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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/11/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile
(Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, GOP dr.ssa NN IA, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.10.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 10.11.2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, G.O.P. dott.ssa NN IA, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n°1162/2025 R.G., promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Modafferi, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, come da procura in atti.
Resistente OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. (R.G. n. 3760/2024) condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge n.104/92.
IN FATTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 5.3.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 3.4.2024 domanda amministrativa per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92 finalizzata al riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 della citata legge e che, dopo la visita la Commissione medica l'aveva riconosciuta portatore di handicap lieve ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge CP_1
104/92, ritenendo insussistenti i presupposti per la prestazione invocata.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase dr. Per_1 concludeva confermando, in sostanza il giudizio “negativo” già emesso dalla Commissione Medica concludendo per l'insussistenza dei requisiti richiesti per la condizione di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/92.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato in data 17.2.2024 atto di dissenso.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della ricorrente alle spese CP_1 di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, questo Giudice ha ritenuto la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori richiesti da parte istante, chiedendo una integrazione peritale al CTU già nominato, per la sopravvenienza di documentazione sanitaria attestante l'aggravamento di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c..
La sentenza è decisa per le ragioni di seguito esposte, all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa di motivazioni della decisione.
* * * * * *
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è infondata.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nella fase di ATPO e richiamato in questa fase.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, ed ha tenuto conto dei criteri di valutazione dettati dall'art. 3 delle legge 104/92, accertando che la ricorrente è affetta da: stress psico-fisico correlato all'attuale, personale situazione di salute. Facies depressa. Dispnea da modici sforzi. Lombalgia cronica.
Deambulazione autonoma, così come i passaggi posturali. Il consulente, in sede d'integrazione, dopo avere esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dalla ricorrente, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato, conclude che “poiché la valutazione della condizione di disabilità si basa su criteri medico-sociali (menomazione psichica, fisica o sensoriale) e non medico-legali, questo perito ha valutato esclusivamente quanto lo stato di salute della perizianda Sig.ra incida sulla sua vita quotidiana e quanto disagio le crei in Parte_1 relazione al contesto socioeconomico ed ambientale in cui vive (il cosiddetto svantaggio sociale vissuto da chi è affetto da qualsivoglia tipologia di disabilità a diverso grado). Le certificazioni sanitarie in atti, l'anamnesi e l'esame obiettivo confermano, a parere del presente CTU, il giudizio della commissione RC (art. 3, comma 1 legge 104/92). CP_1
L'ausiliare ha, quindi, evidenziato che tali patologie non sono tali da integrare i presupposti richiesti dall'art. 3 comma 3 legge n. 104/1992 per il riconoscimento della sussistenza di una condizione di disabilità con sostegno intensivo.
Le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare non sono state, d'altro canto, oggetto di contestazione alcuna ad opera della parte, che ha omesso di inviare al ctu osservazioni ai sensi del disposto dell'art. 195, comma 3, c.p.c..
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che la ricorrente, attualmente, non possiede il requisito sanitario legittimante il riconoscimento della condizione di disabilità con sostengo elevato.
Stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c., dichiara irripetibili le spese di lite mentre le spese di CTU vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in opposizione ad ATP 3760/2024, così Parte_1 CP_1 provvede:
-Rigetta l'opposizione;
-Dichiara irripetibili le spese di lite;
-Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto. CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, 11.11.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa NN IA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile
(Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, GOP dr.ssa NN IA, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.10.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 10.11.2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, G.O.P. dott.ssa NN IA, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n°1162/2025 R.G., promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Modafferi, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, come da procura in atti.
Resistente OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. (R.G. n. 3760/2024) condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge n.104/92.
IN FATTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 5.3.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 3.4.2024 domanda amministrativa per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92 finalizzata al riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 della citata legge e che, dopo la visita la Commissione medica l'aveva riconosciuta portatore di handicap lieve ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge CP_1
104/92, ritenendo insussistenti i presupposti per la prestazione invocata.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase dr. Per_1 concludeva confermando, in sostanza il giudizio “negativo” già emesso dalla Commissione Medica concludendo per l'insussistenza dei requisiti richiesti per la condizione di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/92.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato in data 17.2.2024 atto di dissenso.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della ricorrente alle spese CP_1 di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, questo Giudice ha ritenuto la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori richiesti da parte istante, chiedendo una integrazione peritale al CTU già nominato, per la sopravvenienza di documentazione sanitaria attestante l'aggravamento di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c..
La sentenza è decisa per le ragioni di seguito esposte, all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa di motivazioni della decisione.
* * * * * *
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è infondata.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nella fase di ATPO e richiamato in questa fase.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, ed ha tenuto conto dei criteri di valutazione dettati dall'art. 3 delle legge 104/92, accertando che la ricorrente è affetta da: stress psico-fisico correlato all'attuale, personale situazione di salute. Facies depressa. Dispnea da modici sforzi. Lombalgia cronica.
Deambulazione autonoma, così come i passaggi posturali. Il consulente, in sede d'integrazione, dopo avere esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dalla ricorrente, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato, conclude che “poiché la valutazione della condizione di disabilità si basa su criteri medico-sociali (menomazione psichica, fisica o sensoriale) e non medico-legali, questo perito ha valutato esclusivamente quanto lo stato di salute della perizianda Sig.ra incida sulla sua vita quotidiana e quanto disagio le crei in Parte_1 relazione al contesto socioeconomico ed ambientale in cui vive (il cosiddetto svantaggio sociale vissuto da chi è affetto da qualsivoglia tipologia di disabilità a diverso grado). Le certificazioni sanitarie in atti, l'anamnesi e l'esame obiettivo confermano, a parere del presente CTU, il giudizio della commissione RC (art. 3, comma 1 legge 104/92). CP_1
L'ausiliare ha, quindi, evidenziato che tali patologie non sono tali da integrare i presupposti richiesti dall'art. 3 comma 3 legge n. 104/1992 per il riconoscimento della sussistenza di una condizione di disabilità con sostegno intensivo.
Le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare non sono state, d'altro canto, oggetto di contestazione alcuna ad opera della parte, che ha omesso di inviare al ctu osservazioni ai sensi del disposto dell'art. 195, comma 3, c.p.c..
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che la ricorrente, attualmente, non possiede il requisito sanitario legittimante il riconoscimento della condizione di disabilità con sostengo elevato.
Stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c., dichiara irripetibili le spese di lite mentre le spese di CTU vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in opposizione ad ATP 3760/2024, così Parte_1 CP_1 provvede:
-Rigetta l'opposizione;
-Dichiara irripetibili le spese di lite;
-Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto. CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, 11.11.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa NN IA