Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
L'art. 25, primo comma, n. 7, legge fall. attribuisce al giudice delegato la competenza esclusiva in ordine alla liquidazione dei compensi dovuti ai consulenti. Ne consegue che il Tribunale non può procedere, in assenza di reclamo, modificare il decreto adottato al riguardo dal giudice delegato, cui deve riconoscersi natura giurisdizionale, recando esso statuizioni in merito al diritto soggettivo al compenso, e che,proprio per la mancanza del reclamo, è divenuto definitivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato tale principio, sul presupposto che non potesse essere considerato reclamo la "nota" inviata dal curatore al giudice delegato, a seguito della liquidazione, da parte di quest'ultimo, del compenso per il consulente dello stesso curatore in un giudizio promosso dal fallimento per la revocatoria di alcuni pagamenti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIOLI 180, presso lo STUDIO SANINO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA ABBAMONTE, GUIDO CAMPOBASSO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LI EL LL SpA;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di NAPOLI, depositato il 30/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/6/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL giudice delegato al fallimento della s.p.a. EL RO (dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza 6 ottobre 1983) con decreto 21 giugno 1996, su parere favorevole del curatore, liquidava - in oltre 36 milioni - il compenso dovuto al dr. AN PE per le prestazioni di consulente di parte nel giudizio promosso dal fallimento per la revocatoria di pagamenti.
A seguito della "nota" 8 luglio 1996 dal curatore diretta al giudice delegato, il Tribunale con provvedimento 3 settembre 1996 disponeva l'acquisizione di documenti della procedura fallimentare utili al fine di valutare "la correttezza dei criteri liquidatori adottati dal giudice delegato" e, dichiarandosi investito della decisione in ordine alla determinazione del compenso in questione a norma dell'art.23, 1 comma, l.f., con provvedimento 30 ottobre 1996 riduceva a lire 5.445.000 il compenso dovuto al dr. PE. Contro questo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il dr. PE, deducendo violazione degli artt. 23, 26 e 31 l.f. per avere il Tribunale provveduto d'ufficio in assenza di reclamo e sul mero presupposto della "nota" indirizzata al giudice delegato;
al curatore: al quale per altro non potrebbe riconoscersi la legittimazione ad impugnare - nell'interesse della procedura - i provvedimenti del giudice delegato. In subordine il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge 319/1980 e del D.P.R. 352/1988, asserendo che il compenso doveva esser liquidato secondo la tariffa professionale dei dottori commercialisti (D.P.R. 645/1994) e non già secondo le norme che regolano la determinazione degli onorari dovuti agli ausiliari del giudice - periti, consulenti tecnici e interpreti -, giacché il dr. PE, benché nominato dal giudice delegato, aveva prestato il suo ufficio come consulente di parte attrice - il curatore del fallimento - nel giudizio di revocatoria, e non come ausiliare del Tribunale giudicante. Il curatore del fallimento non si è costituito nel giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo della impugnazione (proposta a norma dell'art.111, secondo comma, cost.) il ricorrente PE deduce dunque violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 26 e 31 r.d. 16 marzo 1942, n.267 e critica la decisione del Tribunale di Napoli che ha "parzialmente modificato" il decreto del giudice delegato (pronunciato a norma dell'art. 25, primo comma, n.7, l.f.), benché tale provvedimento - recante la liquidazione del compenso dovuto al dr. PE, consulente del curatore nel giudizio di revocatoria - non fosse stato oggetto di reclamo, tale per certo non potendo considerarsi la nota indirizzata al giudice delegato dallo stesso curatore: sicché il Tribunale aveva in realtà provveduto d'ufficio, modificando il decreto del giudice delegato, al quale l'art. 25, n.7, l.f. attribuisce la competenza esclusiva in ordine alla liquidazione dei compensi dovuti agli "incaricati". La censura è fondata.
Come si legge nella premessa del decreto impugnato, che indica l'oggetto della pronuncia, il Tribunale ha inteso provvedere "sull'istanza di liquidazione del compenso spettante al consulente di parte della curatela dott. AN PE" e più oltre, sviluppando i "motivi della decisione", il Tribunale stesso si dice "investito della decisione riguardante la determinazione del compenso spettante al suddetto consulente di parte ai sensi dell'art. 23, 1 c, l.f., successivamente al decreto di liquidazione emesso dal g.d. in data 21.6.1996". Non può quindi dubitarsi che il Tribunale abbia ritenuto di provvedere in quanto "investito dell'intera procedura" (prima proposizione del primo comma dell'art. 23 l.f.) e che così abbia palesemente violato l'ordine delle competenze come assegnate agli "organi preposti al fallimento" (capo II del titolo II, legge fallimentare), adottando un provvedimento (non in sede di reclamo ma) nell'esercizio di funzioni di cui risulta investito un altro organo dello stesso ufficio e anzi modificando - in difetto di reclamo - il decreto del giudice delegato pronunciato a norma dell'art. 25, n.7, LF, cui deve riconoscersi, poiché esso statuisce sul diritto soggettivo al compenso, natura giurisdizionale.
Accolto dunque il primo motivo del ricorso (e rimaste perciò assorbite le due subordinate censure), il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio, essendosi il procedimento di liquidazione del compenso dovuto al dott. PE concluso con il decreto 21 giugno 1996 del giudice delegato, divenuto, in difetto di reclamo, definitivo.
Soccombente, il fallimento della s.p.a. EL RO è tenuto e condannato al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa, senza rinvio, il decreto impugnato. Condanna il fallimento della s.p.a. EL RO al rimborso delle spese del giudizio, a favore del ricorrente, liquidate in complessive L.
2.120.000 di cui lire 2.000.000 per onorari d'avvocato. Roma, 11 giugno 1998.
Depositata in Cancelleria il 19/2/1999.