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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/07/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 18/6/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 969/2024 del Ruolo Generale Affari Civili
e promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mosè FERRETTI;
attrice
contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Levino
TORRIONE;
convenuto
OGGETTO: COMUNIONE E CONDOMINIO, IMPUGNAZIONE DI DELIBERA
ASSEMBLEARE - SPESE CONDOMINIALI
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, il per ivi sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: «1) preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della delibera ordinaria del 24.09.2024 di cui al punto
1 n. 1 dell'Ordine del Giorno e della delibera straordinaria del
19.11.2024 di cui al punto n. 1 dell'Ordine del Giorno, approvate dalle relative assemblee dei condomini del sito Controparte_1 in Vasto alla via Bebbia n. 7, 2) in via principale, accertare che la delibera del 24.09.2024 di cui al punto n. 1 dell'O.d.G. dell'assemblea ordinaria e che la delibera del 19.11.2024 di cui al punto n. 1 dell'O.d.G. dell'assemblea straordinaria, entrambe del
sono viziate, e quindi nulle o annullabili, Controparte_1 poiché approvate in violazione dell'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c.,
e, per l'effetto, 3) annullare le delibere emesse il 24.09.2024 n.
1 O.d.G. dall'assemblea ordinaria dei condomini e il 19.11.2024 n.
1 O.d.G. dall'assemblea straordinaria dei condomini del CP_1
4) condannare il convenuto, in persona
[...] CP_1 dell'amministratore p.t., alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese del giudizio, compresi gli onorari di avvocato, oltre al rimborso forfettario, al contributo previdenziale e all'I.V.A.».
A sostegno della domanda la ricorrente – premettendo di essere proprietaria di due locali commerciali nel condominio “ CP_1 sito al n. 7 della via Bebbia in Vasto (identificati dal Fg. N. 37,
p.lla 956, subb. 5 e 9) – ha dedotto il vizio per mancata costituzione del fondo speciale relativo alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni prescritto dall'art. 1135, comma 1 n. 4 c.c. della delibera ordinaria del 24/9/2024 con cui il ha approvato, CP_1 all'unanimità, i lavori straordinari descritti nel preventivo della ditta e della successiva delibera straordinaria del Parte_2
19/11/2024 adottata – a maggioranza con il voto contrario dei proprietari e – con cui Parte_1 Controparte_2 detto condominio ha approvato i medesimi lavori come da capitolato predisposto dal tecnico incaricato Arch. CP_3
Il si è ritualmente costituito in giudizio per CP_1 CP_1 eccepire, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ed allegare, nel merito, la cessazione della materia del contendere in conseguenza della revoca delle delibere impugnate dal ricorrente
2 giusta successiva delibera del 24/3/2025 con cui i predetti lavori sono stati nuovamente approvati con costituzione di relativo fondo ex art. 1135, comma 1 n. 4 c.c.
Sulla scorta delle deduzioni quali poc'anzi sinteticamente riportate, il resistente ha così concluso: «In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare il ricorso improcedibile per le questioni esposte e documentate nella presente memoria di costituzione ovvero per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione con contestuale condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese
e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori di legge. Nel merito: 1) Dichiarare cessata la materia del contendere con contestuale condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori di legge. 2) In subordine, dichiarare cessata la materia del contendere con contestuale compensazione delle spese e competenze di lite tra le parti».
* * *
1. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, facendo applicazione analogica dell'art. 2377 c.c. alle deliberazioni della assemblea condominiale, ove la delibera impugnata sia stata sostituita, prima della conclusione del giudizio, con altra deliberazione d'assemblea che accolga i rilievi dell'impugnazione, si determina una situazione di superamento delle ragioni di contrasto tra le parti, tale da giustificare una pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, Cass., 28 giugno 2004, n.
11961, secondo cui, “in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c., previsto in tema di società di capitali ma, per identità di "ratio", applicabile egualmente in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, eliminando la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere”).
Nel caso di specie, è documentalmente dimostrata (e, comunque, non
3 è contestata, ma anzi è riconosciuta dalla stessa parte ricorrente) la circostanza della intervenuta revoca della due delibere assembleari impugnate, contenenti le determinazioni relative alla realizzazione di lavori di messa in sicurezza, ripristino e ricostruzione del cornicione e della facciata dell'edificio. È chiaro, dunque, che ciò ha prodotto la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente ad ottenere l'accertamento dell'indicato vizio di invalidità delle precedenti delibere, ormai giuridicamente eliminato da quella successiva e, quindi, incapace di produrre un qualsivoglia effetto.
Sulla scorta delle riferite circostanze e della concorde volontà delle parti - manifestata da ultimo all'udienza di precisazione delle conclusioni - affinché venga pronunciata una sentenza che dichiari l'intervenuta cessazione della materia del contendere, non può che prendersi atto del venir meno della situazione di contrasto che rappresentava la ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di fatti che, nelle more del processo, hanno privato le parti di ogni interesse a continuare il giudizio.
2. Stante il carattere assorbente della valutazione che precede e, pertanto, decadendo anche l'interesse delle parti alla decisione su ogni altra questione pregiudiziale e/o preliminare posta dalle stesse, è soltanto in via marginale e incidentale che deve osservarsi come l'attestato espletamento della procedura di mediazione - giusta verbale della Camera di conciliazione forense di Vasto del 23/4/2025 versato in atti – rende evidente il realizzarsi della condizione di procedibilità; di contro, stante il legittimo diritto di parte ricorrente al rimborso delle spese e competenze di un giudizio necessitato dalla palese nullità delle delibere impugnate, la mancata previsione di tale rimborso nella delibera del 24/3/2025 (o in altra proposta transattiva) e la mancata partecipazione del resistente al tentativo di conciliazione del 23/4/2025 – CP_1
e pertanto successivo alla delibera adottata in sanatoria di quelle impugnate - elide in nuce qualsiasi censura di violazione dei doveri
4 di correttezza rivolta da parte resistente a parte ricorrente che, peraltro, non incide sul regolamento delle spese.
Si impone, pertanto, una declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere, per impossibilità di procedere alla definizione del giudizio, determinata dalla perdita dell'interesse delle parti alla sua naturale conclusione (cfr., sul punto, ex plurimis, Cass. civ., Sez. III Sent., 04/06/2009, n. 12887) e, in particolare, per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito su due delibere le cui determinazioni sono state revocate da una successiva delibera.
3. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza virtuale;
questo implica che, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese, il giudice debba delibare il fondamento della domanda per decidere sulla regolamentazione delle spese. Nella fattispecie, se è vero che l'adozione, in corso di causa, di una nuova deliberazione assembleare di revoca di quella impugnata ha comportato una sopravvenuta carenza di interesse dell'attrice a coltivare il giudizio, è parimenti vero che, se non fosse intervenuta la revoca delle delibere del 24/9/2024
e del 19/11/2024, l'impugnazione sarebbe stata comunque accolta, stante l'assenza, nelle stesse, della deliberazione atta alla costituzione del fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori di manutenzione straordinaria e innovazioni previsto e prescritto dall'art. 1135, I comma, n. 4 c.c. quale condizione di validità della delibera di approvazione delle opere medesime (cfr.
Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16953 del 25/05/2022).
Segue condanna della parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, avuto riguardo alle fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa la fase istruttoria non svolta) sulla base dei valori minimi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente al valore della presente controversia. Lo scostamento dai parametri medi si
5 giustifica in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 969/2024, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 642,60
[...] per spese documentate ed € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. – se dovuta - e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vasto, il 16/7/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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