Sentenza 16 febbraio 2022
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 09/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
AM IE Presidente Paola Briguori Consigliere Marco Fratini Consigliere relatore Carola Corrado Primo Referendario Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 60559 del ruolo generale proposto da INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppina Giannico, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri, BA CA, SE EN, elettivamente domiciliato come in atti contro
LI CO MA
IN, elettivamente domiciliato come in atti;
avverso e per la riforma della sentenza n. 112/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 16 febbraio 2022.
VISTO
SENTENZA N. /2025 ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa UDITI 10 dicembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Chiara Pimpinella, data per letta la relazione del relatore Cons. Fratini con il consenso delle parti presenti, vv. SE
. AB IN per delega scritta AL IN per la parte privata;
Ritenuto in
FATTO
1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso del ricorrente sig.
LI CO MA volto a ottenere il riconoscimento del diritto del medesimo
retribuzione annua contributiva rilevante per il calcolo della quota del trattamento di quiescenza.
dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti, maggiorati - a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei - degli i maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentando:
-
- erroneo riferimento al contratto collettivo di lavoro privato;
- mancanza dei requisiti di legge per il computo in quota A della dirigente di ente locale;
- insufficiente motivazione.
affermato che non è possibile prestare adesione alla conclusione cui è giunto il Giudice di prime cure, secondo cui la voce retributiva in pensione, in quanto non ha le caratteristiche della fissità e continuità e non è prevista da norme aventi forza di legge o regolamento, ma dal solo contratto di diritto privato, peraltro di molto successivo alla data indicata dal ripetuto art. 13 d. n. 503/1992 come riferimento per il calcolo della quota A della pensione.
gli emolumenti, che devono essere valutati con particolare rigore, siano fissi, continui, ricorrenti e generali, non bastando che si tratti di compensi percepiti sulla base della disciplina generale del rapporto di lavoro. Invero, alla fissità e alla continuità è da aggiungere, come della legge nominativo e tassativo, ovvero previsto espressamente in leggi, regolamenti o contratti collettivi nazionali avente forza di legge, La retribuzione di posizione in discorso può essere, al più, ritenuta pensionabile, alla luce del richiamo all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, contenuto nel riportato alla formazione della sola quota B della pensione, ai sensi del comma tenuti ben distinti e che il conferimento, a mezzo di un contratto di diritto privato, di incarico la retribuzione allo stesso erogata, sia ritenuta fissa e continuativa, e produca un notevole aumento della pensione, in quanto computata in quota A, a carico del sistema previdenziale.
E tanto alla luce della normativa richiamata (d. n. 503/1992 e l. n.
335/1995) che aveva lo scopo di ridurre la spesa pensionistica, al fine sentenza appellata.
2. L appellato si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto la conferma della sentenza appellata.
3. concluso come in atti.
DIRITTO
infondato e va respinto.
1. Come questa Sezione ha già rilevato (cfr. App. sez. III, n. 30 del 2025),
per i dipendenti degli enti locali iscritti alla soppressa C.P.D.E.L., la disciplina del trattamento pensionistico rinviene la propria fonte normativa negli artt. 15 e 16 della l. n. 1077/1959 (e, fino soppressione del C.P.D.E.L. del d.l. n. 55/83).
Pertanto, in base alle disposizioni da ultimo citate, per i dipendenti degli enti locali la retribuzione annua contributiva, definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti annualmente dovuti al dipendente come remunerazione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dai contratti collettivi di lavoro La giurisprudenza di questa Corte ha così ritenuto che, a differenza di quanto previsto per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, ai fini della sua inclusione nella base pensionabile per i trattamenti pensionistici degli iscritti alla ex in questione soddisfi due condizioni:
- la prima, che sia stato corrisposto e assoggettato a contribuzione in normalmente svolta dal dipendente in relazione alla qualifica ricoperta;
- la seconda, che la sua corresponsione sia legittimata da disposizioni di legge o di regolamento o di contrattazione collettiva (nazionale o locale/aziendale) di lavoro (cfr. App. sez. II n. 63 del 2016; Sez.
Riun. QM n. 39 del 2017)
Invero, si evidenzia che nella fattispecie in esame, dalla documentazione versata agli atti del presente giudizio emerge chiaramente che percepita dal rno appellato sig. LI CO MA durante il rapporto di impiego intrattenuto con il Comune di Lecce soddisfa entrambe le condizioni sopra indicate.
emolumento che concorre a determinare la retribuzione annua contributiva ai fini del suo trattamento pensionistico.
2. Ne consegue che il giudice di prime cure ha quindi effettuato una corretta applicazione delle norme che disciplinano la materia, facendo anche buon governo dei principii di diritto ritraibili dalla giurisprudenza precedente di questa Corte.
della sentenza appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
RIGETTA
n. 60559 proposto da
CONFERMA
la sentenza n. 112/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 16 febbraio 2022.
Spese compensate in ragione della complessità della questione.
Nulla per le spese di giustizia.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente dr. Marco Fratini dr. AM IE f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Presidente
AM IE
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Dirigente f.to digitalmente Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Il Dirigente f.to digitalmente Roma,