CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 923/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 923/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: ) quale tutore di (C.F. E_ C.F._1 Persona_1
), elettivamente domiciliata in Nicolosi in Via G. De Felce n. 77 C.F._2 nello studio dell'avv. Armando Mazzaglia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, (c.f.: , , (c.f.: _1 C.F._3 Parte_2
, (c.f.: ), C.F._4 Parte_3 C.F._5
(c.f.: e (c.f.: Parte_4 C.F._6 Parte_5
), elettivamente domiciliate in Ragusa alla Via Minardi n. 102 C.F._7 presso lo studio dell'Avv. Livio Baglieri che le rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATE
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1963 del 05.05.2023 il Tribunale di Catania, all'esito del procedimento iscritto al n. R. G. 7200/2022 azionato dalle attrici , _1 Pt_2
, , e , ha dichiarato
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'indegnità di a succedere alla defunta moglie ai sensi Persona_1 Per_2
dell'art. 463, n. 1, c.c., con conseguente esclusione dello stesso dall'eredità di quest'ultima, nonché ha condannato il convenuto , rimasto contumace, alle spese R_
del giudizio in favore delle predette attrici: a fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato che il era stato condannato per uxoricidio della moglie con R_ Per_2
la sentenza n. 7 del 2017 emessa dalla Corte d'Assise del Tribunale di Catania, sentenza confermata nei successivi gradi di giudizio e divenuta pertanto irrevocabile, e che pertanto ricorrevano tutti i presupposti di legge per la pronuncia di indegnità del convenuto
[...]
R_
Avverso la sentenza n. 1963 del 05.05.2023 nella qualità di tutore di E_
in stato di interdizione legale, ha proposto appello sostenendo che la Persona_1
notifica dell'atto di citazione che aveva dato la stura al giudizio di prime cure fosse da ritenere nulla in quanto indirizzata non al tutore già ritualmente nominato dal Tribunale ma direttamente al , soggetto in stato di interdizione legale incapace, in quanto R_
tale, a ricevere la notifica di atti aventi contenuto patrimoniale: ha pertanto E_
concluso per la declaratoria di nullità dell'intero giudizio di primo grado, stanti la violazione del diritto di difesa e la mancata integrazione del rituale contraddittorio con il proprio rappresentato, con conseguente richiesta di revoca dell'impugnata sentenza e rimessione dell'intero giudizio al giudice di prime cure.
Si sono costituite in giudizio , , _1 Parte_2 Parte_3
e attrici in prime cure che avevano
[...] Parte_4 Parte_5
promosso il giudizio di indegnità, chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto pagina 2 di 8 inammissibile ed esponendo che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse da ritenere valida ed efficace ed in ogni caso soggetta a sanatoria per raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c., considerato che la consegna del medesimo era avvenuta a mani del , convenuto e parte processuale del giudizio R_
di primo grado;
che la ritualità della notifica dell'atto di citazione andava comunque affermata anche a voler ritenere che il destinatario dell'atto fosse il rappresentante dell'interdetto, considerato che la consegna fatta direttamente al rappresentato integra l'ipotesi di notifica materialmente avvenuta mediante rilascio di copia a persona che presenta un qualche collegamento con il destinatario (Cassazione civile, sez. III, ordinanza
15/02/2019 n. 4529); che la notifica dell'atto di citazione doveva del pari essere ritenuta valida anche se fatta a mani di un soggetto pienamente capace d'intendere e di volere, sebbene interdetto per altra causa, il quale avrebbe poi dovuto notiziare del fatto il tutore al fine di potere essere validamente rappresentato nell'eventuale giudizio incardinato contra se; che nel caso in esame ricorreva un'ipotesi di contumacia volontaria del convenuto in primo grado, “non potendosi, infatti, ritenere che la notifica della citazione fatta personalmente all'interdetto legale (che è comunque parte del processo) abbia impedito di avere conoscenza del giudizio, essendo quest'ultima, invece, acquisita in tempo utile per consentirgli una fruttuosa costituzione”; che, anche a volere ritenere sussistente la nullità della notificazione della citazione, il tutore del odierno R_
appellante era del tutto privo di interesse ad impugnare ex art 100 c.p.c., considerata la manifesta sussistenza dei presupposti di legge in presenza dei quali il Tribunale aveva dichiarato l'indegnità del la cui pronuncia, avente effetto retroattivo, rende R_
l'eventuale accettazione dell'asse relitto tamquam non esset, comportando altresì
l'obbligo per l'indegno di restituire anche i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione (art. 464 c.c.); che, anche a volere sostenere la tesi dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore per non aver previamente pagina 3 di 8 valutato la regolarità della notifica della citazione, con conseguente rimessione della causa a quest'ultimo ex art. 354 c.p.c., il non era più nelle condizioni di accettare R_
l'eredità, di talché l'accoglimento dell'appello sarebbe rimasto privo di utilità per lo stesso;
che militava viepiù in favore della mancanza di alcun interesse ad impugnare in capo all'odierno appellante l'esistenza del procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., avente n. R.G. 3990/2021 V.G., con cui il Tribunale di Catania, in data 11.03.2022, aveva fissato nel contraddittorio dello stesso il termine di sei mesi entro il quale R_
quest'ultimo avrebbe dovuto dichiarare la propria accettazione o rinuncia all'eredità della de cuius senza che ne fosse seguita, spirato il termine entro il quale andava Per_2
fatta la dichiarazione di accettazione di eredità, alcuna manifestazione di volontà in tal senso;
che, pertanto, il venir meno della possibilità di accettare da parte del R_
rendeva del tutto inutile ed ultroneo il sindacato sulla correttezza dell'operato del giudice di primo grado e sulla validità della notifica dell'atto di citazione, atteso che la perdita del diritto del ad accettare l'eredità di escludeva totalmente la R_ Per_2
sussistenza di qualsiasi interesse in capo a quest'ultimo a partecipare ad un nuovo giudizio di indegnità da celebrarsi a seguito della inopinata rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; che l'eventuale accoglimento dell'appello non avrebbe apportato alcuna concreta utilità al soggetto non più successibile, ma avrebbe unicamente R_
comportato un inutile dispendio in termini di tempo e di energia processuale;
che l'insussistenza dell'interesse ad impugnare comportava l'inammissibilità del presente gravame per carenza di una condizione dell'azione.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 20 gennaio
2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di accogliere l'appello azionato da E_
nella qualità di tutore di , per i motivi di seguito evidenziati. Persona_1
pagina 4 di 8 Manifesta si palesa la nullità della notificazione dell'atto di citazione che ha dato la stura al giudizio di primo grado effettuata direttamente nelle mani del , soggetto in R_
stato di interdizione legale, in quanto condannato alla reclusione di anni 23 per l'uxoricidio della moglie il quale non aveva alcuna capacità per ricevere la Per_2
notificazione di atti di citazione potenzialmente lesivi della sfera giuridica soggettiva sostanziale del destinatario dell'atto e del suo patrimonio: la giurisprudenza del Suprema
Collegio ha sancito, con ordinanza n. 31563 del 25/10/2022, che “L'interdetto legale subisce una diminuzione della propria capacità di agire limitatamente agli atti di natura patrimoniale che concernono la disponibilità e l'amministrazione dei beni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, c.p., cosicché tali atti dovranno essere compiuti - al pari che per un minore o un interdetto giudiziale - a mezzo di un tutore, nominato dal giudice tutelare del luogo di domicilio o di residenza del condannato;
in mancanza di tale nomina,
l'interdetto legale, difettando di capacità di agire, per gli stessi atti non ha nemmeno la capacità di agire o difendersi in giudizio ovvero di nominare un legale, e la notificazione di atti impositivi effettuata allo stesso personalmente è affetta da nullità, alla stregua di quanto previsto dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che estende a tali notificazioni
l'applicabilità delle norme dettate per il processo civile”, senza che sul punto possa operare il principio di sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. vuoi per il fatto che il è rimasto contumace in prime cure, vuoi per il fatto che R_
lo status soggettivo che lo pervadeva era incompatibile con qualsivoglia concreta possibilità di approntare una pronta difesa e di consentire un efficace contraddittorio tra le parti.
Si impone pertanto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la declaratoria di nullità della notificazione della citazione per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del e R_
la rimessione della causa al giudice di primo grado.
pagina 5 di 8 Ad avviso della Corte non osta a tale decisione il rilievo prospettato dalla difesa della parte appellata secondo cui l'appellante sarebbe sprovvisto dell'interesse ad R_
impugnare la sentenza oggetto del presente appello sia per il fatto che la riedizione del giudizio di primo grado non potrebbe avere epilogo diverso, stante la irrevocabilità della sua condanna alla pena della reclusione di anni 23 per l'uxoricidio della moglie Per_2
sia per il fatto che per il medesimo era intervenuta la perdita del diritto
[...] R_
di accettazione dell'eredità relitta dalla moglie stante lo spirare del termine Per_2
concessogli ai sensi dell'art. 481 c.c. ai fini della ostensione dell'intento di accettare la predetta eredità.
Quanto a quest'ultimo profilo, difetta agli atti di causa la prova che il non abbia R_
manifestato la volontà di accettare l'eredità relitta dalla moglie a seguito della Per_2
concessione del relativo termine ad opera del Tribunale con il provvedimento datato 11 marzo 2022 versato in atti (si veda il doc. n. 3 fascicolo parte appellata), non essendo a tal uopo sufficienti le risultanze del registro delle successioni tenuto presso il Tribunale di
Catania del pari versato in atti (si veda il doc. n. 5 fascicolo parte appellata) in mancanza della produzione del verbale di causa successivo al provvedimento datato 11 marzo 2022 di concessione del termine per accettare: ad avviso della Corte trattasi comunque di questione non proponibile per la prima volta in sede di appello, atteso il lampante vulnus al contradditorio concretizzatosi nel giudizio di primo grado in occasione della celebrazione del quale non è stato possibile sceverare la relativa questione.
La conclamata non concretizzazione della decadenza dal diritto di accettare ex art. 481
c.c. a detrimento del rende il gravame dallo stesso incoato nella presente sede R_
dotato di interesse ad impugnare stante lo stato di soccombenza in cui il versava R_
al momento della proposizione dello stesso e la manifesta utilità che questi trarrà dalla caducazione della sentenza impugnata che lo ha dichiarato indegno a succedere in locum et ius defuncti nella sfera giuridica soggettiva della defunta moglie: nulla osta in definitiva pagina 6 di 8 all'accoglimento dell'appello azionato da nella qualità di tutore di E_ R_
, ed alla declaratoria di nullità della notificazione della citazione per difetto di
[...]
integrazione del contraddittorio nei confronti del con coeva rimessione della R_
causa al giudice di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate alla parte appellata _1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nella misura di cui al dispositivo: a tal fine la Corte terrà conto dei parametri
[...]
minimi previsti per le controversie di valore indeterminato a complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 923/2023 R.G., così provvede;
1. Accoglie l'appello proposto da nella qualità di tutore di E_ Persona_1
nei confronti di , ,
[...] _1 Parte_2 Parte_3
e e avverso la sentenza del
[...] Parte_4 Parte_5
Tribunale di Catania n. 1963 del 05.05.2023 e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'impugnata sentenza rimettendo ex art. 354 c.p.c. la causa in primo grado al
Tribunale di Catania;
2. Condanna , , _1 Parte_2 Parte_3
e in solido al pagamento in favore Parte_4 Parte_5
dell'appellante nella qualità di tutore di , delle E_ Persona_1
spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 777,00 per esborsi ed Euro 4.996,00 per compensi (di cui Euro 1.029,00 per la fase di studio,
Euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro
1.735,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pagina 7 di 8 3. Dispone la distrazione delle somme liquidate a titolo di spese processuali a favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, avv.to Armando Mazzaglia.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 30 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 923/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: ) quale tutore di (C.F. E_ C.F._1 Persona_1
), elettivamente domiciliata in Nicolosi in Via G. De Felce n. 77 C.F._2 nello studio dell'avv. Armando Mazzaglia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, (c.f.: , , (c.f.: _1 C.F._3 Parte_2
, (c.f.: ), C.F._4 Parte_3 C.F._5
(c.f.: e (c.f.: Parte_4 C.F._6 Parte_5
), elettivamente domiciliate in Ragusa alla Via Minardi n. 102 C.F._7 presso lo studio dell'Avv. Livio Baglieri che le rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATE
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1963 del 05.05.2023 il Tribunale di Catania, all'esito del procedimento iscritto al n. R. G. 7200/2022 azionato dalle attrici , _1 Pt_2
, , e , ha dichiarato
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'indegnità di a succedere alla defunta moglie ai sensi Persona_1 Per_2
dell'art. 463, n. 1, c.c., con conseguente esclusione dello stesso dall'eredità di quest'ultima, nonché ha condannato il convenuto , rimasto contumace, alle spese R_
del giudizio in favore delle predette attrici: a fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato che il era stato condannato per uxoricidio della moglie con R_ Per_2
la sentenza n. 7 del 2017 emessa dalla Corte d'Assise del Tribunale di Catania, sentenza confermata nei successivi gradi di giudizio e divenuta pertanto irrevocabile, e che pertanto ricorrevano tutti i presupposti di legge per la pronuncia di indegnità del convenuto
[...]
R_
Avverso la sentenza n. 1963 del 05.05.2023 nella qualità di tutore di E_
in stato di interdizione legale, ha proposto appello sostenendo che la Persona_1
notifica dell'atto di citazione che aveva dato la stura al giudizio di prime cure fosse da ritenere nulla in quanto indirizzata non al tutore già ritualmente nominato dal Tribunale ma direttamente al , soggetto in stato di interdizione legale incapace, in quanto R_
tale, a ricevere la notifica di atti aventi contenuto patrimoniale: ha pertanto E_
concluso per la declaratoria di nullità dell'intero giudizio di primo grado, stanti la violazione del diritto di difesa e la mancata integrazione del rituale contraddittorio con il proprio rappresentato, con conseguente richiesta di revoca dell'impugnata sentenza e rimessione dell'intero giudizio al giudice di prime cure.
Si sono costituite in giudizio , , _1 Parte_2 Parte_3
e attrici in prime cure che avevano
[...] Parte_4 Parte_5
promosso il giudizio di indegnità, chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto pagina 2 di 8 inammissibile ed esponendo che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse da ritenere valida ed efficace ed in ogni caso soggetta a sanatoria per raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c., considerato che la consegna del medesimo era avvenuta a mani del , convenuto e parte processuale del giudizio R_
di primo grado;
che la ritualità della notifica dell'atto di citazione andava comunque affermata anche a voler ritenere che il destinatario dell'atto fosse il rappresentante dell'interdetto, considerato che la consegna fatta direttamente al rappresentato integra l'ipotesi di notifica materialmente avvenuta mediante rilascio di copia a persona che presenta un qualche collegamento con il destinatario (Cassazione civile, sez. III, ordinanza
15/02/2019 n. 4529); che la notifica dell'atto di citazione doveva del pari essere ritenuta valida anche se fatta a mani di un soggetto pienamente capace d'intendere e di volere, sebbene interdetto per altra causa, il quale avrebbe poi dovuto notiziare del fatto il tutore al fine di potere essere validamente rappresentato nell'eventuale giudizio incardinato contra se; che nel caso in esame ricorreva un'ipotesi di contumacia volontaria del convenuto in primo grado, “non potendosi, infatti, ritenere che la notifica della citazione fatta personalmente all'interdetto legale (che è comunque parte del processo) abbia impedito di avere conoscenza del giudizio, essendo quest'ultima, invece, acquisita in tempo utile per consentirgli una fruttuosa costituzione”; che, anche a volere ritenere sussistente la nullità della notificazione della citazione, il tutore del odierno R_
appellante era del tutto privo di interesse ad impugnare ex art 100 c.p.c., considerata la manifesta sussistenza dei presupposti di legge in presenza dei quali il Tribunale aveva dichiarato l'indegnità del la cui pronuncia, avente effetto retroattivo, rende R_
l'eventuale accettazione dell'asse relitto tamquam non esset, comportando altresì
l'obbligo per l'indegno di restituire anche i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione (art. 464 c.c.); che, anche a volere sostenere la tesi dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore per non aver previamente pagina 3 di 8 valutato la regolarità della notifica della citazione, con conseguente rimessione della causa a quest'ultimo ex art. 354 c.p.c., il non era più nelle condizioni di accettare R_
l'eredità, di talché l'accoglimento dell'appello sarebbe rimasto privo di utilità per lo stesso;
che militava viepiù in favore della mancanza di alcun interesse ad impugnare in capo all'odierno appellante l'esistenza del procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., avente n. R.G. 3990/2021 V.G., con cui il Tribunale di Catania, in data 11.03.2022, aveva fissato nel contraddittorio dello stesso il termine di sei mesi entro il quale R_
quest'ultimo avrebbe dovuto dichiarare la propria accettazione o rinuncia all'eredità della de cuius senza che ne fosse seguita, spirato il termine entro il quale andava Per_2
fatta la dichiarazione di accettazione di eredità, alcuna manifestazione di volontà in tal senso;
che, pertanto, il venir meno della possibilità di accettare da parte del R_
rendeva del tutto inutile ed ultroneo il sindacato sulla correttezza dell'operato del giudice di primo grado e sulla validità della notifica dell'atto di citazione, atteso che la perdita del diritto del ad accettare l'eredità di escludeva totalmente la R_ Per_2
sussistenza di qualsiasi interesse in capo a quest'ultimo a partecipare ad un nuovo giudizio di indegnità da celebrarsi a seguito della inopinata rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; che l'eventuale accoglimento dell'appello non avrebbe apportato alcuna concreta utilità al soggetto non più successibile, ma avrebbe unicamente R_
comportato un inutile dispendio in termini di tempo e di energia processuale;
che l'insussistenza dell'interesse ad impugnare comportava l'inammissibilità del presente gravame per carenza di una condizione dell'azione.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 20 gennaio
2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di accogliere l'appello azionato da E_
nella qualità di tutore di , per i motivi di seguito evidenziati. Persona_1
pagina 4 di 8 Manifesta si palesa la nullità della notificazione dell'atto di citazione che ha dato la stura al giudizio di primo grado effettuata direttamente nelle mani del , soggetto in R_
stato di interdizione legale, in quanto condannato alla reclusione di anni 23 per l'uxoricidio della moglie il quale non aveva alcuna capacità per ricevere la Per_2
notificazione di atti di citazione potenzialmente lesivi della sfera giuridica soggettiva sostanziale del destinatario dell'atto e del suo patrimonio: la giurisprudenza del Suprema
Collegio ha sancito, con ordinanza n. 31563 del 25/10/2022, che “L'interdetto legale subisce una diminuzione della propria capacità di agire limitatamente agli atti di natura patrimoniale che concernono la disponibilità e l'amministrazione dei beni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, c.p., cosicché tali atti dovranno essere compiuti - al pari che per un minore o un interdetto giudiziale - a mezzo di un tutore, nominato dal giudice tutelare del luogo di domicilio o di residenza del condannato;
in mancanza di tale nomina,
l'interdetto legale, difettando di capacità di agire, per gli stessi atti non ha nemmeno la capacità di agire o difendersi in giudizio ovvero di nominare un legale, e la notificazione di atti impositivi effettuata allo stesso personalmente è affetta da nullità, alla stregua di quanto previsto dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che estende a tali notificazioni
l'applicabilità delle norme dettate per il processo civile”, senza che sul punto possa operare il principio di sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. vuoi per il fatto che il è rimasto contumace in prime cure, vuoi per il fatto che R_
lo status soggettivo che lo pervadeva era incompatibile con qualsivoglia concreta possibilità di approntare una pronta difesa e di consentire un efficace contraddittorio tra le parti.
Si impone pertanto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la declaratoria di nullità della notificazione della citazione per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del e R_
la rimessione della causa al giudice di primo grado.
pagina 5 di 8 Ad avviso della Corte non osta a tale decisione il rilievo prospettato dalla difesa della parte appellata secondo cui l'appellante sarebbe sprovvisto dell'interesse ad R_
impugnare la sentenza oggetto del presente appello sia per il fatto che la riedizione del giudizio di primo grado non potrebbe avere epilogo diverso, stante la irrevocabilità della sua condanna alla pena della reclusione di anni 23 per l'uxoricidio della moglie Per_2
sia per il fatto che per il medesimo era intervenuta la perdita del diritto
[...] R_
di accettazione dell'eredità relitta dalla moglie stante lo spirare del termine Per_2
concessogli ai sensi dell'art. 481 c.c. ai fini della ostensione dell'intento di accettare la predetta eredità.
Quanto a quest'ultimo profilo, difetta agli atti di causa la prova che il non abbia R_
manifestato la volontà di accettare l'eredità relitta dalla moglie a seguito della Per_2
concessione del relativo termine ad opera del Tribunale con il provvedimento datato 11 marzo 2022 versato in atti (si veda il doc. n. 3 fascicolo parte appellata), non essendo a tal uopo sufficienti le risultanze del registro delle successioni tenuto presso il Tribunale di
Catania del pari versato in atti (si veda il doc. n. 5 fascicolo parte appellata) in mancanza della produzione del verbale di causa successivo al provvedimento datato 11 marzo 2022 di concessione del termine per accettare: ad avviso della Corte trattasi comunque di questione non proponibile per la prima volta in sede di appello, atteso il lampante vulnus al contradditorio concretizzatosi nel giudizio di primo grado in occasione della celebrazione del quale non è stato possibile sceverare la relativa questione.
La conclamata non concretizzazione della decadenza dal diritto di accettare ex art. 481
c.c. a detrimento del rende il gravame dallo stesso incoato nella presente sede R_
dotato di interesse ad impugnare stante lo stato di soccombenza in cui il versava R_
al momento della proposizione dello stesso e la manifesta utilità che questi trarrà dalla caducazione della sentenza impugnata che lo ha dichiarato indegno a succedere in locum et ius defuncti nella sfera giuridica soggettiva della defunta moglie: nulla osta in definitiva pagina 6 di 8 all'accoglimento dell'appello azionato da nella qualità di tutore di E_ R_
, ed alla declaratoria di nullità della notificazione della citazione per difetto di
[...]
integrazione del contraddittorio nei confronti del con coeva rimessione della R_
causa al giudice di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate alla parte appellata _1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nella misura di cui al dispositivo: a tal fine la Corte terrà conto dei parametri
[...]
minimi previsti per le controversie di valore indeterminato a complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 923/2023 R.G., così provvede;
1. Accoglie l'appello proposto da nella qualità di tutore di E_ Persona_1
nei confronti di , ,
[...] _1 Parte_2 Parte_3
e e avverso la sentenza del
[...] Parte_4 Parte_5
Tribunale di Catania n. 1963 del 05.05.2023 e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'impugnata sentenza rimettendo ex art. 354 c.p.c. la causa in primo grado al
Tribunale di Catania;
2. Condanna , , _1 Parte_2 Parte_3
e in solido al pagamento in favore Parte_4 Parte_5
dell'appellante nella qualità di tutore di , delle E_ Persona_1
spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 777,00 per esborsi ed Euro 4.996,00 per compensi (di cui Euro 1.029,00 per la fase di studio,
Euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro
1.735,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pagina 7 di 8 3. Dispone la distrazione delle somme liquidate a titolo di spese processuali a favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, avv.to Armando Mazzaglia.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 30 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8