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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 882/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO Il Giudice, dott. Ruggiero Berardi letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
) rappresentato dall'Avv. FEDERICI STEFANIA P.IVA_1 esaminata la documentazione allegata;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenute sussistenti le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c.; rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo sulla base di una creditoria derivante da un contratto di finanziamento;
rilevato che – alla luce del tenore del contratto e per quanto rilevato dalla stessa parte ricorrente – la parte nei cui confronti è proposta la domanda monitoria è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. a) e art. 5, co. 1 D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo); considerato che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della sentenza C. Civ. Sez. Un. n. 9479/2023, il Giudice nazionale è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto su cui si fonda la pretesa creditoria anche in sede di procedimento monitorio, stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore; ritenuto che, rispetto alle predette clausole, come allegato e documentato da parte ricorrente, non si ravvisano profili di abusività; INGIUNGE A
) di pagare al ricorrente, per le causali di cui al ricorso: CP_1 C.F._1
1) la somma di € 21.970,15;
2) gli interessi come da domanda;
3) le spese del presente procedimento che si liquidano in € 950,00 per compensi professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, C.P.A. ed I.V.A., se dovuto, come per legge AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica con l'assistenza obbligatoria di un difensore (con l'avviso che, sussistendo le condizioni di legge, può accedere al patrocinio a spese dello Stato) e che, in difetto, il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole indicate in motivazione. Cuneo, 03/06/2025 Il Giudice dott. Ruggiero Berardi
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO Il Giudice, dott. Ruggiero Berardi letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
) rappresentato dall'Avv. FEDERICI STEFANIA P.IVA_1 esaminata la documentazione allegata;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenute sussistenti le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c.; rilevato che parte ricorrente ha depositato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo sulla base di una creditoria derivante da un contratto di finanziamento;
rilevato che – alla luce del tenore del contratto e per quanto rilevato dalla stessa parte ricorrente – la parte nei cui confronti è proposta la domanda monitoria è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. a) e art. 5, co. 1 D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo); considerato che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della sentenza C. Civ. Sez. Un. n. 9479/2023, il Giudice nazionale è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto su cui si fonda la pretesa creditoria anche in sede di procedimento monitorio, stante l'assenza di contraddittorio con l'ingiunto/consumatore; ritenuto che, rispetto alle predette clausole, come allegato e documentato da parte ricorrente, non si ravvisano profili di abusività; INGIUNGE A
) di pagare al ricorrente, per le causali di cui al ricorso: CP_1 C.F._1
1) la somma di € 21.970,15;
2) gli interessi come da domanda;
3) le spese del presente procedimento che si liquidano in € 950,00 per compensi professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, C.P.A. ed I.V.A., se dovuto, come per legge AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica con l'assistenza obbligatoria di un difensore (con l'avviso che, sussistendo le condizioni di legge, può accedere al patrocinio a spese dello Stato) e che, in difetto, il decreto diverrà esecutivo e definitivo e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole indicate in motivazione. Cuneo, 03/06/2025 Il Giudice dott. Ruggiero Berardi