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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1085 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SARA PATRIZIA LOMBARDO, come da procura in atti,
E
nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRO SENTINA, come C.F._2
da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
31/03/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], premesso: Parte_3
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 04/10/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 168, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il Persona_1
21/08/2023, e nato a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
A seguito della costituzione di altro difensore nell'interesse di , le parti Parte_1
depositavano un nuovo accordo sottoscritto in data 05/11/2025 nel quale chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti esprimono la comune volontà di separarsi consensualmente, di vivere separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con preciso obbligo di comunicarsi, reciprocamente, nell'interesse esclusivo dei figli minori, ogni mutamento di domicilio o residenza. 2) Le parti di comune accordo stabiliscono che la casa coniugale ubicata in Messina
Via Cisternone 11, di proprietà esclusiva della signora resterà assegnata alla stessa che Pt_1
continuerà colà ad abitare insieme ai figli ed essendosi il marito già Per_1 Per_2
trasferito in altra abitazione. 3) i Figli minori, ed vengono affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori ma avranno il domicilio prevalente presso la casa coniugale ove manterranno la residenza insieme alla madre. Le parti di comune accordo stabiliscono di cooperare nell'interesse dei figli, mantenendo sempre innanzi ai figli un atteggiamento di rispetto reciproco. In considerazione dell'età dei bimbi ( 2 anni Per_1
ed 7 mesi) il padre, genitore non collocatario potrà vederli e frequentarli, entrambi, Per_2
presso la casa coniugale almeno fino al raggiungimento dei 5 anni di età della figlia maggiore
Il sig. rascorrerà con i bimbi almeno 2 pomeriggi la settimana, il lunedì ed Per_1 Pt_2
il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19, e la mattina della domenica (o in alternativa del sabato) dalle 10.30 alle 12.30, con la possibilità di aumentare i pomeriggi secondo le modalità da concordare con la Sig.ra Quando il Sig. trascorrerà con i bimbi la mattina della Pt_1 Pt_2
domenica (o del sabato) anche i nonni paterni potranno accompagnare il figlio e trascorrere il tempo con i nipoti in quella che era la casa coniugale. Di comune accordo i genitori insieme potranno, in caso di belle giornate e/o d'estate, trascorrere con i figli il tempo anche fuori dalla casa coniugale- in un parco, in spiaggia ecc…- nei giorni e nelle ore in cui il padre eserciterà il diritto di visita. Sempre di comune accordo i genitori potranno stabilire orari e giorni diversi e/o incrementare le visite compatibilmente alle loro esigenze lavorative ed ai bisogni dei bambini. A partire dal compimento di 1 anno di durante le feste Per_2 natalizie, i bambini trascorreranno ad anni alternati, con un genitore il pranzo della vigilia e con l'altro il pranzo del natale;
analogamente un anno trascorreranno il pranzo del 31 con un genitore e il pranzo dell'uno gennaio con l'altro, così anche per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Fino a quando i bambini non saranno cresciuti, almeno fino al 5 anno di età di i genitori non prevedono pernottamenti notturni dei bambini con il padre neanche Per_2
d'estate. Durante il periodo estivo il padre potrà, però, trascorrere più tempo con i figli, compatibilmente alle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
il sig. potrà trascorrere Pt_2
con i figli altri 2 pomeriggi in più rispetto a quelli già previsti, nel medesimo orario e/o in giorni e orari diversi concordati con la signora 4) In considerazione dell'attuale Pt_1
situazione economica del Sig. percettore della Naspi con assegno pari ad euro Pt_2
“780,00”, e delle proprie uscite di cui euro 375,00 rata finanziamento spese odontoiatriche, euro 96,00 assicurazione autovettura, euro 205,62 rata finanziamento acquisto autovettura, le parti stabiliscono concordemente che lo stesso verserà a titolo di assegno di mantenimento per entrambi i due figli la somma di € 200, entro il 5 di ogni mese;
somma rivalutabile secondo l'indice ISTAT come per Legge. In considerazione della circostanza, al momento non modificabile, che i bambini debbano frequentare necessariamente un asilo privato (asilo nido
EM e scuola dell'infanzia , non essendo al momento accessibile nessuna Per_1
struttura pubblica che ospiti ed accudisca i minori, durante tutte le ore in cui la madre è impegnata nella sua attività di insegnante, ed in considerazione della circostanza che il sig.
è disoccupato e percepisce quale unica fonte di reddito l'assegno Naspi, la spesa sarà a Pt_2
carico della Sig.ra ed il Sig. attualmente contribuirà unicamente con la Pt_1 Pt_2
corresponsione di € 100,00 mensili;
il sig. s'impegna fin da ora, nel momento in cui la Pt_2
sua posizione economica dovesse migliorare, a corrispondere una somma pari alla metà della retta dell'asilo per entrambi i figli o almeno una quota non inferiore ad euro 200. Resta inteso che quando tale necessità verrà meno, perché i bambini avranno accesso ad una struttura pubblica che i minori potranno frequentare per tutto il tempo in cui, per ragioni inderogabili di lavoro, la madre non potrà accudirli, l'obbligo di pagamento del sig. cui sopra, verrà Pt_2
meno. I coniugi concordemente stabiliscono, fin da ora, che quando il sig. avrà trovato Pt_2
un'occupazione lavorativa, cessando il suo status di disoccupato, l'assegno di mantenimento per i minori sarà aumentato, adeguandolo alla situazione reddituale del ricorrente ed alle esigenze dei minori In ogni caso considerando che i minori oltre ad avere il domicilio prevalente presso la madre, trascorrono quasi interamente i loro tempi con quest'ultima,
l'assegno unico per i minori sarà per intero destinato alla signora Tutte le spese Pt_1
straordinarie necessarie per i minori, saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi, quelle straordinarie non necessarie - ad eccezione di quelle per l'asilo di cui sopra che per la contingente situazione si palesano come necessarie - dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e se approvate, e opportunamente documentate, saranno anch'esse a carico di entrambi i comparenti in ragione della metà; diversamente in caso di disaccordo resteranno a carico per intero del genitore anticipatario. Per
l'identificazione della natura giuridica delle spese si fa espresso riferimento alle linee guide dell'ultimo Protocollo del CNF. 5) I coniugi in reciprocità dichiarano di rinunciare a qualunque assegno di mantenimento tra di loro. 6) L'autovettura Fiat Panda acquistata in costanza di matrimonio, resterà nella disponibilità del sig. il quale si obbliga a pagare Pt_2
per intero ed in esclusiva, le rate del finanziamento acceso per l'acquisto 7) I coniugi in reciprocità dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, avendo già provveduto a regolare ogni altra questione di carattere patrimoniale esistente tra di loro. 8)
Considerando la tenera età dei bambini, la loro domiciliazione prevalente presso la madre, la dettagliata e concordata previsione del diritto di visita del genitore non affidatario, non è stato previsto alcun Piano Genitoriale”.
All'udienza del 03/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti il 05/11/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 31/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_3
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti il 05/11/2025 e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 04/10/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 168, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1085 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SARA PATRIZIA LOMBARDO, come da procura in atti,
E
nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRO SENTINA, come C.F._2
da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
31/03/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], premesso: Parte_3
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 04/10/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 168, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il Persona_1
21/08/2023, e nato a [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
A seguito della costituzione di altro difensore nell'interesse di , le parti Parte_1
depositavano un nuovo accordo sottoscritto in data 05/11/2025 nel quale chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti esprimono la comune volontà di separarsi consensualmente, di vivere separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con preciso obbligo di comunicarsi, reciprocamente, nell'interesse esclusivo dei figli minori, ogni mutamento di domicilio o residenza. 2) Le parti di comune accordo stabiliscono che la casa coniugale ubicata in Messina
Via Cisternone 11, di proprietà esclusiva della signora resterà assegnata alla stessa che Pt_1
continuerà colà ad abitare insieme ai figli ed essendosi il marito già Per_1 Per_2
trasferito in altra abitazione. 3) i Figli minori, ed vengono affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori ma avranno il domicilio prevalente presso la casa coniugale ove manterranno la residenza insieme alla madre. Le parti di comune accordo stabiliscono di cooperare nell'interesse dei figli, mantenendo sempre innanzi ai figli un atteggiamento di rispetto reciproco. In considerazione dell'età dei bimbi ( 2 anni Per_1
ed 7 mesi) il padre, genitore non collocatario potrà vederli e frequentarli, entrambi, Per_2
presso la casa coniugale almeno fino al raggiungimento dei 5 anni di età della figlia maggiore
Il sig. rascorrerà con i bimbi almeno 2 pomeriggi la settimana, il lunedì ed Per_1 Pt_2
il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19, e la mattina della domenica (o in alternativa del sabato) dalle 10.30 alle 12.30, con la possibilità di aumentare i pomeriggi secondo le modalità da concordare con la Sig.ra Quando il Sig. trascorrerà con i bimbi la mattina della Pt_1 Pt_2
domenica (o del sabato) anche i nonni paterni potranno accompagnare il figlio e trascorrere il tempo con i nipoti in quella che era la casa coniugale. Di comune accordo i genitori insieme potranno, in caso di belle giornate e/o d'estate, trascorrere con i figli il tempo anche fuori dalla casa coniugale- in un parco, in spiaggia ecc…- nei giorni e nelle ore in cui il padre eserciterà il diritto di visita. Sempre di comune accordo i genitori potranno stabilire orari e giorni diversi e/o incrementare le visite compatibilmente alle loro esigenze lavorative ed ai bisogni dei bambini. A partire dal compimento di 1 anno di durante le feste Per_2 natalizie, i bambini trascorreranno ad anni alternati, con un genitore il pranzo della vigilia e con l'altro il pranzo del natale;
analogamente un anno trascorreranno il pranzo del 31 con un genitore e il pranzo dell'uno gennaio con l'altro, così anche per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Fino a quando i bambini non saranno cresciuti, almeno fino al 5 anno di età di i genitori non prevedono pernottamenti notturni dei bambini con il padre neanche Per_2
d'estate. Durante il periodo estivo il padre potrà, però, trascorrere più tempo con i figli, compatibilmente alle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
il sig. potrà trascorrere Pt_2
con i figli altri 2 pomeriggi in più rispetto a quelli già previsti, nel medesimo orario e/o in giorni e orari diversi concordati con la signora 4) In considerazione dell'attuale Pt_1
situazione economica del Sig. percettore della Naspi con assegno pari ad euro Pt_2
“780,00”, e delle proprie uscite di cui euro 375,00 rata finanziamento spese odontoiatriche, euro 96,00 assicurazione autovettura, euro 205,62 rata finanziamento acquisto autovettura, le parti stabiliscono concordemente che lo stesso verserà a titolo di assegno di mantenimento per entrambi i due figli la somma di € 200, entro il 5 di ogni mese;
somma rivalutabile secondo l'indice ISTAT come per Legge. In considerazione della circostanza, al momento non modificabile, che i bambini debbano frequentare necessariamente un asilo privato (asilo nido
EM e scuola dell'infanzia , non essendo al momento accessibile nessuna Per_1
struttura pubblica che ospiti ed accudisca i minori, durante tutte le ore in cui la madre è impegnata nella sua attività di insegnante, ed in considerazione della circostanza che il sig.
è disoccupato e percepisce quale unica fonte di reddito l'assegno Naspi, la spesa sarà a Pt_2
carico della Sig.ra ed il Sig. attualmente contribuirà unicamente con la Pt_1 Pt_2
corresponsione di € 100,00 mensili;
il sig. s'impegna fin da ora, nel momento in cui la Pt_2
sua posizione economica dovesse migliorare, a corrispondere una somma pari alla metà della retta dell'asilo per entrambi i figli o almeno una quota non inferiore ad euro 200. Resta inteso che quando tale necessità verrà meno, perché i bambini avranno accesso ad una struttura pubblica che i minori potranno frequentare per tutto il tempo in cui, per ragioni inderogabili di lavoro, la madre non potrà accudirli, l'obbligo di pagamento del sig. cui sopra, verrà Pt_2
meno. I coniugi concordemente stabiliscono, fin da ora, che quando il sig. avrà trovato Pt_2
un'occupazione lavorativa, cessando il suo status di disoccupato, l'assegno di mantenimento per i minori sarà aumentato, adeguandolo alla situazione reddituale del ricorrente ed alle esigenze dei minori In ogni caso considerando che i minori oltre ad avere il domicilio prevalente presso la madre, trascorrono quasi interamente i loro tempi con quest'ultima,
l'assegno unico per i minori sarà per intero destinato alla signora Tutte le spese Pt_1
straordinarie necessarie per i minori, saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi, quelle straordinarie non necessarie - ad eccezione di quelle per l'asilo di cui sopra che per la contingente situazione si palesano come necessarie - dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e se approvate, e opportunamente documentate, saranno anch'esse a carico di entrambi i comparenti in ragione della metà; diversamente in caso di disaccordo resteranno a carico per intero del genitore anticipatario. Per
l'identificazione della natura giuridica delle spese si fa espresso riferimento alle linee guide dell'ultimo Protocollo del CNF. 5) I coniugi in reciprocità dichiarano di rinunciare a qualunque assegno di mantenimento tra di loro. 6) L'autovettura Fiat Panda acquistata in costanza di matrimonio, resterà nella disponibilità del sig. il quale si obbliga a pagare Pt_2
per intero ed in esclusiva, le rate del finanziamento acceso per l'acquisto 7) I coniugi in reciprocità dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, avendo già provveduto a regolare ogni altra questione di carattere patrimoniale esistente tra di loro. 8)
Considerando la tenera età dei bambini, la loro domiciliazione prevalente presso la madre, la dettagliata e concordata previsione del diritto di visita del genitore non affidatario, non è stato previsto alcun Piano Genitoriale”.
All'udienza del 03/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti il 05/11/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 31/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_3
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti il 05/11/2025 e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 04/10/2022, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 168, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.