Art. 3.
Per i segretari giudiziari assunti in servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, il vincolo quinquennale previsto dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e' ridotto a tre anni ai fini del trasferimento ad altri distretti. Costituira' titolo prevalente, nella prima applicazione della presente legge, l'aver compiuto il prescritto quinquennio di servizio effettivo.
Per i segretari giudiziari assunti in servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, il vincolo quinquennale previsto dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e' ridotto a tre anni ai fini del trasferimento ad altri distretti. Costituira' titolo prevalente, nella prima applicazione della presente legge, l'aver compiuto il prescritto quinquennio di servizio effettivo.