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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/09/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 273/2025 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Iozzia;
Appellante contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti
Giorgio Terranova e Filippo Basile;
Appellata
OGGETTO: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 557/2025 del 10 aprile 2025, il Tribunale di Ragusa, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società Controparte_1
revocava il decreto ingiuntivo n. 472/2020 avente ad oggetto le
[...]
retribuzioni dovute a rispettivamente per il bimestre Parte_1 25.03.2020 – 24.05.2020; il decreto ingiuntivo in esame era stato emesso sulla base dell'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Modica, confermata in sede di reclamo, la quale – accertato che , nonostante Pt_1
fosse formalmente dipendente della svolgeva attività di Parte_2
lavoro alle dipendenze della che esercitava il potere organizzativo CP_1
e direttivo nei confronti del lavoratore - riteneva inefficace la comunicazione di sospensione dell'attività lavorativa da parte della (che poteva Pt_2
qualificarsi in termini di recesso datoriale) e ordinava a di CP_1
procedere alla riammissione in servizio di . Pt_1
Il primo giudice, richiamate le argomentazioni di diritto della sentenza resa dal medesimo ufficio in data 8.11.2022 in vicenda del tutto analoga, rilevava che l'opposto non reclamava il risarcimento del danno conseguente all'inottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Modica con cui la società era stata condannata a riammettere in servizio il lavoratore, ma il pagamento dell'obbligazione retributiva nascente dal rapporto di lavoro ravvisato con la medesima ordinanza in capo alla società opponente. Rilevava che i provvedimenti cautelari atipici, come quello conseguito dall'opposto, aventi contenuto sostanzialmente condannatorio, non erano idonei ad accertare l'esistenza di posizioni giuridiche soggettive ma solo a garantirne la provvisoria tutela laddove sussistenti il fumus nonché il periculum in mora; che pertanto l'ordinanza del Tribunale di Modica non poteva contenere alcun accertamento del rapporto di lavoro subordinato tra le odierne parti e conseguentemente non poteva trovare accoglimento la domanda di adempimento dell'obbligazione retributiva sorgente da tale rapporto.
Evidenziava che il provvedimento ex art. 700 c.p.c. era idoneo ad imporre al datore di lavoro esclusivamente la riammissione in servizio, dalla quale sarebbe scaturito un rapporto di fatto ai sensi dell'art. 2126 c.c.,; che in mancanza della riammissione il lavoratore avrebbe potuto al più chiedere il risarcimento del danno consistente nella perdita delle retribuzioni che in virtù di tale rapporto di fatto avrebbe conseguito.
Escludeva, infine, richiamando le pronunce a S.U. nn. 26242 e 26243 del
2014, che le precedenti sentenze rese su vicende analoghe e passate in giudicato, aventi ad oggetto il diritto alle retribuzioni relative a determinate mensilità, diritto rispetto al quale l'esistenza del rapporto di lavoro costituisce questione pregiudiziale (in senso logico), contenessero l'accertamento del rapporto di lavoro, presupponendo detto accertamento la domanda di parte ai sensi dell'art. 34 c.p.c. non avanzata nel caso di specie;
escludeva che potesse operare il c.d. vincolo al motivo portante, poiché la questione della sussistenza del rapporto di lavoro non veniva affrontata nelle suddette sentenze passate in giudicato.
Riteneva, altresì, non rilevante che l'opponente non avesse contestato le deduzioni dell'opposto sull'esistenza del rapporto di lavoro, considerato che le stesse non facevano riferimento a elementi indicativi della subordinazione, ma riguardavano solo l'eccepita efficacia dichiarativa delle ordinanze cautelari, osservando, peraltro, che tali deduzioni erano smentite dagli stessi provvedimenti cautelari, che non contenevano alcun accertamento.
Infine, affermava che nel caso di specie non poteva operare il principio di non contestazione, in quanto principio riguardante solo i fatti e non i relativi effetti, la cui consistenza doveva essere valutata dal giudice.
Con ricorso del 28.04.2025 proponeva appello avverso la citata sentenza
. Si costituiva la società appellata eccependo preliminarmente Parte_1
la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata posta in decisione in data 11 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'appellante rileva che la sentenza appellata ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo trascrivendo il testo integrale della sentenza del medesimo ufficio n. 1072/2022 R.G.; rileva che la citata sentenza è stata riformata in appello e ripropone i motivi di appello già formulati avverso la predetta sentenza, come di seguito precisati.
1.1. Con il primo motivo contesta la ricostruzione in fatto della vicenda contrattuale sottesa alla controversia, nonché la sentenza nella parte in cui il giudice ha qualificato la sospensione dell'attività lavorativa da parte dell'interposta in termini di recesso datoriale.
1.2. Con altro motivo critica la sentenza per aver affermato che le ordinanze del Tribunale di Modica non possono contenere alcun accertamento del rapporto di lavoro di lavoro. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, tali ordinanze contengono l'accertamento giudiziale del rapporto di lavoro, seppure a seguito di istruttoria sommaria, ma sufficiente alla pronuncia cautelare. Afferma che, diversamente opinando, non si spiegherebbe e non si sarebbe potuta ordinare la riammissione in servizio del lavoratore. Assume che il giudice ha, conseguentemente, errato nel rigettare, in ragione dell'erroneo presupposto di cui sopra, la domanda di adempimento dell'obbligazione retributiva sorgente dal rapporto di lavoro.
1.3. Lamenta, altresì, l'erroneità della sentenza nella parte in cui distingue l'efficacia condannatoria dell'ordinanza cautelare ex art 700 c.p.c. da quella dichiarativa, non ritenendo possibile condannare alla riammissione in servizio, senza aver previamente accertato la sussistenza del vincolo contrattuale.
Evidenzia che i provvedimenti ex art 700 c.p.c., anticipatori degli effetti di una sentenza di merito, sono destinati a mantenere la loro efficacia fino ad una eventuale sentenza di cognizione pronunciata su iniziativa della parte che ne ha interesse e non possono avere una efficacia meramente condannatoria, scevra dagli effetti accertativi e dichiarativi che della condanna costituiscono i presupposti essenziali. Aggiunge che, nel caso in esame, l'ordine anticipatorio avente ad oggetto un facere permanente non limitato nel tempo, dato dalla riammissione in servizio e non superato da alcuna pronuncia di merito, presupposto della condanna alla controprestazione, mantiene tutta la sua efficacia non essendo intervenuta alcuna revoca ai sensi e con le forme di cui all'art. 669 decies, 2°co. c.p.c.; che, pertanto, ha errato il giudice nel ritenere meramente condannatoria e limitata nel tempo l'efficacia delle ordinanze cautelari del Tribunale di Modica, poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
1.4. Denuncia, poi, l'erroneità della sentenza nella parte in cui invoca il concetto di prestazione di fatto, sussistendo una ragione di diritto di fonte contrattuale indicata nei provvedimenti giudiziali cui corrisponde il diritto alla controprestazione, oggetto di ingiunzione.
1.5. Lamenta, altresì, l'erroneità della sentenza per non aver considerato ai fini della decisione la sussistenza di un reiterato giudicato tra le parti relativo all'accertamento del presupposto rapporto di lavoro da rinvenire nelle sentenze richiamate nel ricorso monitorio (cfr. ex multis nn. 35 e 36 /2018 del Tribunale di Ragusa ex Modica oltre che nella sentenza n.179/2022 della Corte di Appello di Catania). Rileva che queste sentenze, convalidando altre ingiunzioni di pagamento relative a retribuzioni di altre mensilità dovute in forza del medesimo rapporto continuativo di lavoro subordinato, hanno definito anche nel merito la sussistenza del presupposto vincolo contrattuale dichiarato tra le parti dal Tribunale di Modica in sede cautelare con le ordinanze, anche in quei casi, addotte a presupposto delle ingiunzioni convalidate nel merito. Sostiene, richiamando quasi integralmente la sentenza n. 36/2018 del Tribunale di
Ragusa, che il proprio diritto a percepire dalla società le retribuzioni dovute in forza del rapporto lavorativo ritenuto sussistente dal giudice cautelare, per effetto della pronuncia richiamata, deve ritenersi coperto dal giudicato. Deduce che le sentenze aventi ad oggetto le altre opposizioni a decreto ingiuntivo, divenute definitive, coprono sia il dedotto che il deducibile e, dunque, anche le ragioni giuridiche che, sebbene non fatte valere specificamente, sono inerenti ai fatti costitutivi su cui si è formato il giudicato implicito. Aggiunge che sulla natura contrattuale e non risarcitoria della retribuzione si è formato anche un giudicato esplicito, avendo il giudice disatteso l'espressa eccezione della società volta a qualificare come risarcitorie le somme ingiunte.
Deduce, altresì, a conferma della sussistenza del giudicato relativo all'accertato rapporto di lavoro in capo all'interponente, la declaratoria all da parte CP_2
della società del rapporto di lavoro in questione e il versamento della relativa contribuzione fino al 24.7.2017. Rileva che, a fronte di tali elementi, era onere della società provare un successivo atto risolutivo del rapporto.
1.6. Infine rileva che, anche a volere ammettere la natura risarcitoria della somma ingiunta, il giudice avrebbe dovuto specificare, in forza di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1227 c.c., secondo cui “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza”, il “quid” dell'ordinaria diligenza nel caso de quo, individuandolo e delimitandone gli effetti, avuto riguardo al “giudicato” intercorso e reiterato tra le parti, in ragione del quale sarebbe da escludere l'ipotesi delle dimissioni dal rapporto di lavoro per una ricerca eventuale di altro lavoro alternativo;
la sentenza impugnata, di contro, omette ogni motivazione circa la concreta definizione e l'ambito dell'ordinaria diligenza di cui alla norma citata. Evidenzia che la motivazione non può consistere nella mera negazione del diritto accertato, senza alcun riferimento alle condizioni di mercato del lavoro, all'area territoriale di riferimento, alla possibilità di altro rapporto a tempo indeterminato, alle condizioni soggettive del lavoratore.
Sostiene che tutti questi elementi non sono stati addotti dall'appellata, che aveva uno specifico onere al riguardo e che, quand'anche rilevati d'ufficio dal giudice, avrebbero dovuto essere in ogni caso espressi specificatamente.
1.7. La società appellata nella memoria difensiva eccepisce anzitutto la cessazione della materia del contendere, in ragione dello spontaneo e integrale pagamento in data 17.4.2025 delle pretese economiche azionate in via monitoria dal . Pt_1
Premesso di avere avanzato tramite uno dei propri difensori (avv. Giorgio
Terranova) con pec del 24.2.2025, nell'immediatezza del deposito della sentenza appellata, una proposta di composizione amichevole della controversia e di aver ricevuto riscontro negativo in data 14.4.2025, evidenzia di aver spontaneamente corrisposto gli importi richiesti in via monitoria in data
17.4.2025.
Precisa, come ribadito nelle note pec del 24.2.2025 e del 17.4.2025, di essersi conformata all'orientamento di questa Corte al fine di non subire
“conseguenze economiche eccessive e sperequate dai contenziosi in essere con
” e che l'integrale pagamento della sorte capitale e dei Parte_1
compensi della fase sommaria relativi al decreto ingiuntivo n. 472/2020 ha fatto venir meno le ragioni di contrasto poste a fondamento del presente gravame, privando le parti di ogni interesse alla prosecuzione dell'attuale giudizio.
Chiede, quindi, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del al pagamento delle spese del presente grado di Pt_1
giudizio, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
1.8. La società appellata eccepisce altresì la responsabilità aggravata del
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per abuso dello strumento processuale e Pt_1
chiede la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni in favore della lamentando che lo stesso ha proposto gravame senza nemmeno Parte_3
considerare l'offerta formulata dalla società il 24.2.2024 (rectius 24.2.2025).
In subordine resiste al gravame.
Chiede quindi alla Corte: in via preliminare, dato atto dell'intervenuto pagamento effettuato dalla società in data 17.4.2025, di dichiarare cessata la materia del contendere, confermando la revoca del decreto ingiuntivo n.
472/2020, disposta con la sentenza impugnata, con condanna del al Pt_1
pagamento delle spese del grado, in applicazione del principio di soccombenza virtuale;
di dichiarare, in ogni caso, che la condotta processuale dell'appellante configura un abuso dello strumento processuale, con conseguente condanna del al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
in subordine, Pt_1
di rigettare l'appello, con conferma della sentenza appellata.
2. Deve innanzitutto esaminarsi la difesa di parte appellata relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, premettendo che il presente gravame ha ad oggetto l'accoglimento dell'opposizione della CP_1
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 472/2020, con il quale era stato ingiunto alla società il pagamento in favore del di euro 2.034,48 Pt_1
a titolo di retribuzione dovuta dal 25.03.2020 al 24.05.2020, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento.
Questa Corte ha già affrontato le questioni sottoposte all'esame con riferimento ad analogo procedimento definito con sentenza n. 607/2025, che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Il rilievo è infondato.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone il riconoscimento del diritto oggetto della domanda. Nella fattispecie in esame, la società con pec del 24.2.2025, si è limitata a proporre una transazione facendo prontezza di pagamento “senza che ciò implichi riconoscimento alcuno della fondatezza delle ragioni di controparte”. L'accordo transattivo non si è perfezionato.
Il riconoscimento del diritto del lavoratore non può desumersi neanche dalla pec del 17.4.2025 di accompagnamento al versamento delle somme portate dai decreti ingiuntivi con la quale la società, preso atto dell'orientamento espresso dalla Corte di appello di Catania e al fine di non subire conseguenze economiche eccessive e sperequate dai contenziosi in essere con Pt_1
, nella consapevolezza del consolidato orientamento alla stessa
[...]
sfavorevole derivante dalle diverse sentenze emesse dalla Corte d'Appello,
Sezione lavoro, dava atto di avere spontaneamente effettuato i pagamenti delle somme oggetto dei decreti ingiuntivi e delle relative spese processuali precisando che i pagamenti “sono atti spontanei di adempimento di obbligazioni di cui non riconosce la fondatezza (poiché sollevata dai CP_1
correlativi obblighi dalle sentenze del Giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa nn.209 e 557/25) ed a cui ha dato seguito al solo fine di non incorrere in spese di giudizio eccessive e non necessarie. La soddisfazione delle posizioni economiche dedotte nei decreti ingiuntivi nn. 472/20, 432/19 e 528/19, attraverso la realizzazione di sorte capitale ed accessori e spese legali, comporta il venir meno di ogni ragionevole motivo di contesa. Sicché sin d'ora rilevo come l'eventuale interposizione di gravame avverso le citate pronunce nn.209 e 557/25 da parte di , darebbe luogo ad ipotesi di abusivo Pt_1
ricorso alla tutela giurisdizionale rispetto al quale avanzerà domanda di CP_1
risarcimento”.
E' evidente che nella fattispecie in esame l'avvenuto pagamento dell'importo portato dai decreti ingiuntivi e delle relative spese non comporta riconoscimento del diritto del lavoratore;
inoltre – come evidenziato dall'appellante - il passaggio in giudicato della sentenza che ha revocato i decreti ingiuntivi emessi in favore del lavoratore per insussistenza del diritto avrebbe costituito un precedente giudicato sfavorevole per il lavoratore e in ogni caso lo stesso, in ipotesi di rigetto dell'opposizione ai decreti ingiuntivi, avrebbe avuto diritto alle spese processuali del primo grado.
Sulla scorta di tali elementi deve ritenersi insussistente la cessazione della materia del contendere e deve escludersi che la proposizione dell'appello integri una ipotesi di responsabilità aggravata.
3. L'appello è fondato. Il collegio richiama, condividendo le ragioni della decisione, ex art. 118 disp. Att. c.p.c. la sentenza di questa Corte di appello n.
1247/2024 resa nel giudizio di appello avverso la sentenza in tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio e richiamata nella sentenza di primo grado: “Ritiene il collegio di esaminare in via prioritaria, stante il valore assorbente, il motivo di appello relativo al giudicato esterno rappresentato dal passaggio in giudicato di numerose sentenze del Tribunale di Ragusa, indicate nell'atto di appello, e della sentenza di questa Corte n. 179/2022.
Il collegio richiama il consolidato e condiviso orientamento della Suprema
Corte secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano a oggetto il medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, “l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cassazione civile sez. III, 14/09/2022,
n.27013; Cassazione civile III sezione 22.3.2024; Cass sez lav. n 11004/2020;
Cass. n. 6150/2007; Cass. n. 10623/2009; Cass. n. 18381/2009; Cass. n.
8650/2010 e Cass. n. 25269/2016). Nel caso in esame con la sentenza n.
179/2022 questa Corte ha rigettato l'opposizione avente a oggetto un altro decreto ingiuntivo, relativo a un diverso periodo, fondato sulle medesime ragioni poste a fondamento della pretesa fatta valere nel presente giudizio con le seguenti argomentazioni “Il collegio intende uniformarsi all'orientamento della Corte di Cassazione espresso in numerose sentenze che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. - condividendo le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni - e in particolare ai principi espressi dalle Sezioni
Unite nella sentenza n. 2990/2018 invocata dall'appellante e di recente confermata da Cassazione civile sez. lav. - 17/6/2021, n. 17422 secondo cui
“alla stregua del recente ed ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nella materia - al quale questo Collegio, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo - (v. Cass., SS.UU. n. 2990/2018 - relativa alla illecita interposizione di manodopera ed alla natura delle somme spettanti al lavoratore - ai cui principi ispiratori è stato riconosciuto valore di "diritto vivente" dal Giudice delle leggi con la sentenza
n. 29/2019; e cfr., altresì, Cass. nn. 17786/2019; 17785/2019; 17784/2019, che quei principi hanno recepito in tema di trasferimento di azienda dichiarato invalido), "in caso di accertamento di interposizione fittizia di manodopera, laddove il giudice ordini vanamente il ripristino del rapporto di lavoro con il soggetto interponente, quest'ultimo è tenuto a pagare le retribuzioni a partire dalla messa in mora, che corrisponde al momento in cui il lavoratore offre la propria prestazione". Tale interpretazione, "che fa perno sull'esigenza di effettività della giurisdizione come valore costituzionalmente tutelato" (cfr.
Cass. n. 17786/2019, cit.), su cui la pronunzia delle SS.UU. n. 2990/2018 si fonda, ha trovato, come innanzi osservato, autorevole conferma da parte del
Giudice delle leggi con la sentenza n. 29/2019, nella quale si sottolinea:
"Secondo le Sezioni Unite, una prospettiva costituzionalmente orientata impone di rimeditare la regola della corrispettività nell'ipotesi di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa regolarmente offerta. Il riconoscimento di una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe, difatti, l'efficacia dei rimedi che l'ordinamento appresta per il lavoratore. Sul datore di lavoro che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa, ritualmente offerta dopo l'accertamento giudiziale che ha ripristinato il vinculum iuris, continua dunque a gravare
l'obbligo di corrispondere la retribuzione..."; si comprende, pertanto, "come la soluzione della questione devoluta sia l'inevitabile approdo di un percorso logico-giuridico di effettività del dictum giurisdizionale, nella sua soggezione esclusivamente alla legge (art. 101 Cost., comma 2), che non ammette svuotamenti di tutela per la mancanza di ogni deterrente idoneo ad indurre il datore di lavoro a riprendere il prestatore a lavorare ovvero affievolimenti della forza cogente della pronuncia giudiziale che risulterebbe in concreto priva di efficacia per il protrarsi dell'inosservanza senza reali conseguenze"
(v., ancora, Cass. n. 17786/2019, cit.)”. L'obbligo della Controparte_1
di corrispondere le retribuzioni per il periodo successivo
[...]
all'ordine giudiziale ha natura contrattuale e trova diretto fondamento nel rapporto di lavoro”.
L'ordine di riammissione in servizio è contenuto in un provvedimento giurisdizionale cautelare efficace. Con tale provvedimento il Tribunale ha ordinato alla di riammettere in servizio . Tale ordine, per CP_1 Pt_1
sua natura non è coercibile, in quanto richiede la collaborazione del datore di lavoro.
ha costituito in mora il datore di lavoro offrendo la prestazione Pt_1
lavorativa e da tale offerta deriva l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione in virtù dell'ordine contenuto nell'ordinanza cautelare. La Corte di cassazione ha riconosciuto in materia di licenziamento che “il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., con cui il giudice ordini al datore di lavoro la riassunzione del lavoratore illegittimamente licenziato costituisce titolo esecutivo, in caso di mancata riassunzione, per ottenere il pagamento delle retribuzioni, purché il provvedimento contenga tutte le indicazioni idonee ad una rapida quantificazione del credito, con la conseguenza che, in tal caso, al lavoratore non è consentito ottenere un nuovo titolo in relazione alla stessa pretesa” (Cassazione civile sez. lav. 22/11/2001,
n. 14829).
Il medesimo principio deve applicarsi nella fattispecie in esame nella quale
l'ordine di riammissione in servizio deriva dall'accertamento, in sede cautelare, della intermediazione fraudolenta di manodopera. La funzione del provvedimento d'urgenza che ordina la riammissione in servizio, per sua natura incoercibile, sarebbe del tutto frustrata se si costringesse il lavoratore
a instaurare un autonomo giudizio per ottenere quanto spettante. Peraltro, l'efficacia del provvedimento cautelare positivo non è più condizionata all'instaurazione del giudizio di merito.
[…] L'accoglimento dei superiori motivi comporta l'assorbimento delle altre censure”.
In definitiva l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza appellata deve essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 472/2020.
Tuttavia, dato atto che è sopravvenuto il pagamento della sorte capitale del decreto ingiuntivo e delle relative spese, va confermata per tale differente motivazione la statuizione di primo grado di revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 472/2020 per sopravvenuto pagamento;
condanna a pagare in favore di Controparte_1
le spese processuali di entrambi i gradi, che liquida in € Parte_1
1.314,00 per il primo grado e in € 1.458,00 per il presente grado, oltre IVA
CPA e rimborso spese generali, disponendone la distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese