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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/12/2025, n. 6235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6235 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. AB SS AG,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva del grado
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa R.G. n. 13697/2024 promossa da
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Sicchiero;
Parte_1 C.F._1
-ATTORE-
contro
, c.f. e , c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Matteo Ramponi e Franca Tonello;
-CONVENUTI-
Oggetto: divisione ereditaria.
Il procuratore di parte attrice ha concluso in via istruttoria come da memorie istruttorie, e nel merito come da atto di citazione.
In citazione, ha concluso:
“• Disporre la rescissione della divisione operata da con il testamento pubblico rep. 11588 Persona_1
racc. 54639 per avergli attribuito una quota inferiore al quarto della quota di legittima spettante al figlio
e, conseguentemente, dichiarare aperta la successione legittima del patrimonio del Parte_1
1 defunto con l'attribuzione di beni fino alla concorrenza della quota di 1/3 come spettante Persona_1
a ciascun erede;
In via subordinata:
• Ridurre le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima spettante a , Parte_1
coincidenti nelle attribuzioni fatte ai convenuti, pari a 1/4, fino alla concorrenza del valore della quota a lui spettante;
In entrambe le ipotesi:
•Disporsi la divisione dei beni che risultassero in comunione tra le parti di causa, attribuendo all'attore, nell' ipotesi di rescissione della divisione, l'immobile a lui assegnato come parte della quota ereditaria che gli spetta;
•All'esito della resa del conto di cui alle istanze istruttorie, condannare i convenuti a reintegrare il patrimonio sociale laddove risultino atti illegittimi di suo depauperamento e comunque a rimborsare all'attore la quota di utili di competenza, maturati dopo la morte del padre, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dal dì della morte di al saldo;
Persona_1
•Condannarsi i convenuti a corrispondere all'attore la quota degli utili maturati dalle due società per il periodo in cui egli non è stato titolare delle relative partecipazioni e dunque a far data dalla morte del padre fino a quando sarà reimmesso nella titolarità delle stesse;
•Nel caso in cui emergessero cespiti validamente alienati a terzi, condannare le controparti alla reintegra del valore dei suddetti beni o, ove impossibile, ad attribuire all'attore il relativo valore al dì della morte del testatore, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284 c. IV c.c., dal dì della morte al dì del pagamento;
•Compensarsi in parte qua i crediti dell'attore con la quota delle spese funerarie e quant'altre inerenti il patrimonio del padre, che siano state affrontate in vita dalle parti convenute dopo la morte del padre e riferibili al suo funerale o a suoi debiti certi, liquidi ed esigibili di cui le parti convenute si dichiarino creditrici dimostrando il credito e gli esborsi.
In via istruttoria, con riserva di dedurre ulteriormente una volta letta la comparsa di risposta dei convenuti:
• Ordinarsi ai convenuti la resa del conto della gestione delle società " Controparte_3
, con sede legale in Scorzè (VE) in via P. Moglianese n. 272/A int. 6, Codice Fiscale e
[...]
numero di iscrizione al Registro delle IM di IA e della società " P.IVA_1 Controparte_4
con sede in Scorzè (VE) in via Giorgione n. 5/A Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
[...]
IM di IA , dal dì della morte di al dì della resa del conto;
P.IVA_2 Persona_1
2 • Disporre CTU che determini il valore delle società e al momento della Controparte_4 CP_3
morte del de cuius e di ogni altro bene del compendio ereditario;
• Ordinare ai convenuti la produzione della dichiarazione di successione per verificare l'entità del patrimonio relitto come da loro dichiarato.
• In ogni caso spese di lite rifuse, compreso il costo della mediazione obbligatoria”
Il procuratore di parti convenute ha concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale di IA, contrariis reiectis, così decidere e provvedere:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei presupposti richiesti dagli artt. 163 e
164 cpc;
IN VIA PREGIUDIZIALE SULLA DOMANDA DI RIDUZIONE:
- dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione di riduzione per mancata indicazione dell'asse ereditario, della quota di riserva spettante alla parte attrice e della quantificazione della relativa lesione, con ogni conseguente statuizione;
IN VIA PREGIUDIZIALE SULLA DOMANDA DI CONDANNA A REINTEGRARE IL PATRIMONIO SOCIALE:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei signori e per Controparte_2 Controparte_1 tutti motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
a) rigettare le domande formulate dall'attore, in quanto inammissibili, improponibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
b) condannare il signor a rifondere, per la quota di sua spettanza, le spese funerarie e ogni Parte_1
altra spesa inerente all'eredità del signor ed anticipata dai signori Persona_1 Controparte_2
e , come allegate e provate in corso di causa. Controparte_1
NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE
c) accertare e dichiarare che l'atto in data 18/04/2000 a rogito Notaio , rep.n. 38001/8168 Persona_2
qualificato come compravendita, costituisce in realtà un atto simulato, dissimulante una donazione diretta degli immobili oggetto della cessione e sopra meglio descritti, per tutte le ragioni sopra esposte e con ogni conseguenza di legge.
IN OGNI CASO
3 c) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa nonché quelle relative al procedimento di mediazione, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con espressa riserva di ulteriori eccezioni, deduzioni, produzioni ed eventuali richieste istruttorie, anche all'esito di quelle che controparte dovrà necessariamente svolgere.
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 24.10.2022 è venuto meno il sig. , nato il [...] a [...], c.f. Persona_1
padre dell'odierno attore, lasciando la seconda moglie, e due C.F._4 Controparte_2 figli, (attore), avuto con la prima moglie c.f. nata a Parte_1 Persona_3 C.F._5
Noale il 17.4.1954, e , avuto con la seconda moglie. CP_1
Il de cuius ha provveduto alla sua successione con testamento pubblico ricevuto da Notaio in data 7.6.2023.
Il tenore del testamento è il seguente (segue estratto):
4 Tra le parti non è in contestazione che il testatore abbia effettuato una c.d. istituzione ex re certa (parte attrice, memoria integrativa n. 3 ex art. 171 ter c.p.c. pag. 4; parte convenuta, comparsa di costituzione, pag.
10).
D'altronde, si fa notare che il testamento è stato ricevuto da Notaio in forma pubblica e cita espressamente l'art. 588 secondo comma c.c., evidentemente con cognizione di causa.
Si ritiene, prima di disporre la c.t.u., di prendere posizione, in particolare, sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sulla domanda di parte attrice volta alla disposizione della rescissione del testamento per lesione oltre il quarto ex art. 763 secondo comma c.c.; sulla domanda riconvenzionale di parti convenute volta alla dichiarazione che l'atto in data 18.4.2000 a rogito Notaio , rep.n. 38001/8168 qualificato come Persona_2 compravendita, costituisce in realtà un atto simulato, dissimulante una donazione diretta degli immobili oggetto della cessione.
L'eccezione e le due domande vanno rigettate.
Quanto alla preliminare questione di nullità, parti convenute sostengono, con impostazione alquanto rigida, che “parte attrice, nel convenire in giudizio i signori e ha, infatti, Controparte_2 Controparte_1
omesso di indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle proprie domande, causando
l'assoluta indeterminatezza ed incertezza sul contenuto della causa petendi”.
Parte attrice ha delineato con la dovuta sinteticità e chiarezza la sua prospettiva, indicando a suo avviso quali siano i beni caduti nel relictum, pure esponendosi, collaborativamente, sul valore dei singoli beni, favorendo il contraddittorio.
Ha chiarito le azioni che intende esperire, fondate o meno che siano, i loro oggetti e la qualità sulla base della quale le fa valere, favorendo il contraddittorio.
Si è molto lontani dall'ipotesi di “assenza” o “assoluta incertezza”, ex art. 164 c.p.c., di elementi dell'editio actionis.
Parte attrice ha, pure, esposto quale siano gli orientamenti attuali della Suprema Corte in punto di azione di riduzione, che non richiede precise indicazioni di entità monetarie (ovvio però che si collabora alquanto se si indicano propri calcoli, per agevolare il contraddittorio), essendo sufficienti ragionamenti abduttivi sulla presumibile lesione subita.
Va da sé che il rigetto dell'eccezione di nullità, non pregiudica le future valutazioni sul piano della fondatezza e/o ammissibilità delle singole domande e/o eccezioni promosse e qui non decise.
Si consideri le domande.
La prima domanda, di parte attrice, ad avviso di questo Giudice, confonde i piani.
5 Secondo parte attrice, con le disposizioni testamentarie sopra riportate testualmente, il testatore avrebbe effettuato una divisio inter liberos ex art. 734 c.c..
Tale impostazione è contestata da parte convenuta.
Orbene, come è noto, la institutio ex re certa e la divisione fatta dal testatore ex art. 734, si differenziano per il fatto che, nella prima fattispecie, non si ha predeterminazione di quote, che occorrerà determinare ex post, verificando il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite ed il valore dell'intero asse;
viceversa, nella seconda ipotesi, le quote sono già predeterminate dal testatore ( T. Vicenza 14.6.2012). A differenza di quanto accade nel caso della divisione del testatore ex art. 734, non ha luogo la successione legittima, quando si sia in presenza di una disposizione testamentaria a titolo universale in forma di istituzione ex re certa, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti ( C., S.U., ord., 17122/2018; C. 12158/2015).
Si noti, infatti, che il testatore, quando ha espresso le sue ultime volontà, riteneva di aver disposto l'intero suo patrimonio, escludendo, quindi, dalla sua rappresentazione, delazioni a titolo diverso.
In materia successoria, ai fini della designazione dell'erede, non rileva l'uso da parte del testatore di espressioni sacramentali, purché si possa desumere con certezza la sua volontà di attribuire beni e/o sostanze, non già come cose singole, ma come "totalità o quota del proprio patrimonio" ( T. Roma
26.11.2012).
Insomma, nella specie, il testatore ha inteso determinare le quote (“istituisco erede…attribuendo…”), non fare de plano la divisione.
Diversamente opinando, i due istituti si frammischierebbero alquanto quando il testatore ha inteso disporre della totalità del suo patrimonio con l'effetto pratico di limitare sensibilmente la libertà testamentaria del de cuius.
La parola “divisione” o simili non figurano nel testamento, che, si noti ancora, è stato ricevuto da un professionista della materia successoria, chiamato a ridurre per iscritto le volontà del comparente (per usare le parole del Notaio, v. testamento)
L'art. 734 c.c. ragiona di testamento rescindibile in caso di beni assegnati ad uno dei coeredi con valore inferiore di oltre un quarto l'entità della quota ad esso spettante.
Se si fanno coincidere, in questo caso, le assegnazioni ai fini della determinazione della quota con quelle
(asserite) ai fini della divisione, utilizzando, però, come metro di confronto le quote di riserva o quelle della votazione ab intestato si avrebbero risultati che stravolgerebbero l'ultima volontà del testatore, che indicazioni in tal senso non ha dato.
6 La domanda volta alla dichiarazione di simulazione svolta da parte convenuta è, parimenti, infondata.
Parti convenute sostengono che l'atto di compravendita indicato sopra sia solo simulato, dissimulante, invero, una donazione del de cuius in favore del signore che agisce.
L'atto negoziale, in particolare, riguarda la proprietà della quota di 1/2 di una porzione immobiliare sita in
Noale, Via Bregolini, costituita da un appartamento disposto su due piani con annesso cortile esclusivo, censito in Catasto Fabbricati al foglio 15 particella 525 subb. 4 e 2.
La simulazione si ricaverebbe, presuntivamente, secondo i convenuti da: sproporzione tra valori reali e valori dichiarati del trasferimento;
mancanza di tracciabilità dei pagamenti;
presenza di ipoteche gravanti l'immobile; la capacità reddituale dell'acquirente; il grado di parentela tra alienante e acquirente;
sulla presenza dei testimoni all'atto notarile.
Parte attrice riferisce che al momento dell'atto in esame, sia pure molto giovane (19 anni circa), avrebbe già avuto modo di formarsi un proprio patrimonio, avendo iniziato a lavorare da età minore.
Inoltre, parte attrice riferisce che parti convenute si difendono come eredi e non come legittimari che esperiscono l'azione di riduzione, con la conseguenza che la simulazione si potrebbe dimostrare soltanto con una controdichiarazione scritta e non, quindi, per testimoni e presunzioni.
Cita molti precedenti in tal senso: “Cass., 4/5/2023, n. 11659”, “sentenza 21/12/2021”, “n. 41132, l'ord.
11/1/2024, n. 1122”, “27/10/2023, n. 29821, quelli citati sopra ed ancora i 17/12/2019, n. 33430,
19/11/2019, n. 30079”.
Con Parte convenuta, all'ultima udienza in data 16.10.2025, ha citato n. 4694/2020.
In quella specie, però, si ragionava di simulazione assoluta, qui è relativa.
Il problema non è la tutela della quota di riserva dei due convenuti ma se l'atto liberale inter vivos asseritamente dissimulato debba essere imputato ex se nella quota di riserva altrui.
In altri termini, l'azione non mira a far aumentare il relictum con conseguente beneficio anche per la quota di riserva dei convenuti, ma mira a ridurre i margini di esperimento vittorioso dell'azione di riduzione, che riguarda, ovviamente, la disponibile e non la quota di riserva dei convenuti.
Difetta la controdichiarazione scritta e, quindi, la simulazione non è provata.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, nella causa R.G. n. 13697/2024:
7 - rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, la domanda di parte attrice di rescissione nonché la domanda riconvenzionale di parti convenute di simulazione.
Si dispone sulla prosecuzione del processo come da separata ordinanza istruttoria.
Spese di lite al definitivo.
IA, 27.12.2025.
Il Giudice
AB SS AG
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. AB SS AG,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva del grado
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa R.G. n. 13697/2024 promossa da
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Sicchiero;
Parte_1 C.F._1
-ATTORE-
contro
, c.f. e , c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Matteo Ramponi e Franca Tonello;
-CONVENUTI-
Oggetto: divisione ereditaria.
Il procuratore di parte attrice ha concluso in via istruttoria come da memorie istruttorie, e nel merito come da atto di citazione.
In citazione, ha concluso:
“• Disporre la rescissione della divisione operata da con il testamento pubblico rep. 11588 Persona_1
racc. 54639 per avergli attribuito una quota inferiore al quarto della quota di legittima spettante al figlio
e, conseguentemente, dichiarare aperta la successione legittima del patrimonio del Parte_1
1 defunto con l'attribuzione di beni fino alla concorrenza della quota di 1/3 come spettante Persona_1
a ciascun erede;
In via subordinata:
• Ridurre le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima spettante a , Parte_1
coincidenti nelle attribuzioni fatte ai convenuti, pari a 1/4, fino alla concorrenza del valore della quota a lui spettante;
In entrambe le ipotesi:
•Disporsi la divisione dei beni che risultassero in comunione tra le parti di causa, attribuendo all'attore, nell' ipotesi di rescissione della divisione, l'immobile a lui assegnato come parte della quota ereditaria che gli spetta;
•All'esito della resa del conto di cui alle istanze istruttorie, condannare i convenuti a reintegrare il patrimonio sociale laddove risultino atti illegittimi di suo depauperamento e comunque a rimborsare all'attore la quota di utili di competenza, maturati dopo la morte del padre, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dal dì della morte di al saldo;
Persona_1
•Condannarsi i convenuti a corrispondere all'attore la quota degli utili maturati dalle due società per il periodo in cui egli non è stato titolare delle relative partecipazioni e dunque a far data dalla morte del padre fino a quando sarà reimmesso nella titolarità delle stesse;
•Nel caso in cui emergessero cespiti validamente alienati a terzi, condannare le controparti alla reintegra del valore dei suddetti beni o, ove impossibile, ad attribuire all'attore il relativo valore al dì della morte del testatore, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284 c. IV c.c., dal dì della morte al dì del pagamento;
•Compensarsi in parte qua i crediti dell'attore con la quota delle spese funerarie e quant'altre inerenti il patrimonio del padre, che siano state affrontate in vita dalle parti convenute dopo la morte del padre e riferibili al suo funerale o a suoi debiti certi, liquidi ed esigibili di cui le parti convenute si dichiarino creditrici dimostrando il credito e gli esborsi.
In via istruttoria, con riserva di dedurre ulteriormente una volta letta la comparsa di risposta dei convenuti:
• Ordinarsi ai convenuti la resa del conto della gestione delle società " Controparte_3
, con sede legale in Scorzè (VE) in via P. Moglianese n. 272/A int. 6, Codice Fiscale e
[...]
numero di iscrizione al Registro delle IM di IA e della società " P.IVA_1 Controparte_4
con sede in Scorzè (VE) in via Giorgione n. 5/A Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
[...]
IM di IA , dal dì della morte di al dì della resa del conto;
P.IVA_2 Persona_1
2 • Disporre CTU che determini il valore delle società e al momento della Controparte_4 CP_3
morte del de cuius e di ogni altro bene del compendio ereditario;
• Ordinare ai convenuti la produzione della dichiarazione di successione per verificare l'entità del patrimonio relitto come da loro dichiarato.
• In ogni caso spese di lite rifuse, compreso il costo della mediazione obbligatoria”
Il procuratore di parti convenute ha concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale di IA, contrariis reiectis, così decidere e provvedere:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei presupposti richiesti dagli artt. 163 e
164 cpc;
IN VIA PREGIUDIZIALE SULLA DOMANDA DI RIDUZIONE:
- dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione di riduzione per mancata indicazione dell'asse ereditario, della quota di riserva spettante alla parte attrice e della quantificazione della relativa lesione, con ogni conseguente statuizione;
IN VIA PREGIUDIZIALE SULLA DOMANDA DI CONDANNA A REINTEGRARE IL PATRIMONIO SOCIALE:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei signori e per Controparte_2 Controparte_1 tutti motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
a) rigettare le domande formulate dall'attore, in quanto inammissibili, improponibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
b) condannare il signor a rifondere, per la quota di sua spettanza, le spese funerarie e ogni Parte_1
altra spesa inerente all'eredità del signor ed anticipata dai signori Persona_1 Controparte_2
e , come allegate e provate in corso di causa. Controparte_1
NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE
c) accertare e dichiarare che l'atto in data 18/04/2000 a rogito Notaio , rep.n. 38001/8168 Persona_2
qualificato come compravendita, costituisce in realtà un atto simulato, dissimulante una donazione diretta degli immobili oggetto della cessione e sopra meglio descritti, per tutte le ragioni sopra esposte e con ogni conseguenza di legge.
IN OGNI CASO
3 c) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa nonché quelle relative al procedimento di mediazione, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con espressa riserva di ulteriori eccezioni, deduzioni, produzioni ed eventuali richieste istruttorie, anche all'esito di quelle che controparte dovrà necessariamente svolgere.
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 24.10.2022 è venuto meno il sig. , nato il [...] a [...], c.f. Persona_1
padre dell'odierno attore, lasciando la seconda moglie, e due C.F._4 Controparte_2 figli, (attore), avuto con la prima moglie c.f. nata a Parte_1 Persona_3 C.F._5
Noale il 17.4.1954, e , avuto con la seconda moglie. CP_1
Il de cuius ha provveduto alla sua successione con testamento pubblico ricevuto da Notaio in data 7.6.2023.
Il tenore del testamento è il seguente (segue estratto):
4 Tra le parti non è in contestazione che il testatore abbia effettuato una c.d. istituzione ex re certa (parte attrice, memoria integrativa n. 3 ex art. 171 ter c.p.c. pag. 4; parte convenuta, comparsa di costituzione, pag.
10).
D'altronde, si fa notare che il testamento è stato ricevuto da Notaio in forma pubblica e cita espressamente l'art. 588 secondo comma c.c., evidentemente con cognizione di causa.
Si ritiene, prima di disporre la c.t.u., di prendere posizione, in particolare, sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sulla domanda di parte attrice volta alla disposizione della rescissione del testamento per lesione oltre il quarto ex art. 763 secondo comma c.c.; sulla domanda riconvenzionale di parti convenute volta alla dichiarazione che l'atto in data 18.4.2000 a rogito Notaio , rep.n. 38001/8168 qualificato come Persona_2 compravendita, costituisce in realtà un atto simulato, dissimulante una donazione diretta degli immobili oggetto della cessione.
L'eccezione e le due domande vanno rigettate.
Quanto alla preliminare questione di nullità, parti convenute sostengono, con impostazione alquanto rigida, che “parte attrice, nel convenire in giudizio i signori e ha, infatti, Controparte_2 Controparte_1
omesso di indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle proprie domande, causando
l'assoluta indeterminatezza ed incertezza sul contenuto della causa petendi”.
Parte attrice ha delineato con la dovuta sinteticità e chiarezza la sua prospettiva, indicando a suo avviso quali siano i beni caduti nel relictum, pure esponendosi, collaborativamente, sul valore dei singoli beni, favorendo il contraddittorio.
Ha chiarito le azioni che intende esperire, fondate o meno che siano, i loro oggetti e la qualità sulla base della quale le fa valere, favorendo il contraddittorio.
Si è molto lontani dall'ipotesi di “assenza” o “assoluta incertezza”, ex art. 164 c.p.c., di elementi dell'editio actionis.
Parte attrice ha, pure, esposto quale siano gli orientamenti attuali della Suprema Corte in punto di azione di riduzione, che non richiede precise indicazioni di entità monetarie (ovvio però che si collabora alquanto se si indicano propri calcoli, per agevolare il contraddittorio), essendo sufficienti ragionamenti abduttivi sulla presumibile lesione subita.
Va da sé che il rigetto dell'eccezione di nullità, non pregiudica le future valutazioni sul piano della fondatezza e/o ammissibilità delle singole domande e/o eccezioni promosse e qui non decise.
Si consideri le domande.
La prima domanda, di parte attrice, ad avviso di questo Giudice, confonde i piani.
5 Secondo parte attrice, con le disposizioni testamentarie sopra riportate testualmente, il testatore avrebbe effettuato una divisio inter liberos ex art. 734 c.c..
Tale impostazione è contestata da parte convenuta.
Orbene, come è noto, la institutio ex re certa e la divisione fatta dal testatore ex art. 734, si differenziano per il fatto che, nella prima fattispecie, non si ha predeterminazione di quote, che occorrerà determinare ex post, verificando il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite ed il valore dell'intero asse;
viceversa, nella seconda ipotesi, le quote sono già predeterminate dal testatore ( T. Vicenza 14.6.2012). A differenza di quanto accade nel caso della divisione del testatore ex art. 734, non ha luogo la successione legittima, quando si sia in presenza di una disposizione testamentaria a titolo universale in forma di istituzione ex re certa, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti ( C., S.U., ord., 17122/2018; C. 12158/2015).
Si noti, infatti, che il testatore, quando ha espresso le sue ultime volontà, riteneva di aver disposto l'intero suo patrimonio, escludendo, quindi, dalla sua rappresentazione, delazioni a titolo diverso.
In materia successoria, ai fini della designazione dell'erede, non rileva l'uso da parte del testatore di espressioni sacramentali, purché si possa desumere con certezza la sua volontà di attribuire beni e/o sostanze, non già come cose singole, ma come "totalità o quota del proprio patrimonio" ( T. Roma
26.11.2012).
Insomma, nella specie, il testatore ha inteso determinare le quote (“istituisco erede…attribuendo…”), non fare de plano la divisione.
Diversamente opinando, i due istituti si frammischierebbero alquanto quando il testatore ha inteso disporre della totalità del suo patrimonio con l'effetto pratico di limitare sensibilmente la libertà testamentaria del de cuius.
La parola “divisione” o simili non figurano nel testamento, che, si noti ancora, è stato ricevuto da un professionista della materia successoria, chiamato a ridurre per iscritto le volontà del comparente (per usare le parole del Notaio, v. testamento)
L'art. 734 c.c. ragiona di testamento rescindibile in caso di beni assegnati ad uno dei coeredi con valore inferiore di oltre un quarto l'entità della quota ad esso spettante.
Se si fanno coincidere, in questo caso, le assegnazioni ai fini della determinazione della quota con quelle
(asserite) ai fini della divisione, utilizzando, però, come metro di confronto le quote di riserva o quelle della votazione ab intestato si avrebbero risultati che stravolgerebbero l'ultima volontà del testatore, che indicazioni in tal senso non ha dato.
6 La domanda volta alla dichiarazione di simulazione svolta da parte convenuta è, parimenti, infondata.
Parti convenute sostengono che l'atto di compravendita indicato sopra sia solo simulato, dissimulante, invero, una donazione del de cuius in favore del signore che agisce.
L'atto negoziale, in particolare, riguarda la proprietà della quota di 1/2 di una porzione immobiliare sita in
Noale, Via Bregolini, costituita da un appartamento disposto su due piani con annesso cortile esclusivo, censito in Catasto Fabbricati al foglio 15 particella 525 subb. 4 e 2.
La simulazione si ricaverebbe, presuntivamente, secondo i convenuti da: sproporzione tra valori reali e valori dichiarati del trasferimento;
mancanza di tracciabilità dei pagamenti;
presenza di ipoteche gravanti l'immobile; la capacità reddituale dell'acquirente; il grado di parentela tra alienante e acquirente;
sulla presenza dei testimoni all'atto notarile.
Parte attrice riferisce che al momento dell'atto in esame, sia pure molto giovane (19 anni circa), avrebbe già avuto modo di formarsi un proprio patrimonio, avendo iniziato a lavorare da età minore.
Inoltre, parte attrice riferisce che parti convenute si difendono come eredi e non come legittimari che esperiscono l'azione di riduzione, con la conseguenza che la simulazione si potrebbe dimostrare soltanto con una controdichiarazione scritta e non, quindi, per testimoni e presunzioni.
Cita molti precedenti in tal senso: “Cass., 4/5/2023, n. 11659”, “sentenza 21/12/2021”, “n. 41132, l'ord.
11/1/2024, n. 1122”, “27/10/2023, n. 29821, quelli citati sopra ed ancora i 17/12/2019, n. 33430,
19/11/2019, n. 30079”.
Con Parte convenuta, all'ultima udienza in data 16.10.2025, ha citato n. 4694/2020.
In quella specie, però, si ragionava di simulazione assoluta, qui è relativa.
Il problema non è la tutela della quota di riserva dei due convenuti ma se l'atto liberale inter vivos asseritamente dissimulato debba essere imputato ex se nella quota di riserva altrui.
In altri termini, l'azione non mira a far aumentare il relictum con conseguente beneficio anche per la quota di riserva dei convenuti, ma mira a ridurre i margini di esperimento vittorioso dell'azione di riduzione, che riguarda, ovviamente, la disponibile e non la quota di riserva dei convenuti.
Difetta la controdichiarazione scritta e, quindi, la simulazione non è provata.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, nella causa R.G. n. 13697/2024:
7 - rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, la domanda di parte attrice di rescissione nonché la domanda riconvenzionale di parti convenute di simulazione.
Si dispone sulla prosecuzione del processo come da separata ordinanza istruttoria.
Spese di lite al definitivo.
IA, 27.12.2025.
Il Giudice
AB SS AG
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