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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 979/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente MICCIO FABIO, Relatore COLELLA FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14264/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da Amministratore Unico -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250092426027000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorrente_1 spa impugna La cartella di pagamento n. 097 2025 00924260 27/000, notificata in data 16 giugno 2025, per un importo complessivo di € 152.635,25, relativa a IVA, sanzioni e interessi per il primo trimestre del l'anno d'imposta 2019.
La vicenda e le posizioni delle parti possono essere riassunte come segue:
1) la ricorrente aveva ottenuta la rateazione di un debito erariale con successiva decadenza a seguito del mancato pagamento della rata n. 14 (scadenza 28-02-2023) e successive;
2) L'iscrizione a ruolo di cui alla cartella impugnata riguarda la decadenza dal piano rateale improntato sulla comunicazione di irregolarità n. 17161420401, codice atto n. 1716142011, per euro 314.761,03, emesso in sede di liquidazione automatizzata, ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, ricevuto sulla liquidazione Iva (Lipe) del I trimestre, redditi 2019, rateizzata in un numero di venti rate;
3) Medio tempore il contribuente aveva presentato domanda di omologa di accordo di ristrutturazione con proposta transazione fiscale, accolta con omologa forzosa a carico dell'erario da parte del tribunale;
4) Con la cartella impugnata l'ufficio ritiene di non avere duplicato la pretesa erariale, ma si è limitata a cristallizzare nel ruolo le somme in corso di pagamento con la transazione omologata. In altre parole assume di non richiedere nuovamente il debito che la parte sta pagando in transazione, ma la cartella di pagamento costituisce mero atto di riscossione e di cristallizzazione del credito tributario da far valere per eventuali inadempimenti di parte, permettendo all'Ufficio di mantenere integra la pretesa tributaria fino al momento in cui la transazione sia integralmente adempiuta. Parte ricorrente impugna la cartella assumendo:
- Che l'omologazione della transazione fiscale da parte del Tribunale non determina una mera sospensione dell'esigibilità del credito originario, ma ne ridefinisce il contenuto e le modalità di adempimento, dando vita a un nuovo accordo con efficacia vincolante per entrambe le parti;
- Che l'effetto non è meramente processuale, ma sostanziale. La pretesa tributaria originaria viene "consolidata" e "cristallizzata" all'interno della procedura concorsuale, al fine di definire l'esatto ammontare del debito da includere nel piano [Certificazione credito ADE][Decreto di omologa_Trib.Roma]; - Che, come chiarito dalla giurisprudenza, questo consolidamento ha lo scopo di creare certezza giuridica, precludendo successive modifiche o contestazioni [Cass. Civ., Sez. 5, N. 39920 del 14-12-2021][Corte Di Appello Di L'Aquila, Sentenza n.498 del 18 Aprile 2025];
- Che la Cassazione ha affermato che "Nel processo tributario, la transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall. conclusa dalle parti e omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo" (Cass. Civ., Sez. 5, N. 13471 del 29-04-2022);
- Che l'argomentazione dell'Ufficio, secondo cui "l'amministrazione finanziaria conserva... la titolarità del credito nella misura originaria fino a completo adempimento del piano" è smentita dalla giurisprudenza. La Cassazione ha chiarito che la pretesa originaria non "sopravvive" in parallelo al piano omologato, ma si verifica una "reviviscenza della originaria pretesa fiscale" solo in caso di risoluzione dell'accordo per inadempimento [Cass. Civ., Sez. 5, N. 16755 del 06-08-2020]. Fino a quel momento, l'unico rapporto obbligatorio esistente è quello definito dalla transazione omologata;
- Che la qualificazione da parte dell'Ufficio della cartella di pagamento come atto "meramente dichiarativo o ricognitivo" o "interno" è una costruzione giuridicamente insostenibile e priva di fondamento normativo atteso che: la cartella di pagamento non è un atto interno, ma un atto esterno con cui l'Amministrazione manifesta la propria pretesa creditoria e intima il pagamento, costituendo un atto di riscossione idoneo a costituire titolo esecutivo, indipendentemente dalla temporanea sospensione amministrativa disposta dall'Ufficio; L'interesse ad agire del contribuente non sussiste solo a fronte di un'azione esecutiva già avviata, ma anche in presenza di un atto che, pur non immediatamente esecutivo (in questo caso per una sospensione amministrativa), è idoneo a produrre un pregiudizio attuale e concreto alla sfera giuridica e patrimoniale del destinatario atteso che la pendenza di un carico esattoriale di importo rilevante, anche se sospeso, compromette l'affidabilità commerciale e finanziaria della società, l'accesso al credito e, soprattutto, la capacità di partecipare a procedure di appalto pubblico che richiedono la regolarità fiscale (DURC). Così riassunti i fatti, il ricorso è fondato.
Vale premettere che non può essere condiviso l'assunto di parte ricorrente (che cita precedenti di legittimità riguardanti procedure di concordato preventivo alle quali era applicabile l'art. 182 ter nel testo anteriore alle modifiche di cui appresso) secondo il quale l'omologazione avrebbe l'effetto di consolidare e cristallizzare la pretesa tributaria;
tale posizione, seppur avanzata in dottrina ed anche nella giurisprudenza meno recente, è da ritenersi pacificamente superata dopo la modifica dell'art. 182 ter operata con la legge di bilancio del 2017 anche nel concordato preventivo (modifica che ha espunto ogni riferimento sia al consolidamento che alla estinzione del giudizi) mentre non è mai stata predicata – neppure nel periodo anteriore al 2017 – nella materia degli accordi di ristrutturazione (in cui, dunque, non operava neppure in passato . ed a maggior ragione dopo il 2017 - alcun consolidamento e cristallizzazione della pretesa erariale).
Nella materia degli accordi di ristrutturazione i principi che debbono ritenersi operanti sono i seguenti:
- l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti cui è connessa la transazione fiscale non produce alcun effetto novativo, ma consente l'estinzione dei giudizi pendenti, nel presupposto che, in caso di risoluzione di diritto della transazione fiscale ai sensi del comma 6 dell'art. 182-ter, il debito tributario rivive nel suo importo originario;
- se i giudizi pendenti, tuttavia, mirano ad accertare una pretesa fiscale maggiore o diversa da quella dedotta in transazione fiscale, non può operare alcuna estinzione del giudizio dovendosi definire l'ammontare delle somme dovute e non essendovi altro modo per farlo che attraverso la prosecuzione dei giudizi pendenti;
- analoghi principi valgono per l'emissione di cartelle esattoriali: detta emissione deve ritenersi illegittima se riproduttiva di un debito fiscale interamente inserito nella transazione fiscale omologata, mentre è legittima nella misura in cui si inserisce in una contestazione nuova o diversa o maggiore rispetto a quella rientrante nella transazione fiscale. Nel caso di specie è pacifico che la cartella è meramente riproduttiva di pretese interamente dedotte in transazione fiscale, e dunque è stata illegittimamente emessa.
Le spese, per la novità della questione, vengono compensate.
p.q.m.
annulla la cartella impugnata e compensa le spese.
Roma, 22.1.2026
Il Presidente
RT EN
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente MICCIO FABIO, Relatore COLELLA FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14264/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da Amministratore Unico -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250092426027000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorrente_1 spa impugna La cartella di pagamento n. 097 2025 00924260 27/000, notificata in data 16 giugno 2025, per un importo complessivo di € 152.635,25, relativa a IVA, sanzioni e interessi per il primo trimestre del l'anno d'imposta 2019.
La vicenda e le posizioni delle parti possono essere riassunte come segue:
1) la ricorrente aveva ottenuta la rateazione di un debito erariale con successiva decadenza a seguito del mancato pagamento della rata n. 14 (scadenza 28-02-2023) e successive;
2) L'iscrizione a ruolo di cui alla cartella impugnata riguarda la decadenza dal piano rateale improntato sulla comunicazione di irregolarità n. 17161420401, codice atto n. 1716142011, per euro 314.761,03, emesso in sede di liquidazione automatizzata, ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, ricevuto sulla liquidazione Iva (Lipe) del I trimestre, redditi 2019, rateizzata in un numero di venti rate;
3) Medio tempore il contribuente aveva presentato domanda di omologa di accordo di ristrutturazione con proposta transazione fiscale, accolta con omologa forzosa a carico dell'erario da parte del tribunale;
4) Con la cartella impugnata l'ufficio ritiene di non avere duplicato la pretesa erariale, ma si è limitata a cristallizzare nel ruolo le somme in corso di pagamento con la transazione omologata. In altre parole assume di non richiedere nuovamente il debito che la parte sta pagando in transazione, ma la cartella di pagamento costituisce mero atto di riscossione e di cristallizzazione del credito tributario da far valere per eventuali inadempimenti di parte, permettendo all'Ufficio di mantenere integra la pretesa tributaria fino al momento in cui la transazione sia integralmente adempiuta. Parte ricorrente impugna la cartella assumendo:
- Che l'omologazione della transazione fiscale da parte del Tribunale non determina una mera sospensione dell'esigibilità del credito originario, ma ne ridefinisce il contenuto e le modalità di adempimento, dando vita a un nuovo accordo con efficacia vincolante per entrambe le parti;
- Che l'effetto non è meramente processuale, ma sostanziale. La pretesa tributaria originaria viene "consolidata" e "cristallizzata" all'interno della procedura concorsuale, al fine di definire l'esatto ammontare del debito da includere nel piano [Certificazione credito ADE][Decreto di omologa_Trib.Roma]; - Che, come chiarito dalla giurisprudenza, questo consolidamento ha lo scopo di creare certezza giuridica, precludendo successive modifiche o contestazioni [Cass. Civ., Sez. 5, N. 39920 del 14-12-2021][Corte Di Appello Di L'Aquila, Sentenza n.498 del 18 Aprile 2025];
- Che la Cassazione ha affermato che "Nel processo tributario, la transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall. conclusa dalle parti e omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo" (Cass. Civ., Sez. 5, N. 13471 del 29-04-2022);
- Che l'argomentazione dell'Ufficio, secondo cui "l'amministrazione finanziaria conserva... la titolarità del credito nella misura originaria fino a completo adempimento del piano" è smentita dalla giurisprudenza. La Cassazione ha chiarito che la pretesa originaria non "sopravvive" in parallelo al piano omologato, ma si verifica una "reviviscenza della originaria pretesa fiscale" solo in caso di risoluzione dell'accordo per inadempimento [Cass. Civ., Sez. 5, N. 16755 del 06-08-2020]. Fino a quel momento, l'unico rapporto obbligatorio esistente è quello definito dalla transazione omologata;
- Che la qualificazione da parte dell'Ufficio della cartella di pagamento come atto "meramente dichiarativo o ricognitivo" o "interno" è una costruzione giuridicamente insostenibile e priva di fondamento normativo atteso che: la cartella di pagamento non è un atto interno, ma un atto esterno con cui l'Amministrazione manifesta la propria pretesa creditoria e intima il pagamento, costituendo un atto di riscossione idoneo a costituire titolo esecutivo, indipendentemente dalla temporanea sospensione amministrativa disposta dall'Ufficio; L'interesse ad agire del contribuente non sussiste solo a fronte di un'azione esecutiva già avviata, ma anche in presenza di un atto che, pur non immediatamente esecutivo (in questo caso per una sospensione amministrativa), è idoneo a produrre un pregiudizio attuale e concreto alla sfera giuridica e patrimoniale del destinatario atteso che la pendenza di un carico esattoriale di importo rilevante, anche se sospeso, compromette l'affidabilità commerciale e finanziaria della società, l'accesso al credito e, soprattutto, la capacità di partecipare a procedure di appalto pubblico che richiedono la regolarità fiscale (DURC). Così riassunti i fatti, il ricorso è fondato.
Vale premettere che non può essere condiviso l'assunto di parte ricorrente (che cita precedenti di legittimità riguardanti procedure di concordato preventivo alle quali era applicabile l'art. 182 ter nel testo anteriore alle modifiche di cui appresso) secondo il quale l'omologazione avrebbe l'effetto di consolidare e cristallizzare la pretesa tributaria;
tale posizione, seppur avanzata in dottrina ed anche nella giurisprudenza meno recente, è da ritenersi pacificamente superata dopo la modifica dell'art. 182 ter operata con la legge di bilancio del 2017 anche nel concordato preventivo (modifica che ha espunto ogni riferimento sia al consolidamento che alla estinzione del giudizi) mentre non è mai stata predicata – neppure nel periodo anteriore al 2017 – nella materia degli accordi di ristrutturazione (in cui, dunque, non operava neppure in passato . ed a maggior ragione dopo il 2017 - alcun consolidamento e cristallizzazione della pretesa erariale).
Nella materia degli accordi di ristrutturazione i principi che debbono ritenersi operanti sono i seguenti:
- l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti cui è connessa la transazione fiscale non produce alcun effetto novativo, ma consente l'estinzione dei giudizi pendenti, nel presupposto che, in caso di risoluzione di diritto della transazione fiscale ai sensi del comma 6 dell'art. 182-ter, il debito tributario rivive nel suo importo originario;
- se i giudizi pendenti, tuttavia, mirano ad accertare una pretesa fiscale maggiore o diversa da quella dedotta in transazione fiscale, non può operare alcuna estinzione del giudizio dovendosi definire l'ammontare delle somme dovute e non essendovi altro modo per farlo che attraverso la prosecuzione dei giudizi pendenti;
- analoghi principi valgono per l'emissione di cartelle esattoriali: detta emissione deve ritenersi illegittima se riproduttiva di un debito fiscale interamente inserito nella transazione fiscale omologata, mentre è legittima nella misura in cui si inserisce in una contestazione nuova o diversa o maggiore rispetto a quella rientrante nella transazione fiscale. Nel caso di specie è pacifico che la cartella è meramente riproduttiva di pretese interamente dedotte in transazione fiscale, e dunque è stata illegittimamente emessa.
Le spese, per la novità della questione, vengono compensate.
p.q.m.
annulla la cartella impugnata e compensa le spese.
Roma, 22.1.2026
Il Presidente
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