Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1394
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Sentenza 19 febbraio 1999

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L'art. 25, primo comma, n. 7, legge fall. attribuisce al giudice delegato la competenza esclusiva in ordine alla liquidazione dei compensi dovuti ai consulenti. Ne consegue che il Tribunale non può procedere, in assenza di reclamo, modificare il decreto adottato al riguardo dal giudice delegato, cui deve riconoscersi natura giurisdizionale, recando esso statuizioni in merito al diritto soggettivo al compenso, e che,proprio per la mancanza del reclamo, è divenuto definitivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato tale principio, sul presupposto che non potesse essere considerato reclamo la "nota" inviata dal curatore al giudice delegato, a seguito della liquidazione, da parte di quest'ultimo, del compenso per il consulente dello stesso curatore in un giudizio promosso dal fallimento per la revocatoria di alcuni pagamenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1394
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1394
    Data del deposito : 19 febbraio 1999

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