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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/12/2025, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1587/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1587/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCA Parte_2 C.F._2
FR presso il quale sono elettivamente domiciliati in Ottaviano, Via Umberto I n. 31 OPPONENTI contro in persona del legale rapp. p.t. (p.i. e per essa n.q. Controparte_1 P.IVA_1 di mandataria (c.f. , con il patrocinio dell'avv. MEROLA CP_2 P.IVA_2
ANTONELLA, presso la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Giovanni Porzio N.
4- Centro Direzionale, ISOLA E/1 OPPOSTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15/3/2024, gli istanti, hanno proposto opposizione all'atto di precetto notificato il 27-28/2/2024 per l'importo di € 120.000, nonché spese del procedimento monitorio e spese di precetto in virtù del decreto ingiuntivo n. 2357/2011 emesso dal Tribunale di Nola il 27.12.2011 e pubblicato il 30.12.2011, eccependo la nullità del precetto per carenza di procura speciale, carenza di legittimazione attiva in capo alla per omessa prova della cessione del Controparte_3 credito e di conseguenza del mandato al recupero nei confronti di CP_2 prescrizione del credito per omesso ricevimento delle notifiche degli atti successivi al decreto ingiuntivo. Concludevano chiedendo “a) in via preliminare dichiarare nullo il precetto per carenza di jus postulandi. b) in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad e/o c) nel merito, per i motivi di cui Controparte_3 CP_2 in narrativa accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'asserito credito citato da controparte nei confronti degli opponenti. A) inoltre nel merito accertare e dichiarare la sussistenza dei
Pag. 1 di 4 presupposti dell'Articolo 96 commi I e III e per l'effetto condannare controparte al risarcimento danni a favore di parte opponente. B) condannare in ogni caso controparte alle spese del presente giudizio oltre accessori di legge in rigida applicazione del criterio della soccombenza”.
Con comparsa di risposta depositata il 26.6.2024 si costituiva e per Controparte_3 essa contestando l'eccezione di prescrizione in virtù di atti interruttivi. CP_2
All'uopo deduceva che il decreto ingiuntivo n. 2357/2011 emesso dal Tribunale di Nola e pubblicato il 30.12.2011 con cui veniva ingiunto agli odierni opponenti di pagare all'allora (poi Controparte_4 divenuta la somma di € 120.000 oltre interessi legali dal Controparte_5
20.8.2009 (data di messa in mora) e spese del procedimento, fosse stato opposto, ed ivi dichiarato esecutivo in data 23.10.2012, dunque notificato unitamente al precetto in data 8.4.2013 a ed in data 19.4.2013 a Parte_1 Parte_2
Affermava che a seguito del precetto fosse stata incardinata procedura esecutiva r.g.e n. 205/2013, dichiarata estinta il 20.2.2018 cui seguiva diffida di pagamento notificata in data 15.3.2023 a ed in data 5.4.2023 a . Parte_2 Parte_1
Affermava poi di aver provato la propria legittimazione attiva, avendo depositato estratto della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicità della intervenuta cessione nonché dichiarazione della cedente e le procure notarili in Controparte_5 favore di Concludeva chiedendo “1) rigettare l'avversa opposizione CP_2 all'esecuzione e qualsivoglia istanza o domanda, anche cautelare, in quanto tutteprive di fondamento, in fatto come in diritto, stante il pieno diritto di ad agire esecutivamente nei riguardi Controparte_3 degli opponenti;
2) condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagemento delle spese, competenze ed accessori tutti di lite”.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.2025, alla quale questo Giudice, subentrato sul ruolo in data 8.9.2025, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente può ritenersi provata l'attuale titolarità del credito in capo alla
[...] oltre che dall'estratto della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicità della CP_3 cessione ex art. 58 TUB, per effetto di espressa dichiarazione della cedente.
Come ormai sostenuto da ampia giurisprudenza di merito, la dichiarazione della cedente, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è pienamente valida ai fini della sicura identificazione del credito ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, in quanto sottoscritta da soggetto riferibile all'istituto cedente con esplicitazione dei poteri di rappresentanza (cfr. Trib. Napoli n. 7016/2025).
Ciò detto va dunque disattesa l'eccezione di difetto di ius postulandi in capo a CP_2
mandataria per il recupero del credito, alla luce della procura speciale del
[...]
20.12.2021, registrata a Milano DP II il 20.12.2021 al n. 132327 s. IT, in favore di con cui risultano conferiti, tra gli altri, il potere di “promuovere le azioni di CP_2 cognizione e le procedure cautelari, monitori, esecutive o concorsuali ovvero proseguire, intervenire e resistere in quelle già instaurate alla data del presente atto…”.
Pag. 2 di 4 A sua volta risulta in atti procura alle liti rilasciata da all'avv. Antonella CP_2
ME che ivi la rappresenta.
Deve poi disattendersi l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti.
Appare infatti provata per tabulas la ricostruzione operata dal creditore opposto, oggi
Controparte_3
Per quanto concerne la posizione di occorre innanzitutto Parte_2 rammentare che il pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta il disposto dell'art. 2943, comma 1, c.c., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore (Cass. civ. n. 3741/2017). Più nel dettaglio, in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Cass. civ. n. 12239/2019).
Ebbene, a fronte del titolo esecutivo, quale il decreto ingiuntivo, dichiarato tale in data 30.12.2011 e notificato agli opponenti, rispettivamente alla il Parte_2
18.1.2012 ed al il 27.1.2012, risulta in atti prova della notifica del Pt_1 pignoramento nei confronti di risalente al 24.5.2013, che ha dato Parte_2 luogo alla procedura esecutiva 205/2013 estinta in data 20.2.2018. Ebbene, in applicazione dei principi pocanzi richiamati, l'introduzione della procedura esecutiva ha determinato l'interruzione della prescrizione sino alla estinzione, da cui è iniziata nuovamente a decorrere e certamente non ancora maturata.
Per quanto attiene alla posizione di a fronte del suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo, notificatogli in data 27.1.2012, risulta in atti prova della notifica del precetto ai sensi dell'art. 143 c.p.c, con deposito presso la casa Comunale in data 19.4.2013, dunque perfezionatasi (venti giorni dopo) il 9.5.2013. A fronte di ciò, risulta inviata ulteriore diffida in data 5.4.2023. Dunque anche nei suoi confronti non può ritenersi maturata la prescrizione decennale.
In conclusione l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da 52.001,00 a 260.000) determinato in base al quantum precettato, dal D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, alla luce dell'attività effettivamente svolta e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
Pag. 3 di 4
2. condanna e alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore di e per essa che si liquidano in € Controparte_3 CP_2
7.052,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Nola, 14 dicembre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1587/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCA Parte_2 C.F._2
FR presso il quale sono elettivamente domiciliati in Ottaviano, Via Umberto I n. 31 OPPONENTI contro in persona del legale rapp. p.t. (p.i. e per essa n.q. Controparte_1 P.IVA_1 di mandataria (c.f. , con il patrocinio dell'avv. MEROLA CP_2 P.IVA_2
ANTONELLA, presso la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Giovanni Porzio N.
4- Centro Direzionale, ISOLA E/1 OPPOSTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 13.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15/3/2024, gli istanti, hanno proposto opposizione all'atto di precetto notificato il 27-28/2/2024 per l'importo di € 120.000, nonché spese del procedimento monitorio e spese di precetto in virtù del decreto ingiuntivo n. 2357/2011 emesso dal Tribunale di Nola il 27.12.2011 e pubblicato il 30.12.2011, eccependo la nullità del precetto per carenza di procura speciale, carenza di legittimazione attiva in capo alla per omessa prova della cessione del Controparte_3 credito e di conseguenza del mandato al recupero nei confronti di CP_2 prescrizione del credito per omesso ricevimento delle notifiche degli atti successivi al decreto ingiuntivo. Concludevano chiedendo “a) in via preliminare dichiarare nullo il precetto per carenza di jus postulandi. b) in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad e/o c) nel merito, per i motivi di cui Controparte_3 CP_2 in narrativa accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'asserito credito citato da controparte nei confronti degli opponenti. A) inoltre nel merito accertare e dichiarare la sussistenza dei
Pag. 1 di 4 presupposti dell'Articolo 96 commi I e III e per l'effetto condannare controparte al risarcimento danni a favore di parte opponente. B) condannare in ogni caso controparte alle spese del presente giudizio oltre accessori di legge in rigida applicazione del criterio della soccombenza”.
Con comparsa di risposta depositata il 26.6.2024 si costituiva e per Controparte_3 essa contestando l'eccezione di prescrizione in virtù di atti interruttivi. CP_2
All'uopo deduceva che il decreto ingiuntivo n. 2357/2011 emesso dal Tribunale di Nola e pubblicato il 30.12.2011 con cui veniva ingiunto agli odierni opponenti di pagare all'allora (poi Controparte_4 divenuta la somma di € 120.000 oltre interessi legali dal Controparte_5
20.8.2009 (data di messa in mora) e spese del procedimento, fosse stato opposto, ed ivi dichiarato esecutivo in data 23.10.2012, dunque notificato unitamente al precetto in data 8.4.2013 a ed in data 19.4.2013 a Parte_1 Parte_2
Affermava che a seguito del precetto fosse stata incardinata procedura esecutiva r.g.e n. 205/2013, dichiarata estinta il 20.2.2018 cui seguiva diffida di pagamento notificata in data 15.3.2023 a ed in data 5.4.2023 a . Parte_2 Parte_1
Affermava poi di aver provato la propria legittimazione attiva, avendo depositato estratto della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicità della intervenuta cessione nonché dichiarazione della cedente e le procure notarili in Controparte_5 favore di Concludeva chiedendo “1) rigettare l'avversa opposizione CP_2 all'esecuzione e qualsivoglia istanza o domanda, anche cautelare, in quanto tutteprive di fondamento, in fatto come in diritto, stante il pieno diritto di ad agire esecutivamente nei riguardi Controparte_3 degli opponenti;
2) condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagemento delle spese, competenze ed accessori tutti di lite”.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.2025, alla quale questo Giudice, subentrato sul ruolo in data 8.9.2025, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente può ritenersi provata l'attuale titolarità del credito in capo alla
[...] oltre che dall'estratto della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicità della CP_3 cessione ex art. 58 TUB, per effetto di espressa dichiarazione della cedente.
Come ormai sostenuto da ampia giurisprudenza di merito, la dichiarazione della cedente, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è pienamente valida ai fini della sicura identificazione del credito ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, in quanto sottoscritta da soggetto riferibile all'istituto cedente con esplicitazione dei poteri di rappresentanza (cfr. Trib. Napoli n. 7016/2025).
Ciò detto va dunque disattesa l'eccezione di difetto di ius postulandi in capo a CP_2
mandataria per il recupero del credito, alla luce della procura speciale del
[...]
20.12.2021, registrata a Milano DP II il 20.12.2021 al n. 132327 s. IT, in favore di con cui risultano conferiti, tra gli altri, il potere di “promuovere le azioni di CP_2 cognizione e le procedure cautelari, monitori, esecutive o concorsuali ovvero proseguire, intervenire e resistere in quelle già instaurate alla data del presente atto…”.
Pag. 2 di 4 A sua volta risulta in atti procura alle liti rilasciata da all'avv. Antonella CP_2
ME che ivi la rappresenta.
Deve poi disattendersi l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti.
Appare infatti provata per tabulas la ricostruzione operata dal creditore opposto, oggi
Controparte_3
Per quanto concerne la posizione di occorre innanzitutto Parte_2 rammentare che il pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta il disposto dell'art. 2943, comma 1, c.c., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore (Cass. civ. n. 3741/2017). Più nel dettaglio, in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Cass. civ. n. 12239/2019).
Ebbene, a fronte del titolo esecutivo, quale il decreto ingiuntivo, dichiarato tale in data 30.12.2011 e notificato agli opponenti, rispettivamente alla il Parte_2
18.1.2012 ed al il 27.1.2012, risulta in atti prova della notifica del Pt_1 pignoramento nei confronti di risalente al 24.5.2013, che ha dato Parte_2 luogo alla procedura esecutiva 205/2013 estinta in data 20.2.2018. Ebbene, in applicazione dei principi pocanzi richiamati, l'introduzione della procedura esecutiva ha determinato l'interruzione della prescrizione sino alla estinzione, da cui è iniziata nuovamente a decorrere e certamente non ancora maturata.
Per quanto attiene alla posizione di a fronte del suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo, notificatogli in data 27.1.2012, risulta in atti prova della notifica del precetto ai sensi dell'art. 143 c.p.c, con deposito presso la casa Comunale in data 19.4.2013, dunque perfezionatasi (venti giorni dopo) il 9.5.2013. A fronte di ciò, risulta inviata ulteriore diffida in data 5.4.2023. Dunque anche nei suoi confronti non può ritenersi maturata la prescrizione decennale.
In conclusione l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da 52.001,00 a 260.000) determinato in base al quantum precettato, dal D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, alla luce dell'attività effettivamente svolta e dell'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
Pag. 3 di 4
2. condanna e alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore di e per essa che si liquidano in € Controparte_3 CP_2
7.052,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Nola, 14 dicembre 2025
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
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