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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/11/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio RO - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto scioglimento del matrimonio iscritto al n.
3516/2025 Rg. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Parte_1 C.F._1
Francia n. 49, presso lo studio dell'avv.to MONTE RAFFAELLA, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in San Controparte_1 C.F._2
AN DA alla Via Turbacci n. 10/D, presso lo studio dell'avv.to MARUZZI LEONARDO, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti ricorrente
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
26.11.2025;
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.11.2025 e , coniugi separati giusta Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1385/2025 del Tribunale di Foggia del 11.07.2025, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in Foggia il 18.06.2013 (atto n.40, p. II, serie C, anno 2013), dal quale è nata la figlia (nt. a Foggia il 10.11.2017). CP_2
All'udienza del 26.11.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore – le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
******
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite in ricorso.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 11.07.2025;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Foggia in data 18.06.2013 (atto n.40, p. II, serie C, anno 2013);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
26.11.2025.
Il Giudice estensore Il
Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio
RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio RO - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto scioglimento del matrimonio iscritto al n.
3516/2025 Rg. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Foggia al Viale Parte_1 C.F._1
Francia n. 49, presso lo studio dell'avv.to MONTE RAFFAELLA, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in San Controparte_1 C.F._2
AN DA alla Via Turbacci n. 10/D, presso lo studio dell'avv.to MARUZZI LEONARDO, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti ricorrente
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
26.11.2025;
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.11.2025 e , coniugi separati giusta Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1385/2025 del Tribunale di Foggia del 11.07.2025, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in Foggia il 18.06.2013 (atto n.40, p. II, serie C, anno 2013), dal quale è nata la figlia (nt. a Foggia il 10.11.2017). CP_2
All'udienza del 26.11.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore – le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
******
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite in ricorso.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 11.07.2025;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Foggia in data 18.06.2013 (atto n.40, p. II, serie C, anno 2013);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
26.11.2025.
Il Giudice estensore Il
Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio
RO