TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
n. 36411/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36411 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del
27.1.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Tacito n. 84, presso lo studio dell'avv.to Salvatore Lorefice che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Giulia Della Martira, giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Roma, in Via Paolo Emilio n. 20, presso lo studio dell'avv.to Antonio Giuffrida che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
NONCHE'
CP_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Cesaria Beccaria n. 29 presso lo studio dell'avv.to Raffaella Piergentili che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 21 luglio 2015 n. repertorio 80974/21569 a rogito notaio di Roma Persona_1
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (615, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 36411/2021 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… sospendere, preliminarmente, per i motivi di cui in premessa, l'esecuzione; - accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata sulla pensione del sig. per la violazione del c.d. Pt_1 minimo vitale, ex art. 545 c.p.c., e per l'effetto, ordinare la restituzione di quanto indebitamente trattenuto” per l'opposta “…Dichiarare la incompetenza territoriale CP_1 del Tribunale di Roma adìto dalla controparte in luogo dell'Ufficio
Giudiziario di Viterbo, individuato in ragione della residenza del Sig.
e della sede che eroga attualmente gli emolumenti per cui è Pt_1 CP_2 causa;
- Dichiarare la inammissibilità della domanda, qualificata
“opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc” in relazione ad una procedura esecutiva non proposta dalla Sig.ra né da altro soggetto;
- CP_1
Dichiarare la inammissibilità della domanda principale introdotta secondo il rito del giudizio di cognizione ordinaria invece del procedimento in Camera di Consiglio o, in subordine, secondo le norme del processo del lavoro;
- Nel merito, dichiarata la correttezza della procedura stragiudiziale intrapresa dalla Sig.ra confermare, anche per l'avvenire, le detrazioni effettuate CP_1 dall' a beneficio della Sig.ra sia per quanto attiene il diritto CP_2 CP_1 della convenuta, sia per ciò che riguarda il quantum debeatur”
per l'opposto “…si rimette alle statuizioni che saranno assunte dal CP_2
Giudice dell'opposizione sia in merito alla competenza territoriale che in merito alle somme da trattenere”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/20.5.2021
[...]
– premesso che, su istanza di (creditrice Parte_1 CP_1 procedente), era stato promosso ai danni di esso attore (debitore esecutato) e presso l' (terzo pignorato), procedimento esecutivo per espropriazione CP_2 di crediti per il recupero della complessiva somma di € 26.616,00; che il procedimento esecutivo, incardinato dinanzi al G.E. del Tribunale di Viterbo, si era concluso con l'assegnazione, sino alla concorrenza della detta somma, del trattamento pensionistico erogatogli dall' (nei limiti previsti dall'art. CP_2
545, VII co., c.p.c.); che, tuttavia, dal mese di marzo 2021 l'importo corrisposto alla creditrice era superiore al limite (di impignorabilità) imposto dall'art. 545, VII co., c.p.c. (c.d. minimo vitale) – tanto premesso, proponeva
2 dr. Alessandro CENTO n. 36411/2021 R.G.A.C.C.
“opposizione all'esecuzione” ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, (creditrice procedente) CP_1
e l' (terzo pignorata) per ivi sentire “sospendere, preliminarmente, per i CP_2 motivi di cui in premessa, l'esecuzione” e quindi per sentir “accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata sulla pensione del sig. per la violazione del c.d. minimo vitale, ex art. 545 c.p.c., e per Pt_1
l'effetto, ordinare la restituzione di quanto indebitamente trattenuto”
Si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale CP_1
l'incompetenza di questo Tribunale (in favore della competenza territoriale del Tribunale di Viterbo) e l'inammissibilità della spiegata opposizione all'esecuzione siccome non era stata intrapresa alcuna azione esecutiva ai danni dell'attore
Si costituiva in giudizio l' rassegnando le conclusioni in epigrafe CP_2 trascritte
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 27.1.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
………….
Considerato
che con atto di pignoramento notificato in data 21.9.2018 CP_1
(creditrice procedente) promuoveva ai danni di Parte_1
(debitore esecutato) e presso l' (terzo pignorato) espropriazione di CP_2 crediti per il recupero del complessivo importo di € 17.744,93 a titolo di assegno di mantenimento maturato negli anni 2013, 2014 e 2015
che con ordinanza del 6.6.2019 il G.E. presso il Tribunale di Viterbo assegnava in pagamento alla creditrice procedente l'importo corrispondente al quinto del trattamento pensionistico erogato al debitore esecutato dal terzo pignorato, al netto delle ritenute fiscali, “e previa detrazione della somma costituente il minimo impignorabile per legge” (vd., doc. 1 fasc. terzo pignorato)
che, pertanto, veniva assegnato alla creditrice, ex art. 545, VII co., c.p.c., l'importo mensile di € 105,74;
Considerato
che con sentenza n. 2753/2018, pubblicata in data 6.2.2018, il Tribunale di Roma stabiliva, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898/70, che Parte_1
3 dr. Alessandro CENTO n. 36411/2021 R.G.A.C.C.
dovesse corrispondere a “a titolo di assegno divorzile”, Pt_1 CP_1 la somma di € 500,00 mensili “a far data dalla presente sentenza”
che, attesa la persistente inadempienza dell'obbligato, la creditrice notificava all' , ai sensi dell'art. 8 L. n. 898/70, la sentenza n. 2753/18 invitando il CP_2 terzo a versarle direttamente le somme dovute a titolo di assegno divorzile;
che, pertanto, sin dal gennaio 2021 l' provvedeva a corrispondere CP_2 direttamente alla creditrice - in aggiunta alla somma assegnata all'esito del procedimento esecutivo (di cui si è detto) - anche l'ulteriore importo (di € 500,00 mensili) liquidato a titolo di assegno divorzile;
Considerato
che il debitore proponeva, dinanzi a questo Tribunale, “opposizione all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c. per violazione del minimo vitale e parziale impignorabilità della pensione ex art. 545 c.p.c.”; e chiedeva che l'esecuzione fosse sospesa;
Rilevato
che non risulta che sia stata introdotta, dinanzi al G.E, la fase sommaria preliminare prevista dall'art. 615, comma 2, c.p.c.;
che, per contro, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) “è necessaria ed inderogabile”, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – “… determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (vd., Cass. n. 25170/18 e da ultimo Cass. n. 9811/24)
che, pertanto, va dichiarata l'improcedibilità del (presente) giudizio di opposizione;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
spese compensate tra l'opponente e l' nei cui confronti non è stata CP_2 spiegata alcuna domanda
4 dr. Alessandro CENTO n. 36411/2021 R.G.A.C.C.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità dell'opposizione;
2. condanna l'opponente alla rifusione, in favore di CP_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. compensa, nel resto, le spese di lite
Così deciso in Roma il 4.3.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
firma digitale
5 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 36411 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del
27.1.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Tacito n. 84, presso lo studio dell'avv.to Salvatore Lorefice che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Giulia Della Martira, giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Roma, in Via Paolo Emilio n. 20, presso lo studio dell'avv.to Antonio Giuffrida che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
NONCHE'
CP_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Cesaria Beccaria n. 29 presso lo studio dell'avv.to Raffaella Piergentili che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 21 luglio 2015 n. repertorio 80974/21569 a rogito notaio di Roma Persona_1
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (615, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 36411/2021 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… sospendere, preliminarmente, per i motivi di cui in premessa, l'esecuzione; - accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata sulla pensione del sig. per la violazione del c.d. Pt_1 minimo vitale, ex art. 545 c.p.c., e per l'effetto, ordinare la restituzione di quanto indebitamente trattenuto” per l'opposta “…Dichiarare la incompetenza territoriale CP_1 del Tribunale di Roma adìto dalla controparte in luogo dell'Ufficio
Giudiziario di Viterbo, individuato in ragione della residenza del Sig.
e della sede che eroga attualmente gli emolumenti per cui è Pt_1 CP_2 causa;
- Dichiarare la inammissibilità della domanda, qualificata
“opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc” in relazione ad una procedura esecutiva non proposta dalla Sig.ra né da altro soggetto;
- CP_1
Dichiarare la inammissibilità della domanda principale introdotta secondo il rito del giudizio di cognizione ordinaria invece del procedimento in Camera di Consiglio o, in subordine, secondo le norme del processo del lavoro;
- Nel merito, dichiarata la correttezza della procedura stragiudiziale intrapresa dalla Sig.ra confermare, anche per l'avvenire, le detrazioni effettuate CP_1 dall' a beneficio della Sig.ra sia per quanto attiene il diritto CP_2 CP_1 della convenuta, sia per ciò che riguarda il quantum debeatur”
per l'opposto “…si rimette alle statuizioni che saranno assunte dal CP_2
Giudice dell'opposizione sia in merito alla competenza territoriale che in merito alle somme da trattenere”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/20.5.2021
[...]
– premesso che, su istanza di (creditrice Parte_1 CP_1 procedente), era stato promosso ai danni di esso attore (debitore esecutato) e presso l' (terzo pignorato), procedimento esecutivo per espropriazione CP_2 di crediti per il recupero della complessiva somma di € 26.616,00; che il procedimento esecutivo, incardinato dinanzi al G.E. del Tribunale di Viterbo, si era concluso con l'assegnazione, sino alla concorrenza della detta somma, del trattamento pensionistico erogatogli dall' (nei limiti previsti dall'art. CP_2
545, VII co., c.p.c.); che, tuttavia, dal mese di marzo 2021 l'importo corrisposto alla creditrice era superiore al limite (di impignorabilità) imposto dall'art. 545, VII co., c.p.c. (c.d. minimo vitale) – tanto premesso, proponeva
2 dr. Alessandro CENTO n. 36411/2021 R.G.A.C.C.
“opposizione all'esecuzione” ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, (creditrice procedente) CP_1
e l' (terzo pignorata) per ivi sentire “sospendere, preliminarmente, per i CP_2 motivi di cui in premessa, l'esecuzione” e quindi per sentir “accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata sulla pensione del sig. per la violazione del c.d. minimo vitale, ex art. 545 c.p.c., e per Pt_1
l'effetto, ordinare la restituzione di quanto indebitamente trattenuto”
Si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale CP_1
l'incompetenza di questo Tribunale (in favore della competenza territoriale del Tribunale di Viterbo) e l'inammissibilità della spiegata opposizione all'esecuzione siccome non era stata intrapresa alcuna azione esecutiva ai danni dell'attore
Si costituiva in giudizio l' rassegnando le conclusioni in epigrafe CP_2 trascritte
Acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 27.1.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica
………….
Considerato
che con atto di pignoramento notificato in data 21.9.2018 CP_1
(creditrice procedente) promuoveva ai danni di Parte_1
(debitore esecutato) e presso l' (terzo pignorato) espropriazione di CP_2 crediti per il recupero del complessivo importo di € 17.744,93 a titolo di assegno di mantenimento maturato negli anni 2013, 2014 e 2015
che con ordinanza del 6.6.2019 il G.E. presso il Tribunale di Viterbo assegnava in pagamento alla creditrice procedente l'importo corrispondente al quinto del trattamento pensionistico erogato al debitore esecutato dal terzo pignorato, al netto delle ritenute fiscali, “e previa detrazione della somma costituente il minimo impignorabile per legge” (vd., doc. 1 fasc. terzo pignorato)
che, pertanto, veniva assegnato alla creditrice, ex art. 545, VII co., c.p.c., l'importo mensile di € 105,74;
Considerato
che con sentenza n. 2753/2018, pubblicata in data 6.2.2018, il Tribunale di Roma stabiliva, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898/70, che Parte_1
3 dr. Alessandro CENTO n. 36411/2021 R.G.A.C.C.
dovesse corrispondere a “a titolo di assegno divorzile”, Pt_1 CP_1 la somma di € 500,00 mensili “a far data dalla presente sentenza”
che, attesa la persistente inadempienza dell'obbligato, la creditrice notificava all' , ai sensi dell'art. 8 L. n. 898/70, la sentenza n. 2753/18 invitando il CP_2 terzo a versarle direttamente le somme dovute a titolo di assegno divorzile;
che, pertanto, sin dal gennaio 2021 l' provvedeva a corrispondere CP_2 direttamente alla creditrice - in aggiunta alla somma assegnata all'esito del procedimento esecutivo (di cui si è detto) - anche l'ulteriore importo (di € 500,00 mensili) liquidato a titolo di assegno divorzile;
Considerato
che il debitore proponeva, dinanzi a questo Tribunale, “opposizione all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c. per violazione del minimo vitale e parziale impignorabilità della pensione ex art. 545 c.p.c.”; e chiedeva che l'esecuzione fosse sospesa;
Rilevato
che non risulta che sia stata introdotta, dinanzi al G.E, la fase sommaria preliminare prevista dall'art. 615, comma 2, c.p.c.;
che, per contro, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) “è necessaria ed inderogabile”, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – “… determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (vd., Cass. n. 25170/18 e da ultimo Cass. n. 9811/24)
che, pertanto, va dichiarata l'improcedibilità del (presente) giudizio di opposizione;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
spese compensate tra l'opponente e l' nei cui confronti non è stata CP_2 spiegata alcuna domanda
4 dr. Alessandro CENTO n. 36411/2021 R.G.A.C.C.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità dell'opposizione;
2. condanna l'opponente alla rifusione, in favore di CP_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. compensa, nel resto, le spese di lite
Così deciso in Roma il 4.3.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
firma digitale
5 dr. Alessandro CENTO