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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Dott. PIETRO SCUTERI CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di reclamo ex art. 51 CCII n. 5/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 marzo 2025 e vertente tra in qualità di amministratore e legale rappresentante della società Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Bianchi giusta procura in atti Parte_2
RECLAMANTE
E
Liquidazione giudiziale di in persona della curatrice avv. Raffaela Vigna, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Paolo Periti giusta procura in atti
RECLAMATA
CONCLUSIONI
Per il reclamante < Il sottoscritto difensore dichiara di avere ricevuto mandato dal proprio assistito per rinunciare all'azione, come da procura speciale che si allega;
il Signor Parte_1
sottoscrive anche il presente atto per confermarne contenuto e volontà.>
Per la reclamata < Prende atto della rinuncia all'azione formulata dalla parte reclamante ed insiste nel rigetto del reclamo, con vittoria di spese e compensi di giudizio da porsi a carico dell'erario.>
Fatto e diritto
Co ricorso depositato il 2 gennaio 2025 in qualità di amministratore e legale Parte_1
rappresentante della società ha proposto reclamo avverso la sentenza Parte_2
del Tribunale di TO n. 33/2024 r.g. P.U.L.G. pubblicata il 2 dicembre 2024 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_2 Fissata l'udienza ed eseguite le notifiche previste dal codice della crisi, con memoria depositata il 24 febbraio 2025 si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale chiedendo il rigetto del reclamo.
L'udienza del 12 marzo 2025 fissata per la decisione è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione.
In data 10 marzo 2025 il difensore del reclamante ha depositato le note nelle quali ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe, Alle è stata allegata la rinuncia al reclamo sottoscritta dalla parte personalmente e la procura speciale.
In data 11 marzo 2025 la curatela ha depositato le note con le conclusioni riportate in epigrafe.
Deve qui trovare applicazione il principio più volte espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui
< Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale
a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. > ( Cass. 5250 del 2018 confermativa di un orientamento ampiamente consolidato ).
In applicazione di detto principio deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio con condanna del reclamante al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al Sm n. 55 del 2014 come modificati dal Dm n. 14 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di valore indeterminabile di scarsa complessità e ridotti della metà in ragione della semplicità delle questioni affronta, con esclusione della fase di trattazione posto che la causa è stata decisa in prima udienza. Le spese vengono liquidate in favore dell'Erario attesa l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in qualità Parte_1
di amministratore e legale rappresentante della società avverso la Parte_2
sentenza del Tribunale di TO . 33/2024 r.g. P.U.L.G. e nei confronti della curatela dalla liquidazione giudiziale della avverso la sentenza del Tribunale di TO così Parte_2
provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di reclamo;
condanna il reclamante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3473 oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15% Dispone che il pagamento avvenga nei confronti dell'Erario.
Così deciso il 14 marzo 2025
Il Presidente estensore Silvana Ferriero