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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 9433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9433 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 26 settembre 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G.
15749/2023
TRA
A FAVORE DEI Parte_1 con l'Avv. Prof. Roberto Pessi) Parte_2
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Luigi Annunziata) Controparte_1
RESISTENTE
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del precetto notificato il 21 aprile
2023; condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.400,00 oltre IVA e CPA;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 26 settembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la a Parte_1 favore dei dottori commercialisti chiedeva al Giudice adito di accertare e dichiarare “la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/l'inefficacia del precetto opposto notificato in data 21.4.2023” dalla OR , odierna resistente, con cui le Controparte_1 veniva chiesto di pagare il complessivo importo di euro 5.705,04, di cui euro 3.500,00
a titolo di compenso spese e euro 200 a titolo di spese imponibili liquidati nell'ordinanza n. 4038 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 9.2.2023.
A fondamento dell'opposizione pone due ragioni:
1. Inesistenza del titolo esecutivo;
2.
Incomprensibilità ed erroneità dei conteggi allegati al precetto.
Si costituiva la Sig.ra rilevando l'infondatezza del ricorso e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Integratosi il contraddittorio, la causa veniva decisa senza l'espletamento di attività istruttoria stante la sua natura documentale.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Entrambi i motivi posti a fondamento dell'opposizione risultando fondati.
Come correttamente evidenziato in comparsa, l'oggetto del giudizio risiede tutto nell'interpretazione del dispositivo dell'ordinanza n.4038/2023 della Suprema Corte che ha definito la controversia insorta tra le parti.
Preme riportare per intero il testo del capoverso di interesse:“ La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo, relativo ad ed a e Controparte_1 Parte_3 rigetta gli altri. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 200 per esborsi, euro 3.500 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge d distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Zambrano”.
Dalla lettura del testo, emerge chiaramente che gli unici controricorrenti a favore dei quali è prevista una condanna alle spese di lite sono quelli – , Controparte_2 [...]
– difesi dall'Avv. Andrea Zambrano da considerarsi CP_3 Controparte_4 antistatario. Sulla base dell'interpretazione, che non può che essere letterale e libera da ogni valutazione sulla meritevolezza della statuizione che non spetta a questo
Giudice, risulta chiaro il quantum che la è tenuto a corrispondere senza Pt_1 procedere ad ulteriore precisazione “euro 200 per esborsi, euro 3.500 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge” e risulta determinato il soggetto beneficiario. Tale convincimento è maturato conformemente all'indirizzo della consolidata giurisprudenza che si è espressa in merito alle caratteristiche indefettibili che deve presentare una sentenza di condanna affinché sia qualificabile come un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Come è noto un titolo, anche di formazione giudiziale, non può considerarsi esecutivo se non, quando consente la determinazione degli importi dovuti o perché già indicati nel proprio testo o perché comunque determinabili agevolmente in base agli elementi numerici contenuti nello stesso attraverso operazioni aritmetiche elementari oppure predeterminati per legge senza fare ricorso ad elementi numerici ulteriori che non risultano dal testo della pronunzia.
Questo ulteriore intervento del Giudice sarebbe indispensabile se si volesse accedere alla tesi difensiva della dal momento che manca ogni riferimento nella CP_1 ordinanza al quantum indicato in precetto considerato che nulla è detto se la somma individuata debba intendersi “per ciascuna parte” e che in assenza, al limite, dovrebbe considerarsi da dividere pro quota in quanto complessivamente intesa.
Roma, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 26 settembre 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G.
15749/2023
TRA
A FAVORE DEI Parte_1 con l'Avv. Prof. Roberto Pessi) Parte_2
RICORRENTE
E
(con l'Avv. Luigi Annunziata) Controparte_1
RESISTENTE
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del precetto notificato il 21 aprile
2023; condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.400,00 oltre IVA e CPA;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 26 settembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la a Parte_1 favore dei dottori commercialisti chiedeva al Giudice adito di accertare e dichiarare “la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/l'inefficacia del precetto opposto notificato in data 21.4.2023” dalla OR , odierna resistente, con cui le Controparte_1 veniva chiesto di pagare il complessivo importo di euro 5.705,04, di cui euro 3.500,00
a titolo di compenso spese e euro 200 a titolo di spese imponibili liquidati nell'ordinanza n. 4038 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 9.2.2023.
A fondamento dell'opposizione pone due ragioni:
1. Inesistenza del titolo esecutivo;
2.
Incomprensibilità ed erroneità dei conteggi allegati al precetto.
Si costituiva la Sig.ra rilevando l'infondatezza del ricorso e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Integratosi il contraddittorio, la causa veniva decisa senza l'espletamento di attività istruttoria stante la sua natura documentale.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Entrambi i motivi posti a fondamento dell'opposizione risultando fondati.
Come correttamente evidenziato in comparsa, l'oggetto del giudizio risiede tutto nell'interpretazione del dispositivo dell'ordinanza n.4038/2023 della Suprema Corte che ha definito la controversia insorta tra le parti.
Preme riportare per intero il testo del capoverso di interesse:“ La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo, relativo ad ed a e Controparte_1 Parte_3 rigetta gli altri. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 200 per esborsi, euro 3.500 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge d distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Zambrano”.
Dalla lettura del testo, emerge chiaramente che gli unici controricorrenti a favore dei quali è prevista una condanna alle spese di lite sono quelli – , Controparte_2 [...]
– difesi dall'Avv. Andrea Zambrano da considerarsi CP_3 Controparte_4 antistatario. Sulla base dell'interpretazione, che non può che essere letterale e libera da ogni valutazione sulla meritevolezza della statuizione che non spetta a questo
Giudice, risulta chiaro il quantum che la è tenuto a corrispondere senza Pt_1 procedere ad ulteriore precisazione “euro 200 per esborsi, euro 3.500 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge” e risulta determinato il soggetto beneficiario. Tale convincimento è maturato conformemente all'indirizzo della consolidata giurisprudenza che si è espressa in merito alle caratteristiche indefettibili che deve presentare una sentenza di condanna affinché sia qualificabile come un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Come è noto un titolo, anche di formazione giudiziale, non può considerarsi esecutivo se non, quando consente la determinazione degli importi dovuti o perché già indicati nel proprio testo o perché comunque determinabili agevolmente in base agli elementi numerici contenuti nello stesso attraverso operazioni aritmetiche elementari oppure predeterminati per legge senza fare ricorso ad elementi numerici ulteriori che non risultano dal testo della pronunzia.
Questo ulteriore intervento del Giudice sarebbe indispensabile se si volesse accedere alla tesi difensiva della dal momento che manca ogni riferimento nella CP_1 ordinanza al quantum indicato in precetto considerato che nulla è detto se la somma individuata debba intendersi “per ciascuna parte” e che in assenza, al limite, dovrebbe considerarsi da dividere pro quota in quanto complessivamente intesa.
Roma, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli