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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/08/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2645 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. DODARO FRANCESCO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI CATANZARO;
PROVINCIA DI COSENZA, AVV. MORCAVALLO ENRICO;
, AVV. LEPERA CARLO;
CP_2 Parte resistente
OGGETTO: art. 414 e art 700 per altre ragioni
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente agiva per ottenere, ai sensi degli artt. 414 cpc e 700 cpc, il trasferimento, previa condanna della
Provincia di Cosenza a emettere il nulla osta e condanna dell' Controparte_1
alla riassegnazione alla Provincia.
[...]
Si costituivano le resistenti, nonché la
contro
-interessata , chiedendo il CP_2 rigetto del ricorso.
§§§§
Il ricorso appare infondato.
Emerge dalle risultanze processuali che a seguito di espletamento di bando di concorso pubblico, per il reclutamento a tempo determinato di n. 2800 unità di personale non dirigenziale di Area III-F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche (G.U. n. 82 del 15.10.2021 – 4^ Serie speciale), la
Provincia di Cosenza risultava assegnataria di n. 2 unità e, pertanto, in data
20.10.2021 procedeva all'assunzione a tempo determinato e alla stipula di contratto della durata di n. 3 anni con n. 2 professionisti, giusta determinazione
Dirigenziale del Settore Personale n. 2021002097 del 20.10.2021.
In data 10.01.2023, a causa delle dimissioni volontarie presentate da n. 1 professionista, la Provincia faceva richiesta all' di un'ulteriore Parte_2 unità di personale.
Con pec del 7.2.2023, l' faceva presente di voler procedere Parte_2 con il professionista successivo in graduatoria rispetto al dimissionario. In data 8.3.2023 perveniva richiesta di nulla osta da parte di esperto proveniente dal Comune di Lago, subordinato al nulla osta della Provincia e dell' Parte_2
. Il 14.3, la Provincia rilasciava nulla osta.
[...]
In data 11.4.2023, la dott. faceva richiesta di trasferimento dal Comune di CP_2
presso la Provincia di Cosenza, richiedendo nulla osta alla Provincia CP_3 ed all'Agenzia della Coesione, riservandosi di produrre il nulla osta del Comune di provenienza. Con nota del 26.04.2023, la Provincia rilasciava il nulla osta richiesto;
in data 08.5.2023 riceveva nulla osta dal Comune.
In data 28.04.2023, la ricorrente, in servizio dal 17 luglio 2022 presso il Comune di Longobucco (Cs) inoltrava richiesta di trasferimento alla Provincia di Cosenza, in quanto il predetto Comune rappresentava sede disagiata e distante dalla propria abitazione, riservandosi di produrre il nulla osta del predetto Comune.
In data 02.05.2023, la Provincia di Cosenza inviava pec all della Pt_2
Coesione, per la procedura da adottare, per il reclutamento di una unità di personale.
In data 3.5.2023, l'Agenzia della Coesione comunicava la procedura da seguire.
In data 04.05.2023, il Comune di Longobucco inviava il nulla osta relativo all'odierna ricorrente.
Il 5.5.2023, con pec, l'esperto professionista proveniente dal Comune di Lago comunicava di voler rinunciare al trasferimento presso la Provincia di Cosenza.
In data 8.05.2023, l' inviava pec Controparte_1 autorizzando la riassegnazione della dott.ssa , presso la Provincia di CP_2
Cosenza.
Sicché, con il provvedimento, oggetto di impugnativa, la Provincia di Cosenza procedeva alla riassegnazione o riallocazione per trasferimento, da parte dell' , indicando il termine Controparte_4 ultimo del contratto al 23.06.2025.
Avverso detti atti, come meglio indicati in epigrafe, proponeva Parte_1 ricorso al TAR Lazio. Si costituivano la Provincia di Cosenza e la controinteressata. Con Sentenza resa in forma semplificata, il Tar dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario competente.
Ciò premesso, deve darsi atto che il trasferimento è stato effettuato dalla
Provincia dopo aver acquisito i consensi delle amministrazioni interessate, seguendo l'ordine di graduatoria del concorso approvato dall'Agenzia della
Coesione. La dott.ssa , infatti, si era collocata in posizione n. 383 nella CP_2 graduatoria di cui al decreto del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
mentre la ricorrente occupava la posizione n. 407, pertanto è stata data priorità alla richiesta di trasferimento della dott.ssa
. CP_2
Risulta anche che la domanda di trasferimento della dott.ssa Per_1
(11/4/2023) precede di mesi la domanda della dott.ssa (28/4/2023), Pt_1 di talché le amministrazioni coinvolte dovevano necessariamente concludere l'iter di riassegnazione preliminarmente con riferimento a tale richiesta avanzata dalla concorrente precedente in graduatoria, applicando le predette regole del bando.
Non si ravvisano, dunque, motivi di illegittimità.
Le spese sono compensate verso l' resistente e verso la Provincia, Pt_2 considerata la particolarità della questione, mentre si dispone la condanna verso la terza interessata.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese compensate verso l'Agenzia, nonché verso la
Provincia;
- Condanna al pagamento delle spese del giudizio della terza chiamata in causa , in misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, con CP_2 distrazione ove richiesta, ex art 93 cpc.
Castrovillari, 05/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. DODARO FRANCESCO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI CATANZARO;
PROVINCIA DI COSENZA, AVV. MORCAVALLO ENRICO;
, AVV. LEPERA CARLO;
CP_2 Parte resistente
OGGETTO: art. 414 e art 700 per altre ragioni
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente agiva per ottenere, ai sensi degli artt. 414 cpc e 700 cpc, il trasferimento, previa condanna della
Provincia di Cosenza a emettere il nulla osta e condanna dell' Controparte_1
alla riassegnazione alla Provincia.
[...]
Si costituivano le resistenti, nonché la
contro
-interessata , chiedendo il CP_2 rigetto del ricorso.
§§§§
Il ricorso appare infondato.
Emerge dalle risultanze processuali che a seguito di espletamento di bando di concorso pubblico, per il reclutamento a tempo determinato di n. 2800 unità di personale non dirigenziale di Area III-F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche (G.U. n. 82 del 15.10.2021 – 4^ Serie speciale), la
Provincia di Cosenza risultava assegnataria di n. 2 unità e, pertanto, in data
20.10.2021 procedeva all'assunzione a tempo determinato e alla stipula di contratto della durata di n. 3 anni con n. 2 professionisti, giusta determinazione
Dirigenziale del Settore Personale n. 2021002097 del 20.10.2021.
In data 10.01.2023, a causa delle dimissioni volontarie presentate da n. 1 professionista, la Provincia faceva richiesta all' di un'ulteriore Parte_2 unità di personale.
Con pec del 7.2.2023, l' faceva presente di voler procedere Parte_2 con il professionista successivo in graduatoria rispetto al dimissionario. In data 8.3.2023 perveniva richiesta di nulla osta da parte di esperto proveniente dal Comune di Lago, subordinato al nulla osta della Provincia e dell' Parte_2
. Il 14.3, la Provincia rilasciava nulla osta.
[...]
In data 11.4.2023, la dott. faceva richiesta di trasferimento dal Comune di CP_2
presso la Provincia di Cosenza, richiedendo nulla osta alla Provincia CP_3 ed all'Agenzia della Coesione, riservandosi di produrre il nulla osta del Comune di provenienza. Con nota del 26.04.2023, la Provincia rilasciava il nulla osta richiesto;
in data 08.5.2023 riceveva nulla osta dal Comune.
In data 28.04.2023, la ricorrente, in servizio dal 17 luglio 2022 presso il Comune di Longobucco (Cs) inoltrava richiesta di trasferimento alla Provincia di Cosenza, in quanto il predetto Comune rappresentava sede disagiata e distante dalla propria abitazione, riservandosi di produrre il nulla osta del predetto Comune.
In data 02.05.2023, la Provincia di Cosenza inviava pec all della Pt_2
Coesione, per la procedura da adottare, per il reclutamento di una unità di personale.
In data 3.5.2023, l'Agenzia della Coesione comunicava la procedura da seguire.
In data 04.05.2023, il Comune di Longobucco inviava il nulla osta relativo all'odierna ricorrente.
Il 5.5.2023, con pec, l'esperto professionista proveniente dal Comune di Lago comunicava di voler rinunciare al trasferimento presso la Provincia di Cosenza.
In data 8.05.2023, l' inviava pec Controparte_1 autorizzando la riassegnazione della dott.ssa , presso la Provincia di CP_2
Cosenza.
Sicché, con il provvedimento, oggetto di impugnativa, la Provincia di Cosenza procedeva alla riassegnazione o riallocazione per trasferimento, da parte dell' , indicando il termine Controparte_4 ultimo del contratto al 23.06.2025.
Avverso detti atti, come meglio indicati in epigrafe, proponeva Parte_1 ricorso al TAR Lazio. Si costituivano la Provincia di Cosenza e la controinteressata. Con Sentenza resa in forma semplificata, il Tar dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario competente.
Ciò premesso, deve darsi atto che il trasferimento è stato effettuato dalla
Provincia dopo aver acquisito i consensi delle amministrazioni interessate, seguendo l'ordine di graduatoria del concorso approvato dall'Agenzia della
Coesione. La dott.ssa , infatti, si era collocata in posizione n. 383 nella CP_2 graduatoria di cui al decreto del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
mentre la ricorrente occupava la posizione n. 407, pertanto è stata data priorità alla richiesta di trasferimento della dott.ssa
. CP_2
Risulta anche che la domanda di trasferimento della dott.ssa Per_1
(11/4/2023) precede di mesi la domanda della dott.ssa (28/4/2023), Pt_1 di talché le amministrazioni coinvolte dovevano necessariamente concludere l'iter di riassegnazione preliminarmente con riferimento a tale richiesta avanzata dalla concorrente precedente in graduatoria, applicando le predette regole del bando.
Non si ravvisano, dunque, motivi di illegittimità.
Le spese sono compensate verso l' resistente e verso la Provincia, Pt_2 considerata la particolarità della questione, mentre si dispone la condanna verso la terza interessata.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese compensate verso l'Agenzia, nonché verso la
Provincia;
- Condanna al pagamento delle spese del giudizio della terza chiamata in causa , in misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, con CP_2 distrazione ove richiesta, ex art 93 cpc.
Castrovillari, 05/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO