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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2316/2019 Oggetto: Cause di impugnazione di testamenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
MARCO SALVATORI Presidente
SILVIA CAPITANO Giudice Rel./Est.
G. CLAUDIA RAGUSA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2316 per gli affari contenziosi dell'anno 2019 proposta da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
nato a [...] il [...]; CP_2 anche quali eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto ad Essen Persona_1
(Germania) il 20.07.2019; tutti rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. ANGELO INCARDONA;
- ATTORI –
nei confronti di:
, nato a [...] il [...] anche quale erede di , CP_3 Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto ad Essen (Germania) il 20.07.2019, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'Avv. GIOVANNI VINCIGUERRA;
Parte_2 nata a Palma di Montechiaro il [...], in [...] con l'amministratore di sostegno
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. ANGELO INCARDONA;
CP_1
1 n. a Palma di Montechiaro il 14.09.1972, in rappresentanza del padre, Parte_3 CP_4
e anche quale erede di , nato a [...] il [...] e deceduto
[...] Persona_1 ad Essen (Germania) il 20.07.2019, rappresentato e difeso dall'Avv. ELEONORA MINIO;
- CONVENUTI –
e di:
n. a Palma di Montechiaro il 15.2.1934 e ivi residente in [...]; Controparte_5
n. a Palma di Montechiaro il 15.07.1971 e residente a [...]
Valorio n. 7;
n. a Palma di Montechiaro l'8.07.1977 e residente a Marseille (Francia) nella DB Parte_5 de la Contesse n. 71;
n. a Palma di Montechiaro il 12.12.1969 e ivi residente nella Via Licata n. 35; Controparte_6
n. a Palma di Montechiaro il 4.10.1957 e ivi residente nella Via Licata n. Parte_6
33; anche quali eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto ad Essen Persona_1
(Germania) il 20.07.2019;
-ALTRI CONVENUTI CONTUMACI-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva del 7-9 maggio 2024 il Tribunale di Agrigento in composizione collegiale accertava e dichiarava la nullità del testamento olografo del 26.06.2014 riferibile a
, pubblicato in data 8.08.2014 al rep. 134365 racc. 37225, poiché apocrifo;
Parte_7 dichiarava per l'effetto, aperta la successione legittima di , deceduta il Parte_7
10.7.2014 in Palma di Montechiaro;
disponeva come da separata ordinanza del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, rinviando alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, dunque, il Giudice istruttore dava atto che il compendio mobiliare riconducibile all'eredità di è pari alla complessiva somma di € 57.545,18. Parte_7
Quanto agli immobili, in conformità alle statuizioni contenute nella sentenza, il G.I. approvava e faceva proprio ai sensi dell'art. 789 c.p.c. il progetto di divisione degli immobili denominato “ipotesi n.1” per lo scioglimento delle comunioni in morte di , di Parte_7
e che prevede 6 lotti, con beni da frazionare e rispettivi Parte_4 Controparte_7 conguagli in danaro come da prospetto individuato a pagina 23 dell'elaborato peritale del tecnico nominato ing. . Per_2
Il Giudice ne ordinava il deposito in cancelleria, fissando udienza di discussione del progetto stesso e onerando parte attrice di procedere alla notifica ai convenuti contumaci.
2 Fissata l'udienza per la discussione del progetto di divisione, verificata la rituale notifica ai convenuti contumaci, si costituiva nella qualità di amministratore di Controparte_1 sostegno della sorella autorizzata nel provvedimento di nomina di Parte_2
A.D.S. ”…ad agire o a costituirsi, in nome e per conto della beneficiaria, negli eventuali giudizi per la divisione dei beni relativi all'eredità della defunta madre della stessa…”.
Dunque anche nell'interesse dei propri fratelli e , Controparte_1 Parte_6 Pt_2 chiedeva l'assegnazione del lotto n. 4 .
Si costituiva altresì chiedendo pure l'assegnazione del lotto 4 per gli eredi Parte_3
. Controparte_4
Sulle conclusioni delle parti, per come precisate all'udienza fissata in modalità cartolare, il procedimento veniva posto in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
***
Così brevemente ricostruito lo svolgimento del processo in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza non definitiva e alla rimessione della causa dal ruolo, occorre ora procedere allo scioglimento delle comunioni.
Quanto agli immobili, venendo in rilievo porzioni diseguali, deve procedersi con l'attribuzione ai sensi dell'art. 729 c.c.; come già rilevato, in conformità con le statuizioni della sentenza non definitiva, deve prendersi in considerazione “l'ipotesi 1” di cui al progetto del c.t.u. che presuppone la devoluzione per legge di tutta la complessiva massa che ha un valore complessivo quanto all'immobiliare di € 125.605,00 (quota spettante ad ogni stirpe per €
20.934,17).
Va poi precisato che il lotto 6, comprendente il fabbricato urbano sito in Palma di
Montechiaro, via Cangiamila, va necessariamente attribuito al convenuto CP_3 avendo il medesimo provveduto ad alienarlo a terzi.
Non vi sono poi particolari problematiche per l'attribuzione del lotto 1 a e il Parte_1 lotto 5 ad , per come richiesto. CP_2
- anche nell'interesse dei propri fratelli e (tutti quali Controparte_1 Parte_6 Pt_2 eredi di ) ha chiesto l'assegnazione del lotto n. 4, pure richiesto dal convenuto Persona_3
per gli eredi . Parte_3 Controparte_4
Orbene in argomento è utile premettere che il giudice di merito ha discrezionalità nell'attribuzione delle porzioni ai condividenti con l'ovvio obbligo di darne conto in motivazione.
Premesso che la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale e si risolve nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato di comunione, nella fattispecie il convenuto , quale erede di Parte_3
ha motivato tale scelta rappresentando di essere proprietario di terreni Controparte_4
3 agricoli limitrofi a quelli che compongono il lotto 4; ed effettivamente, emerge dalla produzione dell'atto di compravendita, che il predetto è proprietario di alcuni terreni, pure siti in contrada
Casserino; diversamente da che, anche negli interessi dei propri fratelli Controparte_1
e , non ha offerto al giudicante alcun elemento né altre ragioni giustificative Parte_6 Pt_2
o di opportunità a sostegno della domanda di attribuzione.
Ne deriva che appare effettivamente opportuno attribuire agli eredi il lotto Controparte_4
4; conseguentemente agli eredi spetterà il lotto 2 a il lotto 3. Persona_3 Controparte_5
Le attribuzioni, pertanto, seguono lo schema di seguito riportato:
COMPLESSIVA MASSA EREDITARIA IN DIVISIONE ASSEGNI DIVISIONALI
LOTTI STIRPI
Categoria Valore
o
LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3
LOTTO 4
LOTTO 5
LOTTO 6 N. beni Fg. P.lla venale Superf Qualità/Cl Bordino Eredi Bordino Bordino Eredi Bordino Bordino Bordino attuale Catast. asse Francesco Persona_4 CP_8
Terreni agricoli - Palma di Montechiaro - C/da Cassarino/Carubito
Terreno Mandorleto 1. 131+210 mq 7.320 € 15.575,00 € 15.575,00 agricolo 2^
Terreno Mandorleto 2. agricolo 32 143+211 2^ mq 8.120 € 6.910,00 € 6.910,00
Terreno Mandorleto 3. 166+212 mq 3.560 € 3.030,00 € 3.030,00 agricolo 3^
Terreni agricoli - Palma di Montechiaro - C/da Donna Ventura
4. Terreno
€ 2.500,00 € 2.500,00 315 F.R. mq 95 € 5.000,00 agricolo
Terreno Seminativo
5.
6 mq 4.420 € 6.630,00 € 6.630,00 agricolo 2^
14/a mq 283 14/b mq
1.307
Terreno Pascolo Arb. 6. 15 14 mq 1.590 € 2.385,00 € 424,50 € 1.960,50 agricolo 3^
313/a mq 313/b mq
6.617 10.013
Terreno Seminativo 7. 313 mq 16.630 € 24.945,00 € 9.925,50 € 15.019,50 agricolo 3^
Terreni agricoli - Naro - C/da Cignana/San Francesco
Parte_ Terreno 8. 102 267 ^2 mq 910 € 1.000,00 € 1.000,00 agricolo
Fabbricato urbano Palma di Montechiaro via G. Meli
Porz. A mq 66 Porzione 2150 sub 2 e Porz. B mq C mq 88 29
Fabbricat mq 183 9. 27 2150 sub 1 - - - € 20.130,00 € 10.450,00 € 9.680,00 o
2150 sub 4
2144
Fabbricato urbano Palma di Montechiaro via Cangiamila
894 sub 4
891 sub 1
Fa bb 10. 27 891 sub 2 - - - mq 274 € 40.000,00 € 40.000,00 ric ato
891 sub 3
891 sub 5
TOTALE MASSA 125.605,00 € 10.450,00 € 19.480,00 € 19.480,00 € 25.515,00 € 10.680,00 € 40.000,00
QUOTA SPETTANTE AL COEREDE (STIRPE)
€ 20.934,17 € 20.934,17 € 20.934,17 € 20.934,17 € 20.934,17 € 20.934,17
DIFFERENZE
-€ 10.484,17 -€ 1.454,17 -€ 1.454,17 € 4.580,83 -€ 10.254,17 € 19.065,83
A CREDITO A CREDITO A CREDITO A DEBITO A CREDITO A DEBITO Conguagli in denaro
Ne consegue dunque che:
- (lotto 6), in ragione del valore di stima dell'immobile dal medesimo CP_3 alienato, dovrà versare a titolo di conguaglio:
4 a (lotto 1) la somma di € 10.484,17; agli eredi (lotto 2) Parte_1 Persona_3 la somma di € 1454,17; a (lotto 3) la somma di € 1454,17; infine, ad Controparte_5
(lotto 5) la somma di € 5673,32. CP_2
- gli eredi (lotto 4) dovranno versare ad , a titolo di Controparte_4 CP_2 conguaglio, la somma di € 4580,83.
Non è stata oggetto di specifica domanda il frazionamento catastale degli immobili che secondo il giudice di legittimità è cosa diversa, per “petitum” e “causa petendi”, da quella di divisione dell'immobile stesso, avendo la prima ad oggetto la redazione di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali frazionate, al fine della voltura catastale, mentre la seconda lo scioglimento della comunione (Cassazione del 14.12.2017 n. 30073); ne deriva che, in assenza di espressa domanda in tal senso il giudice non può disporre variazioni catastali.
Peraltro, secondo la più recente giurisprudenza, i profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione non rilevano quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione e non incidono, pertanto, sull'emanazione della pronuncia dichiarativa di tale scioglimento, concernendo essi, piuttosto, la redazione - che può intervenire anche in via stragiudiziale, sulla base di un accordo delle parti - del documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della relativa voltura (Cassazione civile sez. II, 26/03/2019, n.8400).
Nella sentenza parziale si dava atto che la massa ereditaria di è composta Parte_7 anche da somme di denaro per € 57.545,18 (v. comunicazione della Banca Popolare
Sant'Angelo allegata alla comparsa di risposta) a suo tempo trattenute da CP_3
(circostanza non contestata); il predetto convenuto deve quindi rimettere alla massa ereditaria gli importi spettanti agli altri eredi e, per l'effetto, dovendo procedersi allo scioglimento della comunione, va condannato al versamento in favore di ciascun erede/ stirpe della somma di €
9590,86 (57.545,18/6).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 (fino ad € 260.000,00, tenuto conto del valore della massa ereditaria - determinate in un valore ricompreso tra i minimi e medi), vanno poste a carico del convenuto soccombente nella misura CP_3 di 2/3 e compensate per il restante terzo stante la non opposizione alla domanda di divisione relativa all'eredità di e di . Controparte_7 Parte_4
Le spese di lite sono invece dichiarate irripetibili in relazione ai convenuti contumaci e compensate quanto ai convenuti e che si sono Parte_3 Controparte_9 costituiti solo in epoca successiva alla sentenza parziale e con l'unico fine di formulare istanze di assegnazione.
5 Gli onorari per il c.t.u. incaricato per la consulenza grafologica vengono posti a carico del predetto convenuto soccombente;
gli onorari per il c.t.u., incaricato per la CP_3 stima degli immobili e per l'elaborazione del progetto di divisione, vengono invece lasciati a carico ai condividenti, in solido tra loro, trattandosi di esborsi effettuati nel comune interesse.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, e nei confronti di
[...] Controparte_1 CP_2 [...]
in giudizio con l' , , Parte_2 Controparte_10 CP_3 Pt_3
(in rappresentanza del padre ) e di ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
, , , Parte_4 Parte_5 Controparte_6 Parte_6 tutti anche quali eredi di (deceduto in Germania il 20.07.2019), ogni altra Persona_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE lo scioglimento delle comunioni ereditarie in morte di (deceduta il Controparte_7
17.5.1980), (deceduto il 5.1.1992) e (deceduta il Parte_4 Parte_7
10.7.2014) e per l'effetto ATTRIBUISCE, alla luce del progetto divisionale del c.t.u. ing.
“ipotesi 1”: Per_2
- a il lotto 1 composto dalla porzione, indicata dal c.t.u. come “A di Parte_1 mq 66” e porzione indicata dal c.t.u. come “ B mq 29”, del fabbricato sito in Palma di
Montechiaro via G. Meli, in catasto al Foglio 27, part. 2150 sub 2, 2150 sub 1, 2150 sub
4, 2144;
- agli ( , e ) in proprietà Parte_9 CP_1 Pt_2 Parte_6 indivisa, il lotto 2 composto dai terreni agricoli siti in Palma di Montechiaro - C/da Donna Ventura, in catasto al Foglio 15, part. 315 (in proprietà indivisa al 50% con l'assegnatario del lotto 3), la part. 6, nonché in relazione alla part. 14, l'area identificata dal c.t.u. come “14/a di mq 283”; ancora, in relazione alla part. 313, l'area identificata dal c.t.u. come “313/a di mq 6.617”;
- a il lotto 3 composto dai terreni agricoli siti in Palma di Montechiaro - C/da Controparte_5
Donna Ventura, in catasto al Foglio 15, part. 315 (in proprietà indivisa al 50% con gli assegnatari del lotto 2), nonché in relazione alla part. 14, l'area identificata dal c.t.u. come “14/b mq 1.307”; ancora, in relazione alla part. 313, l'area identificata dal c.t.u. come “313/b mq 10.013”;
- agli eredi ( , e ) in Controparte_4 Pt_3 Pt_4 Parte_5 Controparte_6 proprietà indivisa, il lotto 4, composto dai terreni agricoli siti in Palma di Montechiaro -
C/da Cassarino/Carubito al Catasto al foglio 32, part, 131 +210, 143+211, 166+212;
- ad il lotto 5 composto dalla porzione indicata dal c.t.u. come “C di mq CP_2
88” del fabbricato sito in Palma di Montechiaro via G. Meli, in catasto al Foglio 27, part. 6 2150 sub 2, 2150 sub 1, 2150 sub 4, 2144 nonché dal terreno agricolo sito in Naro -
C/da Cignana/San Francesco, in catasto al Foglio 102, part. 267;
- a il lotto 6 (che tiene conto del valore di mercato del fabbricato, già CP_3 dal medesimo alienato, sito in Palma di Montechiaro via Cangiamila, in catasto al Foglio
27, part. 894 sub 4, 891 sub 1, 891 sub 2, 891 sub 3, 891 sub 5);
DISPONE per l'effetto che:
- è tenuto al versamento, a titolo di conguaglio: in favore di CP_3 Parte_1
della somma di € 10.484,17; in favore degli ( ,
[...] Parte_9 CP_1
e della somma di € 1454,17; in favore di Pt_2 Parte_6 CP_5
della somma di € 1454,17; e, infine, in favore di della somma di
[...] CP_2
€ 5673,32; il tutto oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- gli ( , e ) sono Parte_10 Pt_3 Pt_4 Parte_5 Controparte_6 tenuti al versamento, in solido tra loro, a titolo di conguaglio in favore di CP_2 della somma di € 4580,83, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
SUBORDINA la trascrizione della presente sentenza all'avvenuto frazionamento catastale, a cura e spese delle parti;
CONDANNA inoltre alla restituzione in favore di , CP_3 Parte_1
, , degli ( CP_2 Controparte_5 Parte_10 Pt_3
, e ) e degli ( , e Pt_4 Parte_5 Controparte_6 Parte_9 CP_1 Pt_2
), della somma di €. 9.590,86 per ciascuno, oltre interessi dalla Parte_6 domanda giudiziale al soddisfo;
CONDANNA infine alla rifusione di due terzi delle spese di lite sostenute CP_3 dagli attori che si liquidano nella predetta misura nell'importo di € 7500,00 compensi professionali ed in € 545,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, compensate per il restante terzo;
DICHIARA irripetibili le spese in relazione ai convenuti contumaci e compensate quanto alla difesa dei convenuti e (in giudizio con l Parte_3 Parte_2 [...]
. Controparte_10
PONE definitivamente a carico del convenuto gli onorari per la CP_3 consulenza tecnica d'ufficio grafologica;
LASCIA invece a carico di tutti i condividenti, in solido tra loro in quanto effettuate nel comune interesse, gli onorari per il c.t.u. incaricato per la stima degli immobili e per l'elaborazione del progetto di divisione.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. /Est. Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AGRIGENTO, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
MARCO SALVATORI Presidente
SILVIA CAPITANO Giudice Rel./Est.
G. CLAUDIA RAGUSA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2316 per gli affari contenziosi dell'anno 2019 proposta da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
nato a [...] il [...]; CP_2 anche quali eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto ad Essen Persona_1
(Germania) il 20.07.2019; tutti rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. ANGELO INCARDONA;
- ATTORI –
nei confronti di:
, nato a [...] il [...] anche quale erede di , CP_3 Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto ad Essen (Germania) il 20.07.2019, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'Avv. GIOVANNI VINCIGUERRA;
Parte_2 nata a Palma di Montechiaro il [...], in [...] con l'amministratore di sostegno
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. ANGELO INCARDONA;
CP_1
1 n. a Palma di Montechiaro il 14.09.1972, in rappresentanza del padre, Parte_3 CP_4
e anche quale erede di , nato a [...] il [...] e deceduto
[...] Persona_1 ad Essen (Germania) il 20.07.2019, rappresentato e difeso dall'Avv. ELEONORA MINIO;
- CONVENUTI –
e di:
n. a Palma di Montechiaro il 15.2.1934 e ivi residente in [...]; Controparte_5
n. a Palma di Montechiaro il 15.07.1971 e residente a [...]
Valorio n. 7;
n. a Palma di Montechiaro l'8.07.1977 e residente a Marseille (Francia) nella DB Parte_5 de la Contesse n. 71;
n. a Palma di Montechiaro il 12.12.1969 e ivi residente nella Via Licata n. 35; Controparte_6
n. a Palma di Montechiaro il 4.10.1957 e ivi residente nella Via Licata n. Parte_6
33; anche quali eredi di , nato a [...] il [...] e deceduto ad Essen Persona_1
(Germania) il 20.07.2019;
-ALTRI CONVENUTI CONTUMACI-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva del 7-9 maggio 2024 il Tribunale di Agrigento in composizione collegiale accertava e dichiarava la nullità del testamento olografo del 26.06.2014 riferibile a
, pubblicato in data 8.08.2014 al rep. 134365 racc. 37225, poiché apocrifo;
Parte_7 dichiarava per l'effetto, aperta la successione legittima di , deceduta il Parte_7
10.7.2014 in Palma di Montechiaro;
disponeva come da separata ordinanza del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, rinviando alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, dunque, il Giudice istruttore dava atto che il compendio mobiliare riconducibile all'eredità di è pari alla complessiva somma di € 57.545,18. Parte_7
Quanto agli immobili, in conformità alle statuizioni contenute nella sentenza, il G.I. approvava e faceva proprio ai sensi dell'art. 789 c.p.c. il progetto di divisione degli immobili denominato “ipotesi n.1” per lo scioglimento delle comunioni in morte di , di Parte_7
e che prevede 6 lotti, con beni da frazionare e rispettivi Parte_4 Controparte_7 conguagli in danaro come da prospetto individuato a pagina 23 dell'elaborato peritale del tecnico nominato ing. . Per_2
Il Giudice ne ordinava il deposito in cancelleria, fissando udienza di discussione del progetto stesso e onerando parte attrice di procedere alla notifica ai convenuti contumaci.
2 Fissata l'udienza per la discussione del progetto di divisione, verificata la rituale notifica ai convenuti contumaci, si costituiva nella qualità di amministratore di Controparte_1 sostegno della sorella autorizzata nel provvedimento di nomina di Parte_2
A.D.S. ”…ad agire o a costituirsi, in nome e per conto della beneficiaria, negli eventuali giudizi per la divisione dei beni relativi all'eredità della defunta madre della stessa…”.
Dunque anche nell'interesse dei propri fratelli e , Controparte_1 Parte_6 Pt_2 chiedeva l'assegnazione del lotto n. 4 .
Si costituiva altresì chiedendo pure l'assegnazione del lotto 4 per gli eredi Parte_3
. Controparte_4
Sulle conclusioni delle parti, per come precisate all'udienza fissata in modalità cartolare, il procedimento veniva posto in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
***
Così brevemente ricostruito lo svolgimento del processo in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza non definitiva e alla rimessione della causa dal ruolo, occorre ora procedere allo scioglimento delle comunioni.
Quanto agli immobili, venendo in rilievo porzioni diseguali, deve procedersi con l'attribuzione ai sensi dell'art. 729 c.c.; come già rilevato, in conformità con le statuizioni della sentenza non definitiva, deve prendersi in considerazione “l'ipotesi 1” di cui al progetto del c.t.u. che presuppone la devoluzione per legge di tutta la complessiva massa che ha un valore complessivo quanto all'immobiliare di € 125.605,00 (quota spettante ad ogni stirpe per €
20.934,17).
Va poi precisato che il lotto 6, comprendente il fabbricato urbano sito in Palma di
Montechiaro, via Cangiamila, va necessariamente attribuito al convenuto CP_3 avendo il medesimo provveduto ad alienarlo a terzi.
Non vi sono poi particolari problematiche per l'attribuzione del lotto 1 a e il Parte_1 lotto 5 ad , per come richiesto. CP_2
- anche nell'interesse dei propri fratelli e (tutti quali Controparte_1 Parte_6 Pt_2 eredi di ) ha chiesto l'assegnazione del lotto n. 4, pure richiesto dal convenuto Persona_3
per gli eredi . Parte_3 Controparte_4
Orbene in argomento è utile premettere che il giudice di merito ha discrezionalità nell'attribuzione delle porzioni ai condividenti con l'ovvio obbligo di darne conto in motivazione.
Premesso che la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale e si risolve nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato di comunione, nella fattispecie il convenuto , quale erede di Parte_3
ha motivato tale scelta rappresentando di essere proprietario di terreni Controparte_4
3 agricoli limitrofi a quelli che compongono il lotto 4; ed effettivamente, emerge dalla produzione dell'atto di compravendita, che il predetto è proprietario di alcuni terreni, pure siti in contrada
Casserino; diversamente da che, anche negli interessi dei propri fratelli Controparte_1
e , non ha offerto al giudicante alcun elemento né altre ragioni giustificative Parte_6 Pt_2
o di opportunità a sostegno della domanda di attribuzione.
Ne deriva che appare effettivamente opportuno attribuire agli eredi il lotto Controparte_4
4; conseguentemente agli eredi spetterà il lotto 2 a il lotto 3. Persona_3 Controparte_5
Le attribuzioni, pertanto, seguono lo schema di seguito riportato:
COMPLESSIVA MASSA EREDITARIA IN DIVISIONE ASSEGNI DIVISIONALI
LOTTI STIRPI
Categoria Valore
o
LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3
LOTTO 4
LOTTO 5
LOTTO 6 N. beni Fg. P.lla venale Superf Qualità/Cl Bordino Eredi Bordino Bordino Eredi Bordino Bordino Bordino attuale Catast. asse Francesco Persona_4 CP_8
Terreni agricoli - Palma di Montechiaro - C/da Cassarino/Carubito
Terreno Mandorleto 1. 131+210 mq 7.320 € 15.575,00 € 15.575,00 agricolo 2^
Terreno Mandorleto 2. agricolo 32 143+211 2^ mq 8.120 € 6.910,00 € 6.910,00
Terreno Mandorleto 3. 166+212 mq 3.560 € 3.030,00 € 3.030,00 agricolo 3^
Terreni agricoli - Palma di Montechiaro - C/da Donna Ventura
4. Terreno
€ 2.500,00 € 2.500,00 315 F.R. mq 95 € 5.000,00 agricolo
Terreno Seminativo
5.
6 mq 4.420 € 6.630,00 € 6.630,00 agricolo 2^
14/a mq 283 14/b mq
1.307
Terreno Pascolo Arb. 6. 15 14 mq 1.590 € 2.385,00 € 424,50 € 1.960,50 agricolo 3^
313/a mq 313/b mq
6.617 10.013
Terreno Seminativo 7. 313 mq 16.630 € 24.945,00 € 9.925,50 € 15.019,50 agricolo 3^
Terreni agricoli - Naro - C/da Cignana/San Francesco
Parte_ Terreno 8. 102 267 ^2 mq 910 € 1.000,00 € 1.000,00 agricolo
Fabbricato urbano Palma di Montechiaro via G. Meli
Porz. A mq 66 Porzione 2150 sub 2 e Porz. B mq C mq 88 29
Fabbricat mq 183 9. 27 2150 sub 1 - - - € 20.130,00 € 10.450,00 € 9.680,00 o
2150 sub 4
2144
Fabbricato urbano Palma di Montechiaro via Cangiamila
894 sub 4
891 sub 1
Fa bb 10. 27 891 sub 2 - - - mq 274 € 40.000,00 € 40.000,00 ric ato
891 sub 3
891 sub 5
TOTALE MASSA 125.605,00 € 10.450,00 € 19.480,00 € 19.480,00 € 25.515,00 € 10.680,00 € 40.000,00
QUOTA SPETTANTE AL COEREDE (STIRPE)
€ 20.934,17 € 20.934,17 € 20.934,17 € 20.934,17 € 20.934,17 € 20.934,17
DIFFERENZE
-€ 10.484,17 -€ 1.454,17 -€ 1.454,17 € 4.580,83 -€ 10.254,17 € 19.065,83
A CREDITO A CREDITO A CREDITO A DEBITO A CREDITO A DEBITO Conguagli in denaro
Ne consegue dunque che:
- (lotto 6), in ragione del valore di stima dell'immobile dal medesimo CP_3 alienato, dovrà versare a titolo di conguaglio:
4 a (lotto 1) la somma di € 10.484,17; agli eredi (lotto 2) Parte_1 Persona_3 la somma di € 1454,17; a (lotto 3) la somma di € 1454,17; infine, ad Controparte_5
(lotto 5) la somma di € 5673,32. CP_2
- gli eredi (lotto 4) dovranno versare ad , a titolo di Controparte_4 CP_2 conguaglio, la somma di € 4580,83.
Non è stata oggetto di specifica domanda il frazionamento catastale degli immobili che secondo il giudice di legittimità è cosa diversa, per “petitum” e “causa petendi”, da quella di divisione dell'immobile stesso, avendo la prima ad oggetto la redazione di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali frazionate, al fine della voltura catastale, mentre la seconda lo scioglimento della comunione (Cassazione del 14.12.2017 n. 30073); ne deriva che, in assenza di espressa domanda in tal senso il giudice non può disporre variazioni catastali.
Peraltro, secondo la più recente giurisprudenza, i profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione non rilevano quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione e non incidono, pertanto, sull'emanazione della pronuncia dichiarativa di tale scioglimento, concernendo essi, piuttosto, la redazione - che può intervenire anche in via stragiudiziale, sulla base di un accordo delle parti - del documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della relativa voltura (Cassazione civile sez. II, 26/03/2019, n.8400).
Nella sentenza parziale si dava atto che la massa ereditaria di è composta Parte_7 anche da somme di denaro per € 57.545,18 (v. comunicazione della Banca Popolare
Sant'Angelo allegata alla comparsa di risposta) a suo tempo trattenute da CP_3
(circostanza non contestata); il predetto convenuto deve quindi rimettere alla massa ereditaria gli importi spettanti agli altri eredi e, per l'effetto, dovendo procedersi allo scioglimento della comunione, va condannato al versamento in favore di ciascun erede/ stirpe della somma di €
9590,86 (57.545,18/6).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 (fino ad € 260.000,00, tenuto conto del valore della massa ereditaria - determinate in un valore ricompreso tra i minimi e medi), vanno poste a carico del convenuto soccombente nella misura CP_3 di 2/3 e compensate per il restante terzo stante la non opposizione alla domanda di divisione relativa all'eredità di e di . Controparte_7 Parte_4
Le spese di lite sono invece dichiarate irripetibili in relazione ai convenuti contumaci e compensate quanto ai convenuti e che si sono Parte_3 Controparte_9 costituiti solo in epoca successiva alla sentenza parziale e con l'unico fine di formulare istanze di assegnazione.
5 Gli onorari per il c.t.u. incaricato per la consulenza grafologica vengono posti a carico del predetto convenuto soccombente;
gli onorari per il c.t.u., incaricato per la CP_3 stima degli immobili e per l'elaborazione del progetto di divisione, vengono invece lasciati a carico ai condividenti, in solido tra loro, trattandosi di esborsi effettuati nel comune interesse.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, e nei confronti di
[...] Controparte_1 CP_2 [...]
in giudizio con l' , , Parte_2 Controparte_10 CP_3 Pt_3
(in rappresentanza del padre ) e di ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
, , , Parte_4 Parte_5 Controparte_6 Parte_6 tutti anche quali eredi di (deceduto in Germania il 20.07.2019), ogni altra Persona_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DISPONE lo scioglimento delle comunioni ereditarie in morte di (deceduta il Controparte_7
17.5.1980), (deceduto il 5.1.1992) e (deceduta il Parte_4 Parte_7
10.7.2014) e per l'effetto ATTRIBUISCE, alla luce del progetto divisionale del c.t.u. ing.
“ipotesi 1”: Per_2
- a il lotto 1 composto dalla porzione, indicata dal c.t.u. come “A di Parte_1 mq 66” e porzione indicata dal c.t.u. come “ B mq 29”, del fabbricato sito in Palma di
Montechiaro via G. Meli, in catasto al Foglio 27, part. 2150 sub 2, 2150 sub 1, 2150 sub
4, 2144;
- agli ( , e ) in proprietà Parte_9 CP_1 Pt_2 Parte_6 indivisa, il lotto 2 composto dai terreni agricoli siti in Palma di Montechiaro - C/da Donna Ventura, in catasto al Foglio 15, part. 315 (in proprietà indivisa al 50% con l'assegnatario del lotto 3), la part. 6, nonché in relazione alla part. 14, l'area identificata dal c.t.u. come “14/a di mq 283”; ancora, in relazione alla part. 313, l'area identificata dal c.t.u. come “313/a di mq 6.617”;
- a il lotto 3 composto dai terreni agricoli siti in Palma di Montechiaro - C/da Controparte_5
Donna Ventura, in catasto al Foglio 15, part. 315 (in proprietà indivisa al 50% con gli assegnatari del lotto 2), nonché in relazione alla part. 14, l'area identificata dal c.t.u. come “14/b mq 1.307”; ancora, in relazione alla part. 313, l'area identificata dal c.t.u. come “313/b mq 10.013”;
- agli eredi ( , e ) in Controparte_4 Pt_3 Pt_4 Parte_5 Controparte_6 proprietà indivisa, il lotto 4, composto dai terreni agricoli siti in Palma di Montechiaro -
C/da Cassarino/Carubito al Catasto al foglio 32, part, 131 +210, 143+211, 166+212;
- ad il lotto 5 composto dalla porzione indicata dal c.t.u. come “C di mq CP_2
88” del fabbricato sito in Palma di Montechiaro via G. Meli, in catasto al Foglio 27, part. 6 2150 sub 2, 2150 sub 1, 2150 sub 4, 2144 nonché dal terreno agricolo sito in Naro -
C/da Cignana/San Francesco, in catasto al Foglio 102, part. 267;
- a il lotto 6 (che tiene conto del valore di mercato del fabbricato, già CP_3 dal medesimo alienato, sito in Palma di Montechiaro via Cangiamila, in catasto al Foglio
27, part. 894 sub 4, 891 sub 1, 891 sub 2, 891 sub 3, 891 sub 5);
DISPONE per l'effetto che:
- è tenuto al versamento, a titolo di conguaglio: in favore di CP_3 Parte_1
della somma di € 10.484,17; in favore degli ( ,
[...] Parte_9 CP_1
e della somma di € 1454,17; in favore di Pt_2 Parte_6 CP_5
della somma di € 1454,17; e, infine, in favore di della somma di
[...] CP_2
€ 5673,32; il tutto oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- gli ( , e ) sono Parte_10 Pt_3 Pt_4 Parte_5 Controparte_6 tenuti al versamento, in solido tra loro, a titolo di conguaglio in favore di CP_2 della somma di € 4580,83, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
SUBORDINA la trascrizione della presente sentenza all'avvenuto frazionamento catastale, a cura e spese delle parti;
CONDANNA inoltre alla restituzione in favore di , CP_3 Parte_1
, , degli ( CP_2 Controparte_5 Parte_10 Pt_3
, e ) e degli ( , e Pt_4 Parte_5 Controparte_6 Parte_9 CP_1 Pt_2
), della somma di €. 9.590,86 per ciascuno, oltre interessi dalla Parte_6 domanda giudiziale al soddisfo;
CONDANNA infine alla rifusione di due terzi delle spese di lite sostenute CP_3 dagli attori che si liquidano nella predetta misura nell'importo di € 7500,00 compensi professionali ed in € 545,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, compensate per il restante terzo;
DICHIARA irripetibili le spese in relazione ai convenuti contumaci e compensate quanto alla difesa dei convenuti e (in giudizio con l Parte_3 Parte_2 [...]
. Controparte_10
PONE definitivamente a carico del convenuto gli onorari per la CP_3 consulenza tecnica d'ufficio grafologica;
LASCIA invece a carico di tutti i condividenti, in solido tra loro in quanto effettuate nel comune interesse, gli onorari per il c.t.u. incaricato per la stima degli immobili e per l'elaborazione del progetto di divisione.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. /Est. Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
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