Art. 30.
La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1948 ai sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305 , per il periodo compreso fra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1952, e' uguale al prodotto della pensione originaria per i seguenti coefficienti, fermo restando il trattamento minimo di lire 84.000 annue di cui all' art. 4, comma secondo, della, legge 7 dicembre 1949, n. 904 :
a) per le prime lire 2000 ed importi inferiori: coefficiente 30;
b) per l'eccedenza da lire 2001 a lire 6000: coefficiente 10;
c) per l'eccedenza oltre lire 6001: coefficiente 5.
A decorrere dal 1 gennaio 1953, la pensione risultante dalla applicazione del comma precedente e' maggiorata del 60 per cento.
La misura annua delle pensioni dirette, liquidate con decorrenza compresa nel periodo 1 gennaio 1948-31 dicembre 1952 ai sensi dell' art. 4 della legge 7 dicembre 1949, n. 904 , e' aumentata, a partire dal 1 gennaio 1953, di un importo di 4000 lire annue per ogni anno d'iscrizione riconosciuto utile agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa.
A partire dal 1 gennaio 1953 per tutte le pensioni dirette si applica il trattamento minimo stabilito dall'art. 20, comma quarto.
Le pensioni liquidate ai superstiti con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1953 sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilita' indicate nell'art. 24 alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.
Salvo quanto e' previsto nel successivo art. 34, le pensioni dirette, indirette o di riversibilita', dovute con decorrenza compresa fra il 1 gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate o liquidate a norma delle disposizioni contenute nel titolo III, prendendo come base tutti gli elementi della retribuzione indicati nell'art. 9, fermi restando gli eventuali migliori trattamenti spettanti in base alle norme precedentemente in vigore, Per la determinazione del limite massimo della retribuzione da valere per il calcolo della pensione, il triennio di cui al secondo comma dell'art. 20 non puo' comunque risalire a periodi di tempo anteriori al 1 gennaio 1952 e, ove ricorra il caso, la media di cui al citato art. 20 e' effettuata sul minore periodo computabile successivamente alla predetta data.
La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1948 ai sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 , modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305 , per il periodo compreso fra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1952, e' uguale al prodotto della pensione originaria per i seguenti coefficienti, fermo restando il trattamento minimo di lire 84.000 annue di cui all' art. 4, comma secondo, della, legge 7 dicembre 1949, n. 904 :
a) per le prime lire 2000 ed importi inferiori: coefficiente 30;
b) per l'eccedenza da lire 2001 a lire 6000: coefficiente 10;
c) per l'eccedenza oltre lire 6001: coefficiente 5.
A decorrere dal 1 gennaio 1953, la pensione risultante dalla applicazione del comma precedente e' maggiorata del 60 per cento.
La misura annua delle pensioni dirette, liquidate con decorrenza compresa nel periodo 1 gennaio 1948-31 dicembre 1952 ai sensi dell' art. 4 della legge 7 dicembre 1949, n. 904 , e' aumentata, a partire dal 1 gennaio 1953, di un importo di 4000 lire annue per ogni anno d'iscrizione riconosciuto utile agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa.
A partire dal 1 gennaio 1953 per tutte le pensioni dirette si applica il trattamento minimo stabilito dall'art. 20, comma quarto.
Le pensioni liquidate ai superstiti con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1953 sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilita' indicate nell'art. 24 alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.
Salvo quanto e' previsto nel successivo art. 34, le pensioni dirette, indirette o di riversibilita', dovute con decorrenza compresa fra il 1 gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate o liquidate a norma delle disposizioni contenute nel titolo III, prendendo come base tutti gli elementi della retribuzione indicati nell'art. 9, fermi restando gli eventuali migliori trattamenti spettanti in base alle norme precedentemente in vigore, Per la determinazione del limite massimo della retribuzione da valere per il calcolo della pensione, il triennio di cui al secondo comma dell'art. 20 non puo' comunque risalire a periodi di tempo anteriori al 1 gennaio 1952 e, ove ricorra il caso, la media di cui al citato art. 20 e' effettuata sul minore periodo computabile successivamente alla predetta data.