasciato dal NI Gemelli di Roma.
Sosteneva che sia il certificato che la relazione di parte erano stati acquisiti agli atti in occasione della udienza del 18.11.2020, ossia prima della concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc., VI° comma e di avere, con la memoria ex art. 183 cpc, VI° comma, n. 1, allegato l'aggravamento del danno medio tempore verificatosi e chiesto la liquidazione dei conseguenti pregiudizi.
Sosteneva di avere, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., depositato il certificato medico per prof. del 15.1.2021, pienamente Per_9
confermativo del lamentato aggravamento dei postumi cagionati dall'errore medico, e che l'aggravamento dei postumi era confermato pag. 14/45 dal nuovo intervento chirurgico cui essa era stata sottoposta in data
16.6.2021, sempre a causa delle conseguenze pregiudizievoli del trattamento errato posto in essere dai medici di Benevento. Deduceva, quini, essersi verificato un fatto sopravvenuto, in corso del giudizio di primo grado, che integrava tecnicamente l''ipotesi del “danno incrementale”, il cui risarcimento doveva considerarsi ammissibile, non integrando una domanda nuova. Premesso, quindi, che la sentenza impugnata aveva del tutto omesso di pronunciare su tale voce di danno, sollecitava questa Corte a volere riconoscere “tutte le maggiorazioni connesse al danno incrementale sopravvenuto in corso di causa”. Anche al fine di stimare il maggiore danno sofferto, in conseguenza del descritto aggravamento, invocava un supplemento di CTU in grado di appello.
§ 6.
I motivi, da trattare congiuntamente per l'intima connessione da cui sono avvinti, sono fondati per quanto di ragione.
Fondato è in particolare il terzo motivo.
Deve premettersi che “In tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta
è derogabile soltanto nel caso di riduzione della domanda, nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo”
pag. 15/45 (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2533 del 26/01/2024; Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 4410 del 19/02/2025: “In tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della "medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera
"modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula”).
Ciò premesso, deve rilevarsi che, nella specie, nel corso del giudizio di primo grado, la ricorrente, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., aveva dedotto che “Dopo la instaurazione del giudizio la patologia iatrogena provocata alla dott. dall'intervento Pt_1
chirurgico per cui è causa si è ulteriormente aggravata, come risulta dal
Referto RM del 26.10.2020 rilasciato dal NI Gemelli di Roma” e come “illustrato nella “Relazione di consulenza tecnica medico-legale di parte” redatta il 30.10.2020 dal dott. nella quale era Persona_8
riportata “la seguente diagnosi medico-legale: “Patologia definitivamente stabilizzata e inamovibile. Di entità tale da configurare uno stato di invalidità permanente, comunque suscettibile, in conseguenza del particolare danno di natura iatrogena a e delle strutture coinvolte, di ulteriore e progressivo aggravamento” ..”.
Nella medesima memoria, la ricorrente sosteneva che l'aggravamento del danno era pur sempre da ricondurre alla domanda originaria, trattandosi di conseguenze pregiudizievoli “vuoi dell'errore commesso pag. 16/45 dall'operatore della Struttura nel corso dell'intervento chirurgico cui è stata sottoposta la dott. in data 1.6.2017 (recisione del dotto Pt_1
biliare a causa di inadeguata manovra laparoscopica), vuoi dell'omissione di appropriate terapie verosimilmente a causa di un errore diagnostico circa le patologie insorte nei giorni successivi all'intervento”.
Tanto premesso, deve, quindi, condividersi l'assunto della danneggiata, atteso che il maggior danno dalla medesima lamentato non integra una fattispecie di danno distinta, ma, piuttosto, un'evoluzione peggiorativa della medesima vicenda che aveva avuto origine con la non corretta esecuzione del trattamento chirurgico cui la veniva sottoposta Pt_1
in data 01.06.2017, presso il P.O. di Benevento. Controparte_1
In tal senso, del resto, militano, inequivocamente, le conclusioni rassegnate dal Collegio peritale nominato in grado di appello, al precipuo fine di accertare “ se, in conseguenza della lesione iatrogena sofferta, si sia verificato un aggravamento del danno biologico, già valutato nella CTU svolta in sede di ATP nell'ambito del procedimento iscritto al n.2092/2019 R.G. del Tribunale di Benevento”.
Gli ausiliari, già redattori della CTU depositata all'esito dell'ATP, nell'elaborato peritale prodotto in grado di appello, premettevano che la ricorrente era stata sottoposta in data 01.06.2017 “ ad intervento di colecistectomia laparoscopia in elezione per calcolosi della colecisti, senza alcuna complicanza della patologia” e che “Fin dall'immediato postoperatorio è apparso stringente il sospetto di una lesione iatrogena della via biliare, il sospetto si è rapidamente trasformato in certezza. La gestione di questa condizione clinica ha due punti imprescindibili: il pag. 17/45 drenaggio completo al di fuori del cavo peritoneale della secrezione biliare e il riscontro diagnostico preciso della sede e dei caratteri della lesione biliare. Il programma di trattamento della complicanza viene regolato in base a queste due acquisizioni. La quantità di materiale biliare
(500cc) comparsa già in I giornata postoperatoria doveva allertare ed indurre a programmare l'esame di imaging in grado di fornire informazioni precise sulle caratteristiche di una lesione biliare quasi certa. L'esame idoneo per questo scopo è l che offre spesso la Pt_5
possibilità in molti casi di realizzare il trattamento della lesione (protesi biliari, sondino naso biliare, etc). gli esami TC e RM sono più indicati per il riscontro di raccolte saccate o sversamento liquido libero intraperitoneale. In questo caso si deve rilevare un ritardo di qualche giorno nell'avvio delle procedure diagnostiche. Da notare che la quantità di bile nel drenaggio addominale non è più riportata in documentazione dopo la I giornata postoperatoria.
In IX giornata postoperatoria (10.06.2017) la paziente veniva dimessa dell'U.O. di Chirurgia Generale dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù-
Fatebenefratelli di Benevento con la diagnosi di dimissione “Fistola biliare post VLC” ed inviata presso l'U.O.C. di Chirurgia Generale ed epatobiliare del NI “A. Gemelli” di Roma .. La paziente in II giornata Pt_1
postoperatoria è stata sottoposta US addome;
con alcuni giorni di ritardo, in V giornata postoperatoria sono stati eseguiti sia l'esame TC che l'esame
MR addome. I referti di questi tests concordano nel riferire solo versamento periepatico e in sede pelvica di modesta entità, con normalità delle vie biliari intra ed extraepatiche;
gli esami ematochimici mostrano pag. 18/45 alterazioni modeste della funzionalità epatica e leucocitosi. I risultati degli esami ematochimici e di imaging che potremmo definiri incerti, pur in presenza di una evidente complicanza (leakge biliare intorno ai 400 ml/24 h), hanno contribuito a far sceglieri agli operatori una strategia d'attesa. Infatti solo in VII giornata è stata eseguita l'ERCP, che tra gli esami di imaging nel caso di possibile lesione iatrogena della via biliare, è quello che può fornire maggiori informazioni, oltre a consentire anche provvedimenti terapeutici. In questo caso l'ERCP è stato quantomeno imprecisa;
infatti riferisce di “piccolo spandimento” al livello dell'epatico comune ed anche lo stent biliare risulta posizionato in sede impropria: infatti l'Rx addome del giorno successivo, in VIII giornata, dimostra l'estremo craniale a livello delle clips metalliche, cioè nel coledoco al di sotto della fuga biliare. Infine, in IX giornata, con il drenaggio biliare attivo, diventano evidenti la situazione settica da peritonite biliare e la compromissione delle condizioni generali che inducono al trasferimento della paziente presso un centro di riferimento, nello specifico la Chirurgia
Generale ed Epatobiliare del NI “A.Gemelli” di Roma .. Le procedure diagnostico-terapeutiche espletate presso il NI “A.
Gemelli” hanno dimostrato che la lesione interessava il dotto settoriale postero-laterale destro, senza associata lesione vascolare;
il dotto era completamente sezionato. Si tratta quindi di una lesione di classe IV secondo la classificazione di Stewart-Way ed invece di tipo C -E5 secondo la classificazione di Stransberg. Questa è considerata una lesione complessa per le difficoltà diagnostiche e per i diversi insuccessi del trattamento. i motivi degli insuccessi sono il piccolo calibro del dotto e la sua posizione alta nell'ilo epatico .. Presso l'U.O.C. di Chirurgia generale ed pag. 19/45 epatobiliare del NI “A.Gemelli” di Roma è giunta con una fistola biliare da lesione iatrogena e una condizione settica da peritonite biliare.
Questa condizione ha imposto l'intervento chirurgico d'urgenza per la toilette ed il drenaggio del cavo peritoneale. Il decorso postoperatorio è stato caratterizzato da fistola biliare ad alta portata e febbre. Dopo circa
10 giorni si è riavviato il percorso diagnostico e terapeutico con procedure endoscopiche per il controllo della lesione biliare complessa del dotto settoriale postero-laterale destro e della angolazione della VBP al di sotto della confluenza da decubito della protesi posizionata presso l'Ospedale di
Benevento. La complessa situazione clinica della paziente ha richiesto, dalle dimissioni dal NI “A. Gemelli” dell'1.07.2017 e per tutto il successivo anno 2018, controlli clinici continui, diverse procedure endoscopiche per il posizionamento e la successiva rimozione di protesi biliari, ricoveri ospedalieri programmati e d'urgenza per le angiocoliti ricorrenti, terapia medica. Nel controllo RM addome del 14.03.2019 è presente dilatazione delle vie biliari del V, VI e VII segmento epatico e stenosi del dotto, sede della lesione, del settore postero-laterale destro;
i controlli ematochimici dimostravano modesta colestasi. Si può concludere che la condizione clinica della Sig.ra è da considerarsi avviata Pt_1
alla risoluzione ma ancora possibile di evoluzione.
In conclusione, il programma diagnostico-terapeutico attuato dai medici del NI “A. Gemelli” di Roma- della U.O. Controparte_5
e della ha seguito
[...] Controparte_6
correttamente le procedure unanimemente condivise nella letteratura medica internazionale. Il risultato terapeutico ad oggi ottenuto può essere pag. 20/45 considerato il migliore possibile stante la situazione clinica della paziente al ricovero del 10.06.2017.
Presso l'U.O. di chirurgia generale dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù-
Fatebenefratelli di Benevento, in corso della colecistectomia laparoscopica è stata provocata una lesione iatrogena complessa della via biliare principale. Questa complicanza evitabile ricade completamente nella responsabilità del chirurgo operatore. Nel decorso postoperatorio l'approccio diagnostico-terapeutico posto in atto è stato incerto e inspiegabilmente prolungato, aggiungendo così, con il ritardo terapeutico, l'ulteriore complicanza della condizione settica. Per la paziente , dopo le dimissioni dell'1.07.2017, dalla U.O.C di Pt_1
Chirurgia Epatobiliare del NI “A. Gemelli” è stato avviato il programma di trattamento della lesione biliare con il posizionamento di stents endobiliari posizionati per via endoscopica .. Nel maggio 2018 le quattro protesi endobiliari sono state rimosse, il controllo colangiografico evidenziava la normalità delle vie biliari di sinistra e del dotto anteromediale destro, mentre evidenziava un difetto di opacizzazione del dotto postero-laterale destro. La condizione di stenosi di tale dotto è riconducibile ai ripetuti episodi di angiocolite. Il periodo di controlli clinici successivi si protrae fino a maggio 2021, quando risulta stabilizzata la regolarità del sistema biliare di sinistra e del dotto antero-mediale di destra, mentre è definita la stenosi del dotto postero-laterale di destra con corrispondente alterazione dei segmenti epativi VI e VII. In base a questa condizione anatomica è posta l'indicazione all'intervento di settoriectomia laterale destra .. Infine, l'evoluzione della lesione iatrogena pag. 21/45 di un dotto segmentario, come nel nostro caso, può portare, nonostante le procedure di stenting, alla sua stenosi non più permeabile e alla resezione del settore epatico corrispondente del tutto alterato ..”.
Secondo i CTU, quindi, “.. In definitiva le linee guida internazionali e le esperienze presentate nella letteratura specialistica permettono di considerare corretto ed adeguato il programma terapeutico applicato nelle U.O.C. di Chirurgia Epatobiliare e di Endoscopia digestiva del
NI “A. Gemelli”, sviluppato attraverso il posizionamento successivo di stents endobiliari ed infine completato con la resezione epatica del settore postero-laterale destro, sede di angiocoliti ricorrenti e ormai di alterazioni parenchimali da stenosi serrata del dotto biliare corrispondente. .. L'esame clinico e, con maggior dettaglio l'esame TC addome del 19.10.2023 hanno dimostrato la presenza di piccoli laparoceli formatisi lungo la cicatrice della laparotomia xifo-ombelicale dell'intervento chirurgico eseguito per il trattamento della peritonite biliare. Certamente la presenza di alcuni deficit/ernie incisionali della cicatrice laparotomica xifo-ombelicale, di cui la paziente è Pt_1
portatrice, svolge, anche in assenza di complicanze, un ruolo nel generale fastidio e dolore locale e disagio nella condizione generale ..
Nella vicenda clinica della Sig.ra sono in evidenza situazione Pt_1
cliniche di rilevante severità. L'evento iniziale, ovvero la lesione iatrogena della via biliare extraepatica (nello specifico il dotto segmentario del settore posterolaterale del lobo epatico destro) che ha complicato la colecistectomia laparoscopica, ha fatto seguito immediato la peritonite biliare diffusa, con conseguente laparotomia esplorativa in urgenza per pag. 22/45 toilette e drenaggio esterno della perdita biliare. Hanno fatto seguito, nel programma terapeutico complessivo della lesione biliare, diverse procedure endoscopiche di posizionamento di stent endobiliari. Dopo la guarigione cicatriziale del dotto leso si sono susseguiti vari episodi di angiocolite. Si è pertanto posta indicazione alla settoriectomia posterolaterale destra per la rimozione dei due segmenti Vi e VII, alterato ed esclusi dal quadro funzionale epatico. Il programma terapeutico del ripristino della funzionalità epatica è nella fase che potremmo definire di efficienza in momentanea stabilità. Infatti, sono efficienti il settore anteromediale del lobo destro (segmenti V e VIII) e i segmenti IV, III, II e I con perfusione ematica e drenaggio biliare in normale funzione. Tuttavia, la prospettiva morfo-funzionale stabile non è garantita, considerando, ad esempio, possibili evoluzioni della condizione flogistica che si è sviluppata a livello dell'ilo epatico. La condizione clinica della perizianda è inoltre complicata dalla presenza di alcuni laparoceli formatisi in corrispondenza della laparotomia xifo-ombelicale eseguita per il trattamento della peritonite biliare. Certamente la presenza di alcuni deficit/ernie incisionali della cicatrice laparotomica xifo- ombelicale, di cui la paziente è portatrice, svolge anche in assenza di complicanze, un ruolo nel generale fastidio e dolore locale e disagio nella condizione generale. Si è aggiunta la comparsa di sintomatologia dolorosa addominale dovuta alla sindrome di intrappolamento dei nervi cutanei anteriori, che richiesto l'impianto di elettrocateteri per trial di elettrostimolazione sottocutanea. In conclusione, le lunghe e complicate vicende cliniche alle quali la paziente si è dovuta sottoporre in seguito alla lesione della via biliare che complicato la colecistectomia laparoscopica, pag. 23/45 hanno modificato fortemente il normale svolgimento della vita, possono certamente giustificare la condizione di ansia e depressione sviluppatasi che è stata oggetto di numerosi controlli clinici psichiatrici e connesse terapie farmacologiche”.
§ 7.
Le conclusioni rassegnate dai CTU, quali dinanzi ripotate, permettono, quindi, di ritenere sussistente il nesso causale tra il più grave danno biologico, medio tempore prodottosi, e l'errata esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito presso la struttura beneventana in data 1.6.2017.
Sul punto, infatti, come detto, gli ausiliari sono stati assolutamente chiari, avendo, anche in sede di conclusioni, ribadito che “Attualmente la
Sig.ra nata in data [...], è affetta da esiti Parte_1
chirurgici di lesione iatrogena delle vie biliari durante intervento di colecistectomia effettuato in data 01.06.2017.
Relativamente alla condizione pregressa rilevata in sede di A.T.P. è possibile affermare che vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute della Perizianda, tale peggioramento è da ricondurre in modo causale all'intervento del 01.06.2017 ed alla conseguente gestione delle complicanze derivate”.
I CTU procedevano, quindi, ad una rinnovata (rispetto a quella poi recepita dalla sentenza di primo grado) valutazione delle lesioni iatrogene, riconoscendo: “.. Esiti cicatriziali da laparotomia xif- ombelicale di 11cm; Esiti cicatriziali subcentrimetriche in sede pag. 24/45 sottocostale destra da ricondurre a sede di inserzione dei trocars operatori;
Esito cicatriziale in fossa iliaca destra, da attribuire ad apposizione di drenaggio;
2 esiti cicatriziali in fossa iliaca sinistra da ricondurre ad apposizione di drenaggi;
Laparocele mediano;
Resezione epatica con esclusione dei segmenti VI e VII;
Sindrome algica da intrappolamento del nervo cutaneo anteriore con necessita di apposizione di elettrocateteri;
Sindrome depressiva-reazionale in attuale trattamento farmacologico”, che stimavano come segue: “.. Per analogia e proporzionalità sindrome algodistrofica-CPRS tipo I grado I con range compreso tra 4-14%; punteggio attuale 10%; .. Disturbo d'ansia generalizzata forma lieve complicata o moderata 16- 20%; Punteggio attuale 16%; Fegato lobectomia con funzionalità normale o lievi alterazioni laboratoristiche 5%; Pregiudizio Estetico da lieve a moderato,
II classe 6-15%; Punteggio attuale 10%; Pertanto è possibile quantificare gli attuali esiti, omnicomprensivi della precedente valutazione con un punteggio pari a 40% per quanto attiene la componente relativa alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero il c.d. danno biologico”.
§ 8.
Ciò premesso, giova rilevare che la difesa dell'appellata contestava, in parte, le conclusioni appena riportate, sostenendo che andrebbero espunti dal computo “.. i 10 punti in percentuale attribuibili alla sindrome algodistrofica come definita al punto 1 della valutazione complessiva globale del danno biologico”, in quanto si tratterebbe di evenienza rara, cd. complicanza, dell'intervento di sectorectomia posterolaterale destra subita dalla paziente nel 2021. Quindi, a detta dell'appellata, la stima del pag. 25/45 danno andrebbe ridotta al 30%, in quanto la sindrome dolorosa sarebbe conseguenza della non corretta esecuzione, ad opera dei sanitari di altra struttura, diversa da quella beneventana, che eseguivano, nel giugno
2021, l'intervento di resezione epatica laparoscopica.
§ 9.
Il rilievo non può essere condiviso, in quanto, dall'espletata CTU, non emerge che la “Sindrome algica da intrappolamento del nervo cutaneo anteriore con necessità di apposizione di elettrocateteri” sia conseguenza di una manovra incongrua dei chirurghi della U.O. Chirurgia Generale ed
Epato- biliare- NI A. , ove, in data 16.06.2021, la CP_7
veniva sottoposta ad intervento di setteoriectomia posteriore Pt_1
destra (s6-7) laparoscopica. Infatti, in alcun passaggio della CTU si sostiene che tale intervento non veniva correttamente eseguito.
Peraltro, anche a voler ipotizzare un profilo di colpa, per avere, in ipotesi, quei medici causato, nel corso dell'indicato trattamento, “La sindrome da intrappolamento del nervo cutaneo anteriore (ACNES)”, in ogni caso, ciò non sarebbe sufficiente ad escludere il nesso causale tra l'originaria condotta dannosa, posta in essere in data 1.6.2017 dai sanitari della struttura beneventana, ed il danno (dolore cronico) da cui la paziente è attualmente affetta. Ciò, invero, per l'assorbente ragione che tale condizione patologica è, pur sempre, la conseguenza di un trattamento chirurgico (intervento di setteoriectomia posteriore destra
(s6-7) laparoscopica), cui la paziente veniva sottoposta, nel giugno
2021, al fine di porre rimedio ai danni provocati dal primo intervento
(quello eseguito male a Benevento a giugno 2017).
pag. 26/45 Quindi, anche a volere, per mera ipotesi, sostenere che il maggiore danno sia stato concausato anche dalla condotta in parte colposa dei chirurghi del Gemelli, che operavano la in data 16.06.2021, il Pt_1
comportamento di questi ultimi non ha affatto rappresentato un evento assolutamente anomalo ed imprevedibile, tale da recidere il nesso causale tra l'iniziale condotta dannosa (quella risalente al 2017) ed il maggior danno esitato dal successivo trattamento riparativo.
A conforto di quanto appena osservato milita l'affermazione dei CTU secondo la quale “il programma diagnostico-terapeutico attuato dai medici del NI “A. Gemelli” di Roma- della
[...]
e della Controparte_8 Controparte_6
ha seguito correttamente le procedure unanimemente condivise nella letteratura medica internazionale .. Il periodo di controlli clinici successivi si protrae fino a maggio 2021, quando risulta stabilizzata la regolarità del sistema biliare di sinistra e del dotto antero-mediale di destra, mentre è definita la stenosi del dotto postero-laterale di destra con corrispondente alterazione dei segmenti epativi VI e VII. In base a questa condizione anatomica è posta l'indicazione all'intervento di settoriectomia laterale destra”, in quanto “.. l'evoluzione della lesione iatrogena di un dotto segmentario, come nel nostro caso, può portare, nonostante le procedure di stenting, alla sua stenosi non più permeabile e alla resezione del settore epatico corrispondente del tutto alterato”.
Ne segue che l'aggravamento, in concreto verificatosi, rappresenta pur sempre un evento di danno causalmente riconducibile all'iniziale condotta lesiva.
pag. 27/45 § 10.
Sulla scorta delle risultanze del supplemento di CTU svolto in questo grado di giudizio, si impone, quindi, una rinnovata valutazione e liquidazione del danno non patrimoniale, in ragione dell'aggravamento della condizione della paziente, causalmente ricollegabile, come detto, alla non corretta esecuzione del trattamento chirurgico dell'1.6.2017 presso la struttura sanitaria di Benevento, di cui è titolare l'odierna appellata.
Nel procedere alla rinnovata liquidazione del danno non patrimoniale, questa Corte ritiene di dovere fare ricorso alla Tabella di Milano, nella sua più aggiornata versione, che si identifica in quella pubblicata, da ultimo, a giugno del 2024, dovendosi escludere che, alla fattispecie in esame, possa applicarsi, ratione temporis, il Decreto del Presidente della
Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, con il quale è stato introdotto il Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209.
Infatti, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, che è intervenuta il 5.3.2025.
pag. 28/45 Pur non ignorando il Collegio che, in merito all'applicabilità di tale tabella anche ai fatti avvenuti anteriormente alla predetta data, dovranno pronunciarsi nei prossimi mesi le sezioni unite della S.C., investite della questione da una recente ordinanza del Tribunale di
Milano, questa Corte ritiene che, allo stato, non essendo ancora intervenuta la suddetta pronuncia ed alla stregua del dato sufficientemente univoco della norma transitoria dinanzi richiamata, sia pienamente giustificata la perdurante applicazione della tabella meneghina.
Consegue a quanto appena detto che, ai fini della liquidazione necessariamente equitativa del danno non patrimoniale subito dall'appellante, debba continuarsi a fare ricorso al sistema tabellare a punti elaborato dal Tribunale di Milano, nella sua più aggiornata versione risalente, come detto, a quella pubblicata da ultimo in data
5.6.2024 (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5474 del
22/02/2023).
§ 11.
Ciò premesso, alla luce della CTU depositata in questo grado di giudizio,
i pregiudizi sofferti dall'appellante vanno stimati con un punteggio pari al 40% per quanto attiene la componente relativa alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero al c.d. danno biologico. Priva di pregio
è, del resto, la pretesa della danneggiata di ottenere una valutazione di tale danno nella misura del 41%, in forza della somma aritmetica delle singole percentuali di invalidità indicate dai CTU per le specifiche lesioni prodottesi, vale a dire 10% per sindrome algodistrofica-CPRS tipo I grado I, 16% per disturbo d'ansia generalizzata forma lieve complicata pag. 29/45 o moderata, 5% per fegato lobectomia con funzionalità normale o lievi alterazioni laboratoristiche, 10% per pregiudizio Estetico da lieve a moderato, II classe.
Infatti, l'indicazione del valore complessivo del 40%, da parte dei CTU, non può ritenersi conseguenza di un mero errore di calcolo, come sostenuto dall'appellante, ma è, invece, il frutto di una consapevole valutazione sintetica dei pregiudizi, operata in conformità ad un criterio notoriamente seguito nella medicina legale in ipotesi di pluralità di lesioni connesse causalmente ad uno stesso fatto.
Invero, conferma di quanto appena si trae dalla stessa affermazione dei
CTU, a mente della quale “.. è possibile quantificare gli attuali esiti, omnicomprensivi della precedente valutazione con un punteggio pari a
40% per quanto attiene la componente relativa alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ovvero il c.d. danno biologico”.
Riguardo alla ITT ed ITP, poi, gli ausiliari indicavano i seguenti periodi:
“90 giorni di Invalidità Temporanea Assoluta al 100% relativi ai periodi di ricovero della paziente ed i giorni immediatamente successivi alle dimissioni;
- 30 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 75%; - 40 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 50%; - 50 giorni di Invalidità
Temporanea Parziale al 25%”.
Poste tali premesse, nel liquidare il danno deve aversi riguardo all'età
(49 anni), che la danneggiata aveva al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti, da farsi coincidere con il 10.08.2021, data in cui il
Prof. , nella certificazione prodotta dall'istante, poneva la Per_10
seguente diagnosi: “La paziente sottoposta in data 16.06.2021 a resezione epatica laparoscopica presenta un importante sintomatologia dolorosa in pag. 30/45 regione para-ombelicale destra. Da riferire probabilmente ad un interessamento di un ramo nervoso della parete addominale. Tutti gli esami eseguiti in precedenza (eco, tc) hanno escluso la presenza di complicazioni endoperitoneali” (cfr. pag. 33 della CTU di appello, ove era riportata la predetta certificazione).
Considerato, quindi, i predetti valori ed applicando la citata tabella di
Milano, edizione 2024, si avrà il seguente prospetto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 49 anni
Percentuale di invalidità permanente 40%
Punto danno biologico € 6.204,45
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.102,23
Punto danno non patrimoniale € 9.306,68
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50
Danno biologico risarcibile € 188.615,00, con personalizzazione massima (max 25 % del danno biologico;
cfr. Cass. civ., n. 7892 del
22/03/2024) € 235.768,75
Danno morale risarcibile secondo tabella di Milano € 94.928,00
Totale danno biologico personalizzato e danno morale € 330.696,75
Invalidità temporanea totale € 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.437,50 pag. 31/45 Totale danno biologico temporaneo € 16.675,00
Totale generale: € 347.371,75
§ 12.
Venendo alla valutazione delle singole voci di danno, giova rilevare che, in ordine al cd. danno biologico, la quantificazione è stata operata riconoscendo l'importo tabellare di base (pari, nella specie, ad €
6.204,45), maggiorato del 25%, corrispondente alla misura massima di incremento consentita dalla tabella in esame in relazione alla predetta percentuale di danno alla salute.
Relativamente alla personalizzazione, deve osservarsi che si tratta di conclusione cui era già pervenuto il Giudice di primo grado (il quale, come dinanzi detto, aveva accordato l'incremento massimo del 30% previsto dalla tabella cui aveva fatto ricorso) e che, sul punto della spettanza di tale incremento, si è formato il giudicato per acquiescenza, in difetto di gravame incidentale.
In ogni caso, anche a voler prescindere da tale assorbente rilievo, alcun dubbio residua circa la sussistenza dei presupposti particolari che giustificano il riconoscimento dell'incremento, tenuto conto dell'evoluzione affatto anomala che la vicenda medica in esame ha avuto, quale emerge chiaramente dall'esito del supplemento peritale svolto in questo grado di giudizio.
Basti osservare che i CTU hanno posto in risalto come “Le lunghe e complicate vicende cliniche alle quali la paziente si è dovuta sottoporre in seguito alla lesione della via biliare che ha complicato la colecistectomia laparoscopica, vicende che hanno modificato fortemente il normale svolgimento della vita”. pag. 32/45 Deve, altresì, apprezzarsi, ai fini in esame, l'indubbia negativa incidenza che la grave sequela di danni ha avuto sull'attitudine lavorativa, la quale, se pure non giustifica, per quanto appresso si dirà, un più elevato riconoscimento del danno patrimoniale, certamente è idonea a comportare la personalizzazione, nella sopra indicata misura, di quello non patrimoniale.
Ovviamente, riguardo alla misura dell'incremento, che, come da consolidata giurisprudenza, deve riguardare la sola componente tabellare volta a ristorare il danno biologico dinamico relazionale (cfr.
Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024), si deve avere riguardo alla percentuale prevista dalla tabella di Milano 2024, di cui si
è fatta applicazione, e non a quella contemplata dalla versione precedente della stessa Tabella (risalente al 2018) cui il Tribunale si è attenuto.
Compete, poi, alla danneggiata anche l'ulteriore importo (pari, come dinanzi detto, a complessivi € 94.928,00), contemplato dalla tabella di
Milano del 2024 per ristorare, in relazione alla percentuale di danno biologico in concreto riportata dalla , anche il danno da Pt_1
sofferenza soggettiva interiore.
Sul punto, premesso che la danneggiata aveva in primo grado espressamente sollecitato il riconoscimento di tale pregiudizio, lo stesso innegabilmente compete, tenuto conto che i CTU, in risposta allo specifico quesito posto dal Collegio, riferivano che “.. la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico relazionale patita dalla sig.ra sia quantificabile come “media” ..”. Pt_1
pag. 33/45 Del resto, siffatta affermazione risulta pienamente coerente con il complesso iter della vicenda clinica in esame, quale dinanzi ampiamente ricordato, e con le ripercussioni, in termini di sofferenza interiore, che esso, quantomeno in via presuntiva, ha avuto sulla paziente.
Riguardo al danno estetico ed al danno dinamico relazionale, di cui l'appellante sollecitava un'autonoma liquidazione, la pretesa non può accogliersi, nei termini in cui è stata formulata mediante il secondo motivo di gravame, essendo evidente che quelli in esame rappresentino meri aspetti del danno biologico, da ritenersi ristorati mediante il riconoscimento dell'importo tabellare corrispondente all'accertata percentuale di danno biologico.
Né, ovviamente, si giustifica una parcellizzazione del risarcimento, occorrendo procedere ad una valutazione complessiva che, pur tenendo conto di tutti gli aspetti del pregiudizio verificatosi, non conduca ad ingiustificate duplicazioni.
Riguardo, poi, alla perdita di “chance non pretensiva”, di cui pure l'appellante sollecitava il ristoro, la pretesa deve essere disattesa.
Invero, secondo la giurisprudenza della S.C., quando, come accaduto nella specie, la condotta del medico ha cagionato la lesione della salute del paziente, il sanitario risponde pienamente di tale pregiudizio, che andrà liquidato, come dinanzi fatto, in via equitativa secondo i criteri normalmente utilizzati. Viceversa, il risarcimento della lesione della chance è ravvisabile quando “La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto”, non essendo, in base alle risultanze della CTU, possibile stabilire con sufficiente certezza se una diversa e più corretta condotta avrebbe potuto condurre a pag. 34/45 risultati migliori (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 28993 del 2019, pag.
13, sub, lett. E;
conforme Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 25466 del 2024, secondo cui “.. Spetta a chi agisce in giudizio provare che un determinato evento di danno è stato provocato dalla condotta negligente del sanitario, in applicazione dell'ordinario criterio di accertamento del nesso eziologico basato sulla regola del più probabile che non. Fornita questa prova, l'evento provocato dalla condotta del sanitario, sia esso la morte del paziente o un peggioramento della qualità della vita del paziente fondato su una invalidità permanente, non deve essere valutato in termini di perdita di chance ma soltanto di responsabilità medica e quindi, se è accertato il nesso causale tra il comportamento poco diligente del sanitario e il danno, il risarcimento deve essere liquidato nella sua pienezza, pari all'equivalente monetario del danno conseguenza, ovvero va liquidato l'intero danno effettivamente verificatosi, condannando a seconda dei casi i sanitari al risarcimento del danno da morte o da riduzione della durata della vita o da perdita di qualità della stessa o da invalidità permanente prodotta a causa della loro condotta imperita o negligente nella sua interezza”.).
Orbene, posto che, nell'ipotesi in esame, alcuna incertezza è ravvisabile, avendo, come detto, i CTU riconosciuto in pieno il nesso causale tra la condotta dei medici del P.O. di Benevento e le lesioni sofferte dalla paziente, a quest'ultima spetta il ristoro del danno alla salute e degli ulteriori pregiudizi non patrimoniali dinanzi riconosciuti, non anche della lesione della (peraltro, nemmeno specificamente dedotta nelle sue concrete ripercussioni lesive) chance non pretensiva.
§ 13. pag. 35/45 Il Giudice di primo grado procedeva alla valutazione ed alla quantificazione del danno patrimoniale, argomentando testualmente quanto segue: “Alla vanno inoltre liquidate in via equitativa, sulla Pt_1
base di quanto documentato, euro 15.000,00 per minori guadagni per la contrazione dell'attività di informatore farmaceutico, avente una parte della retribuzione variabile in base ai risultati raggiunti;
euro 5.000,00 per perdita di chance”.
Con l'ultimo motivo, l'appellante, nel censurare tale capo di pronuncia, deduceva che la liquidazione, operata dal Giudice, era riduttiva, in quanto non aveva tenuto conto della perdita, conseguente al danno iatrogeno sofferto ed al lungo periodo di assenza forzata dal lavoro, della possibilità di partecipare al “rimpasto” dei capi area indetto prima dell'estate 2017 e terminato agli inizi del 2018, nonché di candidarsi come Medical Scientific Liason, posizione che le avrebbe consentito di ottenere una sicura progressione di carriera, con un incremento stipendiale di almeno € 15.000,00/anno, nonché premi per circa €
10.000,00.
L'istante si doleva del fatto che il primo Giudice, oltre a non avere apprezzato le prove documentali da essa prodotte, aveva anche escluso la prova per testi, articolata proprio allo scopo di dimostrare le indicate circostanze.
Chiedeva, quindi, se del caso previa ammissione della ridetta prova, di riconoscere, un danno emergente pari ad € 100.000,00, comprensivo delle spese sostenute per viaggi e cure mediche e della perdita di chance patrimoniale, per non aver potuto avvalersi dell'opportunità di avanzamento di carriera, ed un lucro cessante pari ad € 50.000. pag. 36/45 § 14.
La censura è infondata.
Il Giudice di primo grado ha, come dinanzi detto, accolto l'originaria domanda della ricorrente, avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della chance di conseguire un migliore inquadramento professionale e, conseguentemente, un più elevato reddito. Tale pregiudizio è stato stimato nella misura di euro 5.000,00.
Ciò premesso, la più elevata liquidazione del danno de quo, sollecitata dall'appellante, avrebbe richiesto che essa fornisse una prova sufficientemente circostanziata sia della concreta possibilità di aspirare allo specifico profilo professionale indicato, sia dei maggiori guadagni ad esso connessi (cfr. Cass. civ. Sez. L, Ordinanza n. 1884 del 2022, secondo cui “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di “chance” la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass., n. 18207 del 2014). Ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta, il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro
(Cass., n. 18207 del 2014 cit.). Tuttavia, occorre considerare il grado di probabilità e la natura del danno da perdita di chance, che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito pag. 37/45 ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale
(Cass. n. 13483 del 2018)”).
Nondimeno, nel caso di specie, la prova dinanzi indicata non risulta desumibile dalla documentazione depositata, avendo, in primo grado, la ricorrente prodotto unicamente una comunicazione organizzativa, datata 10/2018, inoltrata ai dipendenti dell'azienda presso cui lavorava, nella quale si annunciava l'ingresso di una nuova figura professionale che sarebbe stata ricoperta da una determinata persona, nonché una mail, del 9.7.2018, nella quale la MB Italia, azienda per la quale lavorava, indiceva una selezione per la ricerca di una determinata qualifica professionale (Medical Scientific Liason), per alcune regioni del centro nord Italia, geograficamente lontane dalla residenza dell'odierna appellante, qualifica per la quale si indicava, tra l'altro, la disponibilità a viaggiare in maniera abituale ed a pernottare fuori del luogo di normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Ciò posto, difetta la prova della sussistenza, in capo alla , sia della Pt_1
disponibilità ad accettare le indicate condizioni lavorative, sia degli specifici requisiti richiesti per tale profilo professionale, non potendosi l'attitudine de qua evincere dalla scarna documentazione agli atti, né apparendo siffatta dimostrazione demandabile a testi, atteso che, sul punto, gli stessi avrebbero espresso giudizi e non riferito su fatti.
Riguardo, poi, alla lamentata contrazione di reddito, dovuta alla minore produttività, che, come visto, il Giudice riconosceva equitativamente in euro 15.000,00, l'istante non ha, in primo grado, depositato documentazione idonea a fare emergere l'erroneità di tale stima per difetto. In particolare, non venivano prodotti i modelli unici, presentati pag. 38/45 all'Agenzia delle Entrate negli anni immediatamente precedenti quello di verificazione del sinistro, e, eventualmente, nell'anno successivo, dai quali avrebbe potuto desumersi la prova della concreta riduzione delle entrate rispetto a quanto in passato abitualmente percepito.
Ne segue che, non essendo stata dimostrata dall'appellante la mancata corretta valutazione, ad opera del Giudice, di significative risultanze probatorie, né, come detto, apparendo, ai fini in esame, dirimente la prova orale, posto che i capi, per come articolati, risultavano genericamente formulati e tesi a fare esprimere a testi giudizi, non vi siano ragioni per ritenere riduttiva la stima del danno patrimoniale, come operata nella gravata sentenza.
In relazione, poi, alla minore produttività, causalmente ricollegabile alla lesione iatrogena, di essa si è, comunque, tenuto conto, come riduzione della capacità lavorativa generica, al fine di accordare la personalizzazione del danno biologico, di cui dinanzi si è detto.
Riguardo, infine, alle spese mediche, la pretesa risulta genericamente formulata e del tutto sganciata dal contenuto del capo di sentenza impugnato, sicché, in parte qua, la censura appare finanche contraria al disposto dell'art. 342 c.p.c..
§ 15.
Nella comparsa conclusionale depositata in data 14.11.2025, nel termine accordato a tal fine alle parti con ordinanza del 4.7.2025,
l'appellante, premesso che nelle more aveva subito la perdita per licenziamento del posto di lavoro, chiedeva che le fosse riconosciuta l'ulteriore voce di danno patrimoniale, corrispondente alla perdita delle retribuzioni, per l'arco temporale compreso tra la cessazione del pag. 39/45 rapporto di impiego ed il raggiungimento dei 67 anni, vale a dire dell'età pensionabile. A tale titolo, quindi, l'istante domandava liquidarsi l'ulteriore importo di € 1.030.500,00, tenuto conto del reddito mensile perduto pari ad € 5.725,00 e di un periodo di presumibile mancato lavoro (dal 2024 fino ai 67 anni) di 15 anni.
§ 16.
Ciò posto, anche a voler ritenere, alla luce della giurisprudenza dinanzi richiamata rispetto al risarcimento del danno incrementale, la pretesa in questione ammissibile, siccome traente origine dalla medesima vicenda sostanziale e concernente un pregiudizio sopravvenuto in corso di causa, la domanda deve essere respinta.
Difetta, invero, la prova del nesso causale tra la lamentata perdita di occupazione ed il danno iatrogeno sofferto.
Infatti, nella lettera di licenziamento depositata dall'appellante unitamente alle note di trattazione scritta prodotte in data 1.10.2024, si legge che la cessazione del rapporto di lavoro era conseguenza di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla MB Italia s.r.l., sulla base di un accordo sindacale concluso con le rappresentanze sindacali. Inoltre, nella medesima missiva, datata 25.3.2024, si legge che la aveva preso atto di tale accordo e che aveva ritenuto di non Pt_1
essersi opposto allo stesso.
A ben vedere, quindi, le ragioni del licenziamento non risiedono nella valutazione negativa delle performance della , operate dalla Pt_1
MB Italia in ragione della ridotta attitudine lavorativa conseguente alla lesione iatrogena. Infatti, la cessazione del rapporto lavorativo non
è, per quanto emerge dalla lettera dinanzi richiamata, inerente alla sola pag. 40/45 posizione dell'odierna appellante, né veniva motivato dall'azienda in relazione al rendimento della , ma si iscrive in un ben più Pt_1
complesso processo di ristrutturazione aziendale, attuato nelle forme e con le garanzie previste dalla richiamata normativa di settore (appunto, la legge 223/91, che, come noto, prevede la possibilità per le imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, di avviare la procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale).
§ 17.
In conclusione, quindi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
l'appellata deve essere condannata a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di , il maggiore Parte_1
importo (rispetto a quello riconosciuto nella gravata sentenza) di euro
347.371,75.
Su tale importo, costituente oggetto di un debito di valore, spettano all'appellante, come già indicato nella gravata sentenza, gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da computarsi a decorrere dal
2/6/2017 sulla somma, previamente devalutata a tale data, ed anno per anno rivalutata sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 18.
L'accoglimento parziale dell'appello non importa, in difetto di specifico motivo di gravame, l'obbligo di provvedere ad un rinnovato regolamento delle spese processuali del primo grado. Infatti, al riguardo pag. 41/45 si afferma dalla giurisprudenza che “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1,
c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
33412 del 19/12/2024; Sez. 3 - , Sentenza n. 27606 del 29/10/2019).
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza della parte appellata e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 10.3.2014
n. 55, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data.
pag. 42/45 In particolare, andrà fatta applicazione dello scaglione relativo alle controversie di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, avuto riguardo al disputatum, corrispondente alla differenza tra la somma accordata alla dal Tribunale ed il maggior credito in questa sede Pt_1
riconosciuto. Tanto, invero, in ossequio al principio secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
35195 del 30/11/2022).
Ciò premesso, riconoscendo i compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali, da ritenere adeguati al numero ed alla complessità delle questioni trattate ed all'attività difensiva espletata, andrà riconosciuto il complessivo importo di euro 14.317,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Matteo De Crescenzo, dichiaratosi antistatario.
Il costo del contributo unificato, invece, del quale è stato documentato il versamento ad opera della in proprio, va liquidato direttamente Pt_1
alla stessa e non al distrattario.
pag. 43/45 Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, come liquidate in grado di appello da questa Corte, debbono porsi a definitivo carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Parte_2
provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la
[...]
a Controparte_3
pagare, in favore di , a titolo di risarcimento del Parte_2
danno non patrimoniale, il complessivo importo di euro
347.371,75, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1282 co. 1
c.c. da calcolare sul predetto importo previamente devalutato al
2/6/2017 ed anno per anno rivalutato sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
c) condanna la dell' Controparte_3 [...]
di alla rifusione, in favore del CP_3 Controparte_3
procuratore antistatario, avv. Matteo De Crescenzo, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, nonché,
pag. 44/45 in favore di in proprio, di euro 804,00 per Parte_1
esborsi;
d) pone le spese relative alla CTU del grado di appello, come liquidate da questa Corte con separato decreto, a definitivo carico dell'appellata.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 45/45