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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/05/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe – presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1651/2025 V.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Carmela Caliandro;
Parte_1
-RICORRENTE-
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Piergiuseppe Liberti e Controparte_1
Ileana Giovanna Magarelli;
-RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26.03.2025 e Parte_1 Controparte_1
(genitori di , e , nati, rispettivamente, il 25.01.1983, il 06.05.1990 ed il Parte_2 Controparte_2 Per_1
12.01.2002), premesso che:
1. questo Tribunale aveva emesso il 12.01.2021 la sentenza n. 641/2021 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate nella convenzione allegata al verbale d'udienza del 21.12.2020, tra le quali vi era il contributo materno al mantenimento del solo figlio , l'unico all'epoca ancora Per_1 non indipendente economicamente;
2. nelle more anche il figlio era divenuto economicamente autosufficiente;
Per_1 chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi, tra l'altro, la revoca della contribuzione ordinaria e straordinaria per il figlio a decorrere da marzo 2025. Per_1
La causa veniva rimessa immediatamente la Collegio ex art. 473 bis.51 c.p.c. ed il P.M. chiedeva l'accoglimento della domanda congiunta in data 16.04.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 26.03.2025 da e modificando le condizioni di divorzio statuite nella citata Parte_1 Controparte_1 sentenza:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nella convenzione datata 20.03.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 6 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe – presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1651/2025 V.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Carmela Caliandro;
Parte_1
-RICORRENTE-
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Piergiuseppe Liberti e Controparte_1
Ileana Giovanna Magarelli;
-RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26.03.2025 e Parte_1 Controparte_1
(genitori di , e , nati, rispettivamente, il 25.01.1983, il 06.05.1990 ed il Parte_2 Controparte_2 Per_1
12.01.2002), premesso che:
1. questo Tribunale aveva emesso il 12.01.2021 la sentenza n. 641/2021 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate nella convenzione allegata al verbale d'udienza del 21.12.2020, tra le quali vi era il contributo materno al mantenimento del solo figlio , l'unico all'epoca ancora Per_1 non indipendente economicamente;
2. nelle more anche il figlio era divenuto economicamente autosufficiente;
Per_1 chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi, tra l'altro, la revoca della contribuzione ordinaria e straordinaria per il figlio a decorrere da marzo 2025. Per_1
La causa veniva rimessa immediatamente la Collegio ex art. 473 bis.51 c.p.c. ed il P.M. chiedeva l'accoglimento della domanda congiunta in data 16.04.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 26.03.2025 da e modificando le condizioni di divorzio statuite nella citata Parte_1 Controparte_1 sentenza:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nella convenzione datata 20.03.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 6 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato