Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5334/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 55 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MARO' DANIELA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA LIBERTÀ 37/I PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SCAVUZZO MARIALDA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 24 novembre 2024.
(matrimonio celebrato in Palermo, il 19 aprile 2018); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1 Assegnazione casa familiare La casa familiare sita in Palermo, Via
Lampionelli n.2, in locazione, resta assegnata al sig. Parte_1 unitamente ai mobili e ai suppellettili che l'arredano. La sig.ra CP_1
invece, si è trasferita con le figlie presso l'abitazione sita in Palermo
[...] via Arcivescovo Alfano n. 27.
2 Affidamento congiunto delle figlie minore e diritto di visita. Le figlie minori e sono affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori. La Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale, pertanto, verrà esercitata da entrambi i genitori in maniera congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale e , di volta in volta, si troveranno al momento Per_1 Per_2 dell'assunzione della decisione. Si conviene che entrambe le figlie saranno collocate ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione materna, che sarà ubicata in Palermo, via Arcivescovo Alfano n.27. I contatti e le visite con le figlie da parte del padre, compatibilmente agli impegni lavorativi del sig.
potranno essere liberamente gestiti con riferimento alle indicazioni Pt_1 contenute nel piano genitoriale allegato al presente atto, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre e compatibilmente con le esigenze delle bambine. I genitori, inoltre, continueranno a mantenere – nei periodi in cui le bambine trascorreranno il proprio tempo ora con uno ora con l'altro i rapporti telefonici con il genitore non affidatario.
3 Contributo al mantenimento delle figlie A decorrere dalla data della sottoscrizione del presente accordo di separazione dei coniugi, a titolo di contributo all'ordinario mantenimento delle figlie, e , il padre Per_1 Per_2 corrisponderà mensilmente alla madre, con modalità concordate congiuntamente dai coniugi, entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 300,00 (Euro trecento/00), pari ad € 150,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle
2 famiglie. Si conviene, altresì, che l'assegno unico ed universale per entrambe le figlie verrà versato integralmente alla SI.ra previa rinuncia da CP_1 parte del sig. del 50%, come già avvenuto. La somma sopra quantificata Pt_1 sarà versata entro giorno 5 di ciascun mese, mediante versamento sul conto intestato alla SI.ra , la quale si riserva di comunicare l'IBAN Controparte_1 direttamente al sig. Pt_1
4 Individuazione e regolamentazione delle spese straordinarie non ricomprese nel mantenimento ordinario. Entrambi i genitori contribuiranno al pagamento nella misura della metà (50%) delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive previamente comunicate, concordate e fiscalmente documentate (così come indicato e fissato nel "Protocollo Spese Straordinarie" del 2 luglio 2019 dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di
Palermo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Palermo unitamente al
Presidente del COA Palermo e i Presidenti delle Associazioni Forensi
Rappresentative m materia di Famiglia). Ciascuno dei genitori provvederà alle spese di svago dei figli nei periodi di rispettiva permanenza;
Modalità della richiesta di rimborso Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di direttamente sostenere pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle è invitato ad inviare con cadenza almeno bimestrale il relativo conto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta, mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'altro coniuge alle coordinate già note e specificandone la causale. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute), relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al proprio impegno di spesa. Per la documentazione delle predette spese, varranno anche scontrini e/o scritture private dei terzi. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che intende sostenere la spesa dovrà inoltrare all'altro, appena possibile, la relativa richiesta e l'eventuale documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o e-mail o altro mezzo di ricezione, con l'indicazione di massima della spesa da sostenere ed invito all'altro a motivare il proprio eventuale dissenso senza ritardo.
3 5 Rinuncia assegno Mantenimento dell'altro coniuge Entrambi i coniugi dichiarano che nulla sia dovuto reciprocamente fra le parti a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
6 Sulle detrazioni fiscali delle figlie. Entrambi i coniugi concordano di detrarre le spese dei figli al 50% ciascuno. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio. Le spese del procedimento di separazione restano interamente compensate tra le parti. I sig.ri e convengono, infine, di dare Pt_1 CP_1 esecuzione immediata ai patti convenuti e sopra elencati. I legali sottoscrivono anche ai fini della rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 81, P. I, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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