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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7201 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'Avv. MADONIA MARCELLO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. LAMBERTI TIZIANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 13/11/2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti concludevano come note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, con note scritte in sostituzione di udienza del
13/11/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato telematicamente in data 12/11/2025, condizioni che in questa sede si riportano integralmente:
“porre a carico di l'obbligo di contribuire al 50% delle spese Controparte_1 straordinarie delle figlie e secondo le previsioni del PROTOCOLLO già Per_1 Per_2 adottato dal Tribunale di Palermo;
dare atto ch presta il consenso, ad ogni effetto di legge, a che le somme Controparte_1 contenute nel libretto postale n. 1-0973213481, già di esclusiva spettanza di Parte_1
siano riscosse unicamente dalla stessa, e parimenti che
[...] Parte_1 provvederà, a sua cura e spese a intestare ad una delle figlie l'autovettura già concessa in uso gratuito dal padre di nelle more facendosi carico della tassa di Controparte_1 proprietà e della relativa assicurazione”.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi
, nata a [...], in data [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
PALERMO, in data 17/09/1969, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo, in data
16/06/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.46, parte II serie A, dell'anno 1995, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 17/11/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7201 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'Avv. MADONIA MARCELLO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. LAMBERTI TIZIANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 13/11/2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti concludevano come note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, con note scritte in sostituzione di udienza del
13/11/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato telematicamente in data 12/11/2025, condizioni che in questa sede si riportano integralmente:
“porre a carico di l'obbligo di contribuire al 50% delle spese Controparte_1 straordinarie delle figlie e secondo le previsioni del PROTOCOLLO già Per_1 Per_2 adottato dal Tribunale di Palermo;
dare atto ch presta il consenso, ad ogni effetto di legge, a che le somme Controparte_1 contenute nel libretto postale n. 1-0973213481, già di esclusiva spettanza di Parte_1
siano riscosse unicamente dalla stessa, e parimenti che
[...] Parte_1 provvederà, a sua cura e spese a intestare ad una delle figlie l'autovettura già concessa in uso gratuito dal padre di nelle more facendosi carico della tassa di Controparte_1 proprietà e della relativa assicurazione”.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi
, nata a [...], in data [...] e , nato a Parte_1 Controparte_1
PALERMO, in data 17/09/1969, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo, in data
16/06/1995, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.46, parte II serie A, dell'anno 1995, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 17/11/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.