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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 687/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 354 del 27.9.2024; avente ad oggetto: sanzioni disciplinari, promossa da:
, Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati nei suoi uffici in
Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Soragni ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in appellata Parte_3 trattata all'udienza collegiale del 12.6.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. , all'epoca dei fatti assistente amministrativa facente Controparte_1 funzioni di Direttore S.G.A. dell'Istituto IC “Ligabue” di agiva in Parte_3 giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, impugnando la sanzione disciplinare della sospensione di tre giorni dal servizio e dallo stipendio
(protocollo n. 000297.24-03-2022), comminatale dal Dirigente dell'Ufficio a fronte dei seguenti addebiti: “1) la mancata osservanza delle norme di sicurezza inerenti alla corretta conservazione dei materiali di pulizia e dei dispositivi di protezione individuale che la S.V., nonostante ripetute raccomandazioni ed inviti, continua a far depositare indiscriminatamente nei corridoi dell'Istituto; 2) la mancata osservanza delle norme di sicurezza inerenti alla corretta conservazione della carta e di altri materiali infiammabili che la S.V., nonostante la dotazione da parte dell'Istituto di armadi metallici ed ignifughi atti a consentire l'archiviazione in sicurezza dei documenti cartacei sensibili, continua ad accumulare nel suo ufficio a tal punto da rendervi persino complicato l'accesso a causa della notevole quantità di faldoni di carta ivi accumulati;
3) l'aver più volte rifiutato, durante il mese di dicembre, senza giustificazione alcuna e contravvenendo alle disposizioni della Dirigente Scolastica e dell'Amministrazione Comunale proprietaria dei locali dell'Istituto Scolastico, la restituzione delle chiavi a fine servizio onde consentire l'accesso a scuola della ditta di pulizie, convenzionata con il determinando, con tale condotta CP_2 omissiva, l'utilizzo dei locali stessi in condizioni igieniche non idonee a quanto previsto dall'attuale normativa in materia di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19; 4) la mancata osservanza dei più elementari accorgimenti atti a favorire il risparmio energetico dal momento che la S.V., spesso presente a scuola fino a tarda ora, persiste, nonostante ripetuti richiami e solleciti, nel non spegnere le luci degli atri, dei corridoi e degli altri uffici dell'Istituto al termine del servizio, lasciando pertanto le stesse accese per l'intera notte”.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e con assunzione di prova Cont per testi, accertata la ritualità del procedimento seguito dall' , evidenziava l'assenza di prova della fondatezza del primo e del terzo addebito,
Per quanto attiene al secondo capo d'addebito (la mancata osservanza da parte della f.f. delle norme di sicurezza inerenti alla corretta CP_4 conservazione della carta e di altri materiali infiammabili che l'incolpata, nonostante la dotazione da parte dell'Istituto di armadi metallici ed ignifughi atti a consentire l'archiviazione in sicurezza dei documenti cartacei sensibili, continuava ad accumulare nel suo ufficio a tal punto da rendervi persino
2 complicato l'accesso a causa della notevole quantità di faldoni di carta ivi accumulati), il Giudice osservava “che è del tutto inconferente (oltre che risultato non provato nei termini dedotti da parte attrice) la presenza all'interno dell'ufficio della Sig.ra di “una scatola elettrica con fili sporgenti e che CP_1 produce un costante rumore”; tanto quanto irrilevante l'assenza di serratura negli armadi posti nella stanza della Sig.ra La testimone ha CP_1 Tes_1 chiarito che “nella stanza della dott.ssa c'erano due armadi e una Parte_4 cassettiera che erano sostanzialmente vuoti, non sfruttati…Ho fatto presente verbalmente alla dott.ssa che era necessario mettere ordine sia per CP_1 ragioni di tutela della privacy sia per il decoro agli occhi dell'utenza”. A fronte del persistente inadempimento della l'allora DS ha “emanato per tutto CP_1 il personale amministrativo una circolare interna rivolta allo stesso per sensibilizzarlo alla corretta tenuta di tutti gli atti”. Nonostante l'emanazione della suddetta circolare, tuttavia, “nell'ufficio della dott.ssa non è CP_1 cambiato nulla”. L'inescusabile disordine è per altro documentato dalle fotografie prodotte, e non trova alcuna giustificazione, ed appare evidente il disvalore dello stesso sia agli occhi dell'utenza che del personale operante, considerato il grado massimo amministrativo ricoperto dalla ricorrente all'interno dell'Istituto”.
Quanto al quarto addebito, “sia i testi indicati dalle Amministrazioni resistenti (Paterlini e ), sia la teste di parte ricorrente hanno Tes_1 Pt_5 confermato che la sig.ra aveva l'abitudine lasciare alcune delle luci CP_1 della scuola accese per l'intera notte, e la circostanza è ammessa dalla stessa ricorrente, seppur a suo dire giustificata da ragioni di sicurezza, che tuttavia non le competevano in alcun modo e la cui efficacia pare opinabile”.
In ragione dell'accertamento di soli due dei quattro addebiti, il Tribunale riteneva che “la sanzione irrogata difetti del requisito indispensabile della proporzionalità, atteso che quanto accertato risulta concretizzare una condotta certamente discutibile e censurabile ma meritevole al più della sanzione della multa”, conseguendone il necessario annullamento della sanzione comminata.
Le spese di lite erano poste a carico del MIM in misura della metà e compensate per la restante parte, tenuto conto della fondatezza di due addebiti su quattro.
2. Il M.I.M., ritenendo la sentenza parzialmente illegittima, ha proposto appello in ragione dei due motivi di seguito indicati.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice, accertata la sussistenza di due dei quattro addebiti disciplinari, ha dato atto del carattere sproporzionato della sanzione irrogata, “atteso che quanto accertato risulta concretizzare una condotta certamente discutibile e censurabile
3 ma meritevole al più della sanzione della multa”, con conseguente statuizione di annullamento. Rileva, la parte, che la motivazione “non tiene conto del disposto dell'art. 63, co.
2-bis, d.lgs. 165/2001, a mente del quale “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”. A differenza di quanto si verifica con riguardo ai datori di lavoro privati, dunque, la disposizione in esame attribuisce espressamente al Giudice del lavoro un potere-dovere di rideterminare le sanzioni disciplinari irrogate nell'ambito di rapporti di pubblico impiego privatizzato … Viceversa, nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la fondatezza di parte degli addebiti, ritenuto che gli stessi fossero rilevanti sul piano disciplinare (parlando apertamente di comportamento “censurabile”), ma poi ha annullato sic et simpliciter la sanzione irrogata, senza operare la necessaria rideterminazione, incorrendo così in una violazione dell'art. 63, co.
2- bis, d.lgs. 165/2001”.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, non reputando doveroso rideterminare la sanzione, il Giudice “non ha effettuato una valutazione ponderata e motivata dei fatti emersi dall'istruttoria, limitandosi ad affermare – in modo del tutto apodittico – che tali condotte sarebbero state meritevoli “al più della sanzione della multa”. Nell'ottica della rideterminazione della sanzione da parte della Corte, si precisa quindi che tale inciso motivazionale appare censurabile per difetto di motivazione, poiché la sentenza appellata non ha tenuto in alcuna considerazione la gravità dei fatti comprovati e il loro impatto sul funzionamento, sull'immagine e sulla sicurezza dell'istituzione scolastica: aspetti particolarmente significativi, giacché l'odierna appellata – in qualità di DSGA – avrebbe avuto proprio il compito di occuparsi degli aspetti organizzativi oltre che della sicurezza dell'istituto, come rammentato anche nella stessa motivazione del provvedimento disciplinare. Pertanto, ferme restando le statuizioni del Tribunale quanto al ritenuto raggiungimento della prova di due soli dei quattro addebiti formulati, si chiede all'Ecc.ma Corte adita di rideterminare la sanzione ai sensi dell'art. 63, co.
1-bis, d.lgs. 165/2001, secondo il proprio apprezzamento, infliggendo una sospensione dal servizio di durata minore (uno o due giorni) oppure la diversa sanzione ritenuta di giustizia”.
Con il terzo motivo, l'appellante chiede quindi di disporre la compensazione delle spese del primo grado, in virtù della soccombenza parziale reciproca, e di condannare parte appellata alla rifusione delle spese del presente grado.
4 Il M.I.M. dichiara poi di riproporre tutte le eccezioni e difese esposte negli atti del primo grado di giudizio, nei limiti del giudicato formatosi su parte della sentenza appellata.
L'appellante chiede, di conseguenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rideterminare la sanzione disciplinare impugnata ai sensi dell'art. 63, co.
2-bis, come indicato in parte motiva;
Con compensazione delle spese di primo grado e vittoria delle spese del presente grado d'appello”.
La controparte si è costituita, resistendo all'impugnazione.
3. È definitivo, in mancanza di impugnazione, l'accertamento dell'imputabilità oggettiva e soggettiva alla lavoratrice del secondo e del quarto addebito disciplinare, e dunque l'accertamento della relativa responsabilità in ordine a tali eventi, fondandosi l'annullamento della sanzione compiuto dal
Tribunale proprio sul carattere sproporzionato della misura in relazione alle condotte effettivamente realizzate.
4. L'appello del M.I.M. attiene soltanto alla determinazione della sanzione applicabile per gli illeciti consistenti:
- nella mancata osservanza da parte della D.S.G.A. f.f. delle norme di sicurezza inerenti alla corretta conservazione della carta e di altri materiali infiammabili che l'incolpata, nonostante la dotazione da parte dell'Istituto di armadi metallici ed ignifughi atti a consentire l'archiviazione in sicurezza dei documenti cartacei sensibili, continuava ad accumulare nel suo ufficio a tal punto da rendervi persino complicato l'accesso a causa della notevole quantità di faldoni di carta ivi accumulati;
- nella mancata osservanza da parte della D.S.G.A. f.f. dei più elementari accorgimenti atti a favorire il risparmio energetico dal momento che la dipendente, spesso presente a scuola fino a tarda ora, persisteva, nonostante ripetuti richiami e solleciti, nel non spegnere le luci degli atri, dei corridoi e degli altri uffici dell'Istituto al termine del servizio, lasciando pertanto le stesse accese per l'intera notte.
L'appello merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del C.C.N.L. applicabile, si applica la sanzione disciplinare “dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per …:
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
5 c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi …;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi”.
Ai sensi del successivo comma 4, “La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di
10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per … b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3”.
Come indicato nella nota con cui è stata comminata la sanzione, il C.C.N.L
2006/2009 del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007 (Area D, Tab. A), così come richiamato dal C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 traccia il profilo di area del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il quale “svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo- contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;
è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili (...)”.
L'interessata svolgeva all'epoca il ruolo di preposto alla sicurezza nell'Istituzione scolastica, funzione attribuita al Direttore S.G.A., in virtù della funzione istituzionalmente ricoperta, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. e) e 299 del d.lgs. n. 81/2008.
Gli addebiti contestati – e accertati dal Tribunale, come sopra riportato, anche sulla base delle testimonianze raccolte, ciò che vale in particolare per la prima condotta (secondo addebito formale, relativo alla mancata osservanza delle
6 norme di sicurezza inerenti alla corretta conservazione della carta e di altri materiali infiammabili che l'interessata, nonostante la dotazione da parte dell'Istituto di armadi metallici ed ignifughi atti a consentire l'archiviazione in sicurezza dei documenti cartacei sensibili, continuava ad accumulare nel suo ufficio a tal punto da rendervi persino complicato l'accesso a causa della notevole quantità di faldoni di carta ivi accumulati) – evidentemente afferiscono, come correttamente evidenziato nella nota di applicazione della sanzione, sia ai doveri e alle mansioni propri della figura del Direttore S.G.A. sia ai doveri e alle mansioni propri della figura del preposto alla sicurezza nella scuola, conseguendo alle condotte poste in essere, sotto entrambi i profili, gravi criticità direttamente riconducibili all'operato negligente, imprudente ed imperito della lavoratrice, concretizzatosi in forme e modalità tali da arrecare pregiudizio all'Amministrazione, in termini di decoro, immagine, tutela della sicurezza e buon andamento, e da comportare disagio e disservizio per gli utenti e i terzi.
La gravità complessiva delle condotte in questione (soprattutto per l'incidenza e la rilevanza dell'addebito appena riportato), alla luce della rilevanza degli obblighi violati, inerenti anche al tema della sicurezza, del ruolo rivestito e della negligenza mostrata1 (il Giudice ha rilevato che “La testimone ha Tes_1 chiarito che “nella stanza della dott.ssa c'erano due armadi e una Parte_4 cassettiera che erano sostanzialmente vuoti, non sfruttati…Ho fatto presente verbalmente alla dott.ssa che era necessario mettere ordine sia per CP_1 ragioni di tutela della privacy sia per il decoro agli occhi dell'utenza”. A fronte del persistente inadempimento della l'allora DS ha “emanato per tutto CP_1 il personale amministrativo una circolare interna rivolta allo stesso per sensibilizzarlo alla corretta tenuta di tutti gli atti”. Nonostante l'emanazione della suddetta circolare, tuttavia, “nell'ufficio della dott.ssa non è CP_1 cambiato nulla”), appare certamente di grave consistenza, essendo allora appropriato, congruo e proporzionato, ai sensi del comma 4, cit. (che prevede la misura della sospensione in caso di illeciti per cui è prevista la sanzione fino alla multa che appaiono di particolare gravità), fare applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno (considerando che
7 l'originaria sospensione per tre giorni faceva seguito alla contestazione di quattro addebiti).
5. In accoglimento dell'appello, ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, del d.lgs.
n. 165/2001 e in riforma dell'impugnata sentenza, occorre pertanto rideterminare la sanzione applicata nella meno afflittiva misura – proporzionata – della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno.
6. In accoglimento del terzo motivo di appello, considerando che il
Tribunale aveva, a fronte dell'annullamento della sanzione, compensato le spese in misura della metà, condannando l'Amministrazione al pagamento del residuo, ritiene il Collegio, a fronte dell'applicazione di sanzione di misura inferiore, di compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio in misura della metà, con condanna dell'appellata al pagamento del residuo, liquidato come in dispositivo.
Tale esito è conforme alla richiesta contenuta nel terzo motivo, posto che il riferimento alla compensazione – intesa in senso generico – delle spese del primo grado è del tutto compatibile con una compensazione parziale.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata l'illegittimità, in ragione del relativo carattere non proporzionato, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni tre di cui al protocollo n. 000297.24-03-2022, ridetermina la stessa, ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001, nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno;
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio in misura della metà
e condanna l'appellata al pagamento del residuo, che liquida per il primo grado, per compensi, in € 325,00, oltre accessori di legge, e per questo grado, per compensi, in € 250,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il comma 1 dell'art. 13 cit. prevede appunto che: “Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 687/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 354 del 27.9.2024; avente ad oggetto: sanzioni disciplinari, promossa da:
, Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati nei suoi uffici in
Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Soragni ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in appellata Parte_3 trattata all'udienza collegiale del 12.6.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. , all'epoca dei fatti assistente amministrativa facente Controparte_1 funzioni di Direttore S.G.A. dell'Istituto IC “Ligabue” di agiva in Parte_3 giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, impugnando la sanzione disciplinare della sospensione di tre giorni dal servizio e dallo stipendio
(protocollo n. 000297.24-03-2022), comminatale dal Dirigente dell'Ufficio a fronte dei seguenti addebiti: “1) la mancata osservanza delle norme di sicurezza inerenti alla corretta conservazione dei materiali di pulizia e dei dispositivi di protezione individuale che la S.V., nonostante ripetute raccomandazioni ed inviti, continua a far depositare indiscriminatamente nei corridoi dell'Istituto; 2) la mancata osservanza delle norme di sicurezza inerenti alla corretta conservazione della carta e di altri materiali infiammabili che la S.V., nonostante la dotazione da parte dell'Istituto di armadi metallici ed ignifughi atti a consentire l'archiviazione in sicurezza dei documenti cartacei sensibili, continua ad accumulare nel suo ufficio a tal punto da rendervi persino complicato l'accesso a causa della notevole quantità di faldoni di carta ivi accumulati;
3) l'aver più volte rifiutato, durante il mese di dicembre, senza giustificazione alcuna e contravvenendo alle disposizioni della Dirigente Scolastica e dell'Amministrazione Comunale proprietaria dei locali dell'Istituto Scolastico, la restituzione delle chiavi a fine servizio onde consentire l'accesso a scuola della ditta di pulizie, convenzionata con il determinando, con tale condotta CP_2 omissiva, l'utilizzo dei locali stessi in condizioni igieniche non idonee a quanto previsto dall'attuale normativa in materia di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19; 4) la mancata osservanza dei più elementari accorgimenti atti a favorire il risparmio energetico dal momento che la S.V., spesso presente a scuola fino a tarda ora, persiste, nonostante ripetuti richiami e solleciti, nel non spegnere le luci degli atri, dei corridoi e degli altri uffici dell'Istituto al termine del servizio, lasciando pertanto le stesse accese per l'intera notte”.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e con assunzione di prova Cont per testi, accertata la ritualità del procedimento seguito dall' , evidenziava l'assenza di prova della fondatezza del primo e del terzo addebito,
Per quanto attiene al secondo capo d'addebito (la mancata osservanza da parte della f.f. delle norme di sicurezza inerenti alla corretta CP_4 conservazione della carta e di altri materiali infiammabili che l'incolpata, nonostante la dotazione da parte dell'Istituto di armadi metallici ed ignifughi atti a consentire l'archiviazione in sicurezza dei documenti cartacei sensibili, continuava ad accumulare nel suo ufficio a tal punto da rendervi persino
2 complicato l'accesso a causa della notevole quantità di faldoni di carta ivi accumulati), il Giudice osservava “che è del tutto inconferente (oltre che risultato non provato nei termini dedotti da parte attrice) la presenza all'interno dell'ufficio della Sig.ra di “una scatola elettrica con fili sporgenti e che CP_1 produce un costante rumore”; tanto quanto irrilevante l'assenza di serratura negli armadi posti nella stanza della Sig.ra La testimone ha CP_1 Tes_1 chiarito che “nella stanza della dott.ssa c'erano due armadi e una Parte_4 cassettiera che erano sostanzialmente vuoti, non sfruttati…Ho fatto presente verbalmente alla dott.ssa che era necessario mettere ordine sia per CP_1 ragioni di tutela della privacy sia per il decoro agli occhi dell'utenza”. A fronte del persistente inadempimento della l'allora DS ha “emanato per tutto CP_1 il personale amministrativo una circolare interna rivolta allo stesso per sensibilizzarlo alla corretta tenuta di tutti gli atti”. Nonostante l'emanazione della suddetta circolare, tuttavia, “nell'ufficio della dott.ssa non è CP_1 cambiato nulla”. L'inescusabile disordine è per altro documentato dalle fotografie prodotte, e non trova alcuna giustificazione, ed appare evidente il disvalore dello stesso sia agli occhi dell'utenza che del personale operante, considerato il grado massimo amministrativo ricoperto dalla ricorrente all'interno dell'Istituto”.
Quanto al quarto addebito, “sia i testi indicati dalle Amministrazioni resistenti (Paterlini e ), sia la teste di parte ricorrente hanno Tes_1 Pt_5 confermato che la sig.ra aveva l'abitudine lasciare alcune delle luci CP_1 della scuola accese per l'intera notte, e la circostanza è ammessa dalla stessa ricorrente, seppur a suo dire giustificata da ragioni di sicurezza, che tuttavia non le competevano in alcun modo e la cui efficacia pare opinabile”.
In ragione dell'accertamento di soli due dei quattro addebiti, il Tribunale riteneva che “la sanzione irrogata difetti del requisito indispensabile della proporzionalità, atteso che quanto accertato risulta concretizzare una condotta certamente discutibile e censurabile ma meritevole al più della sanzione della multa”, conseguendone il necessario annullamento della sanzione comminata.
Le spese di lite erano poste a carico del MIM in misura della metà e compensate per la restante parte, tenuto conto della fondatezza di due addebiti su quattro.
2. Il M.I.M., ritenendo la sentenza parzialmente illegittima, ha proposto appello in ragione dei due motivi di seguito indicati.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice, accertata la sussistenza di due dei quattro addebiti disciplinari, ha dato atto del carattere sproporzionato della sanzione irrogata, “atteso che quanto accertato risulta concretizzare una condotta certamente discutibile e censurabile
3 ma meritevole al più della sanzione della multa”, con conseguente statuizione di annullamento. Rileva, la parte, che la motivazione “non tiene conto del disposto dell'art. 63, co.
2-bis, d.lgs. 165/2001, a mente del quale “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”. A differenza di quanto si verifica con riguardo ai datori di lavoro privati, dunque, la disposizione in esame attribuisce espressamente al Giudice del lavoro un potere-dovere di rideterminare le sanzioni disciplinari irrogate nell'ambito di rapporti di pubblico impiego privatizzato … Viceversa, nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la fondatezza di parte degli addebiti, ritenuto che gli stessi fossero rilevanti sul piano disciplinare (parlando apertamente di comportamento “censurabile”), ma poi ha annullato sic et simpliciter la sanzione irrogata, senza operare la necessaria rideterminazione, incorrendo così in una violazione dell'art. 63, co.
2- bis, d.lgs. 165/2001”.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, non reputando doveroso rideterminare la sanzione, il Giudice “non ha effettuato una valutazione ponderata e motivata dei fatti emersi dall'istruttoria, limitandosi ad affermare – in modo del tutto apodittico – che tali condotte sarebbero state meritevoli “al più della sanzione della multa”. Nell'ottica della rideterminazione della sanzione da parte della Corte, si precisa quindi che tale inciso motivazionale appare censurabile per difetto di motivazione, poiché la sentenza appellata non ha tenuto in alcuna considerazione la gravità dei fatti comprovati e il loro impatto sul funzionamento, sull'immagine e sulla sicurezza dell'istituzione scolastica: aspetti particolarmente significativi, giacché l'odierna appellata – in qualità di DSGA – avrebbe avuto proprio il compito di occuparsi degli aspetti organizzativi oltre che della sicurezza dell'istituto, come rammentato anche nella stessa motivazione del provvedimento disciplinare. Pertanto, ferme restando le statuizioni del Tribunale quanto al ritenuto raggiungimento della prova di due soli dei quattro addebiti formulati, si chiede all'Ecc.ma Corte adita di rideterminare la sanzione ai sensi dell'art. 63, co.
1-bis, d.lgs. 165/2001, secondo il proprio apprezzamento, infliggendo una sospensione dal servizio di durata minore (uno o due giorni) oppure la diversa sanzione ritenuta di giustizia”.
Con il terzo motivo, l'appellante chiede quindi di disporre la compensazione delle spese del primo grado, in virtù della soccombenza parziale reciproca, e di condannare parte appellata alla rifusione delle spese del presente grado.
4 Il M.I.M. dichiara poi di riproporre tutte le eccezioni e difese esposte negli atti del primo grado di giudizio, nei limiti del giudicato formatosi su parte della sentenza appellata.
L'appellante chiede, di conseguenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rideterminare la sanzione disciplinare impugnata ai sensi dell'art. 63, co.
2-bis, come indicato in parte motiva;
Con compensazione delle spese di primo grado e vittoria delle spese del presente grado d'appello”.
La controparte si è costituita, resistendo all'impugnazione.
3. È definitivo, in mancanza di impugnazione, l'accertamento dell'imputabilità oggettiva e soggettiva alla lavoratrice del secondo e del quarto addebito disciplinare, e dunque l'accertamento della relativa responsabilità in ordine a tali eventi, fondandosi l'annullamento della sanzione compiuto dal
Tribunale proprio sul carattere sproporzionato della misura in relazione alle condotte effettivamente realizzate.
4. L'appello del M.I.M. attiene soltanto alla determinazione della sanzione applicabile per gli illeciti consistenti:
- nella mancata osservanza da parte della D.S.G.A. f.f. delle norme di sicurezza inerenti alla corretta conservazione della carta e di altri materiali infiammabili che l'incolpata, nonostante la dotazione da parte dell'Istituto di armadi metallici ed ignifughi atti a consentire l'archiviazione in sicurezza dei documenti cartacei sensibili, continuava ad accumulare nel suo ufficio a tal punto da rendervi persino complicato l'accesso a causa della notevole quantità di faldoni di carta ivi accumulati;
- nella mancata osservanza da parte della D.S.G.A. f.f. dei più elementari accorgimenti atti a favorire il risparmio energetico dal momento che la dipendente, spesso presente a scuola fino a tarda ora, persisteva, nonostante ripetuti richiami e solleciti, nel non spegnere le luci degli atri, dei corridoi e degli altri uffici dell'Istituto al termine del servizio, lasciando pertanto le stesse accese per l'intera notte.
L'appello merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del C.C.N.L. applicabile, si applica la sanzione disciplinare “dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per …:
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
5 c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi …;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi”.
Ai sensi del successivo comma 4, “La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di
10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per … b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3”.
Come indicato nella nota con cui è stata comminata la sanzione, il C.C.N.L
2006/2009 del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007 (Area D, Tab. A), così come richiamato dal C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018 traccia il profilo di area del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il quale “svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo- contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;
è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili (...)”.
L'interessata svolgeva all'epoca il ruolo di preposto alla sicurezza nell'Istituzione scolastica, funzione attribuita al Direttore S.G.A., in virtù della funzione istituzionalmente ricoperta, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. e) e 299 del d.lgs. n. 81/2008.
Gli addebiti contestati – e accertati dal Tribunale, come sopra riportato, anche sulla base delle testimonianze raccolte, ciò che vale in particolare per la prima condotta (secondo addebito formale, relativo alla mancata osservanza delle
6 norme di sicurezza inerenti alla corretta conservazione della carta e di altri materiali infiammabili che l'interessata, nonostante la dotazione da parte dell'Istituto di armadi metallici ed ignifughi atti a consentire l'archiviazione in sicurezza dei documenti cartacei sensibili, continuava ad accumulare nel suo ufficio a tal punto da rendervi persino complicato l'accesso a causa della notevole quantità di faldoni di carta ivi accumulati) – evidentemente afferiscono, come correttamente evidenziato nella nota di applicazione della sanzione, sia ai doveri e alle mansioni propri della figura del Direttore S.G.A. sia ai doveri e alle mansioni propri della figura del preposto alla sicurezza nella scuola, conseguendo alle condotte poste in essere, sotto entrambi i profili, gravi criticità direttamente riconducibili all'operato negligente, imprudente ed imperito della lavoratrice, concretizzatosi in forme e modalità tali da arrecare pregiudizio all'Amministrazione, in termini di decoro, immagine, tutela della sicurezza e buon andamento, e da comportare disagio e disservizio per gli utenti e i terzi.
La gravità complessiva delle condotte in questione (soprattutto per l'incidenza e la rilevanza dell'addebito appena riportato), alla luce della rilevanza degli obblighi violati, inerenti anche al tema della sicurezza, del ruolo rivestito e della negligenza mostrata1 (il Giudice ha rilevato che “La testimone ha Tes_1 chiarito che “nella stanza della dott.ssa c'erano due armadi e una Parte_4 cassettiera che erano sostanzialmente vuoti, non sfruttati…Ho fatto presente verbalmente alla dott.ssa che era necessario mettere ordine sia per CP_1 ragioni di tutela della privacy sia per il decoro agli occhi dell'utenza”. A fronte del persistente inadempimento della l'allora DS ha “emanato per tutto CP_1 il personale amministrativo una circolare interna rivolta allo stesso per sensibilizzarlo alla corretta tenuta di tutti gli atti”. Nonostante l'emanazione della suddetta circolare, tuttavia, “nell'ufficio della dott.ssa non è CP_1 cambiato nulla”), appare certamente di grave consistenza, essendo allora appropriato, congruo e proporzionato, ai sensi del comma 4, cit. (che prevede la misura della sospensione in caso di illeciti per cui è prevista la sanzione fino alla multa che appaiono di particolare gravità), fare applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno (considerando che
7 l'originaria sospensione per tre giorni faceva seguito alla contestazione di quattro addebiti).
5. In accoglimento dell'appello, ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, del d.lgs.
n. 165/2001 e in riforma dell'impugnata sentenza, occorre pertanto rideterminare la sanzione applicata nella meno afflittiva misura – proporzionata – della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno.
6. In accoglimento del terzo motivo di appello, considerando che il
Tribunale aveva, a fronte dell'annullamento della sanzione, compensato le spese in misura della metà, condannando l'Amministrazione al pagamento del residuo, ritiene il Collegio, a fronte dell'applicazione di sanzione di misura inferiore, di compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio in misura della metà, con condanna dell'appellata al pagamento del residuo, liquidato come in dispositivo.
Tale esito è conforme alla richiesta contenuta nel terzo motivo, posto che il riferimento alla compensazione – intesa in senso generico – delle spese del primo grado è del tutto compatibile con una compensazione parziale.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertata l'illegittimità, in ragione del relativo carattere non proporzionato, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni tre di cui al protocollo n. 000297.24-03-2022, ridetermina la stessa, ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001, nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno;
compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio in misura della metà
e condanna l'appellata al pagamento del residuo, che liquida per il primo grado, per compensi, in € 325,00, oltre accessori di legge, e per questo grado, per compensi, in € 250,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna il 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il comma 1 dell'art. 13 cit. prevede appunto che: “Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi”.