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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/11/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. AT IA MA CA all'udienza del 14.11.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...](Me) C.da Sfaranda Centro n. 793, elettivamente C.F._1 domiciliata in Tortorici (Me) C.da Sceti Cirì N. 2 P.T., presso lo studio dell'Avv. MA Cantali, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici agricoltura ed annullamento indebito
All'udienza del 14.11.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso R.G. n° 1155/2021 depositato in Cancelleria in data 12.04.2021 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola e di avere espletato regolarmente la propria attività CP_ lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio P.A.C. PROD. con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'anno 2011, nel periodo dal 1.07.2011 al 31.08.2011 per un totale di 51 giornate lavorative;
che, per le giornate lavorate nell'anno 2011 è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici CP_ del Comune di residenza;
che, l' con lettere raccomandate del 17.12.2020, le comunicava che: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 02.01.2012 al 12.01.2012 un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità di malattia e maternità n. 893085 per un importo complessivo di euro 156,93 per la seguente motivazione: l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2011” ed ancora che: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 06.06.2021 al 31.07.2012 un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità di malattia e maternità n. 896939 per un importo complessivo di euro 1.447,26 per la seguente motivazione: l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2011” chiedendone la restituzione;
di conseguenza, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura del Comune di Residenza per l'anno 2011 e l'annullamento delle suddette note.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e contestava il ricorso eccependo CP_3 la decadenza ai sensi dell'art. 22 del DL. 7/1970 in quanto controparte agisce anche per ottenere l'iscrizione nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2011 dalle quali è stata cancellata con la seconda variazione del 2014; la seconda variazione trimestrale del 2014 è stata pubblicata dal 15.09.2014 al 30.09.2014. Quindi, alla data di iscrizione a ruolo del giudizio de quo risalente al
12.04.2021 la decadenza di cui all'art. 22 del d.l. 7/70 è maturata ormai da diverso tempo.
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Sulla base delle risultanze processuali, l'eccezione di parte ricorrente risulta fondata.
Di conseguenza va rigettato il ricorso.
Compensate integralmente le spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 14.11.2025
il cancelliere
il giudice del lavoro
DR. AT IA MA CA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. AT IA MA CA all'udienza del 14.11.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...](Me) C.da Sfaranda Centro n. 793, elettivamente C.F._1 domiciliata in Tortorici (Me) C.da Sceti Cirì N. 2 P.T., presso lo studio dell'Avv. MA Cantali, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici agricoltura ed annullamento indebito
All'udienza del 14.11.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso R.G. n° 1155/2021 depositato in Cancelleria in data 12.04.2021 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola e di avere espletato regolarmente la propria attività CP_ lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio P.A.C. PROD. con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'anno 2011, nel periodo dal 1.07.2011 al 31.08.2011 per un totale di 51 giornate lavorative;
che, per le giornate lavorate nell'anno 2011 è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici CP_ del Comune di residenza;
che, l' con lettere raccomandate del 17.12.2020, le comunicava che: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 02.01.2012 al 12.01.2012 un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità di malattia e maternità n. 893085 per un importo complessivo di euro 156,93 per la seguente motivazione: l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2011” ed ancora che: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 06.06.2021 al 31.07.2012 un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità di malattia e maternità n. 896939 per un importo complessivo di euro 1.447,26 per la seguente motivazione: l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2011” chiedendone la restituzione;
di conseguenza, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura del Comune di Residenza per l'anno 2011 e l'annullamento delle suddette note.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva e contestava il ricorso eccependo CP_3 la decadenza ai sensi dell'art. 22 del DL. 7/1970 in quanto controparte agisce anche per ottenere l'iscrizione nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2011 dalle quali è stata cancellata con la seconda variazione del 2014; la seconda variazione trimestrale del 2014 è stata pubblicata dal 15.09.2014 al 30.09.2014. Quindi, alla data di iscrizione a ruolo del giudizio de quo risalente al
12.04.2021 la decadenza di cui all'art. 22 del d.l. 7/70 è maturata ormai da diverso tempo.
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Sulla base delle risultanze processuali, l'eccezione di parte ricorrente risulta fondata.
Di conseguenza va rigettato il ricorso.
Compensate integralmente le spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 14.11.2025
il cancelliere
il giudice del lavoro
DR. AT IA MA CA