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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 412/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2974/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 3 Agrigento - 93023600849
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005276382000 CONTRIBUTI CONS 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso cartella di pagamento n. 29120240005276382000, relativa a “Quota consortile anno 2019”, emessa e notificata dall'agente della riscossione per la provincia di Agrigento (cfr. atto impugnato, notificata in data 14/06/2024 con la quale conteneva contenente i seguenti ruoli:
- Ruolo n. 2024/000055 – Beneficio irriguo anno 2019 Comune di Menfi € 151,00
- Ruolo n. 2018/000056 – Beneficio irriguo 2019 Comune di Sciacca € 638,00.
Deduceva la mancata notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione e la mancata prova del beneficio diretto sul terreno oggetto di contestazione.
L'agenzia delle entrate riscossione e il Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento che insistono per il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione sul motivo con il quale parte ricorrente deduce la mancata prova del beneficio diretto sul terreno oggetto di contestazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il presupposto del debito tributario per contributi consortili di bonifica fondiaria può essere rappresentato soltanto da un vantaggio diretto e specifico (conseguito o conseguibile) del singolo fondo in dipendenza della bonifica, un vantaggio idoneo a tradursi, più precisamente, in una qualità del fondo, non essendo, invece, sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio dal quale deriva un vantaggio in diretto per l'inclusione del terreno nel perimetro consortile (ex plurimis, Cass. 2013, n. 11801).
Nel caso di specie, tuttavia, la cartella (non prevista la notificazione di un atto impositivo) è priva al riguardo di ogni indicazione, né, tanto meno l'indicazione del piano di classifica e del concreto beneficio arrecato all'immobile.
Tra l'altro parte ricorrente ha depositato perizia di stima nella quale si evidenzia la mancata prova dell'esistenza di un beneficio fondiario diretto, concreto e specifico, costituente presupposto indefettibile della contribuzione consortile.
Dalla suddetta relazione tecnica, fondata su sopralluoghi, analisi morfologiche dei terreni, documentazione fotografica, estratti cartografici IGM e riscontri catastali puntuali, emerge in modo chiaro, univoco e tecnicamente documentato che, nell'annualità oggetto di imposizione, non risultava eseguito alcun intervento di bonifica, miglioramento fondiario o manutenzione della rete irrigua da parte del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, né tantomeno risultava conseguito un beneficio diretto, concreto e specifico in capo ai fondi assoggettati a contribuzione.
Le spese, seguono la soccombenza che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parti resistenti al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 350,00, oltre spese generali di legge, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Agrigento il 23 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico
LV IS NF
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2974/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 3 Agrigento - 93023600849
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005276382000 CONTRIBUTI CONS 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso cartella di pagamento n. 29120240005276382000, relativa a “Quota consortile anno 2019”, emessa e notificata dall'agente della riscossione per la provincia di Agrigento (cfr. atto impugnato, notificata in data 14/06/2024 con la quale conteneva contenente i seguenti ruoli:
- Ruolo n. 2024/000055 – Beneficio irriguo anno 2019 Comune di Menfi € 151,00
- Ruolo n. 2018/000056 – Beneficio irriguo 2019 Comune di Sciacca € 638,00.
Deduceva la mancata notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione e la mancata prova del beneficio diretto sul terreno oggetto di contestazione.
L'agenzia delle entrate riscossione e il Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento che insistono per il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione sul motivo con il quale parte ricorrente deduce la mancata prova del beneficio diretto sul terreno oggetto di contestazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il presupposto del debito tributario per contributi consortili di bonifica fondiaria può essere rappresentato soltanto da un vantaggio diretto e specifico (conseguito o conseguibile) del singolo fondo in dipendenza della bonifica, un vantaggio idoneo a tradursi, più precisamente, in una qualità del fondo, non essendo, invece, sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio dal quale deriva un vantaggio in diretto per l'inclusione del terreno nel perimetro consortile (ex plurimis, Cass. 2013, n. 11801).
Nel caso di specie, tuttavia, la cartella (non prevista la notificazione di un atto impositivo) è priva al riguardo di ogni indicazione, né, tanto meno l'indicazione del piano di classifica e del concreto beneficio arrecato all'immobile.
Tra l'altro parte ricorrente ha depositato perizia di stima nella quale si evidenzia la mancata prova dell'esistenza di un beneficio fondiario diretto, concreto e specifico, costituente presupposto indefettibile della contribuzione consortile.
Dalla suddetta relazione tecnica, fondata su sopralluoghi, analisi morfologiche dei terreni, documentazione fotografica, estratti cartografici IGM e riscontri catastali puntuali, emerge in modo chiaro, univoco e tecnicamente documentato che, nell'annualità oggetto di imposizione, non risultava eseguito alcun intervento di bonifica, miglioramento fondiario o manutenzione della rete irrigua da parte del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, né tantomeno risultava conseguito un beneficio diretto, concreto e specifico in capo ai fondi assoggettati a contribuzione.
Le spese, seguono la soccombenza che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna parti resistenti al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 350,00, oltre spese generali di legge, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Agrigento il 23 Gennaio 2026
Il GIUDICE Monocratico
LV IS NF
Firmato digitalmente