Art. 2.
I beni immobili descritti nell'elenco annesso alla presente legge e compresi tra le attivita' di cui al precedente articolo sono senz'altro trasferiti in proprieta' al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, nello stato di fatto e di diritto in, cui si trovano.
I beni immobili descritti nell'elenco annesso alla presente legge e compresi tra le attivita' di cui al precedente articolo sono senz'altro trasferiti in proprieta' al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, nello stato di fatto e di diritto in, cui si trovano.