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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/09/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 334/2025 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliato in BOLOGNA, VIA CAIROLI n. 9, con il patrocinio degli avv.ti
GORINI SILVIA e DAVOLI MASSIMO, contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata - elettivamente domiciliata in PADOVA, CORSO STATI UNITI n. 1/6, con il patrocinio degli avv.ti VOLTAN LUCA e GAGGERO PAOLO.
pagina 1 di 5 Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 122/2025, pubblicata in data
21.1.25.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 3.9.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado avanti al Tribunale di Padova, ha Parte_1
esperito azione avverso volta ad ottenere Controparte_1
il pagamento della somma di € 38.734,27 a titolo di bonus capitale e dell'ulteriore importo di € 2.069,959 a titolo di rendita vitalizia mensile, con relativi arretrati a decorrere dalla data di denuncia della malattia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, quale indennizzo dovuto in virtù del contratto di polizza privata di invalidità “Defensor” n.
3067071, poi respinta in forza della sentenza n. 122/2025, pubblicata in data 21.1.25.
Proposto appello da parte dell'originario attore e ritualmente costituita in giudizio la convenuta, veniva quindi formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del
Consigliere Istruttore con ordinanza dell'11.6.25, prevedente la conciliazione della controversia con il pagamento da parte di in Controparte_1
favore del della somma omnicomprensiva di € 50.000,00 a titolo di capitale ed Pt_1
interessi nonché di quella di € 25.000,00 già comprensiva di spese generali, IVA ed accessori di legge, a titolo di contributo per spese legali e di CTU, a fronte della quale le parti comparse all'udienza del 3.9.25, hanno concordato apposito verbale di conciliazione chiedendo venisse quindi dichiarata cessata la materia del contendere
Tale richiesta può essere accolta dal momento che siffatto tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse pagina 2 di 5 alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.
Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368, Cass. Sezioni Unite 8.1.03 n. 78, Cass.
6.7.05 n. 14250).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
- che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che a tale tipo di pronuncia non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 11.1.06 n. 271),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione
(Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
E d'altronde, a differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti viene a sostituirsi alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n.
1048, Cass.
3.3.06 n. 4714).
pagina 3 di 5 Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare e identificare, ma anche non specificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez.Un. 11.4.18 n. 8980)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tenuto inoltre conto dell'accordo delle parti sul punto, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e
12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione pagina 4 di 5 è stata oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n. n. 122/2025, pubblicata in data 21.1.25, dichiara cessata fra le parti la materia del contendere.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 4 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 334/2025 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliato in BOLOGNA, VIA CAIROLI n. 9, con il patrocinio degli avv.ti
GORINI SILVIA e DAVOLI MASSIMO, contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata - elettivamente domiciliata in PADOVA, CORSO STATI UNITI n. 1/6, con il patrocinio degli avv.ti VOLTAN LUCA e GAGGERO PAOLO.
pagina 1 di 5 Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 122/2025, pubblicata in data
21.1.25.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 3.9.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado avanti al Tribunale di Padova, ha Parte_1
esperito azione avverso volta ad ottenere Controparte_1
il pagamento della somma di € 38.734,27 a titolo di bonus capitale e dell'ulteriore importo di € 2.069,959 a titolo di rendita vitalizia mensile, con relativi arretrati a decorrere dalla data di denuncia della malattia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, quale indennizzo dovuto in virtù del contratto di polizza privata di invalidità “Defensor” n.
3067071, poi respinta in forza della sentenza n. 122/2025, pubblicata in data 21.1.25.
Proposto appello da parte dell'originario attore e ritualmente costituita in giudizio la convenuta, veniva quindi formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del
Consigliere Istruttore con ordinanza dell'11.6.25, prevedente la conciliazione della controversia con il pagamento da parte di in Controparte_1
favore del della somma omnicomprensiva di € 50.000,00 a titolo di capitale ed Pt_1
interessi nonché di quella di € 25.000,00 già comprensiva di spese generali, IVA ed accessori di legge, a titolo di contributo per spese legali e di CTU, a fronte della quale le parti comparse all'udienza del 3.9.25, hanno concordato apposito verbale di conciliazione chiedendo venisse quindi dichiarata cessata la materia del contendere
Tale richiesta può essere accolta dal momento che siffatto tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse pagina 2 di 5 alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.
Cass. Sez. Un. 18.5.00 n. 368, Cass. Sezioni Unite 8.1.03 n. 78, Cass.
6.7.05 n. 14250).
Essendosi in proposito ben precisato da parte della Suprema Corte:
- che siffatta situazione costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
3.3.06 n. 4714),
- che in ogni caso la cessazione della materia del contendere non necessariamente costituisce oggetto di eccezione in senso proprio risultando, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni
(Cass.
7.3.06 n. 4883),
- che a tale tipo di pronuncia non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 11.1.06 n. 271),
- che si ravvisa una ipotesi di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi in cui le parti abbiano risolto la controversia redigendo un apposito verbale di conciliazione
(Cass. 28.12.99 n. 14634, 21.2.87 n. 1889 e 2.9.86 n. 5379).
E d'altronde, a differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti viene a sostituirsi alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00 n.
1048, Cass.
3.3.06 n. 4714).
pagina 3 di 5 Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare e identificare, ma anche non specificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Tale dichiarazione implica necessariamente, essendo ormai la controversia oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez.Un. 11.4.18 n. 8980)
In riforma della sentenza impugnata va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tenuto inoltre conto dell'accordo delle parti sul punto, le spese di tutti i gradi di giudizio vanno compensate.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e
12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione pagina 4 di 5 è stata oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n. n. 122/2025, pubblicata in data 21.1.25, dichiara cessata fra le parti la materia del contendere.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 4 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
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