Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr.ssa Federica Benvenuti -Giudice Dr. Matteo del Vesco -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa R.G n. 3128/2024 VG. promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio;
all'udienza del 27.11.2024, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 25.05.1996 contratto matrimonio civile in Salzano (VE), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, poi conclusasi con sentenza di separazione n. 892/2013 pubbl. il 2.05.2013. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
n data 25.05.1996, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte I serie / n. 3
[...] anno 1996 Comune di Salzano (VE);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 27.11.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno;
2) La casa coniugale di Salzano via Roma n. 77 int. 2 di proprietà esclusiva del sig. Parte_2
verrà posta in vendita e i ricorrenti procederanno insieme a seguire la relativa
[...] pratica sino al trasferimento dell'immobile;
3) La sig.ra si obbliga entro la data fissata per il rogito notarile al rilascio Parte_1 dell'immobile ed entrambi i ricorrenti a concordare nel corso delle trattative le scelte/opzioni migliori tali da agevolare la vendita dell'immobile a chi fosse interessato all'acquisto;
4) L'intera somma percepita dalla vendita (escluse le spese sostenute) verrà versata dal ricorrente alla sig.ra entro 10 giorni dal rogito e ciò a titolo di pagamento una Parte_1 tantum dell'assegno di mantenimento dovutole da parte del sig. , con Parte_2 espressa rinuncia al ricevimento dell'assegno mensile di mantenimento come disposto dal Tribunale di Venezia nel procedimento per separazione personale ed in sua sostituzione;
5) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver definito con le pattuizioni di cui supra, alle condizioni che precedono, ogni rapporto economico-patrimoniale fra loro intercorso in ragione del matrimonio, con ciò rinunciando ad ogni reciproca, ulteriore pretesa per qualsiasi altro titolo, ragione o causa ad esso connesso, inerente e/o derivante.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 27.11.2024.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -