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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
IL CO, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 428/2022 depositato il 11/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Conversano - Piazza Venti Settembre, 25 70014 Conversano BA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1086/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 12/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9858 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI R.G. Ricorsi n 428 / 2018 Sezione 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESO
Ricorrente_1 con ricorso in appello notificato in data 07.02.2022, impugna la sentenza n.1086/2021, del 30.04.2021, della CTP di Bari, depositata in data 12.07.2021, di rigetto del
ricorso con spese.
Il ricorso del contribuente era stato proposto avverso l'avviso di accertamento n 9858 notificato il 07.01.2020, per parziale omessa TASI dal Comune di Conversano per l'anno di imposta 2014
Con il suddetto ricorso, il Ricorrente_1 ha dedotto, a fondamento dell'impugnazione proposta, un unico motivo di gravame:
- difetto di motivazione (art. 1, comma 162, legge n.296/2006, nel contesto degli artt. 3, legge n. 241/1990 e 7, legge 212/2000)
lamenta che l'importo dovuto sarebbe desumibile unicamente dal mod. F24 allegato all'avviso di accertamento in quanto "nella busta contenente il plico spedito dall'Ente locale impositore venivano rinvenute non allegate le pag.
3-4 del predetto atto impositivo, pagine dalle quali non sarebbe "possibile rinvenire alcuna delle motivazioni dell'azione accertatrice posta in essere né, conseguentemente, della presunta minore imposta che il ricorrente avrebbe evaso. I n s t a per sentir accogliere la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'annullamento totale dell'avviso di accertamento TASI per l'anno 2014.
Con controdeduzioni in data 11.11.2025,si è costituito il Comune di Conversano, il quale ha contestato il gravame proposto da Ricorrente_1 chiedendone il rigetto, con confermare della sentenza impugnata n.1086.2021; e, condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, anche in considerazione della responsabilità per lite temeraria
All'udienza del 03.12.2025 la parte resistente presente si riporta ai rispettivi atti depositati e conclusioni. La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente è infondato.
Osserva il Collegio che l'eccepita nullità della notificazione dell'impugnato avviso di accertamento non può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 156, 3° comma, c.p.c., in quanto ha raggiunto pienamente lo scopo a cui era destinato.
In proposito si osserva che, l'orientamento della S. Corte di Cassazione, e anche alla luce del disposto di cui all'art. 1335 c.c., "..ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono al destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia", pertanto è consolidato ed univoco, nel senso che incombe al destinatario l'onere di dimostrare che il plico postale recapitatogli non contenga alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contenga una lettera di contenuto parziale da quello indicato dal mittente ( ex multis, Cass. civ. Sez. V, 16528/2018; Cass. civ. Sez. VI – Lav n. 24149/2018; Cass. sent., n. 22687/2017, Cass. civ. 21852/2016, n. 21896 Cass. /2013).
Devesi, pertanto, ritenere che incomba al destinatario dell'avviso di accertamento tributario, che lamenti che l'atto notificatogli sarebbe privo di alcune pagine, la prova in ordine alla suddetta incompletezza dell'atto notificato.
Nel caso in esame, quindi, l'onere probatorio del mancato assolvimento, art. 2697 c.c. spetta al contribuente che non ha minimamente provato l'allegata incompletezza dell'avviso di accertamento notificatogli. (Cass. 5397/2016),
E' appena il caso di osservare che non può, ovviamente, annettersi alcun rilievo alle pagine (totalmente prive di elementi di congiunzione) versate agli atti del giudizio dal Ricorrente_1: è evidente, infatti, come dalla suddetta produzione documentale non sia dato inferire illazioni nel senso che l'avviso di accertamento notificato fosse privo delle pagine non prodotte dal ricorrente. Sicché, reputa questa Corte di giustizia che il gravame proposto sia infondato.
Come risulta, infatti, dalla relativa copia (completa) versata agli atti del giudizio dall'amministrazione comunale resistente, comune di Conversano, non può revocarsi in dubbio che l'avviso di accertamento impugnato sia corredato da ampia ed esaustiva motivazione, con puntuale indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche a fondamento della pretesa impositiva.
Invero, tra l'altro, nell'atto de quo, i dati rappresentati dall'Ufficio sono quelli riscontrabili alla citata pag. 2, dell'avviso, nell'ambito della "Scheda riepilogativa fabbricati", ove vengono individuati la base imponibile e l'imposta dovuta dal ricorrente relativamente alle unità immobiliari di proprietà, catastalmente riportate (doc. all. in atti).
D'altro canto, come documentato dall'amministrazione comunale resistente, alle medesime conclusioni è pervenuta la C.T.P. di Bari con sentenze n. 2990/2019 del 18.12.2019 la CTP di Bari n. 1086/2021 del 12.07.2021 della sez 8, con le quali sono stati respinti analoghi ricorsi, per omessa IMU anno di imposta 2013 e TASI anno di imposta 2014, proposti da Ricorrente_1 lamentando parimenti, come nella fattispecie che ci occupa, l'illegittimità degli atti impositivi impugnati per difetto di motivazione siccome asseritamente, pervenuti mancanti delle pagg. 3 - 4, per cui incompleti.
Le considerazioni innanzi esposte sono assorbenti rispetto alle deduzioni dell'Amministrazione comunale resistente che ha evidenziato l'adozione di tecniche di stampa ed imbustamento di lettore codici OMR, a barre bidimensionale di tipo DATA MATRIX tali da rendere impossibile l'imbustamento di un atto privo di pagine. Pertanto, risulterebbe esclusa la possibilità di spedizione di atti privi di pagine.
La Corte per quanto motivato e le considerazioni che precedono l'appello, proposto dal contribuente Ricorrente_1 , è infondato e va, pertanto, rigettato con la conseguenziale conferma della motivata, sentenza di prime cure n.1086/2021, della CTP di Bari, depositata in data 12.07.2021, con contestuale conferma dell'impugnato avviso di accertamento.
Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4 pronunciando sull'appello del ricorrente Ricorrente_1 nei confronti del comune di Conversano avverso la sentenza, n.1086/2021, CTP di Bari, depositata in data 12.07.2021. cosi provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Comune di Conversano , delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate per compensi in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti..
Così deciso in Bari, Addi 03.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro Dott. Francesco Diliso
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
IL CO, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 428/2022 depositato il 11/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Conversano - Piazza Venti Settembre, 25 70014 Conversano BA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1086/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 12/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9858 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI R.G. Ricorsi n 428 / 2018 Sezione 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESO
Ricorrente_1 con ricorso in appello notificato in data 07.02.2022, impugna la sentenza n.1086/2021, del 30.04.2021, della CTP di Bari, depositata in data 12.07.2021, di rigetto del
ricorso con spese.
Il ricorso del contribuente era stato proposto avverso l'avviso di accertamento n 9858 notificato il 07.01.2020, per parziale omessa TASI dal Comune di Conversano per l'anno di imposta 2014
Con il suddetto ricorso, il Ricorrente_1 ha dedotto, a fondamento dell'impugnazione proposta, un unico motivo di gravame:
- difetto di motivazione (art. 1, comma 162, legge n.296/2006, nel contesto degli artt. 3, legge n. 241/1990 e 7, legge 212/2000)
lamenta che l'importo dovuto sarebbe desumibile unicamente dal mod. F24 allegato all'avviso di accertamento in quanto "nella busta contenente il plico spedito dall'Ente locale impositore venivano rinvenute non allegate le pag.
3-4 del predetto atto impositivo, pagine dalle quali non sarebbe "possibile rinvenire alcuna delle motivazioni dell'azione accertatrice posta in essere né, conseguentemente, della presunta minore imposta che il ricorrente avrebbe evaso. I n s t a per sentir accogliere la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'annullamento totale dell'avviso di accertamento TASI per l'anno 2014.
Con controdeduzioni in data 11.11.2025,si è costituito il Comune di Conversano, il quale ha contestato il gravame proposto da Ricorrente_1 chiedendone il rigetto, con confermare della sentenza impugnata n.1086.2021; e, condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, anche in considerazione della responsabilità per lite temeraria
All'udienza del 03.12.2025 la parte resistente presente si riporta ai rispettivi atti depositati e conclusioni. La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente è infondato.
Osserva il Collegio che l'eccepita nullità della notificazione dell'impugnato avviso di accertamento non può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 156, 3° comma, c.p.c., in quanto ha raggiunto pienamente lo scopo a cui era destinato.
In proposito si osserva che, l'orientamento della S. Corte di Cassazione, e anche alla luce del disposto di cui all'art. 1335 c.c., "..ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono al destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia", pertanto è consolidato ed univoco, nel senso che incombe al destinatario l'onere di dimostrare che il plico postale recapitatogli non contenga alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contenga una lettera di contenuto parziale da quello indicato dal mittente ( ex multis, Cass. civ. Sez. V, 16528/2018; Cass. civ. Sez. VI – Lav n. 24149/2018; Cass. sent., n. 22687/2017, Cass. civ. 21852/2016, n. 21896 Cass. /2013).
Devesi, pertanto, ritenere che incomba al destinatario dell'avviso di accertamento tributario, che lamenti che l'atto notificatogli sarebbe privo di alcune pagine, la prova in ordine alla suddetta incompletezza dell'atto notificato.
Nel caso in esame, quindi, l'onere probatorio del mancato assolvimento, art. 2697 c.c. spetta al contribuente che non ha minimamente provato l'allegata incompletezza dell'avviso di accertamento notificatogli. (Cass. 5397/2016),
E' appena il caso di osservare che non può, ovviamente, annettersi alcun rilievo alle pagine (totalmente prive di elementi di congiunzione) versate agli atti del giudizio dal Ricorrente_1: è evidente, infatti, come dalla suddetta produzione documentale non sia dato inferire illazioni nel senso che l'avviso di accertamento notificato fosse privo delle pagine non prodotte dal ricorrente. Sicché, reputa questa Corte di giustizia che il gravame proposto sia infondato.
Come risulta, infatti, dalla relativa copia (completa) versata agli atti del giudizio dall'amministrazione comunale resistente, comune di Conversano, non può revocarsi in dubbio che l'avviso di accertamento impugnato sia corredato da ampia ed esaustiva motivazione, con puntuale indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche a fondamento della pretesa impositiva.
Invero, tra l'altro, nell'atto de quo, i dati rappresentati dall'Ufficio sono quelli riscontrabili alla citata pag. 2, dell'avviso, nell'ambito della "Scheda riepilogativa fabbricati", ove vengono individuati la base imponibile e l'imposta dovuta dal ricorrente relativamente alle unità immobiliari di proprietà, catastalmente riportate (doc. all. in atti).
D'altro canto, come documentato dall'amministrazione comunale resistente, alle medesime conclusioni è pervenuta la C.T.P. di Bari con sentenze n. 2990/2019 del 18.12.2019 la CTP di Bari n. 1086/2021 del 12.07.2021 della sez 8, con le quali sono stati respinti analoghi ricorsi, per omessa IMU anno di imposta 2013 e TASI anno di imposta 2014, proposti da Ricorrente_1 lamentando parimenti, come nella fattispecie che ci occupa, l'illegittimità degli atti impositivi impugnati per difetto di motivazione siccome asseritamente, pervenuti mancanti delle pagg. 3 - 4, per cui incompleti.
Le considerazioni innanzi esposte sono assorbenti rispetto alle deduzioni dell'Amministrazione comunale resistente che ha evidenziato l'adozione di tecniche di stampa ed imbustamento di lettore codici OMR, a barre bidimensionale di tipo DATA MATRIX tali da rendere impossibile l'imbustamento di un atto privo di pagine. Pertanto, risulterebbe esclusa la possibilità di spedizione di atti privi di pagine.
La Corte per quanto motivato e le considerazioni che precedono l'appello, proposto dal contribuente Ricorrente_1 , è infondato e va, pertanto, rigettato con la conseguenziale conferma della motivata, sentenza di prime cure n.1086/2021, della CTP di Bari, depositata in data 12.07.2021, con contestuale conferma dell'impugnato avviso di accertamento.
Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4 pronunciando sull'appello del ricorrente Ricorrente_1 nei confronti del comune di Conversano avverso la sentenza, n.1086/2021, CTP di Bari, depositata in data 12.07.2021. cosi provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Comune di Conversano , delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate per compensi in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti..
Così deciso in Bari, Addi 03.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro Dott. Francesco Diliso