Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4684 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04684/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12946/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12946 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisa Nardocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 9 ottobre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 22 luglio 202, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RI MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 9 ottobre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 22 luglio 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emerso sul conto dell’istante una notizia di reato in data 7 luglio 2020 per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., da cui è scaturito procedimento penale RGNR -OMISSIS-, pendente davanti al Tribunale di Viterbo.
Sostiene in sintesi il ricorrente l’irrilevanza del suddetto procedimento penale ai fini del rilascio della cittadinanza, essendo ancora in fase di indagini preliminari, per le quali è stata richiesta la proroga del termine per la conclusione delle indagini medesime.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso ritiene il Collegio infondate le censure formulate con il ricorso, essendo emerso a carico del ricorrente una notizia di reato con relativo procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Viterbo per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., che rappresenta un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano volte a proteggere valori ritenuti fondamentali per la Comunità, quali sono il rispetto per i propri familiari e per le persone, oltre che una scarsa considerazione degli obblighi che si accompagnano a detta concessione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 5708/2019).
In tale prospettiva, valga ricordare che il reato di maltrattamenti in famiglia punito dall’art. 572 c.p. con pena edittale tale da farlo rientrare tra quelli automaticamente ostativi - in quanto puniti con pena edittale pari o superiore a 3 anni – persino all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).
Tale condotta non può dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’aspirante cittadino, anche perché ricadente nel c.d. “periodo di osservazione” rilevante, ovvero il decennio antecedente la domanda di cittadinanza (nel caso di specie presentata nel 2022) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta, sicché quest’ultima è pienamente suscettibile di essere valutata ai fini della formulazione delle valutazioni prognostiche demandate all’Amministrazione in merito all’utile inserimento dell’istante nella Comunità e della sua attitudine a rispettare i valori fondamentali dell’ordinamento (cfr. Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022 e successive).
Peraltro alla condotta contestata va attribuito disvalore tanto più significativo, in quanto prossima al momento di presentazione della domanda di cittadinanza, come avvenuto nel caso in esame.
Deve pertanto escludersi qualsivoglia manifesta irragionevolezza o sproporzionalità della valutazione effettuata dalla P.A., avendo il ricorrente tenuto, nelle more del procedimento concessorio, una condotta integrante gli estremi del (grave) reato di maltrattamenti in famiglia, che ha finito ragionevolmente per riflettersi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio relativo all’inserimento dello straniero nell’ambito nazionale.
Per comprendere il particolare disvalore della condotta contestata, appare opportuno evidenziare che l’ordinamento italiano impedisce ogni forma di coercizione e di violenza, dentro e fuori la famiglia, e che il comportamento in questione, palesemente in contrasto con il rispetto della dignità della persona in tutte le manifestazioni e in ogni momento della vita associativa, induce a formulare un giudizio negativo sul livello di integrazione raggiunto.
In particolare, sul punto la giurisprudenza anche di questa sezione ha chiarito che “si tratta di un comportamento che dimostra che il richiedente non condivide “i fondamentali valori di contrasto ad ogni forma di coercizione e violenza sia dentro che fuori la famiglia” (TAR Lazio, sez. II quater, 10678/2013) e quindi giustifica il rifiuto della cittadinanza. persino in caso di fatto risalente e con la concessione del beneficio della sospensione della pena (Consiglio di Stato, sez. III, n. 104/2022)” (TAR Lazio, sez. V bis, 6580/2022; in senso conforme, sentenze n. 3527, 6580 del 2022).
In altri termini il reato in questione, pur in mancanza di condanne, attiene a comportamenti contrari a principi e ai valori che regolano la società e l’ordinamento italiano e risulta particolarmente odioso e sintomatico di una particolare “indole” dello straniero, che denota tendenze caratteriali della persona da cui traspare un particolare disvalore rispetto ai principi di una ordinata e pacifica convivenza civile all’interno dello Stato. (Consiglio di Stato, sez. III, n. 4122/2021; in senso analogo, di recente, Consiglio di Stato, sez. III, n. 104/2022; nello stesso senso, TAR Lazio, sez. I ter, n. 7619/2021, TAR Lazio, sez. V bis, n. 3527/2022).
Ricorda infatti il Collegio che “ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019), con la conseguenza che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
Si tratta di un passaggio fondamentale ove si consideri appunto che “le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. 8364/2023).
Conferma del resto le suesposte conclusioni, anche la dichiarazione non veritiera fatta dal ricorrente in sede di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in ordine alla sussistenza dell’addebito contestatogli e del relativo procedimento penale incardinato innanzi al Tribunale di Viterbo, la quale è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione e dell’interruzione del rapporto di fiducia, collaborazione e rispetto delle Istituzioni della Comunità di cui aspira a far parte, nell’intento di indurre in errore le Autorità, a spregio del principio su cui si fonda il sistema delle autocertificazioni.
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativo alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI ET, Presidente
RI MA, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI MA | RI ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.