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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/07/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1018/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. OB PO -Presidente rel.
Dott. Antonio Corte - Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1018/2025 r.g. promossa da
(P.Iva ), nella persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 ubicata in Gallarate (VA) 21013 alla Piazza Giovanni XXIII, 1, rappresentata e difesa dall'avv.
CI MU (C.F. ) del Foro di Trani, elettivamente domiciliata pres- C.F._1 so il difensore con domicilio digitale indirizzo PEC: Email_1 appellante contro con sede in Roma, Piazzale della Croce Rossa n. Controparte_1
1, C.F. e P. IVA in persona dell'Institore Avv. Francesco Leggiadro, anche quale P.IVA_2 società incorporante la C.F. e P.I.V.A. , rappresenta- Controparte_2 P.IVA_3 ta e difesa dall'Avv. Antonio Barile (C.F.: ), elettivamente domiciliata C.F._2 presso il difensore con domicilio digitale indirizzo PEC
[...]
Email_2 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 4 L'appellante:
- in via preliminare si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza su preavvi- so di rilascio notificata in data 27/01/2025;
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata in data 14/04/2024
e notificata in data 27/01/2025;
Piaccia all'Ill.Ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, disattesa, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare l'annullamento della predetta senten- za.
L'appellata:
Si compiaccia l'adita Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, di dichiarare l'appello della società inammissibile ed improcedibile in quanto tardivamente proposto. In Parte_1 ogni caso, dichiarare l'appello inammissibile in quanto non espone i motivi e le ragioni alla base della richiesta riforma della sentenza di primo grado e, in ogni caso, infondato per essere la sentenza gravata esente dai vizi denunziati e meritevole di conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata il 17/4/2024, il Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento della domanda proposta da quale società incorporante Controparte_1 [...]
ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione concluso il 28/7/2008, Controparte_3 avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale sito in Gallarate (VA), nel complesso im- mobiliare della stazione ferroviaria di Gallarate, per inadempimento della conduttrice
[...]
e ha condannato quest'ultima a rilasciare l'immobile, nonché a Controparte_4 pagare all'attrice la somma di € 133.488,20, oltre interessi per canoni e oneri scaduti e non pa- gati.
2. Avverso tale sentenza ha interposto appello con ricorso depositato il Parte_1
4/4/2025.
2.1 Premesso che il 27/1/2025 le era stato notificato il preavviso di rilascio con notifica ri- cevuta dalla cassiera e che quest'ultima “per incuria, leggerezza, dimenticanza, CP_5 negligenza” aveva consegnato l'atto all'amministratore solo il 31/3/2025, Parte_2
l'appellante ha chiesto in via preliminare di essere rimessa in termine per la proposizione dell'appello. Quanto al merito, deduce di avere pagato a “sia la percentuale del mo- CP_6
pagina 2 di 4 nopolio, sia il minimo garantito e sia gli oneri condominiali, per somme non dovute”. Richia- ma, inoltre, in modo del tutto generico un accordo quadro intervenuto tra le parti rilevando che
“molti Buffet d'Italia” avrebbero “avuto la concessione”.
3. L'appellata si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello, perché proposto dopo la scadenza del termine “lungo” semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. e, co- munque, per assoluta genericità. In subordine, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione per ma- nifesta infondatezza.
4. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ed è stata data lettura del dispositivo trascritto in calce.
****
5. L'appello, come eccepito dall'appellata, è inammissibile perché proposto dopo la sca- denza del termine di decadenza di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c. Nel caso in esame, infatti, la sentenza oggetto di gravame è stata pubblicata il 17/4/2024, sicché il termine per proporre impugnazione, in difetto di notifica del- la sentenza, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva lunedì 18/11/2024. L'appello è sta- to proposto con ricorso depositato il 4/4/2025, ben oltre, quindi, il decorso del termine di de- cadenza. È appena il caso di osservare, infine, con riguardo alla richiesta di rimessione in ter- mine proposta dall'appellante, che nessun rilievo può attribuirsi, ai fini della valutazione circa l'ammissibilità dell'appello, alla notifica del preavviso di rilascio avvenuta il 27/1/2025.
6. Quanto appena rilevato rende superflua ogni considerazione in ordine all'evidente ge- nericità dell'atto di impugnazione.
7. Le spese del grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi pre- visti per lo scaglione di valore della causa in considerazione della semplicità delle questioni e della definizione in rito, seguono la soccombenza.
8. Deve darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro Parte_3 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 386/2024, pubblicata in data 17/04/2024,
pagina 3 di 4 così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 7.052,00, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 02/07/2025
Il Presidente est.
OB PO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. OB PO -Presidente rel.
Dott. Antonio Corte - Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1018/2025 r.g. promossa da
(P.Iva ), nella persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 ubicata in Gallarate (VA) 21013 alla Piazza Giovanni XXIII, 1, rappresentata e difesa dall'avv.
CI MU (C.F. ) del Foro di Trani, elettivamente domiciliata pres- C.F._1 so il difensore con domicilio digitale indirizzo PEC: Email_1 appellante contro con sede in Roma, Piazzale della Croce Rossa n. Controparte_1
1, C.F. e P. IVA in persona dell'Institore Avv. Francesco Leggiadro, anche quale P.IVA_2 società incorporante la C.F. e P.I.V.A. , rappresenta- Controparte_2 P.IVA_3 ta e difesa dall'Avv. Antonio Barile (C.F.: ), elettivamente domiciliata C.F._2 presso il difensore con domicilio digitale indirizzo PEC
[...]
Email_2 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 4 L'appellante:
- in via preliminare si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza su preavvi- so di rilascio notificata in data 27/01/2025;
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata in data 14/04/2024
e notificata in data 27/01/2025;
Piaccia all'Ill.Ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, disattesa, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare l'annullamento della predetta senten- za.
L'appellata:
Si compiaccia l'adita Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, di dichiarare l'appello della società inammissibile ed improcedibile in quanto tardivamente proposto. In Parte_1 ogni caso, dichiarare l'appello inammissibile in quanto non espone i motivi e le ragioni alla base della richiesta riforma della sentenza di primo grado e, in ogni caso, infondato per essere la sentenza gravata esente dai vizi denunziati e meritevole di conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata il 17/4/2024, il Tribunale di Busto Arsizio, in accoglimento della domanda proposta da quale società incorporante Controparte_1 [...]
ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione concluso il 28/7/2008, Controparte_3 avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale sito in Gallarate (VA), nel complesso im- mobiliare della stazione ferroviaria di Gallarate, per inadempimento della conduttrice
[...]
e ha condannato quest'ultima a rilasciare l'immobile, nonché a Controparte_4 pagare all'attrice la somma di € 133.488,20, oltre interessi per canoni e oneri scaduti e non pa- gati.
2. Avverso tale sentenza ha interposto appello con ricorso depositato il Parte_1
4/4/2025.
2.1 Premesso che il 27/1/2025 le era stato notificato il preavviso di rilascio con notifica ri- cevuta dalla cassiera e che quest'ultima “per incuria, leggerezza, dimenticanza, CP_5 negligenza” aveva consegnato l'atto all'amministratore solo il 31/3/2025, Parte_2
l'appellante ha chiesto in via preliminare di essere rimessa in termine per la proposizione dell'appello. Quanto al merito, deduce di avere pagato a “sia la percentuale del mo- CP_6
pagina 2 di 4 nopolio, sia il minimo garantito e sia gli oneri condominiali, per somme non dovute”. Richia- ma, inoltre, in modo del tutto generico un accordo quadro intervenuto tra le parti rilevando che
“molti Buffet d'Italia” avrebbero “avuto la concessione”.
3. L'appellata si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello, perché proposto dopo la scadenza del termine “lungo” semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. e, co- munque, per assoluta genericità. In subordine, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione per ma- nifesta infondatezza.
4. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa ed è stata data lettura del dispositivo trascritto in calce.
****
5. L'appello, come eccepito dall'appellata, è inammissibile perché proposto dopo la sca- denza del termine di decadenza di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c. Nel caso in esame, infatti, la sentenza oggetto di gravame è stata pubblicata il 17/4/2024, sicché il termine per proporre impugnazione, in difetto di notifica del- la sentenza, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva lunedì 18/11/2024. L'appello è sta- to proposto con ricorso depositato il 4/4/2025, ben oltre, quindi, il decorso del termine di de- cadenza. È appena il caso di osservare, infine, con riguardo alla richiesta di rimessione in ter- mine proposta dall'appellante, che nessun rilievo può attribuirsi, ai fini della valutazione circa l'ammissibilità dell'appello, alla notifica del preavviso di rilascio avvenuta il 27/1/2025.
6. Quanto appena rilevato rende superflua ogni considerazione in ordine all'evidente ge- nericità dell'atto di impugnazione.
7. Le spese del grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri minimi pre- visti per lo scaglione di valore della causa in considerazione della semplicità delle questioni e della definizione in rito, seguono la soccombenza.
8. Deve darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro Parte_3 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 386/2024, pubblicata in data 17/04/2024,
pagina 3 di 4 così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 7.052,00, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 02/07/2025
Il Presidente est.
OB PO
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