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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/10/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 808/2022
Il Giudice, dott. PA VI, all'esito dell'udienza del 23.9.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), nella sua qualità di titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale PLF di F. Garzella, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Panaiotti, presso il cui studio sito in Santa Croce sull'Arno (PI), al Largo Pietro Lotti n. 9, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bertollo, presso il cui studio sito in Cittadella (PD), alla
Piazza Scalco n. 12, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: contratto di agenzia.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 9.8.2022, ha chiesto di “accertare e Parte_1 dichiarare il rapporto di agenzia intercorso inter partes e la sua cessazione per volontà della Società
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 tempore, a corrispondere al Sig. , titolare dell'impresa individuale PLF di F. Parte_1
Garzella, la somma di € 18.755,00 oltre iva, a titolo di provvigioni e la somma di € 3.500,00 oltre iva, quale premio provvigionale per i risultati conseguiti nel primo trimestre 2002, oppure le diverse somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal 14.4.2022 al saldo;
- condannare la Società in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. , titolare dell'impresa Parte_1
RG n. 808/2022 - Pagina 1 di 10 individuale PLF di F. Garzella, la somma di € 100.729,92 a titolo di indennità di cui all'art. 1751
c.c., oppure la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, in ogni caso non inferiore
a quella prevista dall'a.e.c. commercio 16.2.2009 a titolo di Firr, di suppletiva di clientela e di c.d. meritocratica;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal 14.4.2022 al saldo;
in ipotesi, condannare la Società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere al Sig. , titolare dell'impresa individuale PLF di F. Garzella, la Parte_1 somma di € 1.091,24 a titolo di Firr e ad € 3.273,72 a titolo di suppletiva di clientela, salva la ulteriore c.d. indennità meritocratica, previste dall'a.e.c. commercio 16.2.2009, oppure le diverse somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal 14.4.2022 al saldo;
- condannare la Società in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. , titolare dell'impresa Parte_1 individuale PLF di F. Garzella, la somma di € 21.717,27 a titolo di indennità sostituiva del preavviso, oppure la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal 14.4.2022 al saldo. Con vittoria di spese e dei compensi di causa”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) nel mese di ottobre 2020 la società resistente gli aveva proposto di promuovere la vendita dei propri prodotti e servizi in Toscana e in Umbria e, pertanto, insieme alle proprie collaboratrici
Sigg.re e dette corso all'attività di promozione che da Parte_2 Parte_3 dicembre 2020 determinò la conclusione di contratti con l' Parte_4
il , e la
[...] CP_3 Parte_5 CP_4 Parte_6
[...]
b) visto il buon andamento del rapporto, aveva costituito l'impresa individuale PLF di F. Garzella, in data 19.3.2021, al fine di concludere un formale contratto di agenzia con la seppur il CP_1 rapporto fosse già intercorrente, al fine di promuovere la conclusione di contratti di vendita di prodotti, nelle regioni Toscana ed Umbria, riconoscendo in suo favore una provvigione del 25%;
c) il rapporto di agenzia era poi cessato in seguito ad un recesso ad nutum con effetto immediato della controparte il 14.4.2022;
d) in data 20.4.2022 era stato proposto un nuovo e diverso contratto di agenzia per la sola zona della
Toscana, senza esclusiva e con aliquote provvigionali inferiori, con la possibilità di un anticipo provvigionale di € 1.500,00 mensili;
e) non aveva accettato la proposta in quanto peggiorativa;
RG n. 808/2022 - Pagina 2 di 10 f) l'incarico di agente di era accettato invece da prima subagente del CP_1 Parte_2
Garzella medesimo, con un diritto ad un anticipo provvigionale di € 3.000,00 mensili;
g) durante il rapporto di agenzia, aveva procurato diversi nuovi clienti alla ed aveva CP_1 generato un fatturato di € 320.400,00, oltre iva, di cui € 262.000,00 riferibili alla subagente
Pt_2
h) la resistente aveva continuato ad intrattenere rapporti commerciali con i clienti procacciati, tra cui
“il , il Controparte_5 Parte_5 Controparte_6
, il Dott. ;
[...] CP_4 CP_4 CP_7
i) dopo il recesso, aveva fatturato con soggetti terzi provvigioni pari ad € 3.467,50;
j) la resistente non aveva pagato le provvigioni successive al mese di febbraio 2022, che risultavano pari ad € 18.755,00 e non aveva riconosciuto nemmeno il bonus provvigionale relativo al primo trimestre 2022, pari ad € 3.500,00, avendo generato in detto periodo un fatturato di oltre €
50.000,00;
k) doveva essere riconosciuta, inoltre, l'indennità ex art. 1751 c.c., nella somma comunque non inferiore a quella prevista dall'a.e.c. commercio 16.2.2009 a titolo di Firr, di suppletiva di clientela e di c.d. meritocratica, nonché l'indennità di mancato preavviso di cui all'articolo 1750 c.c.
2. Con memoria depositata in data 19.6.2023, si è costituita la quale ha eccepito CP_1
l'infondatezza:
a) della domanda tesa al riconoscimento delle provvigioni maturate, dal momento che i contratti
“intercorsi con Etruria Nova srl, VNE Produzione srl, sono Parte_7 stati annullati da queste ultime società”;
b) della pretesa riguardante l'indennità 1751 c.c., poiché non dovuta ed eccessiva nella sua quantificazione;
c) della pretesa riguardante l'indennità di mancato preavviso, poiché dovuta solo per i rapporti proseguiti oltre l'anno di durata stabilito nel contratto.
3. Con ordinanza del 2.10.2023, è stato disposto il pagamento provvisorio a carico della parte resistente della complessiva somma di euro 7.864,96, in favore della parte ricorrente, considerato che non erano state specificatamente contestate la somme a titolo di premio di risultato, di Firr e di indennità suppletiva clientela, ed inoltre era stata ordinata l'“esibizione da parte della dell'estratto CP_1 autentico delle scritture contabili – libro IVA vendite e il libro giornale –relativi alle vendite effettuate dal 1.1.2020 ai clienti aventi sede legale e/o la sede operativa nelle regioni Toscana e Umbria” entro
RG n. 808/2022 - Pagina 3 di 10 il termine del 15.12.2023.
3.1. La parte resistente solo in data 9-12/2/2024 ha provveduto al deposito parziale della documentazione richiesta ed in particolare dei partitari relativi ad alcuni clienti.
4. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
4.1. In via preliminare, appare provato documentalmente il rapporto di agenzia intercorso fra Parte_1
, nella qualità di agente, e in quella di preponente, costituito il 19.3.2021 (doc.
[...] CP_1 all. sub 7) del ricorso) e terminato in seguito al recesso formulato dalla resistente per come desumibile dalla pec del 14.4.2022 (doc. all. sub 12) del ricorso).
4.2. Di seguito, deve essere vagliata la domanda volta al pagamento delle provvigioni.
Dalla documentazione prodotta in corso di causa risulta dimostrata soltanto la risoluzione consensuale del contratto stipulato con in data 20.10.2021, per la fornitura Parte_7 di servizio “smart shop con roas 2.0. garantito” verso il corrispettivo di € 35.000,00 oltre iva (doc. all. sub 16) al ricorso). Tale risoluzione era stata proposta il 29.3.2023 e veniva accettata dalla resistente il 27.4.2023 (doc. all. sub 1) memoria di costituzione).
Ai sensi dell'articolo 1748 comma 5 c.c., “Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità”.
Tenendo conto che il contrato in esame prevedeva un corrispettivo mensile di € 2.041,66 e che il rapporto si è protratto dal 20.10.2021 al 29.3.2023, ossia per diciassette mesi, il fatturato effettivamente prodotto dall'affare equivale ad € 34.708,22, IVA esclusa, oltre ad euro 10.500,00,
IVA esclusa, versati al momento dell'ordine. Detraendo da tale importo quanto la società resistente si è impegnata a restituire alla cliente, pari ad euro 20.047,85 (24.458,38-IVA), risulta un valore complessivo dell'affare pari comunque ad euro 25.160,37, oltre IVA. In via equitativa, attesa la mancata indicazione delle ragioni della risoluzione, valorizzando la maggiore durata del rapporto ed il residuo valore dei servizi resi, il corrispettivo provvigionale può essere determinato sulla somma di euro 27.000,00, anziché 35.000,00, oltre IVA. Del valore di 35.000,00, per le stesse ragioni equitative, dovrà tenersi conto, invece, per il calcolo delle altre indennità.
Devono essere riconosciute, invece, le provvigioni piene stabilita dal contratto di agenzia per tutti gli altri contratti stipulati “a valle”, mancando rispetto a questi la prova circa la non conclusione dell'affare, che grava in capo al resistente trattandosi di eccezione da lui formulata, come previsto dall'art. 2697 c.c. (così, Cass. civ., 25544 del 12/10/2018).
RG n. 808/2022 - Pagina 4 di 10 Per stabilire il quantum spettante a tale titolo, deve considerarsi che la parte resistente ha provato per via documentale di aver effettuato diversi pagamenti in favore di , a titolo Parte_1 di provvigioni (doc. all. sub 2 alla memoria di costituzione) per un totale di euro 86.869,08, somme che devono essere scorporate dal totale di quanto dovuto.
Al fine di determinare le somme spettanti al ricorrente, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, la quale, con argomentazioni credibili e condivise in tale sede, ha accertato che residuerebbe il diritto del ricorrente a ricevere ancora la somma di € 10.222,03, per le provvigioni non pagate.
L'ausiliario ha determinato tale importo considerando il valore dell'affare intercorso con la
[...]
in euro 35.000,00 anziché in euro 27.000,00, per come esaminato supra. Parte_7
Di conseguenza, il valore delle provvigioni ancora spettanti al ricorrente deve essere quantificato in euro 8.222,33 [25%*380.365,63 (totale del fatturato con esclusione della somma di euro 8.000,00 per l'affare ) - 86.869,08]. Parte_7
4.3. Oltre a questa somma deve essere riconosciuto in favore del ricorrente il premio di € 3.500,00 previsto dal contratto, dato che il volume di affari procacciato come correttamente computato dal CTU ammontava a € 182.663,63, dunque è stato superiore alla soglia di € 100.000,00. Tale minore somma rispetto a quanto accertato dal CTU in euro 15.000,00, deve ritenersi spettare al ricorrente, in applicazione del principio della domanda.
4.4. ha chiesto altresì il riconoscimento dell'indennità ex art. 1750 c.c. per il Parte_1 mancato rispetto del termine di preavviso del recesso.
Secondo il giudice della nomofilachia “In tema di rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto "inter partes"; in quelli a tempo determinato, invece, può essere proposta la domanda di risarcimento del danno da recesso "ante tempus" illegittimo” (così, Cass. civ., n. 30457/2021).
Il contratto che regolava il rapporto fra le parti era originariamente a tempo determinato, essendo stata prevista la durata di un solo anno a decorrere dalla sottoscrizione avvenuta il 19.3.2021. Tuttavia, il rapporto è proseguito fino alla data del recesso, ovvero al 14.4.2022, oltre l'anno di vigenza inizialmente previsto.
In applicazione dell'articolo 1750 comma 1 c.c., secondo il quale “Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato”, la protrazione del rapporto oltre il termine originariamente stabilito, ne ha determinato la trasformazione ex lege in un contratto a tempo
RG n. 808/2022 - Pagina 5 di 10 indeterminato, per cui era dunque dovuto un termine per il preavviso di recesso, che non è stato rispettato nel caso in esame, essendo stato intimato con effetto immediato.
Di conseguenza, è dovuta l'indennità di mancato preavviso, prevista ai sensi dell'articolo 1750 c.c. e dall'art. 10 A.E.C., che è stata condivisibilmente quantificata dal CTU in € 21.613,12, tenendo conto della media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso e del valore di un dodicesimo pari ad euro 7.204,37.
4.5. Deve a tal punto valutarsi la spettanza in favore del ricorrente dell'indennità per la cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c.
Tale disposizione prevede che “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti… L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”. L'art. 12 dell'AEC del 16/02/2009 ha dettato i criteri applicativi per procedere alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in esame. Si è in tal guisa convenuto che tale indennità sia composta da tre emolumenti ovvero l'indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela, entrambe riconosciute anche ove non si sia verificato un aumento di clientela o di fatturato, e la c.d. “indennità meritocratica”.
Per tale ultimo emolumento lo stesso AEC del 16/02/2009, ratione temporis applicabile, prevede quali limiti alla sua attribuzione che “l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal 3° comma dell'art.
1751 cod. civ.” ed inoltre che “ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale tale onere probatorio è a carico dell'agente.
4.5.1. Nella fattispecie in esame, deve ritenersi dimostrata anche la sussistenza dei requisiti previsti per il
RG n. 808/2022 - Pagina 6 di 10 riconoscimento della c.d. “indennità meritocratica”, ovvero il procacciamento di nuovi clienti e la persistenza dei vantaggi sostanziali dagli affari con essi intrattenuti.
In via preliminare, deve rilevarsi come tali presupposti fattuali, puntualmente indicati nel ricorso, non siano stati oggetto di specifica contestazione da parte del resistente al momento del deposito della memoria di costituzione (si veda, in particolare, p. 3 della memoria di costituzione). In proposito, deve evidenziarsi come nel ricorso sia stato espressamente allegata la circostanza che “in seguito all'improvvisa cessazione del rapporto di agenzia, controparte ha, inoltre, continuato a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti procacciatile dal Sig. Garzella, con cui ha continuato ad intrattenere rapporto col supporto della Sig.ra subagente del comparente, a cui la ha proposto Pt_2 CP_1 un generoso contratto di agenzia diretta”.
Particolare rilevanza deve inoltre essere attribuita alla circostanza che successivamente alla cessazione del rapporto con il ricorrente, la preponente si sia avvalsa dell'opera di Parte_2
già subagente del ricorrente medesimo, attribuendole l'incarico di agente diretto.
[...]
Infine, non può non evidenziarsi come con ordinanza del 2.10.2023, fosse stata ordinata, entro il termine del 15.12.2023, l'“esibizione da parte della dell'estratto autentico delle scritture CP_1 contabili – libro IVA vendite e il libro giornale –relativi alle vendite effettuate dal 1.1.2020 ai clienti aventi sede legale e/o la sede operativa nelle regioni Toscana e Umbria”. A fronte di ciò, la società resistente solo in data 9-12/2/2024, quindi oltre il termine originariamente disposto, ha provveduto al deposito parziale della documentazione richiesta ed in particolare di taluni partitari relativi ad alcuni clienti procacciati.
Tale parziale ed inesatto adempimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può che essere valutato quale comportamento dal quale desumere ulteriori argomenti di prova ex art. 116, comma secondo, c.p.c.
In linea con tale impostazione interpretativa si pone anche il giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale “In tema di poteri istruttori del giudice, pur essendo discrezionale il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine ex art. 210 c.p.c., tuttavia tale discrezionalità deve essere correlata alla natura dell'argomento, il che implica che il rifiuto di esibizione di documenti può essere anche valutato come ammissione del fatto costitutivo affermato dalla controparte, ma è necessario che vi siano elementi di prova concorrente” (così, Cass. civ., 19763/2025).
In ragione di tali considerazioni devono ritenersi dimostrati i presupposti per la corresponsione della
RG n. 808/2022 - Pagina 7 di 10 c.d. “indennità meritocratica”.
4.5.2. Deve pertanto procedersi alla quantificazione di tale emolumento.
L'ausiliario ha proceduto alla sua determinazione facendo applicazione delle tabelle di calcolo contenute nell'art. 12 dell'A.E.C. 16/02/2009 che, per quanto di interesse, in considerazione della durata rapporto, da 12 a 24 mesi, prevede una misura della stessa indennità rapportata alla percentuale di incremento del fatturato. Più in particolare, ai fini di interesse, la sua entità può essere rapportata al 40% o al 100% del valore massimo determinato in applicazione dell'art. 1751 cod. civ., da cui sottrarre indennità risoluzione rapporto e indennità clientela, a seconda che la percentuale di incremento del fatturato della zona o dei clienti rientranti nel mandato affidato all'agente al temine del rapporto di agenzia sia rispettivamente ricompreso nelle percentuali dal 60% al 150%, ovvero sia superiore al 150%.
Nel caso che ci occupa deve farsi applicazione quale misura massima dell'indennità meritocratica in esame del valore pari al 100% dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 1751 c.c., dal momento che l'incremento del fatturato realizzato dalla preponente al momento della cessazione dell'incarico, pari ad euro 380.365,63, è stato superiore al 150% dello stesso valore sussistente al momento di inizio del contratto di agenzia, pari a 0,00.
Di conseguenza, deve anzitutto procedersi al calcolo dell'indennità ex art. 1751 c.c. pari alla somma della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente sulla media del periodo in questione. Essa ammonta ad euro 91.007,44, così ottenuta: [95.091,40 (totale provvigioni) + 3.500,00 (premio) =
98.591,4/13*12].
Deve poi procedersi al calcolo della c.d. indennità meritocratica, sottraendo al valore determinato ex art. 1751 c.c., ovvero 91.007,44, l'indennità di risoluzione del rapporto e l'indennità suppletiva di clientela, quantificate condivisibilmente dall'ausiliario rispettivamente in euro 4.317,66 ed in euro
2.912,74.
La c.d. indennità meritocratica è pari quindi ad euro 83.777,04, così ottenuta: [91.007,44 (indennità ex art. 1751 c.c.) - 4.317,66 (indennità di risoluzione del rapporto) - 2.912,74 (indennità suppletiva di clientela)].
4.5.3. In definitiva, al ricorrente deve essere riconosciuta la somma di euro 91.007,44, quale valore massimo dell'indennità in caso di cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c.
4.6. Alla luce delle considerazioni di cui ai punti che precedono al ricorrente devono essere riconosciuti euro 8.222,33 a titolo di provvigioni non corrisposte e maturate durante l'esecuzione del contratto di
RG n. 808/2022 - Pagina 8 di 10 agenzia stipulato dalle parti per il periodo dal 19.3.2021 al 14.4.2022, oltre ad euro 3.500,00 a titolo di premio. Inoltre, spetterà la somma di euro 21.613,12 a titolo di indennità di mancato preavviso. Ed infine, dovrà essere riconosciuta anche la somma di euro 91.007,44 a titolo di indennità per la cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c.
4.6.1. La società resistente deve essere condannata, in conclusione, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 124.342,89, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo. Deve essere precisato come nella somma di euro 124.342,89 siano già ricomprese le somme oggetto dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. del 2.10.2023, pari ad euro
7.864,96.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n.
147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento ulteriormente ridotti, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato fra € 52.000,01 e € 260.000,00, ridotti del 50% per il minor valore dell'accolto.
5.1. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte resistente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di della somma di € 8.222,33, oltre rivalutazione ed interessi sulla Parte_1 somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo, a titolo di provvigioni non corrisposte;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di della somma residua di € 3.500,00 oltre rivalutazione ed Parte_1 interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo, a titolo di premio;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di della somma di € 21.613,12, oltre rivalutazione ed interessi Parte_1 sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo, a titolo di indennità da mancato preavviso;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di della somma di euro 91.007,44, oltre rivalutazione ed interessi Parte_1 sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo, a titolo di indennità per
RG n. 808/2022 - Pagina 9 di 10 la cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c.; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di , delle spese di lite che liquida in complessivi 379,50 per esborsi Parte_1 ed euro 6.700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del
15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Il giudice del lavoro
PA VI
RG n. 808/2022 - Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 808/2022
Il Giudice, dott. PA VI, all'esito dell'udienza del 23.9.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), nella sua qualità di titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale PLF di F. Garzella, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Panaiotti, presso il cui studio sito in Santa Croce sull'Arno (PI), al Largo Pietro Lotti n. 9, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bertollo, presso il cui studio sito in Cittadella (PD), alla
Piazza Scalco n. 12, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: contratto di agenzia.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 23.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 9.8.2022, ha chiesto di “accertare e Parte_1 dichiarare il rapporto di agenzia intercorso inter partes e la sua cessazione per volontà della Società
- condannare la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 tempore, a corrispondere al Sig. , titolare dell'impresa individuale PLF di F. Parte_1
Garzella, la somma di € 18.755,00 oltre iva, a titolo di provvigioni e la somma di € 3.500,00 oltre iva, quale premio provvigionale per i risultati conseguiti nel primo trimestre 2002, oppure le diverse somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal 14.4.2022 al saldo;
- condannare la Società in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. , titolare dell'impresa Parte_1
RG n. 808/2022 - Pagina 1 di 10 individuale PLF di F. Garzella, la somma di € 100.729,92 a titolo di indennità di cui all'art. 1751
c.c., oppure la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, in ogni caso non inferiore
a quella prevista dall'a.e.c. commercio 16.2.2009 a titolo di Firr, di suppletiva di clientela e di c.d. meritocratica;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal 14.4.2022 al saldo;
in ipotesi, condannare la Società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere al Sig. , titolare dell'impresa individuale PLF di F. Garzella, la Parte_1 somma di € 1.091,24 a titolo di Firr e ad € 3.273,72 a titolo di suppletiva di clientela, salva la ulteriore c.d. indennità meritocratica, previste dall'a.e.c. commercio 16.2.2009, oppure le diverse somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal 14.4.2022 al saldo;
- condannare la Società in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. , titolare dell'impresa Parte_1 individuale PLF di F. Garzella, la somma di € 21.717,27 a titolo di indennità sostituiva del preavviso, oppure la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal 14.4.2022 al saldo. Con vittoria di spese e dei compensi di causa”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) nel mese di ottobre 2020 la società resistente gli aveva proposto di promuovere la vendita dei propri prodotti e servizi in Toscana e in Umbria e, pertanto, insieme alle proprie collaboratrici
Sigg.re e dette corso all'attività di promozione che da Parte_2 Parte_3 dicembre 2020 determinò la conclusione di contratti con l' Parte_4
il , e la
[...] CP_3 Parte_5 CP_4 Parte_6
[...]
b) visto il buon andamento del rapporto, aveva costituito l'impresa individuale PLF di F. Garzella, in data 19.3.2021, al fine di concludere un formale contratto di agenzia con la seppur il CP_1 rapporto fosse già intercorrente, al fine di promuovere la conclusione di contratti di vendita di prodotti, nelle regioni Toscana ed Umbria, riconoscendo in suo favore una provvigione del 25%;
c) il rapporto di agenzia era poi cessato in seguito ad un recesso ad nutum con effetto immediato della controparte il 14.4.2022;
d) in data 20.4.2022 era stato proposto un nuovo e diverso contratto di agenzia per la sola zona della
Toscana, senza esclusiva e con aliquote provvigionali inferiori, con la possibilità di un anticipo provvigionale di € 1.500,00 mensili;
e) non aveva accettato la proposta in quanto peggiorativa;
RG n. 808/2022 - Pagina 2 di 10 f) l'incarico di agente di era accettato invece da prima subagente del CP_1 Parte_2
Garzella medesimo, con un diritto ad un anticipo provvigionale di € 3.000,00 mensili;
g) durante il rapporto di agenzia, aveva procurato diversi nuovi clienti alla ed aveva CP_1 generato un fatturato di € 320.400,00, oltre iva, di cui € 262.000,00 riferibili alla subagente
Pt_2
h) la resistente aveva continuato ad intrattenere rapporti commerciali con i clienti procacciati, tra cui
“il , il Controparte_5 Parte_5 Controparte_6
, il Dott. ;
[...] CP_4 CP_4 CP_7
i) dopo il recesso, aveva fatturato con soggetti terzi provvigioni pari ad € 3.467,50;
j) la resistente non aveva pagato le provvigioni successive al mese di febbraio 2022, che risultavano pari ad € 18.755,00 e non aveva riconosciuto nemmeno il bonus provvigionale relativo al primo trimestre 2022, pari ad € 3.500,00, avendo generato in detto periodo un fatturato di oltre €
50.000,00;
k) doveva essere riconosciuta, inoltre, l'indennità ex art. 1751 c.c., nella somma comunque non inferiore a quella prevista dall'a.e.c. commercio 16.2.2009 a titolo di Firr, di suppletiva di clientela e di c.d. meritocratica, nonché l'indennità di mancato preavviso di cui all'articolo 1750 c.c.
2. Con memoria depositata in data 19.6.2023, si è costituita la quale ha eccepito CP_1
l'infondatezza:
a) della domanda tesa al riconoscimento delle provvigioni maturate, dal momento che i contratti
“intercorsi con Etruria Nova srl, VNE Produzione srl, sono Parte_7 stati annullati da queste ultime società”;
b) della pretesa riguardante l'indennità 1751 c.c., poiché non dovuta ed eccessiva nella sua quantificazione;
c) della pretesa riguardante l'indennità di mancato preavviso, poiché dovuta solo per i rapporti proseguiti oltre l'anno di durata stabilito nel contratto.
3. Con ordinanza del 2.10.2023, è stato disposto il pagamento provvisorio a carico della parte resistente della complessiva somma di euro 7.864,96, in favore della parte ricorrente, considerato che non erano state specificatamente contestate la somme a titolo di premio di risultato, di Firr e di indennità suppletiva clientela, ed inoltre era stata ordinata l'“esibizione da parte della dell'estratto CP_1 autentico delle scritture contabili – libro IVA vendite e il libro giornale –relativi alle vendite effettuate dal 1.1.2020 ai clienti aventi sede legale e/o la sede operativa nelle regioni Toscana e Umbria” entro
RG n. 808/2022 - Pagina 3 di 10 il termine del 15.12.2023.
3.1. La parte resistente solo in data 9-12/2/2024 ha provveduto al deposito parziale della documentazione richiesta ed in particolare dei partitari relativi ad alcuni clienti.
4. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
4.1. In via preliminare, appare provato documentalmente il rapporto di agenzia intercorso fra Parte_1
, nella qualità di agente, e in quella di preponente, costituito il 19.3.2021 (doc.
[...] CP_1 all. sub 7) del ricorso) e terminato in seguito al recesso formulato dalla resistente per come desumibile dalla pec del 14.4.2022 (doc. all. sub 12) del ricorso).
4.2. Di seguito, deve essere vagliata la domanda volta al pagamento delle provvigioni.
Dalla documentazione prodotta in corso di causa risulta dimostrata soltanto la risoluzione consensuale del contratto stipulato con in data 20.10.2021, per la fornitura Parte_7 di servizio “smart shop con roas 2.0. garantito” verso il corrispettivo di € 35.000,00 oltre iva (doc. all. sub 16) al ricorso). Tale risoluzione era stata proposta il 29.3.2023 e veniva accettata dalla resistente il 27.4.2023 (doc. all. sub 1) memoria di costituzione).
Ai sensi dell'articolo 1748 comma 5 c.c., “Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità”.
Tenendo conto che il contrato in esame prevedeva un corrispettivo mensile di € 2.041,66 e che il rapporto si è protratto dal 20.10.2021 al 29.3.2023, ossia per diciassette mesi, il fatturato effettivamente prodotto dall'affare equivale ad € 34.708,22, IVA esclusa, oltre ad euro 10.500,00,
IVA esclusa, versati al momento dell'ordine. Detraendo da tale importo quanto la società resistente si è impegnata a restituire alla cliente, pari ad euro 20.047,85 (24.458,38-IVA), risulta un valore complessivo dell'affare pari comunque ad euro 25.160,37, oltre IVA. In via equitativa, attesa la mancata indicazione delle ragioni della risoluzione, valorizzando la maggiore durata del rapporto ed il residuo valore dei servizi resi, il corrispettivo provvigionale può essere determinato sulla somma di euro 27.000,00, anziché 35.000,00, oltre IVA. Del valore di 35.000,00, per le stesse ragioni equitative, dovrà tenersi conto, invece, per il calcolo delle altre indennità.
Devono essere riconosciute, invece, le provvigioni piene stabilita dal contratto di agenzia per tutti gli altri contratti stipulati “a valle”, mancando rispetto a questi la prova circa la non conclusione dell'affare, che grava in capo al resistente trattandosi di eccezione da lui formulata, come previsto dall'art. 2697 c.c. (così, Cass. civ., 25544 del 12/10/2018).
RG n. 808/2022 - Pagina 4 di 10 Per stabilire il quantum spettante a tale titolo, deve considerarsi che la parte resistente ha provato per via documentale di aver effettuato diversi pagamenti in favore di , a titolo Parte_1 di provvigioni (doc. all. sub 2 alla memoria di costituzione) per un totale di euro 86.869,08, somme che devono essere scorporate dal totale di quanto dovuto.
Al fine di determinare le somme spettanti al ricorrente, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, la quale, con argomentazioni credibili e condivise in tale sede, ha accertato che residuerebbe il diritto del ricorrente a ricevere ancora la somma di € 10.222,03, per le provvigioni non pagate.
L'ausiliario ha determinato tale importo considerando il valore dell'affare intercorso con la
[...]
in euro 35.000,00 anziché in euro 27.000,00, per come esaminato supra. Parte_7
Di conseguenza, il valore delle provvigioni ancora spettanti al ricorrente deve essere quantificato in euro 8.222,33 [25%*380.365,63 (totale del fatturato con esclusione della somma di euro 8.000,00 per l'affare ) - 86.869,08]. Parte_7
4.3. Oltre a questa somma deve essere riconosciuto in favore del ricorrente il premio di € 3.500,00 previsto dal contratto, dato che il volume di affari procacciato come correttamente computato dal CTU ammontava a € 182.663,63, dunque è stato superiore alla soglia di € 100.000,00. Tale minore somma rispetto a quanto accertato dal CTU in euro 15.000,00, deve ritenersi spettare al ricorrente, in applicazione del principio della domanda.
4.4. ha chiesto altresì il riconoscimento dell'indennità ex art. 1750 c.c. per il Parte_1 mancato rispetto del termine di preavviso del recesso.
Secondo il giudice della nomofilachia “In tema di rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso concerne solo i rapporti a tempo indeterminato per i quali non è previsto il momento di cessazione del rapporto "inter partes"; in quelli a tempo determinato, invece, può essere proposta la domanda di risarcimento del danno da recesso "ante tempus" illegittimo” (così, Cass. civ., n. 30457/2021).
Il contratto che regolava il rapporto fra le parti era originariamente a tempo determinato, essendo stata prevista la durata di un solo anno a decorrere dalla sottoscrizione avvenuta il 19.3.2021. Tuttavia, il rapporto è proseguito fino alla data del recesso, ovvero al 14.4.2022, oltre l'anno di vigenza inizialmente previsto.
In applicazione dell'articolo 1750 comma 1 c.c., secondo il quale “Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato”, la protrazione del rapporto oltre il termine originariamente stabilito, ne ha determinato la trasformazione ex lege in un contratto a tempo
RG n. 808/2022 - Pagina 5 di 10 indeterminato, per cui era dunque dovuto un termine per il preavviso di recesso, che non è stato rispettato nel caso in esame, essendo stato intimato con effetto immediato.
Di conseguenza, è dovuta l'indennità di mancato preavviso, prevista ai sensi dell'articolo 1750 c.c. e dall'art. 10 A.E.C., che è stata condivisibilmente quantificata dal CTU in € 21.613,12, tenendo conto della media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso e del valore di un dodicesimo pari ad euro 7.204,37.
4.5. Deve a tal punto valutarsi la spettanza in favore del ricorrente dell'indennità per la cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c.
Tale disposizione prevede che “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti… L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”. L'art. 12 dell'AEC del 16/02/2009 ha dettato i criteri applicativi per procedere alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in esame. Si è in tal guisa convenuto che tale indennità sia composta da tre emolumenti ovvero l'indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela, entrambe riconosciute anche ove non si sia verificato un aumento di clientela o di fatturato, e la c.d. “indennità meritocratica”.
Per tale ultimo emolumento lo stesso AEC del 16/02/2009, ratione temporis applicabile, prevede quali limiti alla sua attribuzione che “l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal 3° comma dell'art.
1751 cod. civ.” ed inoltre che “ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale tale onere probatorio è a carico dell'agente.
4.5.1. Nella fattispecie in esame, deve ritenersi dimostrata anche la sussistenza dei requisiti previsti per il
RG n. 808/2022 - Pagina 6 di 10 riconoscimento della c.d. “indennità meritocratica”, ovvero il procacciamento di nuovi clienti e la persistenza dei vantaggi sostanziali dagli affari con essi intrattenuti.
In via preliminare, deve rilevarsi come tali presupposti fattuali, puntualmente indicati nel ricorso, non siano stati oggetto di specifica contestazione da parte del resistente al momento del deposito della memoria di costituzione (si veda, in particolare, p. 3 della memoria di costituzione). In proposito, deve evidenziarsi come nel ricorso sia stato espressamente allegata la circostanza che “in seguito all'improvvisa cessazione del rapporto di agenzia, controparte ha, inoltre, continuato a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti procacciatile dal Sig. Garzella, con cui ha continuato ad intrattenere rapporto col supporto della Sig.ra subagente del comparente, a cui la ha proposto Pt_2 CP_1 un generoso contratto di agenzia diretta”.
Particolare rilevanza deve inoltre essere attribuita alla circostanza che successivamente alla cessazione del rapporto con il ricorrente, la preponente si sia avvalsa dell'opera di Parte_2
già subagente del ricorrente medesimo, attribuendole l'incarico di agente diretto.
[...]
Infine, non può non evidenziarsi come con ordinanza del 2.10.2023, fosse stata ordinata, entro il termine del 15.12.2023, l'“esibizione da parte della dell'estratto autentico delle scritture CP_1 contabili – libro IVA vendite e il libro giornale –relativi alle vendite effettuate dal 1.1.2020 ai clienti aventi sede legale e/o la sede operativa nelle regioni Toscana e Umbria”. A fronte di ciò, la società resistente solo in data 9-12/2/2024, quindi oltre il termine originariamente disposto, ha provveduto al deposito parziale della documentazione richiesta ed in particolare di taluni partitari relativi ad alcuni clienti procacciati.
Tale parziale ed inesatto adempimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può che essere valutato quale comportamento dal quale desumere ulteriori argomenti di prova ex art. 116, comma secondo, c.p.c.
In linea con tale impostazione interpretativa si pone anche il giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo il quale “In tema di poteri istruttori del giudice, pur essendo discrezionale il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine ex art. 210 c.p.c., tuttavia tale discrezionalità deve essere correlata alla natura dell'argomento, il che implica che il rifiuto di esibizione di documenti può essere anche valutato come ammissione del fatto costitutivo affermato dalla controparte, ma è necessario che vi siano elementi di prova concorrente” (così, Cass. civ., 19763/2025).
In ragione di tali considerazioni devono ritenersi dimostrati i presupposti per la corresponsione della
RG n. 808/2022 - Pagina 7 di 10 c.d. “indennità meritocratica”.
4.5.2. Deve pertanto procedersi alla quantificazione di tale emolumento.
L'ausiliario ha proceduto alla sua determinazione facendo applicazione delle tabelle di calcolo contenute nell'art. 12 dell'A.E.C. 16/02/2009 che, per quanto di interesse, in considerazione della durata rapporto, da 12 a 24 mesi, prevede una misura della stessa indennità rapportata alla percentuale di incremento del fatturato. Più in particolare, ai fini di interesse, la sua entità può essere rapportata al 40% o al 100% del valore massimo determinato in applicazione dell'art. 1751 cod. civ., da cui sottrarre indennità risoluzione rapporto e indennità clientela, a seconda che la percentuale di incremento del fatturato della zona o dei clienti rientranti nel mandato affidato all'agente al temine del rapporto di agenzia sia rispettivamente ricompreso nelle percentuali dal 60% al 150%, ovvero sia superiore al 150%.
Nel caso che ci occupa deve farsi applicazione quale misura massima dell'indennità meritocratica in esame del valore pari al 100% dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 1751 c.c., dal momento che l'incremento del fatturato realizzato dalla preponente al momento della cessazione dell'incarico, pari ad euro 380.365,63, è stato superiore al 150% dello stesso valore sussistente al momento di inizio del contratto di agenzia, pari a 0,00.
Di conseguenza, deve anzitutto procedersi al calcolo dell'indennità ex art. 1751 c.c. pari alla somma della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente sulla media del periodo in questione. Essa ammonta ad euro 91.007,44, così ottenuta: [95.091,40 (totale provvigioni) + 3.500,00 (premio) =
98.591,4/13*12].
Deve poi procedersi al calcolo della c.d. indennità meritocratica, sottraendo al valore determinato ex art. 1751 c.c., ovvero 91.007,44, l'indennità di risoluzione del rapporto e l'indennità suppletiva di clientela, quantificate condivisibilmente dall'ausiliario rispettivamente in euro 4.317,66 ed in euro
2.912,74.
La c.d. indennità meritocratica è pari quindi ad euro 83.777,04, così ottenuta: [91.007,44 (indennità ex art. 1751 c.c.) - 4.317,66 (indennità di risoluzione del rapporto) - 2.912,74 (indennità suppletiva di clientela)].
4.5.3. In definitiva, al ricorrente deve essere riconosciuta la somma di euro 91.007,44, quale valore massimo dell'indennità in caso di cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c.
4.6. Alla luce delle considerazioni di cui ai punti che precedono al ricorrente devono essere riconosciuti euro 8.222,33 a titolo di provvigioni non corrisposte e maturate durante l'esecuzione del contratto di
RG n. 808/2022 - Pagina 8 di 10 agenzia stipulato dalle parti per il periodo dal 19.3.2021 al 14.4.2022, oltre ad euro 3.500,00 a titolo di premio. Inoltre, spetterà la somma di euro 21.613,12 a titolo di indennità di mancato preavviso. Ed infine, dovrà essere riconosciuta anche la somma di euro 91.007,44 a titolo di indennità per la cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c.
4.6.1. La società resistente deve essere condannata, in conclusione, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 124.342,89, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo. Deve essere precisato come nella somma di euro 124.342,89 siano già ricomprese le somme oggetto dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. del 2.10.2023, pari ad euro
7.864,96.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n.
147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento ulteriormente ridotti, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato fra € 52.000,01 e € 260.000,00, ridotti del 50% per il minor valore dell'accolto.
5.1. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte resistente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di della somma di € 8.222,33, oltre rivalutazione ed interessi sulla Parte_1 somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo, a titolo di provvigioni non corrisposte;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di della somma residua di € 3.500,00 oltre rivalutazione ed Parte_1 interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo, a titolo di premio;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di della somma di € 21.613,12, oltre rivalutazione ed interessi Parte_1 sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo, a titolo di indennità da mancato preavviso;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di della somma di euro 91.007,44, oltre rivalutazione ed interessi Parte_1 sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del diritto al saldo, a titolo di indennità per
RG n. 808/2022 - Pagina 9 di 10 la cessazione del rapporto prevista dall'art. 1751 c.c.; condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di , delle spese di lite che liquida in complessivi 379,50 per esborsi Parte_1 ed euro 6.700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del
15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Il giudice del lavoro
PA VI
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